Diritto del lavoro sindacale
Appunti del corso della prof.ssa Lunardon - Anno 2014
Diritto sindacale
Due esoneri a fine semestre l'ultimo giorno di lezione sugli argomenti trattati a lezione. Se passi entrambi, registri la media. Se ne passi solo uno dai l'altra parte orale. Se non li dai dai tutto orale.
Il diritto sindacale disciplina la stipulazione dei contratti collettivi, i quali sono una delle fonti se non la fonte più importante della disciplina del rapporto di lavoro. Dato che bisogna sempre cominciare dalla fonte prima di descrivere la regola, perché la regola è fonte, allora è essenziale spiegare prima i meccanismi del diritto sindacale. Si potrebbe pensare che questo sia un sistema per rendere le cose più chiare possibili, ma che le cose siano poi così chiare non è vero, perché questo contratto collettivo non è ancora ben definito come fonte, anzi si discute se sia una fonte di tipo formale, per molti è una fonte solo di tipo sostanziale.
Definizione di diritto sindacale
- Soggetti collettivi = sindacati
- Contratto collettivo = fonte particolare che regola insieme ad altre fonti il rapporto di lavoro
- Conflitto collettivo = sciopero. Ma il conflitto in sé scaturisce dalla contrapposizione di interessi tra capitale e lavoro. La Cost. riconosce il diritto di sciopero come strumento di autotutela, di carattere quasi fattuale. Il conflitto era in gran parte la serrata. Ma c'è una asimmetria.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordinato abbiamo tutto un altro contesto, in cui abbiamo i testi normativi, sia in codice che fuori codice.
- Costituzione del rapporto
- Svolgimento
- Estinzione
Diritto sindacale = è quella parte dell'ordinamento che contiene le regole che disciplinano i soggetti collettivi, il contratto collettivo e il conflitto. Va fatta una precisazione: per capire il diritto sindacale è necessario procedere usando delle coppie di sostantivi. Una di queste coppie fondamentali, formata da due opposti è quella autonomia – eteronomia, settore pubblico – privato, individuale – collettivo. Per qualche autore questi sono alcuni formanti.
Autonomia – eteronomia
Autonomia = significa che la regola è prodotta dal soggetto che ne è destinatario. Invece eteronomia è una regola che disciplina un comportamento di un soggetto, che proviene dall'esterno. Nel diritto sindacale le regole sono quasi tutte di matrice autonoma. Perché il diritto sindacale nostro deve scontare un peccato originale che è l'inattuazione del modello costituzionale. C'erano delle indicazioni per una regolamentazione su base legislativa. Il legislatore ha sempre rispettato il rifiuto del sindacato: si è sviluppato in una dimensione essenzialmente privatistica, perché utilizza le categorie del diritto privato.
La legge non c'è → anomia di fondo, ma è colmata dalle regole di matrice autonoma (contenute negli accordi stipulati dai sindacati stessi) che definiscono il sistema di produzione delle norme interno ai sindacati stessi. Non c’è una legge che regolamenti la materia, ma solo regole di matrice autonoma, prodotte dal sindacato stesso, perché il sindacato ha rifiutato la legge di attuazione del modello cost. e il legislatore ha sempre rispettato il rifiuto, assumendo un atteggiamento di tipo astensionistico, perché sapeva che il sindacato non voleva.
Noi ci troviamo di fronte ad un sistema che finché tutto procede bene su base spontanea va bene, ma quando qualcosa non va, e ultimamente questo è successo, il sistema entra in una fase di stallo. Per questo motivo oggi qualcuno vuole la legge sindacale. Il diritto sindacale quindi ha matrice essenzialmente autonoma (=intendiamo considerare anche tutto il lavoro della giurisprudenza). La giurisprudenza è creativa al massimo. Abbiamo regole che la giurisprudenza è riuscita a creare quasi dal nulla, utilizzando degli spezzoni dell’ordinamento, addirittura innovando. Non è però che proprio non ci sia eteronomia, ma è ridotta a frammenti.
