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Norme che rappresentano il cuore dello Statuto dei lavoratori

04 - 1300 del ’70 → Legge 19 – Apre il titolo 3° e costituisce la valvola per l’imputazione delle prerogative assegnate al sindacato.

Come era nel ’70 Lettera A e B = Alternativa che il legislatore del 70 immagina per assegnare ai lavoratori in azienda un aggancio maggiore di quello dato dalla semplice base di sostegno sindacale.

Ci torneremo per considerare la sua attuale portata dopo i diversi interventi.

Art 28 e norma di chiusura dello Statuto

28 – Norma di chiusura dello Statuto, titolo 4°, norma processuale che consente al sindacato di ottenere una tutela giudiziaria molto rapida e ripristinatoria perché:

  • Istituisce un procedimento di istituzione sommaria. In pochi giorni il giudice prende atto della situazione e decide. Non si tratta di una sentenza ma un decreto, provvedimento più agile.
  • Serve a proteggere un bene molto importante suscettibile di lesione. Norma costruita con una fattispecie aperta, è teologicamente orientata. Lo si nota rispetto al 28.1 dove si identifica la fattispecie con riferimento ai 3 beni protetti: 39 e 40.

Libertàattività sindacalediritto di sciopero.

“Comportamenti diretti a ledere, limitare, impedire.”

Il legislatore tipizza questa situazione attraverso una idea di finalità, attraverso la fattispecie che ha orientamento teleologica.

Il concetto giuridico di comportamento.

Questa norma serve a reprimere qualsiasi cosa potenzialmente idonea a ledere quei beni succeda in azienda. Comportamento è un concetto più ampio di atto o fatto giuridico, unisce più cose, è riempito di significato dalla casistica.

Esempi di mancanza di rispetto delle norme dello Statuto

Esempi di mancanza di rispetto delle norme dello Statuto.

Cosa accade se il datore di lavoro non consente lo svolgimento dell’assemblea, se discrimina i lavoratori perché appartengono a un sindacato?

Il sindacato può utilizzare questo strumento di tutela giudiziaria facendo causa al datore di lavoro attraverso uno strumento molto rapido che serve a ciò che descrive l’ultimo periodo del 28.1. Il sindacato può chiedere al giudice di:

  • Far cessare il comportamento e
  • Rimuoverne gli effetti.

Questa fattispecie nasce per risolvere un problema e rimettere le cose a posto ripristinando il gioco pulito.

[La fondamentale importanza dello Statuto è garantire un gioco pulito, far sì che chi opera in azienda siano fisiologicamente in conflitto pulito, non sporcato da dinamiche scorrette.]

Questa norma ripristina la situazione come era prima che l’imprenditore sporcasse il gioco. Non serve a costituire altre posizioni giuridiche, non consente di ottenere una protezione risarcitoria, ottenibile, come altre tutele predisposte dall’ordinamento, con canali e strumenti diversi, la protezione riguarda il comportamento illegittimo posto in essere.

Questo strumento rapido serve al sindacato per ottenere una cosa precisa, ciò non toglie che ci siano altri strumenti legali che seguono altri canali per ottenere dell’altro.

Legittimato passivo, colui contro il quale viene rivolta la domanda, è il datore di lavoro.

Legittimato attivo è il sindacato. Non il singolo. L’azione ex art 28 si riferisce al sindacato.

Non è che il singolo non abbia altri strumenti di tutela ma non ha questo.

“Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e l’attività, sciopero, sindacale, su ricorso degli organismi locali e delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo dove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione, entro i due giorni successivi ordina al datore di lavoro con decreto motivato la cessazione del comportamento e la rimozione degli effetti.”

Misura rapida, demolitoria e ripristinatoria.

Il giudice ha l’obbligo di:

  • Convocare le parti.
  • Assumere sommarie informazioni.

Non è un provvedimento reso senza avere cercato di realizzare il contraddittorio, ascoltando una sola parte. Ci sono invece casi in cui il giudice può decidere sulla base di ciò che ha detto una sola parte.

Si fa una, sia pur minima, istruttoria. Il giudice deve sempre cercare di capire come stanno le cose da entrambe le parti, che di regola si presentano e vengono ascoltate.

Non è una raccolta approfondita, le parti non vengono interrogate, ma comunque si raccolgono le informazioni sommarie.

