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GEIE).
Le sezioni speciali del registro
La caratteristica forse più rilevante rispetto al passato
è però rappresentata dalle sezioni speciali. Il loro numero si è
ampliato parecchio rispetto al passato, e ognuna di esse è accomunata alle
altre dal fatto che sono tenuti all’iscrizione, presso le stesse, gli
imprenditori che non rientrano nella sezione ordinaria. La finalità della loro
iscrizione non è l’efficacia di pubblicità legale, ma è meramente l’efficacia
di pubblicità notizia. La finalità, quindi, è meramente informativa. Ma quali
sono queste sezioni speciali?
Innanzitutto, abbiamo una sezione dedicata agli imprenditori agricoli e ai
piccoli imprenditori. Ora, noi sappiamo che questi due soggetti nel CC
erano tenuti fuori dall’iscrizione, mentre attualmente devono comparire in
questa sezione speciale. Assieme a loro compaiono anche gli artigiani. Va
fatta però una precisazione: nel momento in cui è stata estesa l’iscrizione
anche agli agricoltori, agli artigiani ed ai piccoli imprenditori,
originariamente il legislatore ha previsto questa iscrizione con meri effetti
di pubblicità notizia per tutte queste categorie. La situazione e però poi
cambiata per gli agricoltori, perché attualmente si prevede per loro
un’efficacia di pubblicità legale. Per gli artigiani inoltre, è vero che è
prevista l’iscrizione in questa sezione speciale, ma non essendo sempre
piccoli imprenditori, va sempre prima verificato il principio della
prevalenza. Quindi, gli artigiani si iscrivono nella sezione speciale, ma se
non sono piccoli imprenditori, è prevista l’iscrizione anche nella sezione
ordinaria con effetti di pubblicità legale.
Un'altra sezione speciale è rappresentata dalla sezione dedicata alle
società tra professionisti. È stata infatti riconosciuta l’ammissibilità nel
nostro ordinamento, dopo un acceso dibattito a livello giurisprudenziale e
dottrinale, la legittimità delle società fra professionisti. Queste sono
società costituite per lo svolgimento di un’attività, non imprenditoriale, ma
professionale. Un esempio può essere la società fra avvocati.
Ma come mai, in questo caso, si ricorre alla sezione speciale e non quella
ordinaria? I professionisti, rispetto agli imprenditori, svolgono un’attività
che non è mai qualificabile come imprenditoriale. Il professionista non è
mai imprenditore nel momento in cui svolge la sua attività
professionale. Quindi la società fra professionisti, la quale ha ad oggetto lo
svolgimento dell’attività professionale, non svolge l’attività d’impresa. Ma
allora, parte della disciplina dell’impresa, come appunto la pubblicità
legale, non si possono applicare.
Troviamo, inoltre, nel registro delle imprese, l’obbligo di iscrizione nella
sezione speciale per i soggetti che esercitano attività di direzione e
coordinamento. Questa è una sezione molto importante, perché è stata
introdotta per dare trasparenza ai legami di gruppo. Dei gruppi di società
parleremo in seguito, ma fin da ora possiamo cecare di comprendere che
le società, in particolare quelle di dimensioni peggiori, non operano nel
mercato come società singole, ma sono articolate sulla base di rapporti di
gruppo. Pensiamo alla Fiat: questa è un’unica società? No: essa è composta
da molte piccole società, le quali sono assoggettate all’attività unitaria di
direzione e coordinamento della capogruppo. Ma qual è il vantaggio
di avere una articolazione in gruppi di società?
Innanzitutto, si separa la responsabilità: se abbiamo una compresenza di
società a responsabilità limitata, nelle quali i soci non rispondono con tutto
il loro patrimonio, chiaramente stiamo limitando la responsabilità per
ciascun settore di attività a quella sola società. Se dunque la Fiat fosse
un’unica grande società, ci sarebbe una trasmissione, eventualmente
anche del rischio d’insolvenza, anche a tutta l’impresa nel suo complesso.
L'articolazione in più società consente, invece, di separare il rischio.
