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La Società Semplice (S.S.)
DEFINIZIONE
La società semplice è il tipo più elementare di società. Essa non può essere utilizzata per lo svolgimento di
un’attività commerciale (cioè una di quelle elencate nell’art.2195c.c.). Per questo è normalmente utilizzata
per le attività di modeste dimensioni, agricole e per i professionisti intellettuali.
COSTITUZIONE
Per la costituzione non è necessaria alcuna particolare formalità, infatti il contratto non è soggetto a forme
speciali e può essere concluso anche oralmente (tuttavia se uno dei soci conferisce un bene immobile il
contratto deve avere la forma scritta). È prevista l’iscrizione nel registro delle imprese (sezione speciale) a
fini statistico-anagrafici (pubblicità notizia). È caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta.
AMMINISTRAZIONE
Le decisioni vengono prese in riunione E l’amministrazione può avvenire in diversi modi:
- DISGIUNTIVA: ciascun socio può compiere da solo gli atti di gestione. I soci che non sono d’accordo
possono fare opposizione (= DIRITTO DI VETO). Si può anche decidere che il potere di amministrare si
affidato disgiuntamente ad alcuni soci soltanto (se A B C D sono soci possono essere amministratori A
e B);
- CONGIUNTIVA: la gestione deve essere necessariamente essere compiuta col consenso di tutti i soci o
con la maggioranza di essi (essa può però essere affidata ad un singolo socio se c’è urgenza di
evitare un danno alla società);
- MAGGIORANZA DEI SOCI: essa decide su ogni operazione sociale (il singolo socio non è
completamente tagliato fuori: gli è consentito di operare se c’è urgenza di evitare un danno alla
società);
- SOLO UN SOCIO: compie tutti gli atti relativi all’amministrazione e gli altri soci non si possono
opporre.
POTERE DEI SOCI NON AMMINISTRATORI
Vi è l’obbligo da parte degli amministratori di rendere conto della gestione annuale a coloro che non
partecipano all’amministrazione ed ai quali spetta di approvarlo (l’approvazione deve avvenire
all’unanimità).
MODIFICAZIONI AL CONTRATTO SOCIALE
Richiedono il consenso di tutti i soci (che può avvenire anche tacitamente).
CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ
La società si scioglie per una di queste cause:
• Decorso del termine di durata prefissato al momento della costituzione;
• Conseguimento o incapacità di conseguire l’oggetto sociale;
• Volontà di tutti i soci;
• Venir meno della pluralità dei soci (se nel termine di sei mesi non si è ricostruita);
• Altre cause previste dal contratto sociale.
Se si verifica una causa di scioglimento, la società cessa la propria attività ed è posta in liquidazione.
LA LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento non comporta l’estinzione della società, ma cambia il suo scopo: a quello del guadagno si
sostituisce quello della divisione del patrimonio sociale tra i soci. Per ripartire i beni sociali occorre prima
pagare i creditori sociali (che sono l’ostacolo che si frappone al riparto dei beni). Possiamo quindi dire che la
liquidazione ha l’obiettivo di rendere divisibile il patrimonio della società. Ovviamente se non esistono debiti
sociali non occorre la liquidazione e si passa subito alla divisione.