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La società a responsabilità limitata (S.r.l.)

La S.r.l. è una società di capitali, dotata di personalità giuridica. È un modello di società largamente utilizzato per l’esercizio di imprese commerciali, piccole e medie.

Caratteristiche generali

Le sue caratteristiche generali sono:

  • Come suggerisce il nome stesso, all’interno di questa società i soci hanno una responsabilità limitata alla quota di capitale conferito, rispetto alle obbligazioni contratte dalla società;
  • Il capitale sociale è rappresentato da quote di partecipazione (non da azioni come per la S.p.a.) e deve avere un valore minimo di 20.000€. Nel caso in cui esso abbia un valore pari o superiore a 50.000€, allora diventa necessario convocare un collegio sindacale (come nelle S.p.a.), cioè un organo con funzione di controllo sull’amministrazione.

La costituzione deve avvenire per atto pubblico (rogito notarile). Esso va poi iscritto nel registro delle imprese e da quel momento la società assume personalità giuridica. Gli articoli del C.c. che si occupano delle s.r.l. sono il 2462 e seguenti. La riforma del 2003 ha modificato la disciplina della s.r.l.

Conferimenti

Il valore dei conferimenti non può essere inferiore all’ammontare del capitale sociale, inoltre, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve essere fatto in denaro. I soci possono conferire prestazioni d’opera e di servizi, purché questi ultimi siano garantiti da una polizza assicurativa o da una fideiussione bancaria.

Polizza assicurativa e fideiussione bancaria sono necessari anche in un'altra occasione: la sostituzione del versamento del 25% del conferimento in denaro quando si sottoscrive l’atto costitutivo. Questa norma ha come finalità quella di agevolare la partecipazione alla costituzione di questo tipo di società.

[Nb: in caso di fallimento il giudice può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata].

Per quanto riguarda la stima dei conferimenti, è il conferente che deve presentare una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione.

Mora del socio

In caso di mora del socio, gli amministratori diffidano il socio ad eseguire il conferimento entro 30 giorni. Nel caso in cui scada questo termine, gli amministratori possono vendere la sua quota ad altri soci (in base alla loro quota di partecipazione) e promuovere un’azione esecutiva nei confronti del socio. In mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio moroso (che non può partecipare alle decisioni dei soci) trattenendo le somme già riscosse.

La quota di partecipazione

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da una quota di partecipazione, che stabilisce la parte di capitale sociale di cui il socio è titolare. Queste quote non sono rappresentate da azioni, ma sono parte del capitale suddiviso tra i soci.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Benedetta Caiola di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Belotti Roberto.
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