Anteprima
Vedrai una selezione di 14 pagine su 62
Diritto dell'economia Pag. 1 Diritto dell'economia Pag. 2
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 6
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 11
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 16
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 21
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 26
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 31
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 36
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 41
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 46
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 51
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 56
Anteprima di 14 pagg. su 62.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto dell'economia Pag. 61
1 su 62
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

Il circuito della decisione politica

Il circuito della decisione politica è il processo attraverso il quale la funzione di indirizzo politico si forma e si attua. Questo processo inizia con le elezioni, prosegue con la formazione del Parlamento, del Governo e infine con lo svolgimento dell'attività di governo. Nel circuito della decisione politica sono coinvolti il Parlamento, il Governo e il Presidente della Repubblica.

Il Parlamento

Il Parlamento è l'organo legislativo dello Stato italiano. Si tratta di un organo complesso, costituito da due assemblee: la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. La funzione principale del Parlamento è quella legislativa. È un luogo in cui si discute e si dibatte per prendere decisioni. Già durante il medioevo, infatti, il re era solito convocare riunioni di nobili ed ecclesiastici per svolgere consultazioni (i parlements), ma nel corso del tempo il Parlamento ha subito trasformazioni che lo hanno reso l'organo legislativo centrale dello Stato italiano.

Organi simili a quelli odierni si deve all'esperienza inglese, la quale poi fu ripresa in molte varianti in quasi tutta l'Europa;

IL PARLAMENTO NELLA COSTITUZIONE: l'Assemblea costituente aveva optato per un SISTEMA BICAMERALE DI TIPO PARITARIO (o PERFETTO), nel senso che le due Camere hanno identiche funzioni; l'ART. 55 afferma che le due Camere sono organi elettivi a cui spetta la titolarità del rapporto fiduciario e a cui spettano identiche funzioni; esse sono elette a SUFFRAGIO UNIVERSALE DIRETTO, dotate di PARI FUNZIONI ma con una composizione in parte differente; infatti, fu previsto un diverso numero dei membri elettivi, una differenza nell'elettorato attivo e passivo e una disuguaglianza nella formazione delle circoscrizioni elettorali; nel corso della 18ª legislatura, poi, le Camere hanno approvato una legge che prevede la RIDUZIONE DEL NUMERO DEI PARLAMENTARI, da 630 a 400 deputati e da 315 a 200 senatori elettivi; tale

riduzione è finalizzata a ridurre i costi del funzionamento del Parlamento e appare riconducibile all'emergere in ampi settori dell'opinione pubblica in alcuni partiti e movimenti politici di una tendenza all'"antipolitica", ovvero a considerare con diffidenza l'operato dei politici; AUTONOMIA DELLE CAMERE: l'organizzazione e il funzionamento della Camera e del Senato sono disciplinati dalla Costituzione soltanto nei tratti generali, mentre la normativa di dettaglio è lasciata ai REGOLAMENTI PARLAMENTARI; la potestà regolamentare costituisce una delle prerogative delle Camere, finalizzate a proteggere l'autonomia dagli altri poteri dello Stato; oggi vengono sempre più messe in discussione, poiché rischiano di trasformarsi in privilegi e zone franche sottratte ai normali principi dello Stato di diritto; vi rientrano la VERIFICA DEI POTERI, l'INSINDACABILITÀ e l'INVIOLABILITÀ deiparlamentari,l'inviolabilità della sede, l'AUTONOMIA FINANZIARIA; aspetto peculiare è la cosiddetta AUTODICHIA o "Giurisdizione domestica", ovvero l'attribuzione da parte dei regolamenti parlamentari medesimi ad organi interni al Parlamento delle controversie relative non solo alle funzioni costituzionali primarie delle Camere, ma anche allo stato giuridico ed economico dei dipendenti, e ciò è ritenuto un completamento dell'autonomia organizzativa delle Camere; la Corte ha anche ribadito il principio della insindacabilità degli interna corporis acta, ossia la sottrazione al controllo di costituzionalità degli atti interni delle Camere, compresi regolamenti parlamentari; ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE CAMERE: la Costituzione stabilisce direttamente alcuni principi circa l'organizzazione e il funzionamento delle camere: • LEGISLATURA: è il periodo di carica, della durata di 5 ANNI, diciascuna Camera, che perdura dall'entrata in funzione delle Camere, ossia dalla prima riunione (che ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni), fino alla loro naturale scadenza; la legislatura può essere più breve, se il presidente della Repubblica, sentiti i rispettivi presidenti, decide di sciogliere le Camere;
  • PROROGA: le Camere possono anche essere prorogate, ma soltanto in caso di guerra; diversa dalla proroga è la PROROGATIO, che serve invece per evitare discontinuità nell'esercizio dei poteri parlamentari nel periodo che intercorre tra lo scioglimento delle camere e le nuove elezioni; la Costituzione, inoltre, indica un numero minimo di sedute ordinarie pari a 2 e la possibilità per ciascuna camera di riunioni straordinarie, che via via sono divenute ordinarie nell'esperienza concreta;
  • PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE: la Costituzione prevede di regola il principio della pubblicità delle sedute, ma tuttavia

Ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di adunarsi in seduta segreta; il pubblico dunque può assistervi in apposite tribune; segue la pubblicazione dei resoconti delle sedute;

  • QUORUM (STRUTTURALE E FUNZIONALE): per quanto riguarda le maggioranze, in Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute (QUORUM STRUTTURALE), mentre le decisioni sono assunte con la maggioranza dei presenti (QUORUM FUNZIONALE); quest'ultimo coincide con la maggioranza semplice; la Costituzione può stabilire maggioranze più elevate e dette MAGGIORANZE QUALIFICATE: tra queste rientra anche la maggioranza assoluta, ossia la maggioranza dei componenti;
  • PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE: è un organo collegiale composto da tutti i parlamentari per lo SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TASSATIVAMENTE INDIVIDUATE NELLA COSTITUZIONE, che riguardano perlopiù l'elezione di alcune cariche.

