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PRINCIPI MEDICO LEGALI E DEONTOLOGICI, RESPONSABILITA' INFERMIERISTICA
La responsabilità professionale è la situazione di colui che è chiamato a rispondere in prima persona di un
fatto o di un atto compiuto nell’esercizio delle proprie funzioni, da ciò ne discende l’obbligo di agire con
perizia, diligenza, prudenza, osservanza di leggi e regolamenti. Ci sono varie tipologie di responsabilità
professionale, tant’è che in questi ultimi anni, abbiamo assistito purtroppo allo svilupparsi del fenomeno
denominato ‘Medicina difensiva‘ cioè quando, proprio per il timore di incorrere in responsabilità di vario
genere, il medico o l’operatore sanitario agisce non tanto con prioritarie finalità di efficacia ma in modo da
tutelarsi e non essere chiamato a rispondere del suo operato. La Legge Balduzzi (189/2012) ha cercato di
arginare questo fenomeno eliminando ad esempio la responsabilità penale per colpa lieve (introducendo
però contestualmente la responsabilità civile extra contrattuale ex art 2043cc, quindi spostando solo il tipo
di responsabilità), ma ad oggi il panorama normativo delle responsabilità professionali è sempre
farraginoso e scollegato, per cui è sempre più evidente e urgente l’esigenza di un’armonizzazione
normativa in materia. LA RESPONSABILITA’ PENALE
•art. 25 COST e art 1 cp: “Nessuno può essere punito se non in virtù di una legge entrata in vigore prima
del fatto commesso” (nullum crimen sine lege)
•Art 533 cpp: il giudice pronuncia la sentenza di condanna….Al di là di ogni ragionevole dubbio.….
•art 27 COST: “La responsabilità penale è personale”
•La Responsabilità penale, in base all'elemento psicologico (volontà e intenzionalità), può essere: dolosa,
colposa, preterintenzionale.
•art 43 cp: il Delitto può essere:
•-doloso: quando il danno causato da azione od omissione è previsto e voluto (intenzionale)
•-preterintenzionale: quando l'effetto della propria azione od omissione crea un danno più grave di quanto
realmente si volesse
•-colposo: evento che, anche se previsto, non è voluto, ma causato da negligenza, imprudenza, imperizia,
inosservanza di leggi regolamenti ordini...ecc...
•art40cp Rapporto di causalità: 'nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se
il danno non è conseguenza dell'azione od omissione (se non sussiste il nesso di causalità). Chi,
dovendolo per obbligo, non impedisce un danno, è come l'avesse cagionato'.
Alcuni reati che possono essere commessi da un Infermiere:
•art 622 cp Rivelazione del Segreto Professionale: scritta o verbale, ha vari livelli di gravità in proporzione
al grado di volontarietà
•art 326 cp Rivelazione ed utilizzazione di Segreti d'Ufficio: sia per Pubblici Ufficiali che per gli Incaricati di
Pubblico Servizio (equiparati ai primi per responsabilità)
•art 605 cp Sequestro di persona: quando si utilizzano mezzi di contenzione non essendo necessario
•art609cp Perquisizioni e Ispezioni personali arbitrarie (ingiustificate): che vanno contro ladignità e il pudore
della persona
•art 413 cp: Uso illegittimo del cadavere
RESPONSABILITA' PENALE COLPOSA
E' il magistrato che deve appurare la sussistenza della situazione colposa, ovvero se sussiste o meno il
nesso di causalità per Negligenza (superficialità nell'agire...), Imprudenza, Imperizia, Inosservanza di leggi
regolamenti ordini ecc...Nei confronti di un Esercente una pubblica funzione, affinché si concretizzi
l'imputabilità di una delle colpe suddette, devono sussistere contemporaneamente 3 elementi tecnico-
giudiziari:
1)Errore tecnico (imprevedibile/inevitabile o prevedibile/evitabile) o condotta astensionistica
2)Danno alla persona temporaneo o permanente
3)Rapporto causale (eziologico:che viene valutato dal Medico Legale- giuridico: valutato dal Magistrato o
dall'Avvocato)
Quindi , essendo necessario che i tre elementi tecnico giudiziari sussistano contestualmente, nella
valutazione della colpa, è sempre obbligatorio che agisca il binomio Medico Legale/Magistrato.
RESPONSABILITA' CIVILE
•art 2222 cc Contratto d'opera: “quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera
o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel
libro IV cc” (questo caso può essere applicato all'Infermiere libero professionista)
•art 1218 cc Responsabilità contrattuale: “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta
(1176,1181) è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato
determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”
•art 2043 cc Responsabilità extra-contrattuale o aquiliana (da Aquilio, tribuno romano del III sec AC)
“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto (è considerato ingiusto quando
lede cioè un diritto assoluto, ovvero una situazione soggettiva che può essere fatta valere erga omnes.
