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RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

Problemi lasciati aperti dall'art 19 dello Statuto dei Lavoratori: non attenuava la tensione interna alle varie componenti sindacali, ciascuna portatrice di una specifica visione delle relazioni industriali (CISL: privilegia una forma di rappresentanza basata sul vincolo associativo; CGIL: visione più egemonica in cui il sindacato è ente esponenziale della categoria professionale, a prescindere dall'affiliazione). A seguito del superamento dell'esperienza di rappresentanza unitaria (scioglimento fra le confederazioni 1984) si giunse alla moltiplicazione delle rappresentanze sindacali aziendali con la conseguenza di rendere faticosa la gestione delle relazioni industriali, in particolare in caso di forte contrapposizione fra i sindacati. Tra queste intemperie maturò il Protocollo Ciampi-Giugni 1993 che portò all'introduzione per via contrattuale delle rappresentanze sindacali unitarie (accordo Confindustria, Intersind).

  1. CGIL, CISL ed UIL 1993). Lerappresentanze sindacali unitarie nascono istituzionalmente quali strutture sostitutive della rappresentanzaprevista dallo statuto dei lavoratori, ed, in quanto tali, subentrano a quest’ultima «nella titolarità dei poteri enell’esercizio delle funzioni» (che la legge assegna alle rappresentanze sindacali aziendali).
  2. Ciascunsindacato rmatario può «uscire» dalla r.s.u., in una determinata unità produttiva, costituendo una propriar.s.a., ma solo a condizione di dare disdetta all’intero accordo interconfederale. Questo per evitare unaframmentazione delle forme di rappresentanza ed incentivare la costituzione di r.s.u.
  3. Revisione della materia:Accordo interconfederale 2011 e Protocollo di intesa 2013, regolamentazione poi con uita nel TU sullarappresentanza sindacale sottoscritto da Con ndustria, CGIL, CISL e UIL 2014.

verticistica e metodo elettivo. Allacostituzione delle rappresentanze sindacali unitarie si procedeva infatti, per due terzi dei seggi medianteelezione con suffragio universale ed a scrutinio segreto fra liste concorrenti e per il restante terzo conassegnazione alle liste presentate dalle associazioni sindacali rmatarie del contratto collettivo nazionale dilavoro applicato nell'unità produttiva ed alla sua copertura si procedeva o mediante elezione o mediantedesignazione, in proporzione ai voti ricevuti.

Il Testo Unico 2014 supera tale impostazione prevedendo l'elezione a suffragio universale e a scrutiniosegreto tra liste concorrenti ai ni della costituzione di rappresentanze sindacali unitarie. Il numero deicomponenti è variabile e crescente in proporzione al personale occupato nell'unità produttiva (p.e. 3componenti per unità produttive no a 200 dipendenti, 3 ogni 300 nelle unità no a 3000 dipendenti etc..).

Le eventuali

controversie elettorali possono essere trattate con il rito lavoristico, esulando dall'ambito delle "controversie individuali di lavoro", di cui agli artt. 409 e ss. cod. proc. civ. L'elezione delle r.s.u. è parzialmente "aperta" anche ad associazioni non rmatarie (p.e. organizzazioni sindacali di categoria aderenti a confederazioni rmatarie) purché "formalmente costituite con un proprio statuto e atto costitutivo" (sono escluse le coalizioni di lavoratori). Le associazioni non rmatarie devono poi accettare espressamente e formalmente i contenuti del T.U. del 2014, dell'A.I. del 2011 e del Protocollo del 2013; presentare una lista che sia corredata da un numero di rme di lavoratori dipendenti non inferiore al 5% dei lavoratori aventi diritto al voto nelle aziende con oltre 60 dipendenti. I componenti della rappresentanza sindacale unitaria durano in carica per tre anni.

Decadono automaticamente allo spirare del periodo (no alla proroga tacita). Al componente dimissionario subentra il primo dei non eletti. Le dimissioni dei componenti che superino il 50% dei componenti la r.s.u. comportano la decadenza dell'intera r.s.u. Si prevede poi che il cambiamento di appartenenza sindacale di un componente della r.s.u. determini la sua decadenza dalla carica con sostituzione con il primo dei non eletti nella lista di originaria appartenenza del sostituito. Alle r.s.u. ed alle competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali del contratto collettivo nazionale di lavoro è attribuita la competenza a stipulare il contratto collettivo aziendale nelle materie, con le procedure e nei limiti stabiliti dal contratto nazionale. I componenti delle r.s.u. godono inoltre delle garanzie sindacali (permessi, aspettative e libertà sindacali) riconosciute dal titolo III dello statuto dei lavoratori alle r.s.a.

RAPPRESENTANZA SINDACALE NEL PUBBLICO IMPIEGO.

