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Finalità del Diritto del lavoro

Tradizionali

• Tutela della persona del lavoratore, contraente debole;

• Evitare la concorrenza sleale tra le imprese.

Recenti

• L’equilibrato contemperamento tra esigenze di produttività e di efficienza delle imprese

nell’economia globale.

• La creazione di nuova occupazione (tipologie contrattuali, agevolazioni, servizi per l’impiego, tutela

di mancanza di lavoro)

• La riforma della PA nel senso della efficienza (riforma del rapporto di lavoro pubblico la c.d.

contrattualizzazione e la riforma Brunetta “contro i fannulloni”). TESTO UNICO LAVORATORI

PUBBLICO IMPIEGO  d.lgs. 165 del 2001 più volte modificato.

• Il contemperamento degli interessi dei lavoratori con gli interessi di soggetti “terzi” in caso di

conflitto. La regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali

(1990). Non esiste altra regolamentazione dell’esercizio del diritto di sciopero, lasciata ai contratti

collettivi.

Dal punto di vista didattico e scientifico, il diritto del lavoro è stato concepito in prima fase, come una parte

del diritto civile. Successivamente, le logiche del diritto privato non apparivano sufficienti a garantire un

equilibrio nel rapporto contrattuale di scambio tra lavoro e retribuzione.

Tripartizione del diritto del lavoro

• Diritto del lavoro in senso stretto, costituito da quell’insieme di norme che vanno a disciplinare

direttamente il rapporto di lavoro. Fissano i trattamenti minimi inderogabili dei lavoratori. Anche se

normativa del 2011 rischia di scardinare questo sistema.

• Diritto sindacale ove la protezione del lavoratore si realizza mediante una serie di norme che tutelano

la libertà sindacale, l’attività sindacale e lo sciopero.

• Diritto della previdenza sociale (non studiata in questo corso).

Lo sviluppo del diritto del lavoro in Italia

La storia del diritto del lavoro in Italia inizia con la rivoluzione industriale, si assiste alla nascita del

proletariato e delle grandi fabbriche, con conseguente urbanizzazione. La prestazione di lavoro avviene in

postazioni insalubri e i lavoratori non hanno tutele (seconda metà ‘800 in Nord Italia). Non era quindi

necessaria alcuna regolamentazione del rapporto di lavoro, in quanto considerava i due attori con la stessa

forza contrattuale. Di fatto si verificava un dominio assoluto della parte più forte economicamente, cioè il

datore di lavoro. Il codice civile italiano del 1865 ha pochissime disposizioni in merito alla tutela del

lavoratore, tra le quali: l’articolo 1570, l’articolo 1627, l’articolo 1628. Questo codice fa sua la distinzione

(tipica del diritto romano) fra locatio operis e locatio operarum. Non ritroviamo la disciplina del lavoro

subordinato, ma lascia la sua disciplina alla locazione. La locatio operarum di fatto coinciderebbe con la

figura del lavoratore subordinato, mentre la locatio operis con il lavoratore autonomo. Con la nascita della

questione sociale (od operaia) i lavoratori iniziano a riunirsi, condividendo il loro disagio, verso l’interesse

comune del miglioramento delle condizioni lavorative. Iniziano a rivendicare dei trattamenti minimi, a

cominciare dal salario.

Si formano le prime organizzazioni collettive dei lavoratori e i primi partiti politici.

Nel 1889, il codice penale Zanardelli compie un passo in avanti, cambiando la prospettiva che

l’ordinamento ha nei confronti dei gruppi organizzati dei lavoratori.

In seguito si affianca la prima legislazione sociale, che protegge i lavoratori, in particolare i fanciulli e le

donne (1886). A fine ‘800 la prima legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e poi leggi sul riposo

settimanale e riposo festivo, le leggi sugli orari di lavoro. Nei primi del ‘900 si costruisce l’impianto delle

norme sulla previdenza sociale.

Dopo la prima guerra mondiale, il diritto del lavoro vive una nuova fase, che coincide con l’avvento del

periodo fascista, caratterizzato dal passaggio da un sistema caratterizzato dall’astensione legislativa ad un

sistema minutamente regolato dalla legge in funzione repressiva del conflitto sindacale. Ciò sfocerà in una

nuova fase sul piano:

• Dei rapporti collettivi. Il conflitto sindacale, per l’ordinamento fascista, è espressione di una

patologia dei rapporti sociali.

1 • Dei rapporti individuali.