Come ad es il Diritto di Proprietà, alla salute, ecc....), obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno”
Per quanto riguarda la professione di Infermiere, è molto più probabile che lo stesso incorra nella
responsabilità contrattuale; anche se è pur vero che, nel proprio “contratto di prestazione”, il professionista
assume una obbligazione di mezzi, e non di risultato. Non si può infatti garantire l'impossibile
nell'assistenza sanitaria, ma solo di fare tutto il possibile. Non è comunque da escludere che lo stesso
infermiere possa essere chiamato a rispondere di responsabilità extra contrattuale o addirittura “di equipe”
(art 2055cc: “se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento
del danno). Nell'erogazione delle prestazioni l'Infermiere deve rispettare i dettami dell'art 1176 cc Diligenza
nell'adempimento: comportarsi come il buon padre di famiglia
•art 2236 Responsabilità del prestatore d'opera: il prestatore d'opera risponde dei danni commessi solo per
dolo o colpa grave (la colpa è grave quando viene appurata dal giudice una profonda imprudenza,
un'estrema superficialità, una inescusabile negligenza..)
DUE SITUAZIONI OPERATIVE DI RESPONSABILITA' PROFESSIONALE SPECIFICA
L'infermiere di sala operatoria
All'interno del Blocco Operatorio le funzioni svolte possono essere assistenziali, tecniche, relazionali. A
seconda del ruolo poi, il personale viene suddiviso tra “sterile” e “non sterile”.
•In particolare l'infermiere di sala svolge i seguenti compiti:
•è responsabile dell'accoglienza del paziente nel blocco operatorio
•provvede alle esigenze di equipe durante l'atto operatorio
•provvede al controllo e al monitoraggio dei parametri vitali del paziente durante l'intervento chirurgico e
nell'immediato periodo post operatori
•coordina il trasferimento del paziente nel setting o reparto di degenza o presso l'Unità di Terapia Intensiva.
Se sussiste una recovery room (sala del risveglio), anche in quel caso deve monitorare il paziente.
L'infermiere compie molte azioni assistenziali dirette sul paziente, ed altre indirette (preparazione strumenti
chirurgici....controllo monitor...)
Ad esempio, al momento dell'intervento l'infermiere deve:
•chiedere i dati anagrafici del paziente e onfrontarli con quelli in possesso
•verificare la corretta preparazione del paziente
•applicare elettrodi dell'elettro bisturi
•preparare il paziente sul tavolo operatorio
•contare ad alta voce, con l'infermiere strumentista, i presidi e i ferri chirurgici da utilizzare durante
l'intervento
Se l'infermiere non adempie alle mansioni specifiche suddette, può incorrere in responsabilità professionali
più o meno gravi, civili o penali.
L'infermiere e la gestione della terapia farmacologica
Serve alla base una corretta prescrizione medica, devono quindi essere ben definiti: il tipo di farmaco, il
dosaggio, i tempi di somministrazione, la via di somministrazione, la forma farmaceutica (fiale..),la
sottoscrizione del Medico
Anche una prescrizione poco leggibile compilata da parte del medico, può essere contestata dall'Infermiere
esecutore come prescrizione incompleta. L'infermiere è quindi responsabile del processo di
somministrazione farmacologica, molto complesso, ed a causa del quale, può incorrere in varie tipologie di
responsabilità. La 'formula delle 6G', ad esempio, è uno schema utilizzato a livello internazionale, che
mostra il corretto iter per la somministrazione del farmaco: giusto farmaco, giusta dose, giusta via, giusto
orario, giusta persona, giusta registrazione.
LA RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE
E’ una responsabilità aggiuntiva, che deriva dal non rispetto degli obblighi del contratto di lavoro,
individuale e collettivo. Non viene ormai quasi più sospesa se c’è già in corso un procedimento penale, ma
opera in parallelo. Viene sospesa soltanto se la sospensione può essere utile al procedimento penale
stesso. Oltre che dal Codice Civile, ad esempio dall’art.2106 cc che fissa il principio di proporzionalità della
sanzione, per i dipendenti pubblici la responsabilità disciplinare è normata dall’art.55 del D.Lgs
165/2001T.U.P.I.
Nelle aziende sia pubbliche che private, è istituito un Ufficio Disciplinare che gestisce il procedimento
disciplinare stesso. Le sanzioni disciplinari rispondono ad un principio di gradualità (si parte dal semplice
rimprovero verbale sino ad arrivare al licenziamento disciplinare). Seguono un determinato procedimento
interno nell’ambito del quale il lavoratore si può difendere, entro certi termini, individualmente o assistito da
un sindacato o da un avvocato.
LA RESPONSBILITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Sussiste quando un dipendente della pubblica amministrazione reca un danno all’Amministrazione stessa.
La 'Responsabilità contabile' riguarda specificamente chi gestisce denaro, mentre la ‘Responsabilità
amministrativa‘ riguarda ogni dipendente pubblico che in qualche modo reca un danno all’Ente, per cui è
chiamato a risarcirlo. Il dan