Estratto del documento

Cap. 1 – Le fonti – Profili storici e di politica legislativa

Fonti del diritto del lavoro: legge e contrattazione collettiva

Il sistema delle fonti di produzione del diritto del lavoro è comune agli altri rami del diritto ed è dunque l’art.1 disp.prel.c.c. che individua tali fonti nelle leggi, nei regolamenti e negli usi. Una peculiarità del diritto del lavoro è costituita dall’art. 2078, co.1 c.c. secondo il quale gli usi, contrariamente alla regola generale sancita dall’art.8 disp.prel.c.c., prevalgono sulle norme dispositive di legge se più favorevoli al prestatore di lavoro. L’efficacia degli usi in questo caso è ovviamente dispositiva e quindi derogabile dall’autonomia privata individuale o collettiva.

Altra caratteristica peculiare del diritto del lavoro è l’autonomia collettiva, cioè il potere di autoregolamento degli interessi dei gruppi o collettività professionali: è produttiva non soltanto di effetti diretti e perciò rilevanti sul piano dell’autonomia negoziale ma altresì di effetti indiretti rilevanti sul piano della formazione dell’ordinamento. Infatti, le tecniche della recezione, della consolidazione e dell’estensione dei contenuti della contrattazione collettiva sono tipiche della legislazione del lavoro, la quale si caratterizza sotto questo aspetto per la sua funzione ausiliaria della contrattazione collettiva.

La legislazione del lavoro però ha anche funzione di legislazione di sostegno dell’attività sindacale e dell’autonomia collettiva nel quale è lo sviluppo della seconda ad essere promosso per mezzo dell’intervento della prima. Bisogna però segnalare che negli ultimi anni questa tendenza ha subito dei cambiamenti caratterizzati da una legislazione rivolta ad alleggerire, senza la mediazione sindacale, la tutela dei lavoratori e ad autorizzare alla contrattazione collettiva a derogare anche in peggio alle stesse norme di legge. Un esempio di questa nuova fase del diritto è sicuramente la vulgata politico-giornalistica detta Jobs Act legata ai provvedimenti emanati con la legge delega 10 dicembre 2014 n. 183, in cui la politica del diritto è indirizzata a favorire la flessibilizzazione dei rapporti di lavoro e dell’organizzazione d’impresa al fine di stimolare la produttività delle imprese e i livelli di crescita dell’occupazione. Settori che erano in declino a causa della crisi economica del 2008.

Evoluzione storica del diritto del lavoro: fase della legislazione sociale

Nell’evoluzione storica del diritto del lavoro italiano si possono distinguere tre fasi storiche per gran parte sovrapposte:

  • La fase della prima legislazione sociale in cui le leggi in materia di lavoro si presentano soprattutto come norme eccezionali rispetto al diritto privato comune;
  • La fase dell’incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato caratterizzata dall’inserzione della disciplina delle leggi e dei contratti collettivi nell’ambito della codificazione civile;
  • La fase della costituzionalizzazione del diritto del lavoro i cui principi fondamentali vengono garantiti dalla Carta costituzionale.

All’inizio del secolo scorso, la legislazione sociale si presentava in posizione eccezionale rispetto al sistema del diritto comune, come risposta dell’ordinamento alla questione sociale sorta per effetto del processo di industrializzazione. Il codice civile del 1865 d'altra parte non prevedeva una disciplina del contratto di lavoro ma soltanto quella della locazione delle opere e dei servizi; la regolamentazione del lavoro industriale invece non era prevista dalla legge poiché si riteneva che in questo campo l’autonomia privata dovesse essere e restare sovrana.

Tuttavia, in seguito all’estendersi del processo di industrializzazione ed al parallelo aggravarsi della questione sociale, lo Stato cominciò ad intervenire dappertutto in Europa, introducendo una speciale legislazione che inizialmente si limitò a disciplinare alcuni aspetti particolarmente gravosi delle condizioni di lavoro attraverso norme di ordine pubblico, e contestualmente cadevano i divieti di organizzazione sindacale. In questo modo, di fronte al sistema del diritto civile si veniva sviluppando tutta una serie di disposizioni di legge dettate in deroga ai principi del Codice civile (es: lavoro per le donne o per i fanciulli) per proteggere il lavoratore in quanto contraente più debole nel rapporto di lavoro (cd. legislazione sociale).

