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Libro verde sui servizi di interesse generale:

“L'espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel trattato, ma è derivata nella prassi

comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel

trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i

servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse

generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.”

“L'espressione “servizi di interesse economico generale” è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo

2 del trattato. Non è definita nel trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria

vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù

di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi

di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare

alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, servizi postali, l'energia e la

comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad

obblighi di servizio pubblico.”

“Le espressioni “servizio di interesse generale” e “servizio di interesse economico generale” non

devono essere confuse con il termine “servizio pubblico”. Quest'ultimo ha contorni meno netti: può

avere significati diversi, ingenerando quindi confusione. In alcuni casi, si riferisce al fatto che un

servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico

nell'interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell'ente che presta il

servizio. Pertanto, questo termine non è utilizzato nel Libro verde.”

“L'espressione “obblighi di servizio pubblico” ricorre nel presente Libro verde. Si riferisce a

requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il

conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei,

ferroviari e stradali e di energia. Tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che

nazionale o regionale.”

Articolo 14 TFUE:

Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente

trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito

dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e

territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di

applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e

condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri

compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la

procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la

competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali

servizi. 54

In questo articolo si ha il riconoscimento che i SP/SIEG non hanno solo un ruolo potenzialmente

anticoncorrenziale, ma esercitano un ruolo in prospettiva della funzione di coesione sociale e

territoriale. Questo principio l'avevamo già visto come declinazione completa nell'art 84 del nuovo

codice europeo sulle comunicazioni elettroniche che definisce la banda larga come servizio

universale.

Per i SIEG si applicano le norme in materia di concorrenza mentre per i SIG abbiamo questo

ancoraggio statale.

Istituzione, organizzazione e regolazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alla

luce della recente riforma:

I servizi pubblici locali vengono erogati e gestiti a livello comunale (es. trasporto pubblico locale).

All'interno del comune è il consiglio comunale che valuta discrezionalmente l'opportunità

nell'erogazione di un sevizio piuttosto che un altro. Il consiglio rappresenta la democrazia, è

rappresentativo della comunità locale stessa.

La disciplina dei servizi pubblici locali in Italia ha seguito una saga significativa negli ultimi anni;

infatti, è stata oggetto di vicende tali da portare all'emanazione di atti normativi che sono caducati

per interventi della corte costituzionale. È una disciplina che ha subito numerose modifiche dovute

anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi della normativa europea.

Abbiamo avuto una stratificazione di interventi normativi anche non omogenei tra loro e abbiamo

visto come spesso hanno assunto la forma della decretazione d'urgenza. La prima disciplina interna

di questi servizi pubblici locali è stata quella dettata degli articoli 112 e seguenti, titolo V, del TUEL

(testo unico degli enti locali) ovvero il decreto legislativo 267/2000.

Nel 2022 è stato introdotto un decreto legislativo che è andato a disciplinare i servizi pubblici locali

di rilevanza economica: i SIEG.

Articolo 122 TUEL: spl

Servizi pubblici locali.

1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi

pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a

promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

[2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge]

3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,

relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.

Questo articolo, oggi abrogato dalla riforma del 2022, disciplina i servizi pubblici locali.

Non abbiamo una definizione in senso proprio di servizio pubblico locale, abbiamo solo il

riferimento di quello che è l'oggetto del servizio pubblico; infatti, la determinazione del servizio 55

pubblico è lasciata all'ente locale. Sono servizi pubblici quelli che hanno come oggetto la

produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e

civile delle comunità locali (sono chiari l'oggetto e il fine). Siamo di fronte a un’interpretazione

mista: da un lato si focalizza sul ruolo svolto dall'ente locale, che individua i servizi da dare in

gestione o da gestire; dall'altro si sofferma sull'oggetto.

Articolo 113 TUEL: spl a rilevanza eco

Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei

servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative

delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di

specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i

settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale

che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

nomica

Questo articolo 113, che prevedeva l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è

stato oggetto di vari interventi modificativi e abrogativi: oggi risulta abrogato dal TUEL. Il TUEL,

che disciplinava sia i SIEG che i SIG, è stato colpito di incostituzionalità nella parte in cui

disciplinava i SIG, posto che questi servizi non attengono alla tutela della concorrenza.

In particolare, l’art 113 bis (bis perché introdotto successivamente rispetto all'emanazione

originaria) prevedeva la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.

La corte costituzionale con la sentenza 272/2004 ha ritenuto questa disposizione incostituzionale. 56

C. Cost., sent. n. 272/2004:

"È costituzionalmente illegittimo l'art. 113-bis, Tuel, in quanto l'intervento in tale ambito dello Stato

non può essere giustificata sul presupposto dell'esigenza di tutelare la concorrenza; relativamente ai

servizi pubblici privi di rilevanza economica, infatti, sono inapplicabili i principi comunitari in tema

di concorrenza".

La dichiarazione di illegittimità ha reso ancor più pregnante la questione della definizione di

servizio pubblico a rilevanza economica oppure privo di rilevanza economica.

Per quel che riguarda le attività economiche e non economiche la Corte Costituzionale rimette al

giudice la valutazione delle circostanze e delle condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo

conto in particolare, dei seguenti parametri:

• Assenza della finalità di lucro

• Mancata assunzione dei rischi connessi all'attività

• Eventuale finanziamento pubblico.

La disciplina dei servizi pubblici locali "può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della

materia tutela della concorrenza, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della

Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato".

La stessa Corte, secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, dà, inoltre, una interpretazione

ampia del principio della tutela della concorrenza, concernente oltre alla tutela vera e propria

anche l'adozione di misure di promozione della concorrenza stessa. Tutela e promozione sono

dunque gli ambiti di manovra legittimi per il legislatore statale, che non possono essere derogati né

dalle regioni, né dalle norme settoriali.

Secondo questa sentenza: lo stato può andare a disciplinare i SIEG, perché rispondono a

un’interpretazione ampia del principio di tutela della concorrenza (per l'art 117 della costituzione è

competenza esclusiva dello stato); ma nei servizi privi di rilevanza economica non si può avvalere

di questa competenza (se lo stato andasse a disciplinare a livello nazionale questi servizi pubblici

andrebbe ad erodere la competenza regionale in materia). Non era compito dello stato dire che

l'affidamento dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, che l'art 113-bis individuava,

dovesse avvenire in queste forme.

Nel 2008 (anni in cui il processo di liberalizzazione è forte; l'UE spinge per aprire la concorrenza

quanto piu possibile e l'Italia da un interpretazione estensiva a questa richiesta, che ha interpretato

in senso pro concorrenziale le disposizioni europee più di quanto richiesto) c’è stato un nuovo

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A.A. 2024-2025
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SSD Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giudittameini di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Favaro Tamara.