Il r.d.l 1825/1924, disciplina minuziosa e organica del rapporto di lavoro degli impiegati delle

o aziende private;

Il codice civile del 1942, soprattutto Libro V, Titolo II, Capo I. Numerose sono le norme

o riguardo il lavoro, soprattutto quello svolto nell’impresa, chiarendo chi è l’imprenditore (art.

2082). L’articolo 2239 fa sì che si possano applicare le stesse norme in mancanza di

normativa speciale.

Art. 2094: definizione di lavoratore subordinato;

 Art. 2095: categorie dei prestatori di lavoro subordinati;

 Art. 2096: riguarda il lavoro in prova;

 Art. 2097 (abrogato dalla legge 230/1962): riguarda i rapporti di lavoro a tempo

 determinato;

Artt. 2099-2102: norme riguardo la retribuzione;

 Art. 2103: riguarda le mansioni del lavoratore e la possibilità per il datore di lavoro di

 variare le mansioni  IUS VARIANDI;

Artt. 2104-2105: gli obblighi del lavoratore durante la sua prestazione lavorativa.

 Obbligo di diligenza e di obbedienza (2014) e obbligo di fedeltà (2105);

Art. 2106 e in seguito Art. 7 della legge 300/1970: il potere disciplinare. La possibilità

 di sanzionare il lavoratore inadempiente;

Art. 2107: orario di lavoro;

 Art. 2108: lavoro straordinario notturno;

 Art. 2109: riposo;

 Artt. 2110-2111: sospensione del rapporto di lavoro;

 Art. 2112: trasferimento d’azienda;

 Art. 2113: rinunzie e transazioni;

 Artt. 2118-2119, e in seguito con la legge 604/1966, art. 18 della legge 300/1970,

 legge 108/1990 e legge 92/2012 (LEGGE FORNERO) che ha riscritto l’articolo 18

della 300/1970: recesso dal contratto di lavoro (licenziamento e dimissioni).

Art. 2120: trattamento di fine rapporto.

Il modello Costituzionale

Il lavoro nella Costituzione riveste importanza fondamentale (Art. 1, Italia repubblica fondata sul lavoro).

Fotografa la funzione del diritto del lavoro (art. 3 II comma: rimozione delle diseguaglianze sociali). Il

lavoro è poi presente nell’articolo 4, che lo richiama come diritto e come dovere. Poi presente nell’Art. 35

(Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, cura la formazione professionale dei

lavoratori, promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i

diritti del lavoro, riconosce il diritto all’emigrazione e la tutela del lavoro all’estero. Nell’art. 36 si riconosce

un diritto, per il lavoratore in senso ampio, ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo

lavoro, e comunque sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa, stabilisce che la durata massima

della giornata lavorativa sia stabilita per legge e che il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie

annuali retribuite. L’articolo 37 tutela la donna lavoratrice, con stessi diritti e retribuzioni al lavoratore, e che

le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare,

assicurando alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione, stabilisce l’età minima di età per il

lavoro salariato e tutela il lavoro dei minori. L’articolo 38 riguarda la previdenza e l’assistenza sociale.

L’articolo 39 e il 40 costituiscono il fulcro del diritto sindacale italiano.

Dagli anni ’60 a oggi

Dal punto di vista giuslavoristico gli anni sessanta sono anni di interventi legislativi importanti: il legislatore

si rende conto di non poter rimanere con le mani in mano.

• Legge 1369 del 1960: introduce il divieto di intermediazione di manodopera. Una legge per

combattere un fenomeno molto diffuso in quegli anni: il caporalato.  (OGGI ABROGATA)

• Legge 230 del 1962: che interviene sui contratti a tempo determinato. Il lavoro a termine, oggetto

dell’articolo del C.Civile 2097 che viene abrogato da questa legge, verrà regolamentato da questa

legge, che fisserà una regolamentazione organica del lavoro a tempo determinato. L’impianto alla

base di questa legge è quello di individuare tassativamente le ipotesi in cui è ammesso il ricorso al

2 contratto a termine.  (OGGI ABROGATA) [La normativa attuale sul lavoro a tempo determinato è

contenuta in un decreto legislativo del 2001, per recepire una direttiva comunitaria]

• Legge 604 del 1966: viene regolamentato, per la prima volta, il licenziamento individuale. Il

licenziamento, per essere valido, deve essere giustificato.

• Legge 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori): in seguito all’autunno caldo del ’69 che vedrà una

grande mobilitazione di massa degli operai, ormai titolari di un ruolo fondamentale nell’economia.

