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TITOLARITÀ ED EFFICACIA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVANAZIONALE E DI CATEGORIA E AZIENDALE

"Il ... nazionale". Una affermazione di P. su cos'è il CCN. Ha valore giuridico relativo. Poi descrive come immagina il processo negoziale. "Nel rispetto della libertà ... regolamento." Una regola endo associativa. Si dice solo che per ogni CCNL nel rispetto del fatto che l'organizzazione sindacale è privata si decide con regolamento la piattaforma e la delegazione trattante. Dovrebbe esserci un regolamento interno ad ogni federazione. Nella realtà non sappiamo se ogni federazione lo ha, se lo ha non è detto che lo applichi. L'accordo del 2014 si propone di definire queste regole endo associative. "In tale ambito le ... piattaforme unitarie." Si cerca di far sì che il più possibile a livello di singola categoria produttiva si parta con una negoziazione comune. Lo strumento con cui si

arriva ad avere un accordo per tutti, non solo per alcuni sindacati. Questa regola non risolve il problema del dissenso ma fissa un punto di azione comune. Se tutte le federazioni presentano piattaforme comuni si raggiunge un accordo tutti insieme. "Ai fini del riconoscimento... presente accordo." Si fissa una regola preventiva per misurare la forza rappresentativa. Nella misura del 5%. Se un sindacato forte viene lasciato fuori questa clausola crea un meccanismo che annulla il problema, è simile al meccanismo elettorale, chi ha il 5% è considerato rappresentativo, come chi ha firmato il CoCo precedente. Regole autonome, fissate dalle parti, per dare risposta ai problemi del dS non risolvibili attraverso norme di legge. Il rapporto fra CoCo di diverso livello (somiglianze con il protocollo del '93 "La contratt. collettiva aziendale si svolge... Il tentativo di definire una struttura contrattuale, cosa si negozia ai diversi livelli (dai istituti diversi) Formattazione del testo

alle materie delegate e le modalità del CNL. Un P. che esprime molta più gerarchia di prima. La contratt. aziendale si muove nei binari definiti dal CCN, per materie nazionali, ha una delega al Co aziendale che prevede modalità di intervento. Si immagina un sistema più accentrato unito dai CCN in cui la contratt. nazionale abbia la f. di riempire gli spazi che il CCN le ha assegnato. Questo è un MODELLO AUSPICATO DALLE PARTI SOCIALI, quello che desiderano quando designano questo sistema, non è ciò che accade sempre nella realtà. Si devono tenere distinti i 2 scenari. Diversi livelli di azione e tentativi di tenuta operati per lo più dalla stessa contratt. collettiva. Non regole legati principalmente a interpretazioni e tentativi delle organizzazioni sindacali di tenere insieme il sistema con queste regole. Nelle prossime lezioni guarderemo la casistica giurisprudenziale a riguardo. 08 - 1Come si pongono i rapporti tra i luoghi contrattuali (aziendale,

territoriale, nazionale). La contrattazione si svolge anche per settori. Questo rapporto è dipendente da come la CoColl si sviluppa storicamente, cosache dipende da molti fattori. Relazioni contrattuali tra loro in base alle stesse relazioni tra le parti, che sentono il bisogno di darsi delle regole. Trova un'ultima concretezza in quel documento, accordo sindacale sulle regole. Conformare proprio il sistema di contrattazione. Nella parte 3 si tratta proprio di come in teoria la contrattazione si muove quando è a più livelli. In teoria perché non esiste una sanzione legale che vincoli questo meccanismo (c'è solo la vincolatività dei rapporti associativi. Questo sistema si regge se i sindacati e i datori di lavoro vogliono che si regga, è frutto dell'autonomia negoziale. Non accade quando i singoli attori decidono di uscirne o di non considerarlo. Può accadere che i sottoscrittori di questo accordo si arrabbino, anche questo.È frutto di quando i soggetti che lo hanno siglato sono in grado di condizionare gli agenti sul territorio ad utilizzarlo. Il suo funzionamento: Dinamiche endo sindacali. Questo accordo è l'ultimo tentativo temporalmente con cui le parti cercano di darsi delle regole di contrattazione. NOVITÀ: 2011 - Intervento del G sui rapporti tra CoCo di diverso livello. Si tratta di una anomalia, dalla Cost in poi gli interventi su questa tematica si contano sulle dita di una mano. Il fatto che si tratti di un decreto legge lo evidenzia. Un decreto legge convertito con alcune modifiche ad opera della legge 148 del 2011 (art 8 - Primo e unico intervento governativo sulle relazioni sindacali avente ad oggetto CoCo) Le norme dello Statuto non sono sul CoCo ma sui soggetti e l'attività. Questa è una regola sui CoCo in base alla quale Sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità. Il sostegno è inteso in modo diverso rispetto al.passato; ' prossimità ' appare per la prima volta in rif. al CoCo.Primo comma: 'I CoCo sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni diSi riferisce a un CoCo specifico: Aziendale o territoriale. Contrattazione collettiva disecondo livello, vicina al territorio, non nazionale.Può realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori.Questa norma stabilisce per la prima volta il P. dell'efficacia erga omnes perl'applicazione di quei CoCo. A questa indicazione si aggiunge che:'L'efficacia generale è condizionata al rispetto di un P. maggioritario.'Alla maggioranza di consenso rispetto all'accordo, all'idea che l'efficacia generale siproduce se una maggioranza è d'accordo. Il legislatore ha in mente le situazioni incui in un contesto si hanno disaccordi fra sindacati o lavoratori sulla sigla di unaccordo.Possono esistere CoCo di 2°live. che a

Le condizioni vincolano tutti, anche se qualcuno non è d'accordo. Se sono condivise dalla maggioranza, valgono anche per un'eventuale minoranza.

