L'ordinamento giuridico
Capitolo 1
Ogni società, ossia ogni aggregazione di persone con un medesimo scopo, non può vivere senza un complesso di regole volto a disciplinare i rapporti tra i componenti della società stessa. Affinché un gruppo sia “organizzato”, è necessario che vi siano regole di condotta che ogni individuo deve seguire, ossia regole obbligatorie e stabilite da appositi organi competenti; qualora l’organizzazione non è più in grado di funzionare e di far rispettare le norme, deve concludersi che la collettività si è sciolta.
Il sistema di regole appena descritto è riassumibile con un solo termine: ordinamento giuridico (da notare il riferimento a “ordine”; senza l’ordinamento si avrebbe il “disordine”). Il complesso di norme da cui è costituito ciascun ordinamento giuridico rappresenta il “diritto positivo” di quella società; da sempre è inoltre riconosciuta l’idea di un “diritto naturale”, inteso come matrice di princìpi eterni e universali.
Tra tutte le forme di collettività, gode di una maggiore importanza la società politica. L’organizzazione della comunità politica mira ad impedire le aggressioni tra gli stessi componenti del gruppo (minaccia di sanzione) e a potenziare la difesa dell’intera collettività contro i pericoli esterni, promuovendo in ogni caso il benessere non del singolo individuo ma dell’intera comunità.
Tralasciando le innumerevoli forme di società politiche, ci si sofferma in particolare su quella moderna più diffusa: lo Stato. Questo si identifica con una comunità di individui (cittadini di quello Stato) stanziata in un certo territorio (circoscritto da precisi confini), sul quale si impone la sovranità dello Stato stesso: il tutto è organizzato da un ordinamento giuridico “originario” (ossia indipendente).
Da non dimenticare però è la presenza di altri ordinamenti internazionali, come ad esempio quello dell’Unione Europea: l’art. 10 della Costituzione Italiana, ad esempio, afferma che “l’ordinamento italiano si conforma alle norme del diritto internazionale”, mentre l’art. 11 stabilisce delle “limitazioni di sovranità” rispetto alle norme internazionali, ovvero si pone ad un livello inferiore rispetto al diritto internazionale (a meno che quest’ultimo non vada a ledere i principi costituzionali).
Il diritto
Il diritto è il potere di fare qualcosa, concesso dalla legge quando l’interesse è meritevole di tutela, ossia quando l’interesse è lecito/conforme alla legge.
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