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Contratti a tempo determinato

Introdotti dal DLgs 368/2001, poi modificati varie volte sino alla L 133/2008. Il contratto a tempo determinato è una forma speciale di rapporto di lavoro, stipulato a fronte di "...ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo...". È obbligatoria la forma scritta (no solo se inferiori a 12 giorni..). Durata massima compresi eventuali rinnovi 3 anni, dopo di ché si intende a tempo indeterminato. Legge 78/2014 Ministro Poletti: il contratto a tempo determinato non necessita più di una causa specifica per sussistere (è libero) non può eccedere il 20% dei contratti di lavoro complessivi aziendali a parte nelle imprese con massimo 5 dipendenti per le quali è consentito 1 contratto a termine.

  • Nell’arco dei 3 anni, può essere prorogato per 5 volte per la stessa attività, ma non c’è l’obbligo di specificare nel dettaglio le mansioni
  • L’apposizione del termine è nulla se non risulta da atto scritto

Non può essere utilizzato dalle aziende che non siano in regola con La Valutazione dei Rischi, e per sostituire lavoratori in sciopero. I lavoratori che abbiano prestato servizio per almeno sei mesi a tempo determinato, hanno diritto di precedenza per eventuali assunzioni a tempo indeterminato nella stessa azienda.

Apprendistato

Normato dal D.Lgs.276/2003, ve ne sono 3 tipologie:

  • Diritto dovere di Istruzione e Formazione (età min. 15 anni, forma scritta, max durata 3 anni)
  • Professionalizzante (18–29 anni, durata max 6 anni, forma scritta)
  • Acquisizione di un diploma formativo (per diploma o laurea o alta specializzazione dottorati di ricerca, 18–29 anni)

Va distinto da addestramento in prova, praticantato, tirocini. L’apprendistato ha una causa mista nel contratto (lavoro+formazione). Il numero degli apprendisti non può superare in un’azienda il rapporto di 3 ogni 2 maestranze. L’inquadramento non può essere inferiore di 2 livelli rispetto alla categoria da raggiungere come scopo formativo. Legge 78/2014: “la retribuzione dell’apprendista deve tener conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo, cioè le ore di formazione vengono pagate solo fino al 35% di quelle complessive dedicate alla formazione stessa, di fatto c’è un taglio alla retribuzione perché mentre le ore effettive di lavoro sono pagate per intero, quelle dedicate alla formazione solo in parte. Sparisce l’obbligo della forma scritta riguardo al Piano di formazione (resta per il contratto e il patto di prova), e la formazione integrativa in enti pubblici, oltre a quella nella propria azienda, che il datore di lavoro fa fare all’apprendista, diviene una facoltà non più un obbligo”.

Contratto di inserimento

Mirato per il lavoro di categorie particolarmente deboli, dà agevolazioni economiche e normative a enti e imprese che lo utilizzano. In sostanza è come l’apprendistato ma si rivolge alle categorie svantaggiate.

  • 18-29 anni; fino a 32 anni per disoccupati lunga durata da più di 12 mesi, con più di 50 anni e disoccupati; per chi non lavora da 2 anni. Forma scritta, durata min 9 mesi max 18 mesi non rinnovabile; se il rapporto continua oltre la scadenza si trasforma a tempo indeterminato. L’inquadramento è inferiore di 2 livelli rispetto alla categoria di riferimento.

Contratto di formazione lavoro

Resta valido soltanto per le Pubbliche Amministrazioni. Tra i 16–32 anni di età, durata max 24 mesi, sono previste un minimo di ore per formazione, forma scritta ad substantiam (per dare piena sostanza ad un atto deve avere proprio quella forma prevista, altrimenti l’atto sarà nullo).

  • Tirocini e stage: per agevolare l’alternanza studio lavoro, gli enti e le aziende devono chiederne l’autorizzazione al Ministero. Ad esempio vi è l’obbligo di assicurare i tirocinanti all’INAIL.