Comma 2 bis: "Questi accordi collettivi sindacali aziendali o territoriali possono operare in deroga alle norme di legge o di Contratto Collettivo Nazionale."

Si fissa il principio della prevalenza ex lege di una disciplina di livello inferiore su una disciplina negoziale di livello superiore e anche sulla norma di legge.

Abbiamo il ribaltamento del sistema delle fonti, del principio che fino ad oggi avevamo visto (2077). Un Contratto aziendale o territoriale può operare anche in deroga alla legge e al Contratto Collettivo Nazionale. Questa norma è stata introdotta con decreto legislativo.

Durante un Governo di contro destra, questa norma è stata scritta per evidenziare la contrattazione aziendale e territoriale, ma anche per togliere peso e ruolo ai Contratti Collettivi Nazionali (evidentemente se permetto ai primi di derogare a questi e alla legge).

Norma fortemente voluta da chi aveva una certa attenzione a ciò che accadeva.

allaFiat.Coincide con quella dinamica in cui un'azienda esce dal sistema di negoziazione collettiva, vuole un suo CoCo e vuole che sia più forte di quello nazionale. Segna una discontinuità; Arriva ad un certo punto e costruisce una disciplina che prima non era nemmeno pensata in chiave generale. Per questa discontinuità in un sistema assestato è stata criticata, per lo stesso motivo è stata apprezzata da chi riteneva che il sistema fosse fin troppo assestato, in cui non era possibile regolare alcune discipline a livello aziendale. Da entrambi i punti di vista rappresenta un passaggio forte. Considerata un passaggio forte. Non è detto che la norma resista nel nostro ordinamento. Interviene sul problema dei rapporti tra CoCo di diverso livello ed anche su quelli tra CoCo e legge (quello aziendale e territoriale prevale su entrambi). Il legislatore vuole far sì che quel Co possa operare anche in deroga ad essi e che questa disciplina si rivolga a

det istituti (art 8.2). Si tratta di una contratt. conefficacia generale, a condizione di un consenso maggioritario, che può derogarequalora riguardi alcune materie (lettere a b c d e di quel comma …….. ).

Istituti ampi. Quasi tutti i profili del rapporto di lavoro. L’art 8 crea una situazionenuova che consente ai CoCo di livello inferiore (se intervengono in queste materie ese sono sottoscritti con criterio maggioritario di derogare al CoCo nazionale e allalegge, e produrre effetti per tutti i lavoratori interessati).

28 giugno 2011 accordo inter confederale.

Poi questo accordo del 2014.(hanno gli stessi contenuti, andando in direzione opposta a quando dice illegislatore, che sostanzialmente costruisce un modello alternativo.)

Un dialogo tra parti sindacali e legislatore, bisogna capire le regole di chiprevalgono.

Testo richiamato esplicitamente dal legislatore per dire che era già comparso unaccordo in cui le parti a liv. confederale e nazionale.

Contratta una previsione coincidente con "il CoCo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire è il riconoscimento di ciò che le parti considerano il ruolo del CoCo nazionale (regolare uniformemente il rapporto dei lavoratori). Punto 3: "La contrattazione collettiva aziendale ... legislatore." Se lo si misura rispetto all'art 8 bis di poco dopo capiamo che la norma del legislatore è scritta per porre nel nulla quanto detto nell'accordo interconfederale. Quando il TU del 2014 "il CoCo nazionale di lavoro ha la funzione ... nazionale." Stessa norme del testo del 2011 e dopo "La contrattazione collettiva aziendale". 2014: aggiunta e con le modalità previste dal CoCo minuto 9 (legge 148 2011) - Il legislatore abilita i CoCo aziendali o territoriali che riguardino le materie previste dal legislatore ad operare anche in deroga alle norme di CoCo nazionale. Tra un Co nazionale e uno aziendale o uno di norma.di legge – Legge 2011, confermato nel 2014 oPrevale la norma di legge su regole frutto di autonomia ma è una prevalenza formale. Poiché in contrasto con ciò che dice la legge cade. Nella realtà esistono pochi CoCo di questo tipo, che in concreto sono andati contro al CoCo nazionale o alla legge. I CoCo siglati dal 2011 a livello aziendale o territoriale e li vediamo in concreto scopriamo che poche volte sono andati contro le norme del CoCo nazionale o di legge. Questo mostra che conta la realtà, quello che si negozia. Accade questo perché gli attori del sistema sindacale percepiscono più forte o rilevante questo vincolo endo associativo che quello stabilito dalla norma di legge. Il dS è dato dalle regole della autonomia. Quanto più il legislatore se ne distacca tanto più rischia che non vengano applicate. A volte l’intervento legislativo
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Publisher
A.A. 2020-2021
64 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/07 Diritto del lavoro

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher CriUniTn di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto del lavoro e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Trento o del prof Salomone Riccardo.