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E DELL’EGUAGLIANZA

Il moderno sindacato di costituzionalità si ancora a elementi positivi: in particolare, esso presuppone la rigidità della

Costituzione quale strumento di tutela delle regole in essa stabilite; esige altresì che a svolgere il controllo sia un organo

non direttamente interessato nelle controversie.

La nascita e la crescita del sindacato di costituzionalità sono state ostacolate dove, come in Francia, i valori della

costituzione sono i medesimi valori manifestati dal parlamento e dalla classe sociale che ivi esprime i suoi

rappresentanti, coesi a livello nazionale. Esso ha invece attecchito nei Paesi i cui ordinamenti, pur essendo strutturato

in modo socialmente omogeneo, presentano un assetto decentrato; dove cioè la condivisione di taluni valori sii

associa ad altrettanto sentite istanze localistiche.

L’interrogativo è dunque se vi sia qualche rapporto tra struttura policentrica dello Stato e genesi della giustizia

costituzionale. La risposta sembra essere positiva, se è vero che, almeno all’inizio, solo dove l’ordinamento era

organizzato su base federativa vennero superate le tenaci resistenze all’introduzione di un giudice delle leggi, e la

giustizia costituzionale si andò a configurare negli attuali termini.

Ignorato a livello di Costituzione federale, il judicial review of legislation era stato organizzato in America proprio in

connessione all’esigenza di tutela dei singoli Stati.

Lo stesso vale per l’Europa: è nella struttura federale della Confederazione tedesca del 1815 che si può rinvenire il germe

della giustizia costituzionale, e proprio in termini di regolazione di competenze fra Stati partecipi della Confederazione

stessa, ma anche di conflitti tra Federazione e Stati federati. Tale schema venne poi razionalizzato da Kelsen nella

Costituzione austriaca del ’20.

Ancora oggi, in tutti gli ordinamenti decentrati – federali o regionali – una delle funzioni di maggiore spicco svolte dal

tribunale costituzionale è precisamente la soluzione dei conflitti legislativi.

Né è casuale che le remore all’introduzione di un pieno controllo giurisdizionale di costituzionalità sulla legge siano state

peculiari di ordinamenti accentrati come Francia e Gran Bretagna. Proprio le recenti evoluzioni di questi ultimi Paesi

confortano la tesi anzidetta:

• Francia la giurisdizionalizzazione del giudizio di costituzionalità si è coniugata in tempi recenti anche con

à

l’introduzione di forme di controllo di costituzionalità successivo, segnando una nuova tappa nell’evoluzione

del Conseil constitutionnel e nell’avvicinamento del modello da esso rappresentato ai classici tipi radicati nel

resto del mondo.

• Nel Regno Unito gli sviluppi nella direzione indicata si possono cogliere da due diverse prospettive: da una

à

parte, la recezione della Convenzione europea dei diritti umani ha sollecitato il dibattito sulla gerarchia delle

fonti, sui potenziali contrasti tra Human Rights Act e legislazione ordinaria, sullo stesso mito dell’onnipotenza

del Parlamento; dall’altra ancor più vistoso è il caso delle competenze rispettive dei Parlamenti di Westminster,

Edimburgo, Galles e Ulster. Alla ricerca di un giudice neutrale dei conflitti, il Parlamento ha votato una profonda

riforma dell’ordinamento giudiziario il quale, nell’intento di separare più nitidamente competenze e

attribuzioni, al contempo dando maggiore trasparenza alle nomine nell’ambito del potere giudiziario, ha

previsto l’istituzione di una Corte suprema staccata dal potere legislativo.

Oltre che dai conflitti determinati dalla reciproca invasione di competenze legislative, alcune costituzioni disciplinano

anche controversie diverse, che riguardano atti centrali o periferici di altra natura (specie amministrativa). Lo schema è

tanto diffuso, che alcuni ordinamenti prevedono un ruolo arbitrale della corte persino tra “centro” e minori enti

territoriali, quali Comuni, Province, Contee ecc..

Se, quanto meno alle origini, il ruolo delle corti costituzionali quali arbitri dei conflitti prevaleva di gran lunga sulla

cosiddetta giurisdizione delle libertà, oggi non è così: esso resta importante, ma la progressiva incorporazione nei testi

costituzionali di carte dei diritti sempre più estese, la necessità di rendere operante il principio d’eguaglianza, l’esigenza

di bilanciare e ribilanciare i valori configgenti a mano a mano che muta la sensibilità del corpo sociale nei loro riguardi,

ha reso via via più aggressiva una giurisprudenza costituzionale che, sollecitata dalla domanda dei cittadini, ha ovunque

posto la tutela dei diritti al centro della propria attività.

Abbiamo constatato che, tecnicamente, quest’ultima può avvenire o in modo pieno, diretto (là dove operano strumenti

quali l’amparo o la Verfassungsbeschwerde), o quasi pieno.

Quali che siano gli strumenti utilizzati, ormai gran parte delle corti sono chiamate a pronunciarsi in larga misura su

discriminazioni arbitrarie, che riguardano singoli ma di riflesso categorie. 25

LE “ALTRE FUNZIONI” DELLE CORTI COSTITUZIONALI

L’indole particolare delle decisioni delle costituzionali e soprattutto la posizione di terzietà in cui operano i giudici delle

leggi, ha suggerito di conferire loro (unitamente al controllo di costituzionalità delle leggi, delle leggi organiche, dei

trattati, di atti quali i regolamenti parlamentari o decreti dell’esecutivo e di enti autonomi, e alla risoluzione di conflitti

tra centro e periferia) una serie di altre funzioni che richiedono l’esercizio di un ruolo arbitrale.