Il lavoro a tempo parziale

Deve avere forma scritta e convalidata presso la DPL, può essere:

  • Orizzontale
  • Verticale
  • Misto

Si sono susseguite varie leggi dal 2000 ad oggi, che in ultimo, hanno ad esempio previsto le seguenti caratteristiche: Il diritto di precedenza per rientrare a tempo pieno, una forte autonomia per la contrattazione collettiva, il principio di proporzionalità, principio di non discriminazione, chi ha particolari malati in famiglia ha la precedenza per la concessione del part-time (L.247/2007),...

  • Lavoro supplementare: le ore che vanno dal part-time all’orario ordinario
  • Lavoro straordinario: le ore oltre l’orario ordinario (di massima fissato a 40 ore settimanali)

Clausole di flessibilità: quelle inserite nel contratto che possono, all’occorrenza, variare l’orario di lavoro prefissato. Clausole di elasticità: prolungare all’occorrenza l’orario di lavoro giornaliero (solo se apposte e valide per il part-time verticale o misto). Per entrambe le clausole serve il consenso scritto del lavoratore.

Lavoro ripartito

(Job sharing) Due lavoratori assumono in solido l’onere della prestazione, forma scritta ad probationem (ai fini della prova in una eventuale causa...)

Lavoro intermittente (o a chiamata)

Al momento in cui il datore ne avrà bisogno…con o senza obbligo di disponibilità. Forma scritta ad probationem

Altri tipi di istituti

  • Lavoro a domicilio
  • Lavoro domestico
  • Telelavoro

Il pubblico impiego

È un rapporto di lavoro speciale dove si incontrano istituti pubblici e privati. Per alcuni dei quali è competente, in caso di controversie, il Giudice Ordinario (diritti soggettivi), mentre per altri lo è il Giudice Amministrativo (interessi legittimi).

  • Art 98 Cost. Il dipendente pubblico ha doveri di fedeltà, diligenza,...

Il processo di privatizzazione del PI è iniziato con il D.Lgs 29/93; oggi c’è un Testo Unico PI rappresentato dal Dlgs 165/2001 integrato anche recentemente dalla L 133/2008 e L 15/2009 e Dlgs 150/2009 ed altre...

  • Art. 97 Cost. Al PI si accede solo per concorso, salvo rigide eccezioni.

Per conto dello Stato la contrattazione la fa l’ARAN (Ag Rapp Negoz P.A.), e le organizzazioni sindacali che, nel loro complesso, superino il 51% come media tra dato associativo ed elettorale RSU, ovvero il 60% del solo dato elettorale. A differenza del passato, con il Dlgs 150/2009, se la Corte dei Conti non approva la bozza di rinnovo di contratto, l’Aran non può procedere ugualmente…

Punti salienti:

  • Privatizzazione del PI
  • Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
  • Efficienza, efficacia, economicità
  • Produttività (con la ripartizione 25,50,25)
  • Mobilità*
  • Responsabilità del p.d. Civile, patrimoniale, amministrativa (che comprende anche la responsabilità contabile).
  • Responsabilità disciplinare.

La Dirigenza pubblica si articola su di un’unica qualifica dirigenziale, con due fasce. Oltre al contratto a tempo indeterminato per concorso, il dirigente ne ha un altro a termine (3-5 anni) per l’incarico che deve svolgere.

  • Ius variandi (mansioni superiori) – diverso dal privato.

Il rapporto di lavoro è basato sul doppio binario atto amministrativo/contratto individuale privatistico.

*Mobilità: La L 114/2014 ha modificato le disposizioni riguardo alla mobilità per i pubblici dipendenti. Le novità principali riguardano l'obbligo dell'amministrazione di emettere un bando di mobilità quando abbiano necessità di una specifica figura professionale, bando che deve essere pubblicato almeno per 30 giorni sul sito web dell'ente. Per quanto riguarda la “mobilità d'ufficio”, cioè quella obbligatoria, la stessa è ad oggi possibile verso altre sedi lavorative dell'ente che si trovino nel raggio di 50 km dalla sede ove il lavoratore presta servizio. Sono previste in tal senso agevolazioni per particolari situazioni come ad esempio: congedi parentali in essere, requisiti ex Legge 104/92, ecc. Un'altra novità prevista dalla L 114/2014 consente di fatto una deroga all'art. 2103Cc, in quanto, per il personale in lista di disponibilità o dichiarato in esubero, si prevede la possibilità di ricollocazione anche con un demansionamento rispetto alle sue precedenti mansioni.

