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Diritto dell'economia - Società semplice Pag. 1
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La Società Semplice (S.S.)

DEFINIZIONE

La società semplice è il tipo più elementare di società. Essa non può essere utilizzata per lo svolgimento di

un’attività commerciale (cioè una di quelle elencate nell’art.2195c.c.). Per questo è normalmente utilizzata

per le attività di modeste dimensioni, agricole e per i professionisti intellettuali.

COSTITUZIONE

Per la costituzione non è necessaria alcuna particolare formalità, infatti il contratto non è soggetto a forme

speciali e può essere concluso anche oralmente (tuttavia se uno dei soci conferisce un bene immobile il

contratto deve avere la forma scritta). È prevista l’iscrizione nel registro delle imprese (sezione speciale) a

fini statistico-anagrafici (pubblicità notizia). È caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta.

AMMINISTRAZIONE

Le decisioni vengono prese in riunione E l’amministrazione può avvenire in diversi modi:

- DISGIUNTIVA: ciascun socio può compiere da solo gli atti di gestione. I soci che non sono d’accordo

possono fare opposizione (= DIRITTO DI VETO). Si può anche decidere che il potere di amministrare si

affidato disgiuntamente ad alcuni soci soltanto (se A B C D sono soci possono essere amministratori A

e B);

- CONGIUNTIVA: la gestione deve essere necessariamente essere compiuta col consenso di tutti i soci o

con la maggioranza di essi (essa può però essere affidata ad un singolo socio se c’è urgenza di

evitare un danno alla società);

- MAGGIORANZA DEI SOCI: essa decide su ogni operazione sociale (il singolo socio non è

completamente tagliato fuori: gli è consentito di operare se c’è urgenza di evitare un danno alla

società);

- SOLO UN SOCIO: compie tutti gli atti relativi all’amministrazione e gli altri soci non si possono

opporre.

POTERE DEI SOCI NON AMMINISTRATORI

Vi è l’obbligo da parte degli amministratori di rendere conto della gestione annuale a coloro che non

partecipano all’amministrazione ed ai quali spetta di approvarlo (l’approvazione deve avvenire

all’unanimità).

MODIFICAZIONI AL CONTRATTO SOCIALE

Richiedono il consenso di tutti i soci (che può avvenire anche tacitamente).

CAUSE DI SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

La società si scioglie per una di queste cause:

• Decorso del termine di durata prefissato al momento della costituzione;

• Conseguimento o incapacità di conseguire l’oggetto sociale;

• Volontà di tutti i soci;

• Venir meno della pluralità dei soci (se nel termine di sei mesi non si è ricostruita);

• Altre cause previste dal contratto sociale.

Se si verifica una causa di scioglimento, la società cessa la propria attività ed è posta in liquidazione.

LA LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento non comporta l’estinzione della società, ma cambia il suo scopo: a quello del guadagno si

sostituisce quello della divisione del patrimonio sociale tra i soci. Per ripartire i beni sociali occorre prima

pagare i creditori sociali (che sono l’ostacolo che si frappone al riparto dei beni). Possiamo quindi dire che la

liquidazione ha l’obiettivo di rendere divisibile il patrimonio della società. Ovviamente se non esistono debiti

sociali non occorre la liquidazione e si passa subito alla divisione.

Dettagli
A.A. 2012-2013
2 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Benedetta Caiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Belotti Roberto.