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GEIE).

Le sezioni speciali del registro

La caratteristica forse più rilevante rispetto al passato

è però rappresentata dalle sezioni speciali. Il loro numero si è

ampliato parecchio rispetto al passato, e ognuna di esse è accomunata alle

altre dal fatto che sono tenuti all’iscrizione, presso le stesse, gli

imprenditori che non rientrano nella sezione ordinaria. La finalità della loro

iscrizione non è l’efficacia di pubblicità legale, ma è meramente l’efficacia

di pubblicità notizia. La finalità, quindi, è meramente informativa. Ma quali

sono queste sezioni speciali?

Innanzitutto, abbiamo una sezione dedicata agli imprenditori agricoli e ai

piccoli imprenditori. Ora, noi sappiamo che questi due soggetti nel CC

erano tenuti fuori dall’iscrizione, mentre attualmente devono comparire in

questa sezione speciale. Assieme a loro compaiono anche gli artigiani. Va

fatta però una precisazione: nel momento in cui è stata estesa l’iscrizione

anche agli agricoltori, agli artigiani ed ai piccoli imprenditori,

originariamente il legislatore ha previsto questa iscrizione con meri effetti

di pubblicità notizia per tutte queste categorie. La situazione e però poi

cambiata per gli agricoltori, perché attualmente si prevede per loro

un’efficacia di pubblicità legale. Per gli artigiani inoltre, è vero che è

prevista l’iscrizione in questa sezione speciale, ma non essendo sempre

piccoli imprenditori, va sempre prima verificato il principio della

prevalenza. Quindi, gli artigiani si iscrivono nella sezione speciale, ma se

non sono piccoli imprenditori, è prevista l’iscrizione anche nella sezione

ordinaria con effetti di pubblicità legale.

Un'altra sezione speciale è rappresentata dalla sezione dedicata alle

società tra professionisti. È stata infatti riconosciuta l’ammissibilità nel

nostro ordinamento, dopo un acceso dibattito a livello giurisprudenziale e

dottrinale, la legittimità delle società fra professionisti. Queste sono

società costituite per lo svolgimento di un’attività, non imprenditoriale, ma

professionale. Un esempio può essere la società fra avvocati.

Ma come mai, in questo caso, si ricorre alla sezione speciale e non quella

ordinaria? I professionisti, rispetto agli imprenditori, svolgono un’attività

che non è mai qualificabile come imprenditoriale. Il professionista non è

mai imprenditore nel momento in cui svolge la sua attività

professionale. Quindi la società fra professionisti, la quale ha ad oggetto lo

svolgimento dell’attività professionale, non svolge l’attività d’impresa. Ma

allora, parte della disciplina dell’impresa, come appunto la pubblicità

legale, non si possono applicare.

Troviamo, inoltre, nel registro delle imprese, l’obbligo di iscrizione nella

sezione speciale per i soggetti che esercitano attività di direzione e

coordinamento. Questa è una sezione molto importante, perché è stata

introdotta per dare trasparenza ai legami di gruppo. Dei gruppi di società

parleremo in seguito, ma fin da ora possiamo cecare di comprendere che

le società, in particolare quelle di dimensioni peggiori, non operano nel

mercato come società singole, ma sono articolate sulla base di rapporti di

gruppo. Pensiamo alla Fiat: questa è un’unica società? No: essa è composta

da molte piccole società, le quali sono assoggettate all’attività unitaria di

direzione e coordinamento della capogruppo. Ma qual è il vantaggio

di avere una articolazione in gruppi di società?

Innanzitutto, si separa la responsabilità: se abbiamo una compresenza di

società a responsabilità limitata, nelle quali i soci non rispondono con tutto

il loro patrimonio, chiaramente stiamo limitando la responsabilità per

ciascun settore di attività a quella sola società. Se dunque la Fiat fosse

un’unica grande società, ci sarebbe una trasmissione, eventualmente

anche del rischio d’insolvenza, anche a tutta l’impresa nel suo complesso.

L'articolazione in più società consente, invece, di separare il rischio.