Organizzazione del lavoro

Deve innanzitutto esserci una sede di lavoro, individuata dal contratto individuale.

La legge che ancora oggi legifera l’organizzazione del lavoro in Italia, che recepì una direttiva europea, è la 66/2003 che vale sia per il pubblico che per il privato. L’orario normale di lavoro, su base settimanale, è di 40 ore. Non si possono comunque sforare le 48 ore settimanali compreso lo straordinario, facendo però la media considerando un periodo non superiore ai 4 mesi. Sono obbligatorie 11 ore di riposo ogni 24 ore. È obbligatorio un giorno (24 ore) di riposo settimanale, che di norma coincide con la domenica. Con la L 133/2008 le 24 ore del riposo settimanale più le 11 ore di riposo giornaliero =35 ore consecutive, non devono più calcolarsi settimanalmente, ma come media nei 14 giorni. Il lavoratore ha diritto a pause contemplate nei contratti, che variano anche a seconda della mansione svolta (video-terminalisti pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore..). Lo straordinario annuo non può superare le 250 ore. Le ferie devono essere minimo di 4 settimane annue, almeno due settimane delle quali, usufruite consecutivamente. Il lavoro notturno è quello che abbia almeno 7 ore consecutive comprendenti l’orario che va da 00.00 alle 05.00. Ne sono esentate particolari categorie: minori, donne incinte, puerpere, chi ha determinate patologie o condizioni familiari (disabili, chi è unico genitore fino 12 anni del bambino,). E comunque è considerato lavoratore notturno, con relative indennità, colui che lavori minimo 3 ore nel turno di notte per almeno 80 giorni l’anno. Non si possono superare le 8 ore di lavoro notturno nelle 24 ore. Sussistono tutta una serie di permessi e congedi retribuiti e non retribuiti, previsti dalla legge (ad es. sui congedi parentali Dlgs 151/2001) e dai CCNL: aspettative, maternità, malattie, legge 104, 150 ore per formazione,...

Sicurezza nei luoghi di lavoro

Norme principali di riferimento: Art. 2087 cc, Dlgs 81/2008

Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza, ma il dipendente lo è per la sua parte, e una volta seguito un corso e/o un protocollo aziendale (ad es. sui DPI) non può più dire di non essere corresponsabile, e ha sempre l’obbligo di avvertire al minimo pericolo paventato.

Punti cardine:

  • Obbligo per l'Azienda di formazione e continuo aggiornamento dei dipendenti sulla sicurezza
  • Obbligo per l'Azienda di messa in sicurezza dell’ambiente di lavoro e di fornitura dei dispositivi di protezione individuali (DPI), nonché di adottare tutte le misure possibili per ridurre al minimo i rischi (se non possono essere eliminati completamente).
  • Servizio SPP: il Servizio di Prevenzione e Protezione può essere svolto direttamente dal Datore di lavoro se ha effettuato l'apposito corso, o delegato a professionisti interni o esterni all'azienda
  • Medico Competente: effettua sorveglianza sanitaria sulla salute dei lavoratori e dà giudizi di idoneità alle mansioni, effettua ispezioni e visite periodiche. Deve essere autonomo dal Datore di lavoro (in sanità, una delle patologie lavorative più certificate dai MC è rappresentata dal BURNOUT che colpisce chi esercita professioni d’aiuto, è una delle...
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Scienze economiche e statistiche SECS-P/07 Economia aziendale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher noemi.antonucci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Legislazione sanitaria e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Bini Dario.
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