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POTERE DI CONTROLLO

La disciplina statutaria assoggetta il potere di vigilanza del datore a limiti specifici. L'art 2 Stat.Lav. si riferisce alle GUARDIE GIURATE: personale di vigilanza con compiti di tutela del patrimonio aziendale e dotato di particolari privilegi connessi a tale funzione. L'art 3 invece impone la preventiva comunicazione ai lavoratori interessati dei nominativi e delle mansioni specifiche del personale di vigilanza sul lavoro. Questi vigilanti sono normalmente dei dipendenti. Queste due norme sono contro il controllo occulto. Questi 2 articoli non possono essere invocati quando il controllo riguarda CONDOTTE ILLECITE cioè mancanze specifiche dei dipendenti. Si è pertanto riconosciuta la piena legittimità di controlli clandestini compiuti con modalità, nonché da soggetti diversi dalle guardie giurate e dal personale di vigilanza. L'art 4 precisa i controlli esercitabili dal datore di lavoro stabilendo che essi non possono.realizzarsi mediante impianti audiovisivi e altre apparecchiature atte a sorvegliare a distanza l'attività dei lavoratori. Controlli a distanza possono giustificarsi solo se richiesti da esigenze organizzative, produttive o attinenti alla sicurezza del lavoro, cosicché il controllo sul lavoro ne sia al più una conseguenza accidentale. È prevista una garanzia procedurale e in ultima istanza giudiziale. Le apparecchiature di controllo sono installabili solo previo accordo con tutte le RSA e RSU o in mancanza con la commissione interna. L'art. 6 riguarda le visite personali di controllo sul lavoratore ovvero le perquisizioni personali. Tale prassi è ammessa solo se indispensabile ai fini della tutela del patrimonio aziendale e a condizione che le visite siano svolte all'uscita dei luoghi di lavoro con sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori. Una metodologia c.d. imparziale. Anche qui occorre

L'accordo sindacale, previa decisione della direzione del lavoro servizi ispettivi con possibile appello al ministero. L'art 5 limitava il potere di controllo nei confronti del lavoratore assente per infermità. Vieta la prassi tradizionale dei controlli con medici di fabbrica e affida il controllo ai servizi ispettivi dell'INAIL per gli infortuni e dell'INPS per le malattie. La visita fiscale dev'essere fatta da medici imparziali. Il terzo comma del suddetto articolo affida agli enti pubblici la valutazione della capacità di proseguire il rapporto di lavoro di un lavoratore.

L'art 8 vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nel corso del rapporto, di effettuare indagini, anche tramite terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonché sui fatti non rilevanti ai fini della valutazione della attitudine professionale di questo. La norma garantisce in modo relativo la sfera privata del lavoratore con il limite dei

fatti rilevanti ai fini dell'attitudine professionale. Sono stati infatti dichiarati illegittimi i test attitudinali. La materia è ricompresa nel rapporto di lavoro subordinato, nel diritto del lavoro, nell'ambito della tutela della privacy (l. n 675/96 sostituita poi dalle norme del TU 196/2003 del codice in materia di protezione dei dati personali). La disciplina riguarda solo i dati sensibili, che rivelano l'origine razziale, le convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita sessuale. Il trattamento dei dati comuni è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato. Infine, i dati giudiziari, idonei a rivelare provvedimenti giudiziari in materia di casellario giudiziale, devono ricevere un consenso scritto previa autorizzazione del garante. POTERE DISCIPLINARE Trova esistenza anche in ambiti non lavorativi. L'art. 2106 c.c. stabilisce che l'inosservanza da parte del lavoratore degli obblighi previsti nei 2 articoli precedenti può dar

Il potere disciplinare è fondato sul contratto di lavoro e viene applicato in base alla gravità dell'infrazione e alle norme aziendali. I limiti del potere disciplinare sono determinati dalla funzione organizzativa del contratto di lavoro. Lo statuto dei lavoratori introduce limiti che rendono il potere disciplinare meno autocratico e sottoposto a forme di esercizio e controllo dirette a tutelare la posizione contrattuale del lavoratore.

Per l'applicazione di sanzioni è necessario che il fatto contestato sia provato. L'onere della prova spetta al datore di lavoro. Al lavoratore spetta l'onere di dimostrare che il fatto contestato è riconducibile a una situazione di impossibilità non imputabile, secondo i principi generali in materia di responsabilità contrattuale.

Vige il principio di proporzionalità tra infrazione e sanzione. Il potere disciplinare funziona da deterrente verso gli errori della comunità aziendale. Ad aggravare la sanzione è un'eventuale recidiva. L'art. 7 st. lav. stabilisce che non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. L'art. 7 stabilisce i requisiti procedimentali che sono i presupposti del potere disciplinare. La loro esistenza si traduce nell'inesistenza del potere e conseguentemente nella nullità della sanzione. a) preesistenza del codice disciplinare aziendale. b) Il codice disciplinare dev'essere portato a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. A fondamentale garanzia del contraddittorio, il datore di lavoro non può c) irrogare la sanzione al lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore.

Potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferire mandato. L'addebito deve essere contestato con immediatezza e con specificità. Sotto il profilo della specificità la contestazione è ritenuta congrua allorché appare concretamente idonea a realizzare il risultato perseguito dalla norma, cioè a consentire una puntuale difesa da parte del lavoratore. La contestazione deve insomma individuare i fatti addebitati con sufficiente precisione. La recidiva deve essere contestata solo se concorre ad integrare l'infrazione.

Il rapporto di lavoro subordinato

Diritto del lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a sentire oralmente il lavoratore se ne fa richiesta, ma può ricevere le sue eventuali giustificazioni scritte senza onere di invitarlo a svolgere difese orali. I provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione.

Contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Ci si chiede se è un termine tassativo o meramente dilatorio. Se il lavoratore si difende prima, il datore può applicare prima la sanzione. Il lavoratore può essere assistito da un rappresentante sindacale, solo su richiesta del lavoratore. Si ragiona sempre con riguardo al licenziamento. L'orientamento è tuttora mutevole. L'art.7 st.lav. non prevede alcun obbligo in capo al datore di motivare il provvedimento disciplinare in concreto adottato rispetto alle difese avanzate dal dipendente. Qualora il codice disciplinare o il CCNL preveda l'obbligo del datore o di motivare la sanzione, la sua inosservanza comporterà la nullità del provvedimento disciplinare. Sempre l'art 7 prevede che il lavoratore possa impugnare il provvedimento nell'ambito di procedure arbitrali eventualmente previste dal contratto collettivo ovvero promuovere, nei 20 giorni successivi la costituzione

Di un collegio di conciliazione ed arbitrato. Il lavoratore può impugnare il provvedimento presso il giudice del lavoro. La prescrizione ha un termine di 10 anni. Il lavoratore può scegliere una clausola compromissoria che prevede l'arbitrato. In diritto del lavoro l'arbitrato è diffuso soprattutto in ambito dirigenziale.

La scelta dell'arbitrato è incentivata dal fatto che l'attivazione comporta la sospensione della sanzione. Si prevede la perdita di efficacia della sanzione laddove il datore di lavoro non provveda a nominare entro 10 giorni il proprio rappresentante in seno al collegio arbitrale.

Le due forme di giustizia sono alternative. L'arbitrato viene scelto perché la decisione è rapida, e per la sospensione della sanzione. Il datore può rifiutare l'arbitrato e rivolgersi al giudice del lavoro. Se rimane inerme la sanzione non ha efficacia. Il processo del lavoro è gratuito e non ci sono spese giudiziarie.

Il rapporto di lavoro subordinato Diritto del lavoro CAPITOLO 10 LA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE Il rapporto di lavoro può cessare per: - recesso del datore di lavoro = LICENZIAMENTO - risoluzione consensuale - scadenza del termine nei contratti a tempo determinato - morte del lavoratore - impossibilità sopravvenuta della prestazione e la forza maggiore. Nel codice civile il recesso considera le parti in maniera identica. Ex art 2118 ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato. L'unico vincolo per recedere è il PREAVVISO. La ratio è quella di consentire al datore in caso di dimissioni la tempestiva sostituzione del lavoratore e al lavoratore la ricerca di altra occupazione. Questo è il caso del c.d. LICENZIAMENTO INTRONCO. L'obbligo di preavviso viene meno in caso di licenziamento per giusta causa poiché ai sensi dell'art 2119 c.c. non consente la prosecuzione.

ancheprovvisoria del rapporto. Per quanto riguarda le dimissioni per giusta causa, il lavoratore è esonerato dall'obbligo di preavviso e ha diritto all'INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO, ovvero una retribuzione prevista per il preavviso lavorato. La durata del preavviso è rinviata alla contrattazione collettiva. Generalemente i CCNL individuano misure differenziate a seconda della categoria di appartenenza e dell'anzianità dei lavoratori.

L'art 2110 c.c prevede che il lavoratore in malattia non può essere licenziato fino alla cessazione dello stato morboso o alla scadenza del periodo di comporto. L'art 2109 impedisce invece le computabilità nelle ferie del periodo di preavviso.

La parte che recede può sostituire il periodo di preavviso con la relativa indennità pari alla retribuzione che sarebbe spettata in ipotesi di preavviso lavorato. Il calcolo dell'indennità di preavviso è

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A.A. 2005-2006
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SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Exxodus di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Salerno o del prof Quaranta Mario.