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Libro verde sui servizi di interesse generale:
“L'espressione “servizi di interesse generale” non è presente nel trattato, ma è derivata nella prassi
comunitaria dall'espressione "servizi di interesse economico generale" che invece è utilizzata nel
trattato. È un'espressione più ampia di "servizi di interesse economico generale" e riguarda sia i
servizi di mercato che quelli non di mercato che le autorità pubbliche considerano di interesse
generale e assoggettano a specifici obblighi di servizio pubblico.”
“L'espressione “servizi di interesse economico generale” è utilizzata negli articoli 16 e 86, paragrafo
2 del trattato. Non è definita nel trattato o nella normativa derivata. Tuttavia, nella prassi comunitaria
vi è ampio accordo sul fatto che l'espressione si riferisce a servizi di natura economica che, in virtù
di un criterio di interesse generale, gli Stati membri o la Comunità assoggettano a specifici obblighi
di servizio pubblico. Il concetto di servizi di interesse economico generale riguarda in particolare
alcuni servizi forniti dalle grandi industrie di rete quali i trasporti, servizi postali, l'energia e la
comunicazione. Tuttavia, il termine si estende anche a qualsiasi altra attività economica soggetta ad
obblighi di servizio pubblico.”
“Le espressioni “servizio di interesse generale” e “servizio di interesse economico generale” non
devono essere confuse con il termine “servizio pubblico”. Quest'ultimo ha contorni meno netti: può
avere significati diversi, ingenerando quindi confusione. In alcuni casi, si riferisce al fatto che un
servizio è offerto alla collettività, in altri che ad un servizio è stato attribuito un ruolo specifico
nell'interesse pubblico e in altri ancora si riferisce alla proprietà o allo status dell'ente che presta il
servizio. Pertanto, questo termine non è utilizzato nel Libro verde.”
“L'espressione “obblighi di servizio pubblico” ricorre nel presente Libro verde. Si riferisce a
requisiti specifici imposti dalle autorità pubbliche al fornitore del servizio per garantire il
conseguimento di alcuni obiettivi di interesse pubblico, ad esempio in materia di trasporti aerei,
ferroviari e stradali e di energia. Tali obblighi possono essere imposti sia a livello comunitario che
nazionale o regionale.”
Articolo 14 TFUE:
Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente
trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito
dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e
territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di
applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e
condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri
compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la
procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la
competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali
servizi. 54
In questo articolo si ha il riconoscimento che i SP/SIEG non hanno solo un ruolo potenzialmente
anticoncorrenziale, ma esercitano un ruolo in prospettiva della funzione di coesione sociale e
territoriale. Questo principio l'avevamo già visto come declinazione completa nell'art 84 del nuovo
codice europeo sulle comunicazioni elettroniche che definisce la banda larga come servizio
universale.
Per i SIEG si applicano le norme in materia di concorrenza mentre per i SIG abbiamo questo
ancoraggio statale.
Istituzione, organizzazione e regolazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica alla
luce della recente riforma:
I servizi pubblici locali vengono erogati e gestiti a livello comunale (es. trasporto pubblico locale).
All'interno del comune è il consiglio comunale che valuta discrezionalmente l'opportunità
nell'erogazione di un sevizio piuttosto che un altro. Il consiglio rappresenta la democrazia, è
rappresentativo della comunità locale stessa.
La disciplina dei servizi pubblici locali in Italia ha seguito una saga significativa negli ultimi anni;
infatti, è stata oggetto di vicende tali da portare all'emanazione di atti normativi che sono caducati
per interventi della corte costituzionale. È una disciplina che ha subito numerose modifiche dovute
anche alla necessità di armonizzare la normativa nazionale con i principi della normativa europea.
Abbiamo avuto una stratificazione di interventi normativi anche non omogenei tra loro e abbiamo
visto come spesso hanno assunto la forma della decretazione d'urgenza. La prima disciplina interna
di questi servizi pubblici locali è stata quella dettata degli articoli 112 e seguenti, titolo V, del TUEL
(testo unico degli enti locali) ovvero il decreto legislativo 267/2000.
