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COSTITUZIONE
può essere:
− flessibile la sua modifica non richiede un procedimento particolare e può essere compiuta per mezzo di leggi
ordinarie-> quindi anche la stessa costituzione flessibile è una legge ordinaria, o comunque ha il suo stesso
grado (es: statuto Albertino)
− rigida non può essere modificata dalla legge ordinaria, ma solo attraverso un procedimento diverso e più
complesso di quello ordinario.
Art 138 attribuisce carattere rigido alla nostra cost, perché prevede un procedimento di revisione costituzionale
diverso e più complesso di quello previsto per le leggi ordinarie. è un sistema di revisione misto: organo cui è
attribuito il potere di revisione è lo stesso al quale spetta la funzione legislativa, ma l’approvazione delle leggi
costituzionali avviene a seguito di una duplice deliberazione da parte di ciascuna camera con un intervallo non
inferiore a 3 mesi in seconda deliberazione è necessaria:
− maggioranza assoluta: in questo caso la legge viene solo pubblicata e da questo momento decorre il termine
di 3 mesi entro i quali può essere chiesto il referendum popolare, da parte di 1\5 dei membri di una camera, di
500mila elettori o 5 consigli regionali.
− 2\3 componenti: in questo caso la legge è approvata e viene promulgata e pubblicata.
LEGGI COSTITUZIONALI
Art 138 prevede un procedimento di formazione più complesso per leggi di revisione della costituzione e “altre leggi
costituzionali” questo ha fatto pensare all’esistenza di una distinzione tra questi 2 tipi di legge:
• leggi di revisione : quelle che si inseriscono e modificano il testo della costituzione
• leggi costituzionali : non possono modificare il testo della costituzione, ma possono derogare e sospendere
disposizioni della costituzione-> queste leggi sarebbero sottoposte a limiti particolari che non sussisterebbero
x le leggi di revisione.
Tale contrapposizione, tuttavia, non determinerebbe, secondo alcuni, l’invalidità di eventuali leggi costituzionali che,
senza immettersi nel testo della costituzione, volessero creare disposizioni costituzionali stabili e fondamentali->
sarebbero solo l’anticipazione di una futura legge di revisione e, quindi, provvedimenti provvisori (: questo desta
perplessità, perché non ci sono elementi che possano indurre a sostenere la provvisorietà di tali provvedimenti).
Questa tesi, però, desta perplessità non sembra esatto qualificare come “espressa” soltanto la revisione che incide sul
testo della costituzione, anche perché può esserci revisione anche senza modifica del testo.
Altra tesi nel concetto di leggi di revisione rientrano, oltre alle leggi che modificano la costituzione o le leggi
costituzionali già esistenti, anche le leggi costituzionali che il parlamento adotti con libera scelta per disciplinare
materie non regolate da precedenti fonti costituzionali coperte da riserva di legge cost; in quanto anche queste ultime
ampliano e modificano l’ambito del diritto contenuto in testi formalmente costituzionali -> sono in realtà revisioni.
Leggi costituzionali, quindi, sarebbero solo quelle la cui adozione è specificatamente prevista dalla stessa cost (es: art
71 o 116)-> e da questa sono vincolate nel contenuto (che può essere solo un’integrazione secundum constitutionem).
Gli argomenti contro le tesi che sostengono l’esistenza di una distinzione tra leggi di revisione e leggi costituzionali
sono molti:
− identità del procedimenti di formazione previsto dall’art 138
− numerazione è identica (diversa solo nei confronti delle leggi ordinarie)
− uso dell’espressione “altre” fa presumere che anche le leggi di revisione rientrino tra le leggi cost
− esistono disposizioni della cost che incidono anche su leggi cost, le quali sono certamente anche leggi di
revisione-> es: art 132, prevede una legge cost che disponga espressamente la fusione di regioni esistenti nella
creazione di nuove regioni, modificando implicitamente l’elencazione delle regioni di cui all’art 131
In realtà, l’espressione “altre leggi cost” non venne aggiunta per compiere una distinzione con le leggi di revisione,
ma per evitare che la sola menzione di queste ultime potesse comportare l’inapplicabilità dell’art 138 nei confronti di
quelle leggi cost già previste da altre disposizioni della cost che non implicano revisione.
Quindi, le “altre leggi cost” cui si riferisce l’art 138, sono, anzitutto, quelle previste espressamente dalla cost e che
riguardano determinati oggetti rispetto ai quali quelle disposizioni danno luogo ad altrettanti casi di riserva di legge
costituzionale però è inaccettabile la tesi secondo cui l’uso della legge cost è vincolato per regolare tutte le materie
che, pur non essendo contenute nella cost in senso formale, rivestono hanno un carattere di costituzionalità
materiale-> inammissibilità perché:
− pv logico: di per sé la circostanza che la cost abbia disciplinato solo in parte un oggetto rimettendosi per le
regole di attuazione o esecuzione alla legge, prova che solo la parte dell’oggetto posto in costituzione è
materialmente costituzionale
− dal pv interpretativo: è la cost stessa in tali circostanze, a rinviare alla legge ordinaria
Inoltre, la previsione espressa di materie riservate alle leggi cost dovrebbe portare ad escludere che ne possano
sussistere altre individuabili sulla base di un criterio cosi vasto.