Il Parlamento è l'organo legislativo dello Stato e ha la funzione accusatoria; è presieduto dal presidente della Camera, e non si tratta di una riunione delle due Camere né di una riunione dei parlamentari;

STATUS DEL PARLAMENTARE: i parlamentari godono di un insieme di diritti e doveri inerenti alla carica che formano il nucleo specifico del loro status; la Costituzione individua una sfera di PREROGATIVE CHE SPETTANO AL SINGOLO PARLAMENTARE, diverse e distinte da quelle che gli spettano in quanto componente dell'Assemblea, che invece è compito di ciascuna Camera tutelare; si tratta in generale della facoltà di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo opinioni e voti, nonché del potere di iniziativa;

La Costituzione stabilisce che sia la legge a determinare i casi di INELEGGIBILITÀ (parlamentare e consigliere regionale) e INCOMPATIBILITÀ CON L'UFFICIO di deputato o senatore; è ora affiancata alla normativa primaria

quella di INCANDIDABILITÀ, la cosiddetta legge Severino, che determina una preclusione alla possibilità di esercitare il diritto di elettorato passivo, ipotesi che occorre, particolarmente, nel caso di condanna per alcune categorie di delitti;

L’ART 66 sancisce che ciascuna Camera giudica i titoli di ammissione dei suoi componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità, rimettendo peraltro il controllo sul rispetto di tali norme alla volontà delle maggioranze politiche; tale attività, denominata VERIFICA DEI POTERI, è svolta da ciascuna Camera per mezzo di un apposito organo interno detto GIUNTA;

in deroga al diritto comune sono previste anche garanzie, le IMMUNITÀ FUNZIONALI (INSINDACABILITÀ e INVIOLABILITÀ), finalizzate ad affermare la più assoluta indipendenza dei singoli parlamentari del collegio a cui appartengono rispetto a tutti gli altri poteri dello Stato; tali prerogative,

I diritti e le immunità parlamentari, irrinunciabili e indisponibili, consistono anzitutto nell'insindacabilità; nei confronti di deputati e senatori, anche dopo la cessazione della carica, non possono essere avviate azioni di responsabilità in sede civile, penale e amministrativa per le opinioni espresse e i voti dati; perciò, ove durante un processo venga opposta l'insindacabilità, il giudice ha l'obbligo di sospenderlo e chiedere alla camera a cui il parlamentare appartiene se in questa circostanza è applicabile;

L'ART 67 VIETA IL MANDATO IMPERATIVO, affermando che ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato; i membri del Parlamento non possono essere revocati e ogni patto o promessa da essi sottoscritti non produce alcuna conseguenza giuridica; il divieto di mandato imperativo implica anche la garanzia della libertà dei parlamentari tra i partiti o dei movimenti politici che li hanno candidati e

con i quali sono collegati; in nessun caso il parlamentare decade dalla carica perché cambia schieramento politico: questa norma consente pertanto che i parlamentari cambino gruppo parlamentare, secondo un fenomeno detto TRANSFUGHISMO; per i singoli parlamentari è altresì prevista un'immunità dagli arresti e da ogni altro atto di coercizione per reati non collegati direttamente alle funzioni e limitatamente al periodo di permanenza in carica (inviolabilità);

ORGANIZZAZIONE DELLE CAMERE: la Camera dei deputati è composta da 630 DEPUTATI e il Senato da 315 SENATORI ATTIVI; a questi si aggiungono un massimo di CINQUE SENATORI A VITA nominati dal presidente della Repubblica tra coloro che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario, più ancora gli eventuali ex presidenti della Repubblica che al termine del mandato divengono di diritto senatori a vita; ORGANI

FONDAMENTALI DELLE CAMERE sono innanzitutto il presidente e l'ufficio di presidenza, la conferenza dei presidenti dei gruppi, i gruppi, le giunte, le commissioni permanenti, le commissioni bicamerali e le commissioni speciali che possono essere istituite per particolari questioni; PRESIDENTE DI ASSEMBLEA: ha il compito di RAPPRESENTARE ALL'ESTERNO LA CAMERA E DI ESPRIMERNE LA VOLONTÀ; egli dirige i lavori dell'Assemblea e assicura il corretto svolgimento di questi e il buon andamento dell'amministrazione interna, nel rispetto delle norme della Costituzione e del regolamento; i presidenti di assemblea hanno l'importantissima funzione di definizione del CALENDARIO DEI LAVORI PARLAMENTARI; quanto alla loro ELEZIONE, i regolamenti delle due Camere richiedono nelle prime votazioni MAGGIORANZE QUALIFICATE, al fine di consentire un consenso più ampio tra le forze politiche presenti in parlamento, e successivamente la MAGGIORANZA SEMPLICE, per evitare

Il potere di blocco delle minoranze; subito dopo vengono scelti quattro

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
62 pagine
2 download
SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher mapar di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Musi Massimiliano.