D’altra parte al metodo legislativo si accompagnava, per la tutela degli interessi di classe dei lavoratori, il metodo contrattuale o dell’autotutela collettiva. Così, accanto allo sviluppo e alla diffusione dei contratti collettivi, si veniva affermando una serie di regole che via via assumevano particolari caratteristiche normative, anche perché si formavano in tempi brevi e spesso il risultato di una maggiore estensione nell’applicazione del contratto collettivo (ad esempio le consuetudini).

In Italia, lo sviluppo della prassi sindacale portò la giurisprudenza all’elaborazione delle norme concernenti la disciplina del contratto di lavoro operaio; e ciò soprattutto in seguito alla istituzione dei Collegi dei probiviri nel 1893: a tali collegi era demandata una funzione giurisdizionale di decisione nelle controversie di lavoro tra operai e industriali qualora non si giungesse ad un accordo tra le parti in sede di conciliazione. Tali collegi tendevano più a conciliare che a risolvere le controversie, anche perché in assenza di norme di legge applicabili al contratto di lavoro, i giudizi dovevano essere decisi secondo equità sulla base delle regole collettive ricavate dalla prassi (formazione extralegislativa del diritto del lavoro). La giurisprudenza si è in tal modo posta come fonte materiale del diritto del lavoro, creando norme che saranno recepite come a livello di fonte formale del legislatore.

Incorporazione del diritto del lavoro nel sistema del diritto privato e la codificazione del 1942

Successivamente si apre la seconda fase del diritto del lavoro, caratterizzata da una accresciuta rilevanza giuridica del fenomeno sociale del lavoro dipendente, e dalla progressiva incorporazione della disciplina lavoristica nel sistema del diritto privato, in posizione di diritto speciale. Tale posizione speciale del diritto del lavoro si è presentata inizialmente come una deviazione dai principi del diritto comune dei privati piuttosto che paritaria rispetto al diritto civile come avvenne per il diritto commerciale.

Dal punto di vista formale, tale processo si è realizzato attraverso il ridimensionamento dello strumento della legge speciale e con il passaggio all’inserzione del diritto del lavoro nella codificazione unificata del diritto privato nel codice civile del 1942, il c.c. attualmente vigente ha unificato non solo diritto civile e diritto commerciale ma ha inserito nel proprio corpo anche il diritto del lavoro. Per il diritto del lavoro possiamo, però, solo parlare di incorporazione nel diritto privato. Tuttavia, tale incorporazione del diritto del lavoro nel diritto privato non ha fatto venir meno l’autonomia dei principi fondamentali propri del diritto del lavoro: in particolare il principio della tutela del lavoratore come contraente debole viene generalizzato e rafforzato sotto il profilo delle condizioni minime di trattamento e dell’inderogabilità ed indisponibilità delle stesse, mentre la tradizionale riduzione del contratto di lavoro a puro rapporto di scambio viene riaffermata ed accentuata dalla subordinazione del lavoratore all’interesse dell’impresa e all’autorità dell’imprenditore.

Il passaggio fondamentale in questa fase è rappresentato dall’emanazione della prima legge sull’impiego privato nel 1919: tale legge trovava la sua giustificazione in ragioni di opportunità politica e sociale in quanto gli impiegati, scarsamente sindacalizzati, non godevano della tutela dei contratti collettivi ma disponevano solamente di giudici di equità; da qui la necessità dell’intervento legislativo, che recepì il materiale normativo raccolto dalle Camere di Commercio, delegate dal Governo a raccogliere gli usi contrattuali idonei a regolare il rapporto d’impiego. Un altro fenomeno rilevante in questa fase è quello della giuridificazione del contratto collettivo. Tale fenomeno si è presentato il contratto collettivo corporativo era espressione non dell’autonomia collettiva, bensì della competenza normativa dei sindacati nell’ambito della categoria professionale, e come tale era dotato di efficacia generale ed inderogabile dall’autonomia privata individuale.

