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L’AMINISTRATORE DI SOSTEGNO
A costituzione invariata e a leggi invariate è così indispensabile il “testamento biologico”? o possiamo farne
a meno?
Abbiamo visto che esiste un bene “vita” protetto in costituzione, ma al contempo esiste anche un diritto
dell’individuo stesso a rifiutare un trattamento sanitario e tale diritto si trae dalla combinato disposto
degli articoli 2,13 e 32, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, dalle norme legislative e di
deontologia medica e dalle convenzioni internazionali.
Nel 2008 a Modena un’ anziana donna affetta da una malattia degenerativa esprime di voler rifiutare
l’intervento e viene chiesto al giudice la nomina di un “amministratore di sostegno ” ai sensi della legge
art 408c.c.
6/2004 che ha introdotto tale figura nel codice civile, presentata nell’ “l’amministratore di
sostegno può essere designato dallo stesso interessato in previsione della propria eventuale futura
incapacità mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata”.
Il giudice accoglie l’istanza e prende come punto di partenza le norme costituzionale 2-13-32, la sentenza
21478/2007della Corte di Cassazione e assume la mancata somministrazione di trattamenti salvavita come
“non equiparabile all’eutanasia” perché non modifica il percorso biologico naturale.
Ci sono stati tanti altri casi e un caso analogo è avvenuto a Cagliari dove xo il giudice non concede tale
autorizzazione in quanto la persona che la richiedeva era sana. Ma se leggiamo l’art 408c.c. notiamo che esso
esplicitamente dice “ in previsione della propria eventuale futura incapacità ” quindi non è è detto che
possa ricorrere a tale prerogativa solo chi è già con mezzo piede nella fossa.
Ma quindi se la legge già prevede la figura dell’amministratore di sostegno che offre in una maniera molto
convincente una risposta al problema sul fine della vita, xk una così ampia e contrastata battaglia
parlamentare per l’introduzione del testamento biologico?
Intanto il governo il 18 marzo 2009 presenta nell’aula del Senato il testo del disegno legge che prevede il
testamento biologico e Calabrò difende il testo. Argomenta sostenendo che l’art 32 pone il limite del
rispetto della persona umana e che l’art 2 contempla tra i diritti inviolabili il diritto alla vita. Tale diritto
non viene meno nemmeno quando si è dinanzi a una condizione che apparentemente sembrerebbe “non
vita”. Afferma che non è possibile ignorare casi in cui persone si sono risvegliate dopo 15-20anni. Inoltre
sostiene che sul divieto di sospensione di idratazione ed alimentazione artificiale sia cosa giusta xk tali
trattamenti non sono terapie ma forme di sostegno vitale.
Tra gli oppositori Veronesi rispose che con tale legge non si favorisce il testamento biologico ma si è contro
di esso. Il testo in esame non solo non rispetta la volontà espressa dal cittadino ma va in direzione opposta
obbligando la persona in coma a rimanervi contro la sua volontà.
Il disegno di legge sul testamento biologico presenta senza dubbio 3 vizi di incostituzionalità che
possiamo qui elencare:
1) Innanzitutto pone dei limiti al diritto di autodeterminazione e di consenso informato. Ci
troviamo o no di fronte a un diritto costituzionalmente garantito? Il cardine principale è il rifiuto di
trattamento ex art 32 comma II. La corte costituzionale riconosce l’autodeterminazione come un
diritto fondamentale direttamente connesso alla libertà personale (art 13 comma I ).
L’autodeterminazione è una scelta individuale sottratta all’influenza di soggetti terzi. Per
questo motivo nel rapporto medico-paziente è e sarà sempre il paziente a godere di una posizione
primaria. E’ un rapporto non paritario, un alleanza disuguale dove la volontà del paziente è
superiore a quella del medico. Invece proprio questo concetto viene meno con il testamento
biologico presentato alle camere. Non vi è più una superiorità della volontà del paziente su quella del
medico ma è il concetto è capovolto. Infatti nel comma I dell’art 7 di tale disegno di legge vediamo
che “le volontà del soggetto nella sua dichiarazione di trattamento sono prese in considerazione dal
medico curante che annota le motivazioni per le quali ritiene opportuno seguirle o meno”. L’ultima
parola quindi spetta al medico!
2) Il secondo profilo di incostituzionalità è senza alcun dubbio quello che riguarda l’eguaglianza.
Infatti vi è una manifesta discriminazione tra chi può manifestare la sua volontà al momento in cui il
trattamento sanitario viene praticato (es. la donna che rifiuta l’amputazione della gamba) e chi invece
non può. Ma non siamo tutti egualmente legittimati a manifestare la propria volontà sull’accettazione
o rifiuto del trattamento sanitario? Il comma 4 di tale disegno legge sostiene che “eventuali
dichiarazioni o intenti espressi dal soggetto al di fuori delle forme e dei modi previsti dalla legge
non hanno valore e non possono essere utilizzati ai fini della ricostruzione della volontà del
soggetto” in pratica qst articolo ci sta dicendo che se anche il soggetto avesse detto pubblicamente
che se si trovasse in una situazione come Eluana Englaro preferirebbe staccare la spina, non essendo
una dichiarazione ufficiale tale dichiarazione non dovrebbe essere presa in questione.