Le società, ed in particolare le società di capitali, sono caratterizzate
•
dalla responsabilità limitata dei soci e dall’autonomia soggettiva, cioè
sono dei soggetti di diritto distinti sia dai soci, sia dagli altri. Il gruppo è
quindi la realtà societaria, soprattutto delle imprese grandi e medio-
grandi. Tuttavia, il nostro legislatore non detta una disciplina compiuta
dei gruppi, anche se invece sarebbe molto importante sapere se una
società appartenga ad un gruppo oppure operi singolarmente. Questo
perché, se opera nell’ambito di un gruppo, vuol dire che è soggetta alle
direttive della capogruppo, direttive che possono anche ledere gli
interessi della società specifica. Ad esempio, supponiamo che
la Fiat controlli sia una società che produce pneumatici, sia una società
che produce, invece, automobili. La prima società è controllata al 60%,
mentre l’altra al 100%. In questo caso, la società che produce
pneumatici, essendo sottoposta all’attività di direzione e
coordinamento della società capogruppo, potrebbe anche concludere
un contratto di fornitura di pneumatici al di sotto del prezzo di
mercato. Si pone però un problema di tutela rispetto ai creditori della
società di pneumatici. Vendendo i loro prodotti all’altra impresa ad un
prezzo ribassato, infatti, ridurrà il proprio patrimonio, e questo si
ripercuote a svantaggio dei creditori, ma non solo. A pensarci bene, ciò
si ripercuote anche a svantaggio dei soci di minoranza della società. Ma
allora, perché è importante la sezione speciale dedicata ai soggetti che
esercitano attività di direzione e coordinamento? Perché l’iscrizione,
nella sezione speciale, di chi esercita e di chi subisce l’attività di
direzione e coordinamento risolve in parte il problema. Questo perché è
importante, per i terzi, sapere se la società in cui investono i propri
risparmi operi da sola o se invece e soggetta all’attività di direzione di
una capogruppo. Se infatti è vero il secondo scenario, gli amministratori
della società prenderanno delle decisioni nell’interesse della
capogruppo, e non della singola società. Questa sezione speciale è
dunque particolarmente rilevante, perché introduce degli
non soltanto
obblighi di trasparenza relativamente ai rapporti di gruppo, ma
anche perché la disciplina dei gruppi nel nostro ordinamento è molto
scarna. L’informazione, quindi, è già di per sé una forma di tutela
efficace.
Esiste, nel registro delle imprese, una sezione speciale dedicata alle
imprese sociali che abbiamo visto nella lezione precedente, ma abbiamo
anche un’iscrizione facoltativa, in una sezione speciale, degli atti di società
di capitali in lingua straniera. Quest'ultima iscrizione non sostituisce
l’obbligo nella sezione ordinaria, ma è piuttosto aggiuntiva. Istituita nel
2009, questa sezione speciale consente di pubblicare la traduzione giurata
degli atti per la quale è prevista l’iscrizione obbligatoria (solitamente
l’inglese). La funzione perseguita è quella di informare i mercati esteri. Da
un punto di vista giuridico, questa doppia iscrizione può portare ad un
contrasto tra l’atto pubblicato in italiano e quello, invece, pubblicato in
inglese. Ma quale prevale fra i due testi? Prevale la versione inglese ma,
in questo caso, l’opponibilità di questo testo è relativa, ovvero la società è
ammessa a dimostrare che il terzo fosse anche a conoscenza della
versione in lingua italiana (questo avviene in deroga rispetto ai principi
generali che reggono il funzionamento del registro delle imprese, in
particolare l’efficacia degli effetti degli atti iscritti nel registro delle
imprese). Esiste quindi una presunzione, ma soltanto relativa.
Troviamo poi una sezione speciale dedicata alle startup innovative e degli
incubatori sociali. Con “startup innovative” si intendono le società di
capitali e cooperative, costituite almeno da quattro anni, che abbiano ad
oggetto un’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di beni
o servizi innovativi e di alto valore tecnologico. Con “incubatori sociali” si
intendono invece quelle imprese che offrono dei sevizi volti a sostenere la
nascita e lo sviluppo di startup.
È stata poi introdotta una sezione speciale per le piccole e medie imprese
innovative che, sostanzialmente, sono molto simili alle startup, ma hanno
dei criteri meno rigorosi (ad es non è necessaria la costituzione da almeno
4 anni).
Cosa si iscrive nel registro e qual è il procedimento da seguire?
Per quanto riguarda l’oggetto dell’iscrizione, cos’è che noi possiamo
iscrivere nel registro delle imprese? Quali sono gli atti o i fatti che possiamo
e dobbiamo iscrivere?
Vige, nel nostro ordinamento, uno stretto principio di tipicità: si possono
iscrivere esclusivamente gli atti o fatti per i quali il legislatore preveda
l’iscrizione. Non possiamo autonomamente decidere che cosa iscrivere
perché vige il principio di opponibilità ai terzi, cioè di conoscibilità legale.
Qual è l’attinenza fra questo principio di tipicità e l’effetto di conoscibilità
legale dell’iscrizione?
Nel registro delle imprese possiamo iscrivere solo gli atti previsti dalla
legge. Ciò si spiega osservando gli effetti di opponibilità ai terzi, cioè si
spiega con il fatto che il terzo, se l’atto è iscritto nella sezione ordinaria, si
presume che ne abbia conoscenza. Questa
presunzione è assoluta, ovvero non ammette alcuna prova contraria. Ma
allora, alla luce di questa presunzione, la tipicità degli atti che si possono
iscrivere diventa più chiara.
Esempio: Si può prevedere una presunzione assoluta di
conoscenza indipendentemente dalla conoscenza effettiva, rendendo
opponibile l’atto ai terzi, soltanto se per questo è prevista l’iscrizione. Se
sono un terzo, io sono tenuto a sapere che per determinati atti (es dati
anagrafici della società, della struttura, dell’organizzazione, di chi è stato
nominato rappresentante dell’impresa ecc.) l’imprenditore è assoggetta