A livello generale i frammenti ovvero i provvedimenti di natura eteronoma sono i seguenti:
- Costituzione: art. 39 e 40. Ma sono stati attuati solo per la metà, il sindacato ha rifiutato applicazione 39
- Nel 1970 è stata emanata il 20 maggio legge 300 meglio conosciuta con il nome statuto dei lavoratori. Questa legge resta ancora un pezzo fondamentale, un provvedimento fondamentale della nostra materia, in quanto legge ha matrice eteronoma, ma nella parte del diritto sindacale questa invece di smentire, conferma l’astensionismo legislativo, perché il legislatore invece di introdurre delle regole introduce dei diritti per il sindacato. Lo statuto è
- Astensionistico
- Promozionale → quindi non ha le regole!
- Legge 146/90: legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziale. Siamo nel ’90, 42 anni dopo la cost. viene emanata una legge di regolamentazione dello sciopero, ma solo nei servizi pubblici essenziali: s.p.e. ma anche questa è una legge molto soft: l’unica regola introdotta è che in quel settore è fatto obbligo ai sindacati di individuare delle regole che garantiscono le prestazioni indispensabili. Sono i sindacati con gli accordi che devono fissare i livelli minimi al di sotto dei quali non si deve andare.
- Art. 8 DL 138/2011 convertito con legge 148/2011. Ha scatenato un putiferio, norma che riguarda la contrattazione aziendale.
Capire quale è la fonte – in che settore ci troviamo (privato/pubblico): il nostro diritto sindacale e anche il diritto del rapporto di lavoro nasce nel settore privato, non quello pubblico. Settore pubblico solo a partire dal ’93 prevista la privatizzazione DL 29/93. Quello detto finora riguarda soprattutto il privato. Il pubblico è entrato nel diritto del lavoro solo nel ’93. Oggi tutta la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego sta nel testo unico che è il DLGS n. 165/2001, bibbia in materia di rapporto del pubblico impiego. Anche se non ha riguardato tutti i pubblici dipendenti, il nostro diritto di lavoro oggi sia applica anche ai pubblici dipendenti, nella misura in cui il loro lavoro sia privatizzato.
Collettivo – individuale
Quando si studia il diritto sindacale, la dimensione in cui ci si colloca è quella collettiva. Sono enti esponenziali di interessi di tutto il gruppo che sta dietro, che è la categoria. Quei soggetti agiscono non solo come i soggetti che hanno una soggettività, ma soprattutto come soggetti in rappresentanza di… i contratti stipulati tra questi soggetti sono contratti collettivi. E il conflitto è tale perché è un fenomeno collettivo. È impensabile che un lavoratore faccia sciopero. Quando passeremo al rapporto di lavoro subordinato vedremo che la dimensione fondamentale è quella individuale → contratto individuale di lavoro.
Percorso storico
Periodo corporativo fascista
Sistema agli antipodi dell’attuale. Se prendiamo le caratteristiche di questo sistema e le capovolgiamo, abbiamo le caratteristiche del nostro. Le caratteristiche sono queste:
- In quel sistema c’era una regolazione eteronoma organica dell’ordinamento sindacale. Questa consisteva nella legge sindacale fascista 563/1926. Quella che oggi noi non abbiamo!
- In quel sistema poteva esistere un solo sindacato per categoria. Non c’era il pluralismo. Tanti problemi in meno!
- Questo sindacato non era privato, ma aveva una personalità giuridica, quindi era riconosciuto dallo stato come sindacato di tipo pubblico. Nel nostro sistema invece non ha niente a che vedere con il diritto pubblico e non è nemmeno una persona giuridica, ma è rimasto un'associazione non riconosciuta (contro art. 39, non accetta il controllo dall’esterno).
- Questo sindacato unico per categoria, aveva la rappresentanza legale di tutta la categoria. A prescindere dalla iscrizione dei lavoratori in quel sindacato, poteva rappresentarli comunque. Era un riconoscimento vuoto, il potere non derivava dalle iscrizioni dei lavoratori, ma direttamente dalla legge. C’è una rappresentanza di tipo volontario, per cui il sindacato rappresenta tecnicamente soltanto gli iscritti. Chi non si è iscritto l’ha fatto esercitando la stessa libertà sindacale di chi si è iscritto (libertà positiva e negativa).
- Dalla rappresentanza legale scaturisce l’effetto erga omnes del contratto collettivo. Se il sindacato stipula il contratto, quel contratto collettivo vincola tutti gli appartenenti alla categoria, che siano iscritti o no. Ancora oggi è un problema fondamentale. Oggi formalmente il nostro contratto collettivo vincola solo gli iscritti.