Sembrano prp violati l’art 3 e 32 dove non è presa l’esigenza di accertare con scrupolo quale sia
veramente la volontà della persona.
3) Terzo profilo di incostituzionalità è il cattivo esercizio della discrezionalità del legislatore in
rapporto al sapere tecnico. Infatti nel decreto si nega la natura sanitaria dell’ “idratazione e
alimentazione artificiale” sottraendole quindi al dettato dell’art 32 comma II. Sono dunque
interventi che il soggetto non ha il diritto di rifiutare! O.O
LA REPUBBLICA UNA E INDIVISIBILE:
Nel dibattito sulla fiducia al Governo Goria nel 1987 un senatore, Umberto Bossi, si esprime sostenendo
che non voterà la fiducia a quel governo xk tale governo dichiara centrale la questione sullo sviluppo del
mezzogiorno cosa che non condivide. Sostiene che i cittadini del nord sono stanchi di pagare per un
assistenzialismo vecchio che non ha prodotto e non produrrà sviluppo per il Sud.
La sua Lega Lombarda ottiene nel corso degli anni sempre più consensi e nel 1990 alle regionali giunge
in Lombardia con quasi 1milione 2centomila voti diventando il II partito dopo la DC. Nel programma
di Bossi vi è un vero e proprio attentato all’unità d’Italia sancita dall’articolo 5.
“andremo avanti sino a quando la Lombardia non sarà libera e l’Italia uno stato federale”.
Ma alla luce della nostra costituzione, si può trasformare il nostro stato in uno stato federale?
Ovviamente no. Ciò presumerebbe non una modifica della nostra costituzione (che si potrebbe fare
attraverso il 138) bensì un vero e proprio sconvolgimento della nostra costituzione che è sintomo di
un potere costituente e non di un potere costituito.
secessione
Bossi predica la “ ”, diritto riconosciuto che corrisponde ad un distacco unilaterale di una
parte del territorio di uno stato per formare un nuovo stato indipendente e sovrano. Ma il diritto alla
secessione ha come fondamenta l’esistenza di un popolo che non si riconosca solo x l’appartenenza a un
territorio (es. i Rom) ma che condivida lingua, tradizioni, etnia, storia. E di certo non esiste un popolo
Padano. Inoltre la secessione è incompatibile con il nostro dettato costituzionale essendo la nostra
Repubblica “unica e indivisibile” (art 5).
Nel novembre 1991 la Lega diventa il primo partito della città di Brescia superando la DC. Il consiglio
regionale del Veneto approva nel marzo 1992 una delibera legislativa concernente lo svolgimento nella
regione di un referendum popolare consultivo su una proposta di legge costituzionale da presentare al
Parlamento (ai sensi dell’art 121 prima della modificazione). Tale revisione costituzionale prevedeva :
maggiori competenze legislative alle regioni sottratte a quelle dello stato, autonomia statuaria e
finanziaria delle regioni, presenza diretta delle regioni negli organi della Comunità Europea. La corte
costituzionale con sentenza 470/1992 dichiara la richiesta legittima.
Nell’aprile 1992 si va alle politiche e la lega ottiene 55 deputati e 25 senatori.
Il presidente della Repubblica Scalfaro in un suo discorso ammonisce tutti, alludendo sicuramente alla
Lega, dicendo che l’unità d’Italia non deve essere compromessa da spinte secessioniste. La lega attacca
il PdR di non essere neutrale ma sicuramente noi possiamo capire che l’intenzione del PdR era quella di
difendere un principio vivo della nostra Costituzione quale l’art 5 e di certo non uno schieramento
politico.
Bossi auspica alla formazione di una Repubblica del Nord che si divida dal sud. Intanto sul piano
istituzionale viene instaurata la Bicamerale De Mita-Iotti il quale compito non è condiviso dalla Lega.
Speroni dirà che la bicamerale sarà a loro avviso un fallimento
Sicuramente è merito della lega che alle esigenti richieste di riforma elettorale, riforma della forma di
stato e della forma di governo si aggiunse una riforma delle autonomie regionali. Infatti la legge
cost.1/1993 affiderà alla bicamerale poteri rafforzati per la creazione di un progetto di revisione della II
parte della Costituzione , sulle leggi elettorali delle camere e dei consigli delle regioni a statuto ordinario.
L’obiettivo ambizioso di questo progetto di legge nel titolo V era quello di capovolgere il rapporto
tra la potestà legislativa statale e quella regionale nell’art 117 (cosa che verrà poi fatta con la
l.c.3/2001 nota come riforma del titolo V).
Nel 1994 la lega ha un accodso con Berlusconi al governo e infatti Berlusconi nel suo discorso darà
ampio spazio al tema della riforma federalista. Ma gli impegni verbali non seguono i fatti e Bossi
minaccerà una nuova secessione mettendo in imbarazzo il capo dello Stato in primis difensore dell’unità
nazionale. La lega lascia la maggioranza e corre da sola alle elezioni del 1996 ottenendo 59 deputati e
27 senatori. Nel discorso programmatico Prodi non si sottrae dai rischi che dei gruppi estremisti
possano comportare al nostro paese perseguendo ideali incostituzionali. Egli sostiene che l’unità
nazionale è fuori discussione ma è invece in discussione la forma dello stato.
Qui vi è un amplissimo discorso di Speroni in difesa dell’ideale leghista secondo cui la Costituzione ha
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