Le società, ed in particolare le società di capitali, sono caratterizzate

dalla responsabilità limitata dei soci e dall’autonomia soggettiva, cioè

sono dei soggetti di diritto distinti sia dai soci, sia dagli altri. Il gruppo è

quindi la realtà societaria, soprattutto delle imprese grandi e medio-

grandi. Tuttavia, il nostro legislatore non detta una disciplina compiuta

dei gruppi, anche se invece sarebbe molto importante sapere se una

società appartenga ad un gruppo oppure operi singolarmente. Questo

perché, se opera nell’ambito di un gruppo, vuol dire che è soggetta alle

direttive della capogruppo, direttive che possono anche ledere gli

interessi della società specifica. Ad esempio, supponiamo che

la Fiat controlli sia una società che produce pneumatici, sia una società

che produce, invece, automobili. La prima società è controllata al 60%,

mentre l’altra al 100%. In questo caso, la società che produce

pneumatici, essendo sottoposta all’attività di direzione e

coordinamento della società capogruppo, potrebbe anche concludere

un contratto di fornitura di pneumatici al di sotto del prezzo di

mercato. Si pone però un problema di tutela rispetto ai creditori della

società di pneumatici. Vendendo i loro prodotti all’altra impresa ad un

prezzo ribassato, infatti, ridurrà il proprio patrimonio, e questo si

ripercuote a svantaggio dei creditori, ma non solo. A pensarci bene, ciò

si ripercuote anche a svantaggio dei soci di minoranza della società. Ma

allora, perché è importante la sezione speciale dedicata ai soggetti che

esercitano attività di direzione e coordinamento? Perché l’iscrizione,

nella sezione speciale, di chi esercita e di chi subisce l’attività di

direzione e coordinamento risolve in parte il problema. Questo perché è

importante, per i terzi, sapere se la società in cui investono i propri

risparmi operi da sola o se invece e soggetta all’attività di direzione di

una capogruppo. Se infatti è vero il secondo scenario, gli amministratori

della società prenderanno delle decisioni nell’interesse della

capogruppo, e non della singola società. Questa sezione speciale è

dunque particolarmente rilevante, perché introduce degli

non soltanto

obblighi di trasparenza relativamente ai rapporti di gruppo, ma

anche perché la disciplina dei gruppi nel nostro ordinamento è molto

scarna. L’informazione, quindi, è già di per sé una forma di tutela

efficace.

Esiste, nel registro delle imprese, una sezione speciale dedicata alle

imprese sociali che abbiamo visto nella lezione precedente, ma abbiamo

anche un’iscrizione facoltativa, in una sezione speciale, degli atti di società

di capitali in lingua straniera. Quest'ultima iscrizione non sostituisce

l’obbligo nella sezione ordinaria, ma è piuttosto aggiuntiva. Istituita nel

2009, questa sezione speciale consente di pubblicare la traduzione giurata

degli atti per la quale è prevista l’iscrizione obbligatoria (solitamente

l’inglese). La funzione perseguita è quella di informare i mercati esteri. Da

un punto di vista giuridico, questa doppia iscrizione può portare ad un

contrasto tra l’atto pubblicato in italiano e quello, invece, pubblicato in

inglese. Ma quale prevale fra i due testi? Prevale la versione inglese ma,

in questo caso, l’opponibilità di questo testo è relativa, ovvero la società è

ammessa a dimostrare che il terzo fosse anche a conoscenza della

versione in lingua italiana (questo avviene in deroga rispetto ai principi

generali che reggono il funzionamento del registro delle imprese, in

particolare l’efficacia degli effetti degli atti iscritti nel registro delle

imprese). Esiste quindi una presunzione, ma soltanto relativa.

Troviamo poi una sezione speciale dedicata alle startup innovative e degli

incubatori sociali. Con “startup innovative” si intendono le società di

capitali e cooperative, costituite almeno da quattro anni, che abbiano ad

oggetto un’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione di beni

o servizi innovativi e di alto valore tecnologico. Con “incubatori sociali” si

intendono invece quelle imprese che offrono dei sevizi volti a sostenere la

nascita e lo sviluppo di startup.

È stata poi introdotta una sezione speciale per le piccole e medie imprese

innovative che, sostanzialmente, sono molto simili alle startup, ma hanno

dei criteri meno rigorosi (ad es non è necessaria la costituzione da almeno

4 anni).

Cosa si iscrive nel registro e qual è il procedimento da seguire?

Per quanto riguarda l’oggetto dell’iscrizione, cos’è che noi possiamo

iscrivere nel registro delle imprese? Quali sono gli atti o i fatti che possiamo

e dobbiamo iscrivere?

Vige, nel nostro ordinamento, uno stretto principio di tipicità: si possono

iscrivere esclusivamente gli atti o fatti per i quali il legislatore preveda

l’iscrizione. Non possiamo autonomamente decidere che cosa iscrivere

perché vige il principio di opponibilità ai terzi, cioè di conoscibilità legale.

Qual è l’attinenza fra questo principio di tipicità e l’effetto di conoscibilità

legale dell’iscrizione?

Nel registro delle imprese possiamo iscrivere solo gli atti previsti dalla

legge. Ciò si spiega osservando gli effetti di opponibilità ai terzi, cioè si

spiega con il fatto che il terzo, se l’atto è iscritto nella sezione ordinaria, si

presume che ne abbia conoscenza. Questa

presunzione è assoluta, ovvero non ammette alcuna prova contraria. Ma

allora, alla luce di questa presunzione, la tipicità degli atti che si possono

iscrivere diventa più chiara.

Esempio: Si può prevedere una presunzione assoluta di

conoscenza indipendentemente dalla conoscenza effettiva, rendendo

opponibile l’atto ai terzi, soltanto se per questo è prevista l’iscrizione. Se

sono un terzo, io sono tenuto a sapere che per determinati atti (es dati

anagrafici della società, della struttura, dell’organizzazione, di chi è stato

nominato rappresentante dell’impresa ecc.) l’imprenditore è assoggetta

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Publisher
A.A. 2020-2021
462 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincelposta di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Iacoviello Giuseppina.