La vicenda della rappresentanza sindacale nel pubblico impiego va inquadrata nel contesto della progressiva contrattualizzazione del rapporto di lavoro pubblico. Dopo il referendum del 1995 è venuto fuori un assetto in cui il potere di costituire r.s.a. è stato conferito ai medesimi sindacati ammessi alle trattative per la sottoscrizione della contrattazione collettiva (prima vigeva la legge dell'83, diritto di costituire r.s.a. alle "associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" nonché ai sindacati ammessi alla contrattazione di comparto). Possono dunque costituire r.s.a. i sindacati che abbiano, nel comparto o nell'area, una rappresentatività non inferiore al 5% (dato associativo e dato elettorale). Si tratta di criteri provvisori sostituibili dalle norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale. La legge intende favorire, anche nell'ambito della pubblica amministrazione,forme di «rappresentanza unitaria del personale», da effettuarsi mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori (d.lgs.165\2001). Ciascuna associazione sindacale ha dunque il diritto a costituire una r.s.a. (con i connessi diritti), ma può anche partecipare alle elezioni per la r.s.u., la cui costituzione è fortemente incentivata dalla legge (l'associazione sindacale che intenda rinunciare a partecipare alle elezioni per le r.s.u. si vede penalizzata dall'innalzamento della soglia minima di rappresentatività per partecipare alla negoziazione collettiva dal 5% al 10% degli iscritti, il mancato raggiungimento della soglia impedisce poi al sindacato la costituzione di una r.s.a. ed il godimento dei diritti sindacali).

D.lgs. 165\2001: la rappresentanza unitaria del personale può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle r.s.a. nonché essere

titolare della contrattazione integrativa, rinviando a specifici accordi sindacali. In attuazione di tale delega con l'accordo quadro del 1998 si è però prevista una legittimazione concorrente alla stipulazione del contratto integrativo fra r.s.u. e sindacati di categoria firmatari del contratto nazionale.

D.lgs. 1994 contenuto nel d.lgs. 81/2008: ha rivisitato la materia della sicurezza nei luoghi di lavoro, adeguando il nostro ordinamento alle direttive europee ha introdotto una nuova forma di rappresentanza, il rappresentante per la sicurezza.

[ambito del contratto individuale di lavoro - RINVIO]

PARTECIPAZIONE DEI SINDACATI ALLA GESTIONE DELLE IMPRESE. Secondo l'art. 46 Cost. la Repubblica riconosce "ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione ... il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende". Il dibattito sull'attuazione della

norma è stato peraltro ben presto abbandonato sottola spinta sia delle imprese, refrattarie a forme di coinvolgimento dei sindacati nelle scelte decisionali, siadegli stessi sindacati, restii a farsi coinvolgere. L'azione sindacale nel nostro paese sì è invece svolta nella di-versa, ed antitetica, prospettiva del contropotere sindacale, nella consapevolezza dell'irriducibile con ittodi interessi fra le due parti del rapporto di lavoro (e fra i rispettivi rappresentanti). A dimostrazione diquesto c'è proprio lo statuto dei lavoratori: allarga da un lato gli spazi del potere sindacale nell'impresa edall'altro ponendo limiti esterni ai poteri unilaterali del datore di lavoro ne rifonda e conferma l'esistenza. Lavia italiana alla partecipazione dei lavoratori alle gestione delle imprese è identi cabile in quelle previsionidi contrattazione collettiva volte ad assicurare alle associazioni sindacali un diritto ad essere

Informate e consultate sulle strategie economiche delle imprese e sui principali mutamenti degli assetti organizzativi e produttivi (lo stesso vale per disposizioni di legge come 223/1991 su cassa integrazione e licenziamenti). Nel diritto europeo un'attenzione al tema della partecipazione dei lavoratori è espressa dalla direttiva 45/1994 (con l'istituzione dei comitati aziendali europei - CAE: entità rappresentative e delle associazioni sindacali e dei lavoratori dell'impresa di dimensioni europee) e della direttiva 2009/38/CE con cui si prevede, nelle imprese di dimensioni europee, l'istituzione di un CAE o, in alternativa, di una procedura di informazione e consultazione. La regolamentazione puntuale della costituzione, funzionamento e competenze del CAE è rinviata ad un accordo fra la direzione centrale (o il dirigente delegato) dell'impresa o del gruppo di imprese e una delegazione speciale di negoziazione (i

cui membri sono selezionati dai sindacati stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'impresa ed alle r.s.u. e in mancanza di r.s.u. dai lavoratori). Lo scopo della istituzione di tale forma di rappresentanza è quello di definire fra le parti (imprese e sindacati) un accordo sulle modalità dell'informazione e consultazione dei lavoratori.

I DIRITTI SINDACALI NEI LUOGHI DI LAVORO

ASSEMBLEA. Oltre ai diritti riconosciuti direttamente alle r.s.a. lo statuto introduce una serie di diritti strumentali all'esercizio delle libertà sindacali posti in capo ai lavoratori. Secondo l'art. 20, i lavoratori hanno diritto di riunirsi nelle unità produttive in cui prestano la loro opera, per svolgere assemblee. Il diritto di assemblea ha la funzione di consentire un collegamento fra la base dei lavoratori dell'impresa e le rappresentanze. È un diritto di cui sono titolari i singoli lavoratori, è esercizio

collettivo che rappresenta un correttivo alla logica della democrazia rappresentativa accolta dallo statuto, quale istituto di democrazia diretta. Il potere di convocazione dell'assemblea spetta alle r.s.a., singolarmente o congiuntamente. Peraltro
Dettagli
Publisher
A.A. 2022-2023
46 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Martinz098 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto sindacale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Niccolai Alberto.