Le assunzioni di massa delle fabbriche portano ad una nuova fase migratoria, verso Torino

soprattutto, che comporta per i migranti molti problemi sociali. Le fabbriche, basate sulla catena di

montaggio, portano la persona ad essere una sorta di automa e gli operai iniziano a invocare

condizioni, ritmi e tempi di produzione diversi e meno stressanti. Il malcontento sfocerà appunto

nell’autunno caldo, tutti gli operai delle grandi fabbriche saranno protagonisti di grossi scioperi (300

milioni di ore di sciopero). In questi anni si stipula il nuovo contratto collettivo per i metalmeccanici:

aumenti salariali, progressiva equiparazione normativa tra operai e impiegati. I metalmeccanici

ottengono il diritto di assemblea nelle fabbriche e il riconoscimento dei loro rappresentanti sindacali:

ciò verrà sancito dallo Statuto dei Lavoratori. La legge disciplina e limita i poteri datoriali e

introduce, soprattutto, il riconoscimento di un forte sostegno al sindacato all’interno dei luoghi di

lavoro.

Il diritto di lavoro costruito in questi anni è di tipo garantista, in quanto aumenta la tutela degli operai delle

grandi fabbriche ed è un modello messo in difficoltà nei primi anni ’70.

Gli anni ’70 vedono la crisi delle fabbriche, vista la crisi economica internazionale e nazionale; si riforma in

questi anni la Cassa integrazione Guadagni (1975) che diventerà anche straordinaria.

Gli anni ’80 vedono inoltre l’inizio della “flessibilità” del lavoro, che nasce per andare incontro alle esigenze

delle imprese: legge del 1984 prima disciplina del lavoro a tempo parziale (part-time) (oggi abrogata);

sempre nel 1984 verrà introdotta un’altra tipologia lavorativa, rivolta ai giovani, i contratti di formazione

lavoro.

Negli anni ’90 si svilupperà e aumenterà il lavoro flessibile  L. 196/1997 “Pacchetto Treu” che introdurrà la

somministrazione di lavoro (detto Lavoro interinale in questa legge). Alla fine del XX secolo abbiamo un

diritto del lavoro e un mercato di lavoro toccato dalla flessibilità, che diventa sinonimo di precarietà. Si

fanno strada delle ideologie neoliberiste nel mercato di lavoro: il legislatore tenderà verso l’esaltazione della

libertà di impresa, comportando però un ridimensionamento dei diritti di tutela dei lavoratori. Questa fase la

ritroviamo in pieno nella legislazione del III millennio:

• Flessibilità raggiunge il suo picco massimo con un d.lgs. 276 del 2003 “Legge Biagi”,

incompleta, in quanto la legge delega n.30 del 2003 contiene al suo interno previsioni già

contenute in un disegno di legge che prevedevano ulteriori e più complessi interventi, come ad

esempio sull’articolo 18 della legge 300 del 1970 (licenziamento individuale) o la modifica di

alcune tipologie contrattuali all’epoca presenti e la revisione degli “ammortizzatori sociali” (gli

strumenti che, all’epoca, servivano a gestire gli esuberi del personale). Rimarrà solo la

disciplina sulle tipologie di lavoro flessibili: tempo parziale, somministrazione di lavoro (con

abrogazione del pacchetto Treu), prima regolamentazione organica del lavoro a progetto

(modificato poi in seguito). Vengono introdotte anche altre tipologie lavorative nuove, in

particolare introduce il lavoro a chiamata e il lavoro ripartito. Fu introdotta anche la tipologia

del contratto di inserimento (per i giovani), abrogato dalla legge Fornero del 2012. Questo

provvedimento del 2003 fa sì che si articoli e complichi la gamma delle tipologie di lavoro

• Nel 2007, la legge 247: è interessante in quanto è l’unico provvedimento legislativo importante

negli ultimi 15 assunto da un governo di centrosinistra. L’accordo tra parti sociali e il governo

verranno riprese nella legge, che introduce serie di innovazioni legislative, che andranno a

toccare il contratto a termine e la somministrazione di mano d’opera, tendando di renderne

l’utilizzo meno facile. Si cercherà di limitarne l’utilizzo con questo provvedimento, che metterà

mano anche agli strumenti di sostegno alla disoccupazione. Nell’agosto 2008, con il cambio di

governo, molte delle norme del 2007 verranno cambiate.

• Riforma Fornero (legge n.92 del 2012): rimette mano a diverse tipologie contrattuali, si

introducono delle discipline verso i titolari di partita IVA e agli associati in partecipazione.