Legittimazione attiva tra nazionali e locali

La legittimazione attiva è bilanciata su due elementi: nazionali e locali.

Quello che questa norma, come l’art 19, richiede è che il soggetto che agisce in giudizio abbia una consistenza almeno nazionale.

Ad essere legittimato attivo è l’organismo locale dell’associazione nazionale, non l’RSA, è la struttura sindacale territoriale più vicina all’azienda in cui è stato posto in essere il comportamento antisindacale. Es Cisl Rovereto, non Cisl Trentino.

Questo perché lo Statuto vuole anzitutto sganciare la legittimazione attiva dall’RSA e far sì che legittimato attivo sia un soggetto che ha il polso della situazione ma allo stesso tempo è esterno rispetto all’azienda.

Questo è uno strumento potente, se dato a un rappresentante in azienda sto creando un forte organismo di legittimazione di potere giudiziario.

Se data a un soggetto esterno io responsabilizzo il territorio, sgancio l’azione dall’azienda in senso stretto e allo stresso tempo mantengo quel carattere di selettività. Questa norma processuale mostra come esse siano connesse con il D sostanziale, quanto incidano sulla fattispecie.

L’interesse deve essere locale, legato all’azienda, all’interesse concreto.

Quello nazionale si presume da fatto che la questione è in un sindacato che dà assistenza nazionale. È il terminale sul territorio che solleva la questione.

Sganciata dal fatto che lo statuto non dà il potere di agire in giudizio agli stessi soggetti a cui dà il potere di costituire rappresentanze sindacali in azienda, questo per mantenere in equilibrio il sistema dello Statuto stesso.

Un sistema di cornice che si mantenga rispetto alle situazioni in gioco e agli strumenti delle parti.

Il 28.1 descrive tutti gli elementi della fattispecie.

Le disposizioni successive declinano operativamente questa disposizione.

L’art 28 chiama il giudice pretore del luogo in cui è posto in essere il comportamento, definisce quale giudice è competente, non il luogo in cui ha sede il comportamento.

Si vuole radicare la competenza nel luogo dove si attua la condotta.

Si usa questa parola perché nel ’70 il giudice del lavoro di primo grado era monocratico e si chiamava così.

Oggi il primo grado nelle cause del lavoro è il tribunale del lavoro in composizione monocratica, un giudice. In appello c’è la Corte di Appello sezione lavoro, poi in Cassazione secondo le regole ordinarie.

’95 referendum di modifica della legislatura del ’70.

Per costituire RSA oggi la legge prevede come requisito che la costituzione di essa avvenga ad iniziativa dei lavoratori nell’ambito di una associazione sindacale firmataria di un contratto collettivo applicato.

Casistica dell’art 28 legge 300 del ’70

4.35 dell’art 28 legge 300 del ’70 11 - 1 → Casistica.

Nell’atto predisposto da un avvocato. Da questo ricorso ex 28 si va alla decisione.

Un decreto preso ex art 28. Torino, luogo di competenza.

Il giudice sintetizza le parti: attrice e convenuta.

PQM Visto l’art dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla società convenuta.

  1. Accertamento della sindacalità o meno condotta ed identificazione della lesività o meno dei beni protetti da quell’articolo.
  2. Disposizione dell’immediata cessazione di tale comportamento.
  3. Condanna del soccombente al pagamento delle spese legali, regola processuale generale nei giudizi civili.

Consegna del provvedimento – 13 ottobre 2010.

8 ottobre audizione parti – comportamento tenuto il 13 luglio.

3 mesi dal comportamento al decreto, tempi di una giustizia relativamente rapida.

Un lavoratore iscritto al sindacato Fiom viene licenziata per aver diffuso una e-mail a 40 lavoratori. Il suo oggetto si conclude con l’incitazione ad osteggiare e “sabotare e resistere contro l’azienda che ci ha dissanguato e ora ci sputa addosso”.

L’azienda argomenta che questo uso della posta elettronica sia contrario alla policy aziendale sull’uso della posta elettronica di servizio.

Inoltre sostiene che il suo contenuto incita a compiere atti illeciti contro l’azienda.

Solo risultato di gettare discredito sulla nostra società.

Poi il giudice costruisce in sintesi ciò che è accaduto a livello processuale.

Localizzazione, spostamento di un’azienda in un altro paese.

