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  il diritto sindacale trova le proprie radici nell’interpretazione

Diritto sindacale in Italia non esiste una legge sindacale 

degli artt.39, 40 e 46 della Costituzioni e negli accordi interconfederali nel 1926 era entrata in vigore una legge sindacale

essa affermava, erroneamente, l’esistenza della libertà sindacale a fianco della legittimità di un unico sindacato (

( la

adesione al sindacato legittimato all’azione

libertà sindacale era interpretata impropriamente come libertà di adesione, o non

 la libertà sindacale, in realtà, è legata all’idea di pluralismo ( l’azione sindacale è espressione dei molteplici

sindacale) 

interessi delle diverse categorie di lavoratori e dovrebbe, perciò, essere guidata da una pluralità di idee e azioni) in Italia tale

molteplicità si estrinseca nell’esistenza di tre sindacati maggiori ( Confederazione Generale Italiana Lavoro (CGIL),

Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori (CISL) e Unione Italiana del Lavoro (UIL) aderiscono alla Confederazione

 

Europea dei Sindacati (CES) i sindacati sono espressione degli interessi dei lavoratori il sindacalismo in Italia nacque

alla fine dell’800 ( erano previste delle strutture sindacali costituite da più gruppi di lavoratori, caratterizzati da forte

autonomia (confederazioni).

 ‘L'organizzazione sindacale è un’unione di alcuni lavoratori, creata al

Organizzazione sindacale art.39 Costituzione (

fine di far valere all’imprenditore le proprie ragioni affinché il sindacato abbia un potere rilevante è necessario che si

uniscano almeno tre lavoratori (tres facium collegium) è libera. Ai sindacati ( insieme di lavoratori che decidono di

iscriversi, spontaneamente, in tale organizzazione, pagando un’iscrizione pari a 60 euro all’anno ogni anno, gli iscritti che si

sono presentati in assemblea eleggono il segretario e i delegati sindacali (sindacalisti) un sindacato, poi, in quanto

organizzazione libera, può ricercare il bene nazionale, ricercare il bene della singola azienda, decidere di difendere soltanto i

propri iscritti, o un determinato gruppo di cittadini e potrebbe avere una singola sede, o tante sedi differenti) non può essere

imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E` condizione per

la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati

hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi

di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce’.

L’iscrizione ad un sindacato implica la non iscrizione ad un altro sindacato a volte, però, i sindacati potrebbero decidere di

unire le forze e sedersi insieme al tavolo delle trattative, al fine di avere una maggior forza nei confronti dell’imprenditore.

Essendo che ‘l’organizzazione sindacale è libera’ ciò implica che i sindacati posano prendere liberamente determinate

decisioni ( possono puntare su un elevato numero di iscritti, o su pochi iscritti di qualità; possono rifarsi ad una determinata

di redditività; possono fare l’interesse

ideologia; possono puntare su rivendicazioni salariali, o cercare di introdurre premi

nazionale ( in questo caso si parla di trattativa nazionale porta ad un contratto nazionale, firmato dalla federazione),

oppure puntare a rivendicazioni aziendali ( in questo caso si parla di trattativa aziendale porta ad un contratto aziendale,

firmato dall’imprenditore il contrato azienda è applicato anche ai dipendenti aziendali non iscritti ad un sindacato).

All’imprenditore e al sindacato conviene firmare un contratto collettivo, poiché comporta benefici ( per il sindacato giungere

alla conclusione del contratto significa essere presentabile, essere coerente e costante, essere affidabile e avere buon senso

per l’imprenditore giungere alla conclusione di un contratto collettivo permette di avere riflessi positivi sui rapporti quotidiani

con i dipendenti).

Tariffa costo del lavoro, o valore delle risorse umane.

 

Concordato di tariffa contratto interno tra lavoratori potrebbe cambiare di giorno in giorno a seconda delle decisioni

dei lavoratori riguarda bonus sul fatturato, formazione professionale gratuita, premi di produttività, maggiorazioni per

festività, lavoro notturno e domenicale, azionariato dei dipendenti e pagamento di eventuali master al lavoratore una volta

approvato dal datore di lavoro, attraverso la firma, diventa un contratto collettivo, vincolante per tre anni il contratto

collettivo mira a fissare la regolazione dei rapporti di lavoro in azienda a favore del lavoratore.

Sindacalismo aziendale i modelli RSA e RSU sono organismi di rappresentanza sindacale per i dipendenti pubblici e

privati si tratta di modelli alternativi e incompatibili tra loro.

  

Modello RSA o associativo prevede che ogni sindacato costituisca una propria rappresentanza in azienda consente ai

lavoratori di trovare in azienda almeno tre RSA (sono quelle dei tre sindacati più rappresentativi) ogni sindacato esprime il

proprio pensiero in azienda con i sindacalisti eletti dagli iscritti al sindacato per democrazia interna (su un totale di cento

dipendenti, 80 si disinteresseranno della questione sindacale e i restanti venti, invece, saranno divisi tra le varie rappresentanze

 

sindacali) tale modello è costruito su rapporti di forza e strategia il limite principale del modello RSA è la legittimazione

il fatto che l’80% dei lavoratori

( non risulti coinvolto nelle trattative e che il restante 20% sia diviso per sigle sindacali porta

le RSA ad avere poco peso in azienda).