Emblematiche sono le discipline dettate dal Grundgesetz, dalla Costituzione italiana e da quella spagnola:

• Germania – tra le competenze speciali del Bundeverfassungsgericht compaiono:

La dichiarazione della perdita dei diritti fondamentali, comminata ai singoli che abusano dei medesimi

o ai fini di combattere l’ordinamento fondamentale liberale e democratico;

La dichiarazione di incostituzionalità di partiti politici che si prefiggono di danneggiare o sopprimere

o l’ordinamento fondamentale democratico e liberale o di minacciare l’esistenza della RFT;

Decisioni su controversie tra organi, determinate da diverse interpretazioni della legge fondamentale;

o Decisioni su controversie tra Bund e Lander, cagionate da divergenze di opinione, in particolare circa

o l’esecuzione del diritto federale da parte dei Lander e l’esercizio del controllo federale;

Decisioni su altre controversie, sia tra Lander, che tra Bund e Lander;

o Decisioni nei casi di divergenze di opinione sulla conformità di una legge all’art. 72 Cost., ovvero circa

o il potere del Bund di legiferare onde sia assicurata l’unità giuridica ed economica;

La verifica delle elezioni.

o

• Italia – alla Corte spetta giudicare:

Sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato;

o I conflitti tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni;

o Le accuse mosse contro il Presidente della Repubblica;

o Il giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo.

o

• Spagna – al Tribunal Constitucional spetta giudicare:

Sui conflitti di competenza tra Stato e Comunità autonome e tra queste;

o Sui conflitti tra organi supremi dello Stato.

o

Sulla scorta delle esperienze descritte, svariati ordinamenti hanno caricato il proprio ordinamento di funzioni ulteriori,

ad esempio: Il giudizio sui conflitti tra organi o “poteri” dello Stato, lì dove non provvede la Costituzione o la legge;

o La vigilanza sulle operazioni elettorali, politiche o presidenziali o anche amministrative, e/o la

o decisione su eventuali ricorsi;

La vigilanza sulla regolarità delle procedure referendarie o, come in Italia, all’ammissibilità della

o richiesta;

Il giudizio sulle accuse mosse nei confronti di Presidente della Repubblica, ministri, parlamentari,

o giudici o altri funzionari;

Il compito di accertare l’impedimento temporaneo o definitivo del capo dello Stato, e vagliare i

o presupposti per procedere all’interim;

Il giudizio verso l’attività di partiti o associazioni anticostituzionali, e l’irrogazione delle relative

o sanzioni;

Funzioni di consulenza;

o Rendere pareri sulla proclamazione di misure di emergenza;

o Accertare la morte o l’incapacità dei candidati alla presidenza della repubblica;

o Decidere sull’estradizione di cittadini stranieri;

o Stabilire le misure per l’attuazione di sentenze di corti costituzionali e statuire sulla decisione del

o presidente della repubblica di annullare speciali risoluzioni assunte dal legislativo;

Accertare le circostanze dello scioglimento presidenziale;

o Pronunciarsi sulle candidature alla carica presidenziale.

o

Anche l’attribuzione di compiti che esulano dalla giustizia costituzionale in senso stretto ha contribuito, nel dilatare le

funzioni della Corte Costituzionale, ad accrescerne l’importanza e a sbilanciare a loro favore gli equilibri tra gli organi

costituzionali. Pur operando con gli strumenti tipici della giurisdizione, e potendo agire, quasi sempre, solo se attivate

dall’esterno, le corti assumono infatti, anche in questi casi, decisioni caratterizzate da un elevato grado di politicità.

Ciò è di particolare evidenza in quei Paesi, dove la corte costituzionale è chiamata a intervenire nel processo di revisione

costituzionale, oppure a rendere l’interpretazione ufficiale della costituzione e delle leggi. 26

CAP V – CLASSIFICAZIONI

SCIENZA GIURIDICA E GIUSTIZIA COSTITUZIONALE: LE PROPOSTE PER UN DIRITTO PROCESSUALE COSTITUZIONALE

Anche nel campo del diritto l’espansione della giustizia costituzionale, e l’esigenza per corti e tribunali di dotarsi di

strumenti processuali peculiari, ha sollecitato l’interrogativo se, nello studio della materia, l’armamentario lessicale,

l’approccio sistemico, l’abito mentale siano quello dei costituzionalisti o quello dei processualisti, o infine non sia giunto

il momento di dare anima ad una disciplina a sé stante, riassegnando alla dottrina giuridica il ruolo che le compete: un

ruolo non meramente descrittivo, ma di sistemazione, di individuazione dei principi rettori, di classificazione, di

costruzione di modelli. In un contesto siffatto, all’autonomia della scienza che studia la giustizia costituzionale

corrisponderebbe l’elaborazione di un apposito diritto codificato (con le sue regole), da un lato, e di un diritto

processuale e sostanziale prodotto dai giudici, dall’altro. Il dibattito ha assunto nuova linfa grazie soprattutto alla

dottrina latino-americana: proprio in quest’area geografica si è proceduto ad una vera e propria codificazione del diritto

processuale costituzionale. Non si ra

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A.A. 2018-2019
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Kippigiulii di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Verona o del prof Nicolini Matteo.