Le questioni sono raccontate con espressioni semplici e toni duri, non ci sono riferimenti a contrattazioni. Emerge soprattutto le ultime due frasi:

“Unirci e lottare. Smettere di inginocchiarci e iniziare a combattere.”

Le parole si caricano di un senso più forte.

Ricostruzione del ruolo del lavoratore

1. Il giudice ricostruisce su chi sia quel lavoratore, un iscritto al sindacato Fiom in qualità di esperto della Fiom.

Qualifica assegnata ad alcuni lavoratori sulla base di un accordo, Co collettivo, e di un altro accordo.

Ci sono questi contratti che regolano queste figure sindacali a metà tra i lavoratori semplici e i rappresentanti sindacali regolati da legge 300 del ’70.

Quella persona ha un ruolo sindacale.

È incontroverso, per l’idea che il giudice si è fatto nei giorni di istruzione sommaria, che il lavoratore sia stato qualificato come esperto Fiom, cui non spettano i diritti del documento 13 di parte ricorrente e 8 di parte convenuta.

Una specie di prova documentale, anche se non c’è una vera e propria istruttoria.

Nelle fasi come documento successivo prodotto in udienza è arrivato un Co che presenta l’accordo del 20 aprile ’94 con cui le federazioni del settore metalmeccanico hanno regolamentato la distribuzione del monte ore annuo tra rsu, rappresentanze sindacali unite, rsa, rappresentanti, e segreterie nazionali.

Questi contratti collettivi non sono pubblicati, c’è un microcosmo di regole nel D sindacale.

Vengono portati alla luce in una controversia affinché il giudice possa considerarli e decidere in base al caso concreto. Regole e strumenti frutto di autonomia privata, conosciute nel momento in cui diventano parte di una vicenda giudiziaria.

Conclusione: alla figura dell’esperto è demandata una stretta collaborazione con i sindacati di appartenenza e con le rsu.

Il procuratore speciale di parte convenuta, rappresentante Fiat, nella raccolta di sommarie informazioni ha detto che l’esperto svolge questa attività di connessione.

Questo serve al giudice per dire che quella figura, pur non essendo una figura sindacale in senso stretto, è equiparabile ad un rappresentante sindacale, svolge attività sindacale, tant’è che gode dei permessi.

Il giudice ricostruisce prima di tutto di chi si tratta per capire se ha licenziato un sindacalista o un iscritto al sindacato, è diverso licenziarlo in ragione di ciò che ha fatto come sindacalista.

Questa figura è assimilabile a un rappresentante sindacale.

Condotta alla base del licenziamento e relazioni sindacali

2. La condotta alla base del licenziamento.

Codice di condotta, compreso l’uso della posta elettronica, noto al lavoratore.

Questione residuale, il licenziamento dovuto al contenuto piuttosto che per l’uso improprio della mail di servizio.

3. Le relazioni sindacali. Colloca il comportamento in questo contesto.

La vicenda si colloca in relazioni sindacali tese e inasprite.

Le espressioni dell’e-mail oggetto di contestazione.

Il giudice cerca un senso a tali parole, di contestualizzarle. Il linguaggio colorito tipico della dialettica politico sindacale, come a dire, questo è un mondo nel quale si parla così.

Il giudice fa esempio di parole forti usate, ad esempio ricatto in senso strettamente giuridico. Es ricatto usato non per ultimo nel linguaggio giornalistico per esprimere opzioni in cui c’è poco margine di trattativa. Questo può intendersi, margine ristretto di negoziazione spendibile, non negoziazione illecita dell’impresa volta a ottenere un illecito svantaggio.

“Sabotare” ha destato preoccupazioni. È avvenuto infatti in questi mesi che qualcuno abbia diffuso un volantino anonimo con delle minacce a dirigenti Fiat e uno striscione con minacce per un soggetto in particolare.

Il confine tra il penalmente rilevante e il sindacalmente lecito.

È oggetto di indagine, destinatarie di ingiuria ma allo stato non introduce ulteriori elementi di prova, ci si occupa solo del comportamento denunciato.

Il giudice si spinge a un’argomentazione penalistica e fa riferimento al pericolo attuale, principio di offensività.

Sabotare non necessariamente indica un pericolo concreto, può essere riconducibile a un comportamento non ancora penalmente rilevante.

La condotta è un illecito penale ma senza ulteriori comportamenti illeciti successivi.

