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Diritto del lavoro

05/12/2019 Il diritto del lavoro può essere suddiviso in tre ambiti:

1. Diritto del lavoro, in senso stretto

Riguarda il rapporto di lavoro alle dipendenze di un privato o alle dipendenze della pubblica amministrazione, ma riguarda anche tutti i rapporti di lavoro non necessariamente subordinati (cioè dipendenti). Tratta dunque:

  • Contratto di lavoro
  • Diritti del lavoratore (ferie, orario di lavoro secondo legge, malattia)
  • Doveri del lavoratore (diligenza, correttezza, obbedienza)
  • Poteri del datore di lavoro (controllo, direttivo e disciplinare)
  • Cessazione del rapporto di lavoro (per dimissioni o per licenziamento e le sue diverse tipologie)

2. Diritto sindacale

Si occupa della regolamentazione dei rapporti sindacali tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

3. Diritto previdenziale

È il diritto della previdenza sociale. Esistono due grandi differenze:

  • Previdenza sociale: si occupa del sistema pensionistico, dell’indennità di malattia e di tutte le questioni previdenziali relative al rapporto lavoratore-datore di lavoro, cioè è rivolta a tutte quelle questioni previdenziali che hanno come presupposto il rapporto di lavoro (indennità di malattia, infortunio sul lavoro, indennità di maternità, pensione, pensione di invalidità). La prestazione previdenziale è dunque riconosciuta ai cittadini lavoratori in stato di difficoltà.
  • Assistenza sociale: si occupa delle prestazioni in favore dei cittadini in stato di bisogno, quindi il presupposto non è il rapporto di lavoro (assegno di maternità, reddito di cittadinanza ecc.). Quindi la prestazione assistenziale è rivolta esclusivamente ai cittadini non lavoratori che vertono in uno stato di bisogno.

Fonti del diritto del lavoro

Le fonti, da un punto di vista giuridico, sono le basi normative che, in questo caso, regolano il diritto del lavoro. Esiste una gerarchia delle fonti:

  • Costituzione
  • Legge ordinaria (Leggi, Decreti Legge, Codice Civile)
  • Contratto collettivo: È una fonte speciale ed esclusiva del Diritto del Lavoro. È un contratto stipulato tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro. Nessun'altra materia del diritto ha come fonte il contratto collettivo. Questo può avere anche un’efficacia derogatoria (applicato in luogo della legge) superiore alla legge ordinaria, pur essendo gerarchicamente inferiore, ma solo nei casi in cui disciplina un determinato istituto a favore del lavoro.

Nel c.c. viene riportato che tutti i lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro, mantenendo il posto, nel caso di malattia. La durata dell’astensione dal lavoro non dipende dalla guarigione totale, ma è dettata dal “periodo di comporto”, ovvero il periodo di assenza del lavoratore che, per legge, deve essere tollerato dal datore di lavoro. Il periodo di comporto è generalmente di 6 mesi, ma ogni c.c. adotta un metodo di calcolo diverso.

In alcuni contratti è infatti previsto il periodo di comporto “per sommatoria” (preso un periodo di tempo, ad es. 2 anni, si contano tutte le assenze) oppure il comporto “secco”, che prende in considerazione solo l’ultima assenza e valuta se questa ha superato i 6 mesi.

Se il dipendente supera il periodo di comporto, il datore di lavoro ha la facoltà di licenziarlo. Alcuni c.c. prevedono che, in caso di malattie particolarmente onerose, ci sia un ulteriore periodo di tolleranza di qualche mese.

Nel caso in cui un lavoratore presenti un certificato medico che lo identifica come parzialmente inabile ad una determinata mansione, il datore di lavoro è anzitutto, per legge, tenuto a verificare se ci siano mansioni alternative compatibili con la particolare condizione di quel lavoratore e naturalmente con le sue competenze, pur di mantenere il posto di lavoro. Accettare o meno è discrezione del lavoratore.

Può accadere che non ci siano postazioni di lavoro libere compatibili con le ridotte capacità lavorative del soggetto: in quel caso il datore di lavoro ha la facoltà di licenziarlo per giustificato fatto oggettivo, cioè per un fatto che non dipende dalla responsabilità del lavoratore.

Non si può dunque imporre al datore di lavoro di modificare (e il Giudice non può sindacare) l’assetto della propria organizzazione imprenditoriale per creare un posto di lavoro ad hoc. Tuttavia, se questo è presente, il datore di lavoro dovrà procedere come detto precedentemente.

Nel caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore poiché l’evento è avvenuto sul posto di lavoro. Tuttavia se l’infortunio si trasforma in una inabilità parziale o totale che impedisce al lavoratore di svolgere una determinata mansione, il datore di lavoro acquisisce la facoltà di licenziarlo.

Costituzione

La fonte primaria del diritto del lavoro è la Costituzione che risale al 1948. Il diritto del lavoro e la legislazione ad esso legata sono successivi alla stesura della Costituzione. La prima legge in materia di diritto del lavoro risale al 1966 e riporta un principio basilare: il datore di lavoro può licenziare solo se sussiste un reale motivo. Prima non esisteva alcun obbligo di motivazione.

La Costituzione, già nel 1948, aveva introdotto dei principi in materia di diritto del lavoro, ma essi non trovavano una concretezza nell’ambito normativo. Dunque, per un certo periodo, è esistita una vera e propria palude normativa rispetto al diritto del lavoro, motivo per il quale la si ritiene una materia abbastanza giovane. Ha tuttavia avuto un fiorire notevole tra la fine degli anni ‘60 e l’inizio dei ‘70, quando nel 1970 è stato introdotto lo Statuto dei Lavoratori, che ancora oggi rappresenta la base del diritto del lavoro.