Il corporativismo era una componente del regime fascista, così come il sistema dei probiviri era stato caratteristico del periodo liberale. Le eventuali controversie tanto giuridiche quanto economiche venivano risolte dalla magistratura del lavoro, appositamente istituite presso le corti d’appello. Col tempo la legislazione corporativa mise fine alla libertà sindacale e trasformò il contratto collettivo in atto normativo dotato di efficacia erga omnes e proveniente dal sindacato unico fascista, basato sulla rappresentanza legale della categoria professionale e sulla contribuzione obbligatoria dei singoli lavoratori e imprenditori. Mentre si instaurava il principio della prevalenza della norma più favorevole al lavoratore, il codice civile del 1942 ha potuto realizzare l’inserzione della legge sull’impiego privato e dei contratti collettivi corporativi nel corpo del diritto privato, una unificazione più formale che sostanziale. Molti aspetti del rapporto di lavoro sono rimasti nella disciplina delle leggi speciali mentre le altre norme generali nel codice civile.

Costituzionalizzazione del diritto del lavoro

Con l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana del 1948 inizia una nuova fase nell’evoluzione storica del diritto del lavoro, il quale si vede attribuita una rilevanza costituzionale di grado superiore rispetto al diritto civile e commerciale: il carattere prevalente della normativa è sempre quello della protezione del lavoratore come soggetto contraente più debole, ma la differenza rispetto alle precedenti fasi storiche è che la protezione del lavoratore è un principio non più in posizione eccezionale o speciale, bensì è espressione di un’istanza di trasformazione della posizione professionale e sociale del lavoratore stesso.

Gli esempi sono diversi: art.35 per il quale la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; art.31 che, oltre a garantire l’uguaglianza di fronte alla legge senza distinzione di condizioni personali e sociali, riconosce ai cittadini la pari dignità sociale; art.32 che impegna la Repubblica a rimuovere gli ostacoli che di fatto si frappongono alla partecipazione dei lavoratori alla organizzazione della società; art.4 per cui la Repubblica in primo luogo riconosce il diritto al lavoro dei cittadini e si impegna a promuovere le condizioni di piena occupazione che ne rendano effettivo il godimento e, in secondo luogo, sancisce il dovere al lavoro come attività socialmente utile.

Altre disposizioni sono più specifiche: art.36 per la retribuzione proporzionata e sufficiente; art.37 per la parità retributiva tra uomo e donna e tutela del lavoro minorile e femminile; art.38 sulla previdenza e sicurezza sociale; art.39 e 40 su sindacati, contratti collettivi e diritto di sciopero. La tutela del soggetto contraente debole rappresenta indubbiamente la finalità di tutte queste norme, ma non si tratta più di una finalità esclusiva, ad essa si aggiunge quella ulteriore della garanzia dei diritti sociali. Diritti sociali che permettono di realizzare l’obiettivo dell’uguaglianza sostanziale garantita dalla nostra Costituzione. Tutte queste norma sono ricollegabili a quello che è il fine primo: la posizione soggettiva di sotto protezione sociale del lavoratore come cittadino e prima ancora come persona implicata in un rapporto di lavoro dipendente.

Da tutto ciò si evince anche l’importanza della Costituzione economica, cioè dell’insieme delle norme e principi fondamentali che regolano l’assetto economico della società. Quanto detto finora è una chiara dimostrazione della costituzionalizzazione del diritto privato.

Attuazione dei principi costituzionali mediante la legislazione speciale

Il processo di attuazione della Costituzione ha dominato l’evoluzione del diritto del lavoro nella fase del consolidamento della democrazia e dell’industrializzazione. Mentre la contrattazione collettiva ha provveduto alla determinazione delle concrete condizioni di lavoro sul piano salariale e normativo prima ed organizzativo e della libertà sindacale poi, il ruolo della legislazione è rivolto prevalentemente al rafforzamento ed all’estensione della tutela dei diritti riconosciuti al lavoratore dalla Costituzione, dal codice civile e dagli stessi contratti collettivi.

Se si guarda all’evoluzione del diritto del lavoro nel periodo successivo all’emanazione della Costituzione, è possibile distinguere due linee di politica del diritto. La prima fase è rivolta soprattutto all’integrazione della disciplina codicistica e quindi al perfezionamento del sistema di tutela cd. minimale del lavoratore come soggetto contrattualmente debole: esempi di questa prima fase sono le leggi sul collocamento, sugli appalti di manodopera, sul contratto di lavoro a termine, sull’apprendistato, il lavoro domestico e il lavoro a domicilio.

