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La società in nome collettivo (S.N.C.)
DEFINIZIONE
La S.N.C. è una società di persone molto diffusa nel mondo economico. Quando l’attività sociale ha carattere
commerciale, dovendosi escludere la possibilità della società semplice, si avrà la società in nome collettivo.
COSTITUZIONE
In quanto società commerciale, essa è soggetta all’iscrizione presso il registro delle imprese ed è tenuta alle
scrittura contabili. In caso di insolvenza, inoltre, è soggetta a fallimento. Il contratto sociale deve attenersi ad
una forma e ad un contenuto particolari:
- FORMA: il contratto deve essere fatto per atto pubblico oppure per scrittura privata con le firme dei
contraenti autenticate dal notaio;
- CONTENUTO: generalità della società (cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio,
cittadinanza dei soci, ragione sociale, chi sono i soci amministratori, sede principale o eventuali sedi
secondarie, oggetto sociale, conferimenti dei singoli soci, prestazioni a cui sono obbligati i soci,
norme secondo cui devono essere ripartiti gli utili, durata della società, ecc …)
Chiarimenti:
• La ragione sociale è il nome della società. Le S.N.C. essendo imprese commerciali entrano in
frequenti rapporti con terzi, per cui hanno bisogno di un segno con cui contraddistinguersi e
differenziarsi dalla imprese similari con cui si trovano in concorrenza su mercato o con cui vengono in
contatto. Questo segno è formato dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale (A.
Rossi & Co). Data la sua funzione distintiva, se la ragione sociale dovesse cambiare ogni volta che un
socio il cui nome figura nella medesima, cessa di far parte della società, questa rischierebbe di non
essere presa per la stessa, ma considerata come una società nuova, perdendo il credito
faticosamente acquistato e sviando la clientela. Per evitare tale danno è consentito di conservare
nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto (previo consenso degli eredi).
• La sede della società è la sede della gestione sociale. È il luogo in cui si trovano gli uffici della
società, non dove si trova lo stabilimento di produzione dei beni.
• L’indicazione del valore dei conferimenti si riferisce solo a quelli di capitale (la
determinazione del valore non riguarda i conferimenti di servizi e neppure il conferimento del
godimento dei beni).
MODIFICHE AL CONTRATTO SOCIALE
Devono rendersi pubblici tutti i cambiamenti avvenuti negli elementi già pubblicati, questa responsabilità è
affidata agli amministratori e dopo lo scioglimento, ai liquidatori. I cambiamenti vanno comunicati entro
30gg. Tutte le modifiche sono soggette all’unanimità dei consensi.
Norme particolari valgono per alcune modifiche:
- Proroga della società -> a tempo indeterminato: non è possibile l’iscrizione al registro delle imprese;
-> a tempo determinato: non può essere espressa e va pubblicata.
- Riduzione del capitale sociale: la legge si interessa solo alla riduzione del capitale in seguito rimborso ai
soci delle quote pagate o mediante liberazione di essi dall’obbligo di ulteriori versamenti, non invece alla
riduzione a seguito di perdite.
Per poter effettuare questa modifica sono necessarie due condizioni:
1) Le modifica deve essere scritta nel registro delle imprese;
2) Che siano trascorsi 3 mesi dall’iscrizione;
3) Che entro questi 3 mesi, nessuno abbia fatto opposizione (anche verbale).