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L’AMINISTRATORE DI SOSTEGNO

A costituzione invariata e a leggi invariate è così indispensabile il “testamento biologico”? o possiamo farne

a meno?

Abbiamo visto che esiste un bene “vita” protetto in costituzione, ma al contempo esiste anche un diritto

dell’individuo stesso a rifiutare un trattamento sanitario e tale diritto si trae dalla combinato disposto

degli articoli 2,13 e 32, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, dalle norme legislative e di

deontologia medica e dalle convenzioni internazionali.

Nel 2008 a Modena un’ anziana donna affetta da una malattia degenerativa esprime di voler rifiutare

l’intervento e viene chiesto al giudice la nomina di un “amministratore di sostegno ” ai sensi della legge

art 408c.c.

6/2004 che ha introdotto tale figura nel codice civile, presentata nell’ “l’amministratore di

sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura

incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.

Il giudice accoglie l’istanza e prende come punto di partenza le norme costituzionale 2-13-32, la sentenza

21478/2007della Corte di Cassazione e assume la mancata somministrazione di trattamenti salvavita come

“non equiparabile all’eutanasia” perché non modifica il percorso biologico naturale.

Ci sono stati tanti altri casi e un caso analogo è avvenuto a Cagliari dove xo il giudice non concede tale

autorizzazione in quanto la persona che la richiedeva era sana. Ma se leggiamo l’art 408c.c. notiamo che esso

esplicitamente dice “ in previsione della propria eventuale futura incapacità ” quindi non è è detto che

possa ricorrere a tale prerogativa solo chi è già con mezzo piede nella fossa.

Ma quindi se la legge già prevede la figura dell’amministratore di sostegno che offre in una maniera molto

convincente una risposta al problema sul fine della vita, xk una così ampia e contrastata battaglia

parlamentare per l’introduzione del testamento biologico?

Intanto il governo il 18 marzo 2009 presenta nell’aula del Senato il testo del disegno legge che prevede il

testamento biologico e Calabrò difende il testo. Argomenta sostenendo che l’art 32 pone il limite del

rispetto della persona umana e che l’art 2 contempla tra i diritti inviolabili il diritto alla vita. Tale diritto

non viene meno nemmeno quando si è dinanzi a una condizione che apparentemente sembrerebbe “non

vita”. Afferma che non è possibile ignorare casi in cui persone si sono risvegliate dopo 15-20anni. Inoltre

sostiene che sul divieto di sospensione di idratazione ed alimentazione artificiale sia cosa giusta xk tali

trattamenti non sono terapie ma forme di sostegno vitale.

Tra gli oppositori Veronesi rispose che con tale legge non si favorisce il testamento biologico ma si è contro

di esso. Il testo in esame non solo non rispetta la volontà espressa dal cittadino ma va in direzione opposta

obbligando la persona in coma a rimanervi contro la sua volontà.

Il disegno di legge sul testamento biologico presenta senza dubbio 3 vizi di incostituzionalità che

possiamo qui elencare:

1) Innanzitutto pone dei limiti al diritto di autodeterminazione e di consenso informato. Ci

troviamo o no di fronte a un diritto costituzionalmente garantito? Il cardine principale è il rifiuto di

trattamento ex art 32 comma II. La corte costituzionale riconosce l’autodeterminazione come un

diritto fondamentale direttamente connesso alla libertà personale (art 13 comma I ).

L’autodeterminazione è una scelta individuale sottratta all’influenza di soggetti terzi. Per

questo motivo nel rapporto medico-paziente è e sarà sempre il paziente a godere di una posizione

primaria. E’ un rapporto non paritario, un alleanza disuguale dove la volontà del paziente è

superiore a quella del medico. Invece proprio questo concetto viene meno con il testamento

biologico presentato alle camere. Non vi è più una superiorità della volontà del paziente su quella del

medico ma è il concetto è capovolto. Infatti nel comma I dell’art 7 di tale disegno di legge vediamo

che “le volontà del soggetto nella sua dichiarazione di trattamento sono prese in considerazione dal

medico curante che annota le motivazioni per le quali ritiene opportuno seguirle o meno”. L’ultima

parola quindi spetta al medico!

2) Il secondo profilo di incostituzionalità è senza alcun dubbio quello che riguarda l’eguaglianza.

Infatti vi è una manifesta discriminazione tra chi può manifestare la sua volontà al momento in cui il

trattamento sanitario viene praticato (es. la donna che rifiuta l’amputazione della gamba) e chi invece

non può. Ma non siamo tutti egualmente legittimati a manifestare la propria volontà sull’accettazione

o rifiuto del trattamento sanitario? Il comma 4 di tale disegno legge sostiene che “eventuali

dichiarazioni o intenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla legge

non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del

soggetto” in pratica qst articolo ci sta dicendo che se anche il soggetto avesse detto pubblicamente

che se si trovasse in una situazione come Eluana Englaro preferirebbe staccare la spina, non essendo

una dichiarazione ufficiale tale dichiarazione non dovrebbe essere presa in questione.

Sembrano prp violati l’art 3 e 32 dove non è presa l’esigenza di accertare con scrupolo quale sia

veramente la volontà della persona.