- In quel sistema la categoria era una categoria ontologica, mentre nel nostro è volontaristica. La categoria dei metalmeccanici in quanto ontologica preesisteva al sindacato che la rappresentava. Ontologica = dotato di vita autonoma, non ha bisogno di essere creato perché preesiste. Oggi invece, che la categoria è volontaristica, è il contrario: la categoria esiste perché c’è un sindacato che intende disciplinarla. Noi abbiamo ereditato le vecchie categorie, il nostro diritto sindacale è diviso in categorie. Il contratto collettivo opera secondo categorie, ci sono tanti piccoli mondi di diritto sindacale. Nel nostro sistema il sindacato è il creatore della categoria. Il comparto è come se fosse una categoria. Nel nostro sistema hanno matrice volontaristica.
- Il rapporto di forza è fondamentale. Settore privato. Da questa regola scaturisce un principio generale formatore della nostra materia: effettività. Chi è il sindacato rappresentativo da noi? Quello che riesce con efficacia a tutelare gli interessi del gruppo di riferimento. Una cosa è la rappresentanza, che dipende dalle iscrizioni, altro è la rappresentatività, che spiega bene l’effettività.
- Nel sistema il conflitto era negato! Lo sciopero e la serrata erano dei reati. Si poteva dire che in quel sistema non c’era una disparità di trattamento, nel nostro c’è una disparità tra i due sistemi di autotutela. In quel sistema erano entrambi reati, perché il conflitto non era riconosciuto. Il conflitto proviene da una contrapposizione di interessi. La stessa contrapposizione ci farà dire che il contratto collettivo di lavoro è un contratto sinallagmatico: perché c’è contrapposizione di interessi. C’è tuttavia un interesse diverso: superiore della produzione nazionale, dentro il quale confluivano a pari titolo i due interessi dei soggetti contrapposti, perché l’interesse superiore assorbe entrambi e li unifica come se diventassero un unico interesse. Allora è chiaro che il conflitto era un ostacolo alla realizzazione dell’interesse superiore. Oggi: a partire dalla cost, art. 40, lo sciopero è diventato un diritto, mentre della serrata nulla si dice e quindi ci si affida alla giurisprudenza, che è arrivata a dire che la serrata può essere una libertà, ma non un diritto. C’è quindi una asimmetria nella esplicazione del conflitto.
Il modello costituzionale
Si pone come rivoluzionario rispetto al sistema precedente. Ed è rivoluzionario e affida questa sua carica rivoluzionaria a due piccole norme già citate, art. 39 e 40.
Art. 39: associazione sindacale. Art. più complesso tra i due, composto di due parti ideali. Ma la prima coincide con il primo comma, la seconda con il secondo, terzo e quarto. La prima è quella attuata, la seconda quella inattuata, che però è rimasta sulla carta (cadavere).
La prima è quella splendida: “l’organizzazione sindacale è libera” qui ci sta tutto il nostro diritto sindacale: pluralismo, libertà sindacale negativa, libertà di costituire sindacati diversi, categoria volontaristica… parte movimentista perché concede al movimento. Ma a un certo punto il costituente era consapevole che non poteva limitarsi a dire l’organizzazione sindacale è libera. La categoria ha bisogno del contratto collettivo più unitario possibile: quello nazionale contiene i minimi, che sono tali che se non sono applicati a tutti non sono minimi. È essenziale l’uniformazione. Porto all’istituzione il comma 2,3,4 e creo il modello.
Comma 2, 3, 4
Comma 2: ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non quello della registrazione=riconoscimento, chiamata in modo diverso!
Comma 3: condizione per la registrazione che gli statuti interni ai sindacati sanciscano una democrazia interna. Rapporto tra sindacati e iscritti, che i nostri sindacati hanno sempre voluto mantenere immuni dai controlli esterni. La registrazione implicava un controllo sugli interna corporis del sindacato, cosa che il sindacato non ha voluto
Comma 4: i sindacati registrati hanno la personalità giuridica. Ma è chiaro che i nostri sindacati non ce l’hanno. Come i partiti politici, non riconosciuti, si muovono liberamente nell’ambito del diritto privato. Adesso il modello indica la via per avere il contratto collettivo efficace erga omnes: essi possono rappresentati unitariamente in proporzione agli iscritti stipulare contratti collettivi efficaci nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie di riferimento. I sindacati prima devono essere registrati! I sindacati poi dovevano contarsi in base alla categoria di appartenenza. I datori di lavoro dovevano fare la stessa cosa. Questo modello non è mai stato attuato.