Nella seconda fase ci si orienta verso una tutela più ampia del lavoratore, considerato non più soltanto come contraente debole nell’ottica del rapporto di scambio, ma anche nella sua duplice qualità di soggetto inserito in un rapporto di produzione e di soggetto appartenente ad una classe o categoria socialmente sottoprotetta. Quindi la tutela non è più limitata alle condizioni minime di trattamento, ma si estende alla dignità sociale e alla persona del lavoratore, specificandosi anche come tutela contro le discriminazioni e garanzia della parità di trattamento; esempi di questo tipo sono la disciplina dei licenziamenti individuali che investe direttamente il potere di organizzazione del datore di lavoro stesso. Un secondo esempio è lo Statuto dei lavoratori del 1970 sempre volto a riequilibrare i rapporti di lavoro a favore dei lavoratori non solo nell’azienda ma anche in una sfera più ampia della società civile attraverso lo strumento della legislazione c.d. promozionale. Lo statuto svolge una funzione promozionale dell’attività sindacale e della contrattazione collettiva.

Diritto del lavoro della crisi e legislazione contrattata

Successivamente, a partire dal 1975 si può individuare una nuova fase della legislazione del lavoro. Si parla al riguardo di diritto del lavoro della crisi, ed è una fase caratterizzata da interventi legislativi originali e peculiari quali ad esempio l’introduzione dei contratti di lavoro con finalità formative o la parziali liberalizzazione del mercato del lavoro. Tali interventi avevano l’obiettivo prevalente di favorire la difesa e la crescita dei livelli di occupazione prevedendo l’estensione delle forme di impiego flessibile della forza-lavoro e l’introduzione di misure idonee ad ottenere una riduzione del tasso di inflazione attraverso il rallentamento dei meccanismi di indicizzazione salariale.

Aspetti caratteristici di tale fase storica sono la crescente tendenza verso la deregolamentazione del mercato del lavoro (ossia l’estensione dell’autonomia negoziale privata), e l’evoluzione della disciplina protettiva da rigida in flessibile: in questa prospettiva la tutela dell’occupazione prevale sulla tutela della posizione contrattuale debole del lavoratore e quest’ultima deve essere armonizzata con l’interesse pubblico al contenimento dell’inflazione e con l’interesse dell’impresa allo svolgimento dei processi di ristrutturazione produttiva e di innovazione tecnologica.

Nel corso degli anni ’80, la flessibilità delle condizioni di lavoro dell’occupazione, e con essa il coordinamento tra legislazione e contrattazione collettiva divengono un connotato stabile del sistema del diritto del lavoro accompagnati ad un incremento del potere sindacale e di alcuni diritti individuali dei lavoratori. Parliamo, infatti, di legislazione contrattata poiché la produzione legislativa ha assunto la particolare caratteristica di essere originata essa stessa dalla partecipazione delle parti sociali.

Flessibilizzazione del mercato del lavoro e riforma della P.A.

Gli interventi legislativi degli anni ’90 spingono verso nuovi modelli di governo delle relazioni industriali, in parallelo con il consolidarsi della pratica concertativa tra Governo e parti sociali – Protocollo del 1993 – ma anche verso flessibilizzazione e snellimento burocratico del mercato del lavoro. Bisogna rammentare inoltre sicuramente la legge sullo sciopero dei servizi essenziali; e la normativa in materia di licenziamenti collettivi, sul lavoro degli immigrati, sui contratti di lavoro flessibili e sul trasferimento d’azienda.

Importanti sono stati gli interventi legislativi che hanno mirato a rafforzare gli istituti chiave del sistema a proposito di protezione della persona del lavoratore e dei suoi diritti fondamentali. Importante intervento di questo periodo è stato la riforma del pubblico impiego, incentrata sulla “contrattualizzazione dei rapporti di lavoro” con le P.A., con l’obiettivo dell’unificazione normativa dei dipendenti...

Anteprima
Vedrai una selezione di 20 pagine su 146
Diritto del lavoro Pag. 1 Diritto del lavoro Pag. 2
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 6
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 11
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 16
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 21
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 26
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 31
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 36
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 41
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 46
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 51
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 56
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 61
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 66
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 71
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 76
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 81
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 86
Anteprima di 20 pagg. su 146.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto del lavoro Pag. 91
1 su 146
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher sandra <3 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bari o del prof Leccese Vito Sandro.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community