Quindi è da escludere che nel nostro ordinamento le leggi costituzionali di deroga incontrino limiti diversi da quelli
che si pongono per la revisione costituzionale-> unica ipotesi in cui sussistono x la legge cost limiti diversi e
aggiuntivi è quella prevista dall’art 116 leggi cost con cui sono adottati gli statuti delle regioni ad autonomia
speciale. -> tali leggi, attribuendo forme di autonomia alle 5regioni previste dall’art 116, devono ritenersi autorizzate
per il raggiungimento di quel fine, ad apportare deroghe soltanto alle disposizioni stabilite in generale x tutte le
regioni nel titolo V della cost, ma non quelle contenute nello stesso titolo, che riguardano l’istituto regionale nelle sue
linee fondamentali -> tali deroghe sono implicitamente vietate dall’art 116.
LIMITI DELLA REVISIONE COSTITUZIONALE
Distinzione:
• limiti testuali ricavabili dal testo della cost, non importa se espressamente (art 139) o implicitamente (art2:
diritti inviolabili)
• limiti impliciti quelli che sarebbero per definizione connaturati al concetto stesso di ordinamento giuridico
statale
2 teorie:
− valore assoluto dei limiti non possono in alcun modo essere legalmente superati e la loro violazione
costituisce un atto rivoluzionario dal quale consegue un mutamento dell’identità dello stato
− valore relativo dei limiti pur essendo insuperabili per la normale funzione di revisione costituzionale, lo
sono quando si ricorra a revisioni aggravate o diverse rispetto a quella prevista dall’ordinamento.
Teoria dei limiti taciti trova fondamento nell’affermazione della diversità e superiorità del potere costituente rispetto
al potere di revisione costituzionale (in quanto potere costituito)-> però, tale fondamento è illusorio: non si può
sostenere la superiorità dell’organo costituente quando sussiste una perfetta identità tra tale organo e quello di
revisione (come avviene in Svizzera). Inoltre, la specialità del procedimento non può essere adottato a sostegno della
superiorità del potere costituente rispetto a quello di revisione, quando quest’ultimo deve essere esercitato seguendo
un procedimento più complesso di quello seguito in sede costituente (come avviene in Italia).
A sostegno della superiorità del potere costituente, c’è la diversità di funzioni: la funzione costituente sarebbe
illimitatamente libera, mentre quella di revisione avrebbe un ambito più ristretto critiche:
− non tiene conto che, ad esempio in Italia, c’era una decisione preesistente che vincolava la funzione
costituente, e cioè la scelta della forma repubblicana nel referendum
− ci sono dei casi in cui la stessa costituzione prevede la possibilità di una revisione totale
− subordinazione della funzione di revisione rispetto a quella costituente, pone il problema della gerarchia, nel
senso che in questo modo le leggi di revisione non avrebbero efficacia abrogativa nei confronti della
costituzione, perché questa è prevista solo x atti di pari grado
Gli sviluppi più recenti hanno voluto fondare la superiorità del potere costituzionale, non sulla sua onnipotenza
originaria, quanto sulla sua funzione di strumento di espressione di principi fondamentali immodificabili, pena il
mutamento dell’identità dello stato difficoltà nell’individuare concreti singoli limiti impliciti della revisione
costituzionale in un ordinamento.
Storicamente si sono sviluppate 2 tesi che sostengono l’esistenza di limiti taciti della revisione costituzionale:
• tesi di Merkl la modificabilità di ogni tipo di norma è condizionata dall’esistenza di un’esplicita “norma di
deroga” che preveda espressamente tale possibilità-> tesi non sostenibile perché è impossibile individuare
concretamente una norma di deroga che autorizzi la revisione costituzionale espressamente.
• tesi di Ross le norme sulla revisione si pongono sempre come limite tacito legalmente insuperabile-> a tale
conclusione si arriva considerando l’esistenza di una “grundnorm” dell’ordinamento giuridico, che è la norma
finale suprema dell’ordinamento per cui una norma è valida solo se corrisponde alle condizioni di forma e
contenuto stabilite da una norma di grado superiore (per cui: no auto-limiti; regole x la modifica devono x
forza trovarsi in una norma superiore) -> quindi la grundnorm, in un regime di costituzione rigida, sarebbe la
norma sulla revisione; in un regime di costituzione flessibile, invece, per poter sostenere la superiorità della
costituzione rispetto alle leggi, si finirebbe per considerare grundnorm tutta la cost nel suo complesso.
Inoltre, non sempre c’è specularità tra condizioni di formazione e di modificabilità di uno stesso tipo di
norme-> es: art 75cost prevede la facoltà di abrogare con referendum, ma prevede altre condizioni d
modificabilità delle stesse leggi.
In conclusione, tutte queste tesi dipendono dalla definizione che ognuno dà al concetto di ordinamento giuridico
statale. Se consideriamo l’ordinamento come basa