I principi espressi dal legislatore alla fine degli anni ‘70 hanno governato il diritto del lavoro sicuramente fino al 2003, quando è stata introdotta la legge Biagi, ma tali cardini sono ancora gli stessi introdotti degli anni ’60 e ’70.

Principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro

Art. 1 L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Il Comma 1 ci dice non solo quale sia la forma di governo, la Democrazia, fondata quindi sul valore dell’uguaglianza, ma sottolinea anche e soprattutto che il diritto al lavoro è un diritto di tipo costituzionale. È la Costituzione stessa dunque che prevede come, tra i diritti essenziali della persona ci sia il diritto al lavoro.

Art. 2 La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Il cittadino non è dunque solamente un soggetto passivo, che deve essere tutelato, ma deve essere anche soggetto attivo che deve adempiere ai suoi doveri nell’ambito della collettività.

Art. 3 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Questo primo comma evidenzia l’uguaglianza formale tra tutti i cittadini. Tutti i cittadini sono uguali, hanno pari dignità davanti alla legge, senza alcuna distinzione e quelle ipotesi di distinzione sono messe a titolo esemplificativo.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il Comma 2 esprime l’uguaglianza sostanziale tra tutti i cittadini. Non basta quindi il principio formale di uguaglianza espresso dal Comma 1 dell’Art. 3, ma il legislatore deve intervenire per regolamentare poi, nello specifico, che il principio di uguaglianza da formale diventi, di fatto, sostanziale.

Esiste quasi una funzione quasi utilitaristica poiché se tutti sono uguali, sono tutti messi nella condizione di partecipare all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Torna dunque in ballo il tema del dovere del cittadino: l’individuo ha diritto ad essere trattato con uguaglianza rispetto a tutti gli altri, ma ha il dovere di contribuire allo sviluppo e al progresso del Paese.

Art. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

L’Art. 4 segue l’Art. 3 specificatamente in materia di diritto del lavoro. Le politiche cosiddette occupazionali trovano la loro fonte al Comma 1 di questo articolo della Costituzione. Il Comma 2 sottolinea come ogni cittadino, secondo le proprie possibilità/capacità e i propri interessi/scelte, ha il dovere di svolgere un’attività che consenta il progresso della società. Non sancisce che si debba obbligatoriamente avere un’occupazione retribuita, dunque anche un lavoro come quello casalingo trova la sua tutela nella Costituzione.

Art. 36 Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

L’Art. 36 specifica che non tutti i lavoratori percepiscono la medesima retribuzione, ma che è giusto che sulla base di differenze risiedenti nella quantità di lavoro e nella qualità del lavoro (e.g. carico di responsabilità, percorso di studi, conoscenze ed abilità indispensabili per svolgere quell’attività) ogni lavoratore percepisca una retribuzione proporzionata, dunque diversa da caso a caso. Tale retribuzione, oltre che proporzionata, deve però essere anche sufficiente a garantire al lavoratore una vita dignitosa e libera dal lavoro stesso (che non deve essere schiavitù!).

Nel c.c. sono riportati i minimi retributivi, ovvero il trattamento retributivo minimo che il datore di lavoro può dare al lavoratore, in base al c.c. del settore di riferimento, e non meno. Il c.c. viene sottoscritto, come precedentemente esposto, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, ma non sussiste un obbligo di iscrizione, per lavoratori e datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali. Ciò significa che se si è iscritti all’organizzazione sindacale che ha siglato il contratto, questo viene automaticamente applicato. Se non si è iscritti, convenzionalmente si fa comunque riferimento al c.c. perché la Costituzione dice che la retribuzione deve essere in ogni caso proporzionata e sufficiente e gli stessi Giudici fanno riferimento al c.c. nei casi di lavoratori non iscritti ai sindacati, ma che fanno ricorso perché ritenuti sottopagati.

Art. 37 La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Al Comma 1 viene sottolineato come la donna non sia tenuta a stare obbligatoriamente a casa con il figlio, ma in ragione del suo ruolo anche di madre deve essere tutelata non solo perché lei, ma per il ruolo e la funzione che riveste all’interno della famiglia. Al bambino deve essere rivolta una speciale attenzione. Oggi la donna ha una tutela indipendentemente dal fatto di essere sposata (quindi essere parte di un nucleo familiare legalmente riconosciuto). Il principio che esprime la donna deve lavorare tanto, quanto e come l’uomo ed ha diritto al suo stesso trattamento retributivo, ma non si può ignorare il suo ruolo nella società come madre.

Al Comma 2 viene trattato il limite d’età per l’accesso al lavoro. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato, dunque la legge deve impedire lo sfruttamento del lavoro minorile. Il limite minimo, salvo eccezioni stabilite dalla legge, è di 14 anni.

Art. 38 Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. (Prestazioni Assistenziali – che non presuppongono lo svolgimento di una attività lavorativa, ma presuppongono uno stato di bisogno)

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. (Prestazioni previdenziali – presuppongono il rapporto di lavoro) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica (ovvero hanno poteri come se fossero società). Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. I sindacati hanno personalità giuridica significa che hanno poteri come fossero delle vere e proprie società. In Italia non esistono organizzazioni sindacali registrate, perché fermo restando il principio secondo cui ogni organizzazione sindacale è libera di esistere senza registrazione presso le autorità.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Serebi88 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Perugia o del prof Bagianti Emilio.
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