L’utilizzo della parola senza l’indicazione di specifici ambiti di sabotaggio è sufficiente a non considerare la condotta punibile.

Il giudice intende argomentare che l’esperto svolge attività sindacale, che il comportamento si inquadra nella logica sindacale e usa parole della dialettica sindacale, prese per quello che sono in quel contesto.

Una attività volta a contrastare la politica aziendale.

Secondo il giudice la parola sabotare indica questo.

Terminologia non lesiva quando espressione di una forte critica sindacale in forme clamorose e dure non dissimili da quelle già esternate dalle stesse organizzazioni sindacali.

Il comportamento antisindacale diventa allora auto evidente.

Soggetto → Dialettica.

Protetti dalla libertà e attività sindacale.

Elementi da cui partire, costruire un 28 mettendosi nei panni del giudice. 12 - 1.

O non qualcosa di perfettamente coincidente, commento, condivisione o meno, parere legale come eventuale avvocati per l’impugnazione della decisione/della dottrina/del giudice di secondo grado apprezzando altri argomenti.

Dichiarazione di antisindacalità della condotta: licenziamento, materializzata in un atto giuridico tipizzato, unilaterale che il datore di lavoro ha facoltà di porre in essere in determinate condizioni, di un lavoratore che svolgeva attività sindacale ed aveva diffuso una e-mail che incitava alla lotta sindacali con termini aspri e duri.

Ripristinare la situazione precedente, rimuovere gli effetti della condotta: ordina alla società di reintegrare il lavoratore. Non c’è altro, un risarcimento ad esempio. Si ripristinano le cose come erano limitatamente al profilo indagato.

Condanna al pagamento delle spese da parte dell’azienda.

Plurioffensività della condotta aziendale

Prima di decidere il giudice aggiunge una riflessione.

“La plurioffensività della condotta aziendale è implicita.”

Il 28 protegge libertà e attività sindacale. In caso di condotta antisindacale legittimato attivo è il sindacato. Il comportamento lede i suoi interessi, però vi sono comportamenti che hanno carattere di plurioffensività, cioè ledono allo stesso tempo la posizione di un singolo e l’interesse del gruppo del sindacato.

Potrebbero esservi comportamenti che ledono solo l’interesse pubblico – monooffensivi e comportamenti che ledono solo l’interesse del singolo, altri strumenti di tutela es norme sul licenziamento, sulle discriminazioni.

Ad esempio se fosse stato licenziato per aver diffuso quella mail e non fosse stato un sindacalista non avremmo potuto dire che la condotta del licenziamento lede l’interesse del sindacato, per questo il giudice spende quelle parole per sostenere che l’attività del rappresentante è sindacale.

In chiave individuale il licenziamento lede il suo interesse ma se fosse solo questo non vi sarebbe spazio per un 28, non è il singolo legittimato attivo.

Quello che il giudice non può mai fare è non prendere una decisione.

Osserviamo un eccesso rispetto al fine e al mezzo.

Un documento che poteva essere diffuso con altri mezzi.

Sabotare senza un elemento di supporto in attivo di tale attività è ricollegato all’osteggiamento della politica aziendale.

Il giudice è più preoccupato di vedere se c’è la responsabilità dell’azienda, se è antisindacale o meno.

Un giurista che legge la decisione.

  • È corretta, ha possibilità di tenuta o no.

Se no c’è ancora tempo per impugnarlo, dovremmo?

Messi nei panni di un giurista che deve prendere un’intervista nelle immediate vicinanze temporali del decreto 10 righe alla possibile intervista.

28.2 condotta antisindacale di licenziamento senza attendere l’esito del processo 1 – 10 penale. Questo viola una clausola del Co collettivo oltre che il ruolo del sindacato, non rispettando quella clausola. Il giudice risponde che, ammesso e non concesso che la violazione ci sia stata ciò è avvenuto una sola volta, solo se fosse un comportamento ripetuto ci sarebbe lesione del ruolo del sindacato.

Nel passaggio conclusivo si dice: “Come osserva giustamente la resistente priva di sistematicità ed intento lesivo delle prerogative sindacali e dell’ordine cui partecipa.

Quando il comportamento di violazione di un Co collettivo è ripetuto c’è antisindacalità. Palese esternazione del fatto di non rispettare il ruolo sindacale.

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Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.
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