Gli anni più recenti (2010 – 2012) hanno visto una profonda trasformazione sotto l’impatto della crisi

economica, del nostro diritto del lavoro. L’Accordo Interconfederale 28 giugno 2011, sottoscritto da tutte le

3

maggiori organizzazioni sindacali dei lavoratori, ha sostituito il Protocollo del 23 luglio 1993. Viene

confermata l’esistenza di due livelli di contrattazione tra loro coordinati ma cambiano le regole del

coordinamento. Il primo livello (nazionale di categoria) conserva la funzione di garantire i trattamenti minimi

di base, mentre al secondo livello aziendale oppure territoriale compete la disciplina di tutte le materie

delegate dal contratto collettivo nazionale o dalla legge.

Inoltre – ed è questa l’innovazione più importante – viene riconosciuta la prevalenza del secondo livello

decentrato di contrattazione. È infatti conferita (punto 4) efficacia generalizzata (cioè “per tutto il personale

in forza e vincolano

tutte le associazioni sindacali firmatarie”) ai contratti aziendali, che siano stati approvati dalla maggioranza

dei componenti delle r. s. u. o, in assenza di queste, dalle r. s. a. Al livello aziendale è inoltre riconosciuta

(punto 7) la capacità di stipulare accordi modificativi della disciplina definita dai contratti di categoria ed

altresì, in presenza di situazioni di crisi oppure di piani di investimento aziendali, la capacità di derogare in

pejus la disciplina di categoria anche in materie non previste dal contratto nazionale (detti accordi hanno la

stessa efficacia generalizzata di cui al suddetto punto 4).

Alla stessa finalità di promuovere il decentramento del sistema contrattuale sembra doversi ricondurre la

norma dell’art.8 D. L. 13 agosto 2011 n. 148 conv. in l. 14 settembre 2011 n. 148. In effetti la norma – la cui

rubrica è sostegno

alla contrattazione collettiva di prossimità” – attribuisce (c. 1) ai contratti collettivi aziendali e territoriali, che

siano stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale o territoriale ovvero

dalle loro r. s. a., il potere di stabilire specifiche intese aventi efficacia generale (per tutti i lavoratori

interessati) finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro e di occupazione e in particolare al

raggiungimento degli obiettivi indicati nello stesso c.

Ancora la flessibilità del mercato e dei rapporti di lavoro è all’origine della l. 28 giugno 2012 n.92 con la

quale sono state introdotte importanti innovazioni nella disciplina dei rapporti c. d. flessibili e per la prima

volta è stata introdotta

una disciplina di segno restrittivo del lavoro autonomo economicamente dipendente. Altre aree toccate

dalla riforma sono quelle della c. d. tutela reale contro il licenziamento e quella degli ammortizzatori sociali.

Caratteristiche della legislazione del terzo millennio

• Impiego flessibile del lavoro (con scarsa attenzione alle esigenze sociali dei lavoratori);

• Triangolazione lecita dei rapporti di lavoro (somministrazione di lavoro) e outsourcing, tendenza

crescente del nostro mercato di lavoro (l’esternalizzazione: l’impresa ricorre ad altre imprese per

svolgere alcune fasi del suo processo produttivo, tramite l’appalto, il trasferimento del ramo di

azienda e il distacco).

• Nuove relazioni tra le fonti del rapporto di lavoro (legge, contratto collettivo e contratto

individuale): la loro articolazione è sempre stata definita e consolidata nel corso del tempo, negli

ultimi anni i rapporti hanno subito delle profonde variazioni, anche a causa dell’intervento del

legislatore (vedi art. 8 del decreto legge 138/2011). Sul processo interviene anche la modifica del

titolo V della Costituzione;

• Flessibilità in uscita e riduzione minimale della flessibilità in entrata: legge n.92 del 2012

(FORNERO): viene riscritto nell’art. 1 l’articolo 18 della legge 300 del 1970;

• Riduzione del welfare state e il suo ripensamento: ridimensionamento è evidente in materia

pensionistica.

Le fonti del diritto del lavoro: le peculiarità

• Coesistenza di fonti eteronome ed autonome: nel diritto di lavoro coesistono fonti create dal

legislatore (Costituzione, codice civile…) che convive con le fonti autonome, che scaturiscono dalla

determinazione dell’autonomia negoziale (sia collettiva che individuale).

• Il ruolo delle fonti sovranazionali (diritto internazionale/diritto europeo).

• Il ruolo della legislazione regionale, peculiarità più recente, vista la riforma

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher renzwk di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Bozzao Paola.
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