3) Terzo profilo di incostituzionalità è il cattivo esercizio della discrezionalità del legislatore in

rapporto al sapere tecnico. Infatti nel decreto si nega la natura sanitaria dell’ “idratazione e

alimentazione artificiale” sottraendole quindi al dettato dell’art 32 comma II. Sono dunque

interventi che il soggetto non ha il diritto di rifiutare! O.O

LA REPUBBLICA UNA E INDIVISIBILE:

Nel dibattito sulla fiducia al Governo Goria nel 1987 un senatore, Umberto Bossi, si esprime sostenendo

che non voterà la fiducia a quel governo xk tale governo dichiara centrale la questione sullo sviluppo del

mezzogiorno cosa che non condivide. Sostiene che i cittadini del nord sono stanchi di pagare per un

assistenzialismo vecchio che non ha prodotto e non produrrà sviluppo per il Sud.

La sua Lega Lombarda ottiene nel corso degli anni sempre più consensi e nel 1990 alle regionali giunge

in Lombardia con quasi 1milione 2centomila voti diventando il II partito dopo la DC. Nel programma

di Bossi vi è un vero e proprio attentato all’unità d’Italia sancita dall’articolo 5.

“andremo avanti sino a quando la Lombardia non sarà libera e l’Italia uno stato federale”.

Ma alla luce della nostra costituzione, si può trasformare il nostro stato in uno stato federale?

Ovviamente no. Ciò presumerebbe non una modifica della nostra costituzione (che si potrebbe fare

attraverso il 138) bensì un vero e proprio sconvolgimento della nostra costituzione che è sintomo di

un potere costituente e non di un potere costituito.

secessione

Bossi predica la “ ”, diritto riconosciuto che corrisponde ad un distacco unilaterale di una

parte del territorio di uno stato per formare un nuovo stato indipendente e sovrano. Ma il diritto alla

secessione ha come fondamenta l’esistenza di un popolo che non si riconosca solo x l’appartenenza a un

territorio (es. i Rom) ma che condivida lingua, tradizioni, etnia, storia. E di certo non esiste un popolo

Padano. Inoltre la secessione è incompatibile con il nostro dettato costituzionale essendo la nostra

Repubblica “unica e indivisibile” (art 5).

Nel novembre 1991 la Lega diventa il primo partito della città di Brescia superando la DC. Il consiglio

regionale del Veneto approva nel marzo 1992 una delibera legislativa concernente lo svolgimento nella

regione di un referendum popolare consultivo su una proposta di legge costituzionale da presentare al

Parlamento (ai sensi dell’art 121 prima della modificazione). Tale revisione costituzionale prevedeva :

maggiori competenze legislative alle regioni sottratte a quelle dello stato, autonomia statuaria e

finanziaria delle regioni, presenza diretta delle regioni negli organi della Comunità Europea. La corte

costituzionale con sentenza 470/1992 dichiara la richiesta legittima.

Nell’aprile 1992 si va alle politiche e la lega ottiene 55 deputati e 25 senatori.

Il presidente della Repubblica Scalfaro in un suo discorso ammonisce tutti, alludendo sicuramente alla

Lega, dicendo che l’unità d’Italia non deve essere compromessa da spinte secessioniste. La lega attacca

il PdR di non essere neutrale ma sicuramente noi possiamo capire che l’intenzione del PdR era quella di

difendere un principio vivo della nostra Costituzione quale l’art 5 e di certo non uno schieramento

politico.

Bossi auspica alla formazione di una Repubblica del Nord che si divida dal sud. Intanto sul piano

istituzionale viene instaurata la Bicamerale De Mita-Iotti il quale compito non è condiviso dalla Lega.

Speroni dirà che la bicamerale sarà a loro avviso un fallimento

Sicuramente è merito della lega che alle esigenti richieste di riforma elettorale, riforma della forma di

stato e della forma di governo si aggiunse una riforma delle autonomie regionali. Infatti la legge

cost.1/1993 affiderà alla bicamerale poteri rafforzati per la creazione di un progetto di revisione della II

parte della Costituzione , sulle leggi elettorali delle camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.

L’obiettivo ambizioso di questo progetto di legge nel titolo V era quello di capovolgere il rapporto

tra la potestà legislativa statale e quella regionale nell’art 117 (cosa che verrà poi fatta con la

l.c.3/2001 nota come riforma del titolo V).

Nel 1994 la lega ha un accodso con Berlusconi al governo e infatti Berlusconi nel suo discorso darà

ampio spazio al tema della riforma federalista. Ma gli impegni verbali non seguono i fatti e Bossi

minaccerà una nuova secessione mettendo in imbarazzo il capo dello Stato in primis difensore dell’unità

nazionale. La lega lascia la maggioranza e corre da sola alle elezioni del 1996 ottenendo 59 deputati e

27 senatori. Nel discorso programmatico Prodi non si sottrae dai rischi che dei gruppi estremisti

possano comportare al nostro paese perseguendo ideali incostituzionali. Egli sostiene che l’unità

nazionale è fuori discussione ma è invece in discussione la forma dello stato.

Qui vi è un amplissimo discorso di Speroni in difesa dell’ideale leghista secondo cui la Costituzione ha

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Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
24 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher vincenzodelys di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto Costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli studi di Napoli Federico II o del prof Villone Massimo.