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AUTONOMIE REGIONALI: Titolo quinto della costituzione

Articoli da 114 al 133. articolo 117 e 119 sono molto lunghi, la riforma è stata complessa, più che chiudere questioni ne ha aperte tante. Uno degli aspetti rimasti incompiuti è la traccia di fare camera di rappresentanza delle regioni il Senato. Hanno lasciato problema tra stato e regioni. Il titolo quinto è attuativo in base all'articolo 5 della costituzione, il nostro stato riconosce e promuove le autonomie locali, la repubblica è comunque una e indivisibile. Vi sono comuni province e regioni. Con articolo 114 la repubblica è costituita dallo stato regioni, comuni province e città. La configurazione che nasce dall'articolo 5 e dal corpo del titolo quinto che riguarda le fonti, capiamo che il nostro è uno stato regionale. Lo stato regionale è uno sistema intermedio fra modello federale, dove gli enti locali hanno carattere di statualità ed hanno autonomia.

Che arriva al livello costituzionale, a fronte di modelli regionali che hanno una autonomia che arriva al livello legislativo, politico legislativa. Lo stato membro di una federazione ha la statualità, ha un potere legislativo che si spinge a livello costituzionale, sempre nel rispetto dai principi della costituzione dello stato federale. Negli stati regionali non vi è, però nel titolo quinto, che i modello regionale italiano dopo la riforma, si costruisce nel reparto tra competenze fra stato e regioni con la CLAUSULA RESIDUALE che è di tipo federale. Una operatività della clausola residuale che è tipico del modello federale, come il Senato. Vi sono controlli preventivi sia su atti amministrativi e legislativi, non c'è più il controllo preventivo del governo sulle leggi regionali, il 127 ci dice che, come la regione, può ricorrere al giudice dopo legge di stato, anche lo stato può farlo. Oggi siamo in un momento dove s

Propone una attenuazione del regionalismo.

STATUTI - REGIONI SPECIALI ED ORDINARIE:

Autonomia speciale - approvati con legge costituzionale, quindi è una fonte costituzionale; quindi, se voglio sapere competenze della Valle D'Aosta devo vedere gli statuti non l'articolo 117. Negli statuti, c'è fonte tipica intermedia, alcune parti degli statuti si possono modificare con legge ordinaria, se pur rinforzata, perché serve parere della regione. La forza di resistenza è con una legge ordinaria rinforzata. Il rapporto è con l'intera carta costituzionale. Contengono la fonte atipica intermedia.

Statuti regioni ordinarie - hanno natura giuridica di fonte regionale, hanno procedimento che ricorda l'articolo 138 della costituzione. Gli statuti speciali prevedono leggi regionali esclusive, il titolo quinto costruisce le materie di competenza esclusiva dello stato.

Diritto Costituzionale 04/10/21

GLI STATUTI: REGIONI ORDINARIE ED A STATUTO SPECIALE (ARTICOLO

116 E 122-123): RAGIONI A STATUTO ORDINARIO → sono 15, la costituzione ci indica quali sono quelle a statuto speciale. Articolo 114 ci dice che regioni hanno proprio statuto, il cui contenuto ci indica 123 costituzione dello statuto che disciplina in armonia con la costituzione la forma di governo i principi fondamentali di organizzazione e di funzionamento delle regioni, l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum sulle leggi e provvedimenti amministrativi della regione, disciplina pubblicazione leggi e regolamenti e ci dice anche qualcosa su consiglio delle autonomie locali.

REGIONI ORDINARIE: COME APPROVARE A STATUTI

Procedura si vede nel 123, due revisioni una nel 1999 e l'altro nel 2001, queste riforme hanno ridisegnato le modalità di approvazione ed il contenuto e la collocazione delle fonti del diritto dello statuto.

Il procedimento ci dice iniziativa statutaria → l'iniziativa per la modifica, le regioni ordinarie hanno generalmente istituito dei consigli.

La costituzione con articolo 123 prevede che lo statuto sia deliberato dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti aventi diritto. Con due deliberazioni successive adottate ad un intervallo non inferiore di due mesi. Poi il testo viene pubblicato su un bollettino speciale a fini notiziari. Assomiglia un po' al procedimento di formazione di una legge costituzionale. Questa è una fase obbligatoria. Ma c'è anche una fase che non è detto che ci sia. Entro tre mesi dalla pubblicazione, un cinquantesimo degli elettori della regione, o un cinquantesimo degli elettori o un quinto del consiglio regionale possono chiedere che il testo sia sottoposto a referendum. Diciamo che possono chiedere ecco perché è una fase rituale. IPOTESI 1: il referendum non viene fatto, il testo è pronto per la promulgazione e successiva pubblicazione. La prima ha fini notiziari, la seconda è definitiva. IPOTESI 2: Se viene proposto il referendum, il testo può essere

promulgato se non è stato approvato da maggioranza dei voti validi. Il controllo referendario è politico, è controllato dal corpo elettorale della regione o da chi lo richiede ha una sostanza politica, ma c'è fatto di complicazione perché c'è di fatto un altro tipo di controllo, che articolo 123 attribuisce al governo, e ci dice che entro 30 giorni dalla pubblicazione il governo può richiede il controllo di legittimità costituzionale dello statuto.