Nel 2022 è stato introdotto un decreto legislativo che è andato a disciplinare i servizi pubblici locali
di rilevanza economica: i SIEG.
Articolo 122 TUEL: spl
Servizi pubblici locali.
1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi
pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
[2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle province sono stabiliti dalla legge]
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
relativo alla qualità dei servizi pubblici locali e carte dei servizi.
Questo articolo, oggi abrogato dalla riforma del 2022, disciplina i servizi pubblici locali.
Non abbiamo una definizione in senso proprio di servizio pubblico locale, abbiamo solo il
riferimento di quello che è l'oggetto del servizio pubblico; infatti, la determinazione del servizio 55
pubblico è lasciata all'ente locale. Sono servizi pubblici quelli che hanno come oggetto la
produzione di beni e attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e
civile delle comunità locali (sono chiari l'oggetto e il fine). Siamo di fronte a un’interpretazione
mista: da un lato si focalizza sul ruolo svolto dall'ente locale, che individua i servizi da dare in
gestione o da gestire; dall'altro si sofferma sull'oggetto.
Articolo 113 TUEL: spl a rilevanza eco
Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.
1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed affidamento dei
servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative
delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di
specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente articolo i
settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al settore del trasporto pubblico locale
che resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.
nomica
Questo articolo 113, che prevedeva l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, è
stato oggetto di vari interventi modificativi e abrogativi: oggi risulta abrogato dal TUEL. Il TUEL,
che disciplinava sia i SIEG che i SIG, è stato colpito di incostituzionalità nella parte in cui
disciplinava i SIG, posto che questi servizi non attengono alla tutela della concorrenza.
In particolare, l’art 113 bis (bis perché introdotto successivamente rispetto all'emanazione
originaria) prevedeva la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.
La corte costituzionale con la sentenza 272/2004 ha ritenuto questa disposizione incostituzionale. 56
C. Cost., sent. n. 272/2004:
"È costituzionalmente illegittimo l'art. 113-bis, Tuel, in quanto l'intervento in tale ambito dello Stato
non può essere giustificata sul presupposto dell'esigenza di tutelare la concorrenza; relativamente ai
servizi pubblici privi di rilevanza economica, infatti, sono inapplicabili i principi comunitari in tema
di concorrenza".
La dichiarazione di illegittimità ha reso ancor più pregnante la questione della definizione di
servizio pubblico a rilevanza economica oppure privo di rilevanza economica.
Per quel che riguarda le attività economiche e non economiche la Corte Costituzionale rimette al
giudice la valutazione delle circostanze e delle condizioni in cui il servizio viene prestato, tenendo
conto in particolare, dei seguenti parametri:
• Assenza della finalità di lucro
• Mancata assunzione dei rischi connessi all'attività
• Eventuale finanziamento pubblico.
La disciplina dei servizi pubblici locali "può essere agevolmente ricondotta nell'ambito della
materia tutela della concorrenza, riservata dall'art. 117, secondo comma, lettera e), della
Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato".
La stessa Corte, secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, dà, inoltre, una interpretazione
ampia del principio della tutela della concorrenza, concernente oltre alla tutela vera e propria
anche l'adozione di misure di promozione della concorrenza stessa. Tutela e promozione sono
dunque gli ambiti di manovra legittimi per il legislatore statale, che non possono essere derogati né
dalle regioni, né dalle norme settoriali.
Secondo questa sentenza: lo stato può andare a disciplinare i SIEG, perché rispondono a
un’interpretazione ampia del principio di tutela della concorrenza (per l'art 117 della costituzione è
competenza esclusiva dello stato); ma nei servizi privi di rilevanza economica non si può avvalere
di questa competenza (se lo stato andasse a disciplinare a livello nazionale questi servizi pubblici
andrebbe ad erodere la competenza regionale in materia). Non era compito dello stato dire che
l'affidamento dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, che l'art 113-bis individuava,
dovesse avvenire in queste forme.
Nel 2008 (anni in cui il processo di liberalizzazione è forte; l'UE spinge per aprire la concorrenza
quanto piu possibile e l'Italia da un interpretazione estensiva a questa richiesta, che ha interpretato
in senso pro concorrenziale le disposizioni europee più di quanto richiesto) c’è stato un nuovo