Art. 40: sciopero
Ci sono stati disegni di legge nel ’52, che proponevano un modello di sistema sindacale in attuazione dell’art. 39 e 40 cost. però i sindacati hanno rifiutato questa attuazione e sostanzialmente il legislatore ha rispettato questa opzione. Motivi rifiuto del sindacato:
- Carattere ideologico- politico: il sindacato riteneva allora che il modello configurato dagli art. 39-40 fosse ancora compromissorio. È vero che primo comma prevede libertà sindacale, ma terzo e quarto prevedono una istituzionalizzazione del sindacato; prevedono anche che gli iscritti ai sindacati vengono contati. Questo disegno prevedeva una anagrafe sindacale periodica. i sindacati invece non hanno mai voluto essere contati! Ancora adesso nonostante ci sia metodo alternativo per computo iscritti, noi ci affidiamo alle indicazioni che ci danno i sindacati sul loro numero degli iscritti. È stato a lungo un numero del tutto misterioso. Erano rilevazioni di carattere politico, ideologico, ma non hanno mai quelle rilevazioni avuto un fondamento giuridico. L’anagrafe era strumento necessario per realizzare meccanismo del 4 comma del 39. Ragione ideologica: non si voleva tornare indietro al passato, si teme che possa ritornare la repressione statale. Allora i principali problemi erano proprio quelli del rapporto tra stato e sindacato. Il problema era quello di garantire la libertà del sindacato nei confronti delle ingerenze statuali.
- Motivo più tecnico: non volevano rappresentanza unitaria per categoria, nella quale attraverso il sistema proporzionalistico si sarebbe arrivati a creare una specie di piccolo parlamento formati da tutti i sindacati della stessa categoria secondo il loro peso. Inevitabilmente, durante le trattative, o meglio al loro esito, quando si fosse giunti al punto che bisognava sottoscrivere il contratto, si sarebbe usato il criterio di maggioranza. Il 39 non lo dice, ma tutti dicono che c’è anche oltre al criterio proporzionalistico c’è anche il principio di maggioranza. Il sindacato non voleva neanche questo, perché un principio consolidato del diritto sindacale, scardinato solo nel 2011, era quello della unanimità: le tre confederazioni ad esempio hanno sempre stipulato i più importanti contratti collettivi in modo unanime. Quindi criterio di maggioranza loro lo consideravano estraneo, come era ritenuta estranea per molto tempo il fenomeno della elezione → il sindacato preferiva designare. Questo è un altro problema ancora: l’Italia è sempre stato un sistema a canale unico, mentre Francia, Germania, Spagna, sono sistemi a canale doppio (=nel sistema a canale doppio ci sono diverse strutture che agiscono per la tutela dell’interesse dei lavoratori. In azienda in questi sistemi ci sono organismi formati su base elettiva. Ci sono quindi organismi che sono composti da soggetti eletti dai lavoratori, a prescindere dalla affiliazione sindacale, che invece porta alla formazione associativa. Fuori dall’azienda ci sono i sindacati. Nei sistemi a canale doppio queste due strutture svolgono funzioni diverse: aziendale → funzione di partecipazione cioè può rivendicare diritto di essere informato su nuove assunzioni, obiettivi produttivi ecc… al fine di controllare le condizioni di lavoro e il mantenimento di livelli occupazionali. In certi paesi queste decisioni sono sottoposte al controllo, come in Germania, ma si chiama cogestione. In Italia partecipazione significa posso essere informato e controllare. I lavoratori partecipano; i sindacati svolgono invece la vera funzione, quella di contrattazione (=stipulare contratti collettivi che contengono regole per svolgimento rapporti di lavoro). Ma questa funzione presuppone il conflitto, perché c’è una contrapposizione di interessi. La partecipazione invece è tutta un’altra dimensione. Questo è il modello nei sistemi a canale doppio: una elettiva dentro l’azienda e funzione partecipativa, una fuori nei sindacati. In Italia invece canale unico: in azienda la prima struttura creata è la rappresentanza sindacale aziendale: intanto non è elettiva, ma formata su base associativa. RSA non elette, ma designate. In Italia i sindacati, quando gli è stato possibile...
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