CONTROLLO DEL GOVERNO prima delle riforme il governo aveva un controllo generalizzato sugli statuti regionali, oggi il controllo è successivo, ma prima delle riforme il tipo di controllo era differente, era un controllo più pregnante, perché lo statuto veniva adottato come delibera consigli regionale, ma doveva essere approvato con legge ordinaria dello stato. In questo passaggio, lo stato esercitava un forte controllo, che portava

ad una sostanziale omogenizzazione di tutti gli statuti, perché tendeva lo stato a livellare, gli statuti aveva contenuto livellato. Oggi c'è controllo eventuale, ma può farlo entro 30 giorni dalla pubblicazione. Dalla pubblicazione c'è possibilità di illegittimità costituzionale che solleva lo stato, ma le pubblicazioni sono 2, il problema è: quando può invocare i due controlli, il controllo di legittimità viene prima o dopo la possibilità di sollevare il referendum. Questa questione la risolve la corte con sentenza 304 del 2002 la scansione temporale del controllo; quindi, quando si colloca controllo del governo è quello inter-procedimentale, la deve sollevare la illegittimità costituzionale e poi eventualmente si va a referendum, il governo lo fa dalla prima pubblicazione, la corte ha letto in maniera letterale articolo 123. Inserire il controllo da parte della Corte costituzionale dopo il

Il referendum avrebbe portato alla corte a pronunciarsi su qualcosa su cui il popolo si era già espresso, quindi diventava una politicizzazione della corte.

STATUTO SPECIALE: all'articolo 116 dice che il Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino alto Adige e valle da osta, hanno condizioni particolari di autonomia e di riforme, secondo i rispetti gli statuti speciali adottati con legge costituzionale. Lo statuto nelle regioni statuto speciale è definito da legge costituzionale che è fonte normativa statale, il procedimento è quello aggravato del 138. Le regioni ordinarie hanno iter del 123, le speciali hanno iter del 138. La differenza dal 138 qui è che negli statuti speciali non c'è la sottoponibilità del referendum. In questo caso gli statuti sono al pari livello della costituzione ed hanno contenuto speciale, c'è particolare autonomia, ma hanno un limite, non contrastano maicon i principi fondamentali della costituzione.

La rigida della modifica dellacostituzione, viene bilanciata che gli statuti delle regioni a statuto speciale prevedono di poter porre in essere degli aggiustamenti normativi con legge del parlamento, ma soltanto previa intesa o partecipazione delle regioni interessate. Il parlamento quindi può modificare statuti. Tutti gli statuti prevedono oche l'attuazione degli stessi statuti speciali possa essere svolta tramite decreto legislativo del governo sulla base della proposta di una apposita commissione paritetica (partecipazione dello stato e della regione). La particolarità è che qui non c'è legge delega, c'è subito decreto legislativo. Per le regioni a statuto ordinario, il procedimento è simile a revisione costituzionale, e questo fattore anche solo dal punto di vista procedimentale ha generato una reazione nei confronti delle regioni alcune regioni si sono comportate come se lo statuto regionale fosse una sorta di

mini-costituzione, perché di fatto assomiglia a procedimento costituzionale, per farle assomigliare ancora di più, regioni hanno tentato di introdurre die principi ESEMPIO regione Toscana ha tentato introdurre statuto tra finalità priorità dello statuto, c'era riconoscimento delle altre forme di convivenza, che in costituzione non si trova. Regione Emilia-Romagna, ha tentato di concedere diritto di voto agli immigrati, non c'è in costituzione, si deve avere cittadinanza. Il governo ha sollevato il controllo di legittimità, va oltre al contenuto costituzionale, sollevandolo a corte si è trovata dinnanzi a diversi sollevamenti di legittimità  o risolvere le singole questioni di costituzionalità facendo analisi puntuale su singoli principi prodotti, per vedere se erano dentro la costituzione, oppure poteva agire in alto modo come ha fatto, pronunciarsi una volta per tutti i principi, con

tre sentenze 372, 378, 379 del 2004 si riferiscono agli statuti regionali di Toscana, Umbria ed Emilia Romagna. Il contenuto delle sentenze è lo stesso e dice che i principi introdotti dalle singole regioni rappresentano delle proclamazioni di obiettivi ed impegni che non possono essere assimilate alle norme programmatiche contenute nella Costituzione. La Corte costituzionale afferma che la natura dello statuto, anche se contiene questi impegni, non è costituzionale, ma è una fonte regionale a competenza riservata e specializzata (definizione degli statuti). La Corte afferma che gli statuti hanno una funzione naturale e politica, ma non prescrittiva e vincolante. I principi possono essere introdotti se non vengono impugnati dallo Stato, ma rimangono proclamazioni culturali e morali. CONTENUTO DELLO STATUTO REGIONALE: Le regioni hanno uno statuto ordinario che, secondo l'articolo 123, deve essere in armonia con la Costituzione. Formattazione del testo

dete

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A.A. 2021-2022
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Tommaso69 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi "Carlo Bo" di Urbino o del prof Califano Licia.