Il modello RSA è adatto ad imprese con alto tasso di sindacalizzazione, aventi un imprenditore in grado di interloquire con

diverse rappresentanze, tra le quali devono intercorrere rapporti leali, e permette la coesistenza di strategie diverse.

Con riferimento al modello RSA, ogni imprenditore, valutata la posizione dall’interno dell’azienda e la capacità della

rappresentanza di entrare a far parte delle trattative nazionali, individua la rappresentanza più forte nella propria azienda e con

essa firmerà un contratto collettivo di secondo livello ( è sottoscritto dalla RSA più forte, oppure da altre rappresentanze, le

quali hanno partecipato attivamente alle trattative tale contratto, di norma, è esteso anche alle parti escluse dalle trattative,

mediante firma di un sub-contratto, o contratto fotocopia di norma, il contratto di secondo livello è firmato da tutte le RSA

( esistono, però, casi in cui una rappresentanza si possa opporre alle condizioni del contratto).

  parte dal presupposto di voler coinvolgere l’80% dei lavoratori che non risulta coinvolto nelle

Modello RSU o elettivo 

trattative, dando loro l’opportunità di esprimere la loro opinione tale sistema prevede di invitare, ogni tre anni, tutti i

dipendenti dell’azienda, iscritto, o meno, ad un sindacato, a votare una lista sindacale aziendale ( un ruolo fondamentale in

tali elezioni è svolto dai nomi dei candidati) tali elezioni permettono di aumentare notevolmente la rappresentatività della

forza sindacale interna nei confronti dell’imprenditore, rispetto al modello RSA in proporzione ai voti ricevuti ogni lista

riceverà un determinato numero di seggi della RSU ( si caratterizza come unico organismo rappresentativo dei lavoratori

nell’azienda, in cui sono presenti persone iscritte a sindacati diversi) il funzionamento della RSU è basato sul principio di

maggioranza.

Il modello RSU è adatto ad imprese con basso tasso di sindacalizzazione, in cui i diversi sindacati sono in grado di accettare

compromessi e permette di opporre all’imprenditore una maggior rappresentanza, con conseguente maggior significatività

degli scioperi indetti.

Con riferimento al modello RSU si hanno più sindacati che gestiscono organicamente le trattative con il datore di lavoro e il

anche in questo caso, l’imprenditore individuerà il sindacato più forte

contratto di secondo livello è firmato a maggioranza (

in azienda, in modo tale da contrattare prevalentemente con esso).

Per gli imprenditori l’individuazione della forza sindacale è una questione di rilevante importanza, sia a livello aziendale, sia a

livello di associazioni imprenditoriali la responsabilità delle associazioni imprenditoriali è rilevante e, in caso di errori, si

potrebbero creare problemi sono state individuate, a tal proposito, delle regole quantitative ( si deve prevedere una forza

sindacale minima del 5% per ammettere un sindacato alle trattative nazionali), volte a razionalizzare la trattazione nazionale.

Un altro problema che si pone nell’ambito del sindacalismo aziendale riguarda il contenuto delle libertà sindacali in azienda

 fino al 1970 la libertà aziendale rimase una mera libertà formale ( si riteneva che i lavoratori non avessero potuto svolgere

alcuna attività in contrasto con l’obbligo di lavoro, dovendo entrare in azienda per lavorare, e uscendone subito al termine del

 questa idea si poneva in contrato con l’esercizio concreto della libertà sindacale in azienda

proprio turno ( implica

comportamenti che richiedono tempo e spazio, costringendo i lavoratori interessati all’attività sindacale ad organizzarsi al di

fuori dell’impresa e dell’orario di lavoro) secondo tale impostazione la libertà costituzionale non veniva meno durante

l’orario di lavoro, ma incontrava la resistenza insuperabile del vincolo contrattuale tra imprenditore e lavoratore.

La legge 300/1970, o Statuto dei lavoratori prevede una sistematizzazione complessiva del lavoro e di far entrare

concretamente la libertà sindacale nelle azienda Gino Giugni definì, infatti, che le RSA dovessero restare dei gusci vuoti,

numerosi e non normati dal legislatore, puntualmente, e si preoccupò di dare effettività alla libertà sindacale delle stesse per

fare ciò fece in modo che lo Statuto trasformasse alcuni comportamenti liberi in diritti (artt.20-27 Statuto), definendo per

ciascuno limiti d’applicazione.

– Diritto d’assemblea ‘I lavoratori l’assemblea è un istituto di democrazia diretta),

Art.20 hanno diritto di riunirsi ( nella

unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci

ore annue, per le qua

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher _mattia8 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Occhino Antonella.
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