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GIUDIZIO INCIDENTALE:delle condizioni, delle forme, dei termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale e ad unalegge ordinaria la disciplina della costituzione e del funzionamento della Corte.
È detto giudizio di viaincidentale in quanto la questione di legittimità costituzionale sorge nel corso di un procedimentocome “incidente processuale”, che comporta lagiudiziario (che viene detto giudizio principale o a quo),sospensione del giudizio e la remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte. È ungiudizio successivo e concreto, perché la legge viene in rilievo al momento della sua applicazione; èindisponibile, in quanto il giudice, se sussistono i presupposti, è tenuto a sollevare la questione dinnanzialla Corte costituzionale, né le parti possono opporsi.
Giudice e giudizio. La questione di legittimità costituzionale deve essere sollevata nel corso di
ungiudizio e dinnanzi ad un'autorità giurisdizionale. Al fine di ampliare la possibilità di eliminare leggiritenuta "giurisdizionale" anche l'attività di organi che, pur non facendoincostituzionali, è stata strettamente parte dell'ordine giudiziario, sono investiti di funzioni giudicanti per l'obbiettiva6applicazione della legge e posti in una posizione di terzietà. Requisiti necessari affinché un organo possa considerarsi legittimato a sollevare la questione di costituzionalità sono: Requisito oggettivo: l'essere investito della funzione di applicazione obiettiva di una norma, in- via tendenzialmente definitiva; posizione di terzietà, di indipendenza e di imparzialità dell'organo, Requisito soggettivo: l'esistenza di un procedimento fondato sul contraddittorio. Introduzione della questione e l'ordinanza di rinvio. La questione di legittimità.Il giudizio di costituzionalità può essere sollevato dalle parti o d'ufficio, cioè dal giudice stesso davanti al quale pende il giudizio principale. Le parti non possono adire direttamente la Corte, ma devono presentare un'istanza al giudice della causa principale, che dovrà valutare se ricorrono i presupposti necessari per l'attivazione del giudizio di costituzionalità. L'atto introduttivo del giudizio incidentale fa necessariamente capo al giudice a quo: a lui compete la valutazione circa la sussistenza delle condizioni di proponibilità della questione di legittimità. Il giudice deve verificare la sussistenza di 2 requisiti:
- La questione deve essere rilevante ai fini della risoluzione del giudizio in corso. La rilevanza consiste in un legame di strumentalità, di "pregiudizialità", tra la questione di legittimità costituzionale e il giudizio a quo: il giudizio principale non può proseguire
costituzionalità della legge o dell'atto avente forza di legge da applicare al giudizio in corso. Tali condizioni di proponibilità svolgono un ruolo diverso a seconda che l'iniziativa provenga dalle parti o dallo stesso giudice d'ufficio: nel primo caso costituiscono una sorta di filtro per le questioni irrilevanti e pretestuose che il giudice non farà giungere alla Corte, nel secondo caso costituiscono elementi positivi da cui deriva il dovere del giudice di proporre la questione.
Nel caso in cui una delle condizioni di proponibilità del giudizio non dovesse sussistere, il giudice provvederà respingendo l'istanza con una ordinanza adeguatamente motivata, che non è autonomamente impugnabile.
Nel caso in cui il giudice ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata un'ordinanza necessariamente motivata, che produce l'effetto di introdurre il giudizio costituzionale e di sospendere
Il giudizio principale fino alla pronuncia della Corte Costituzionale. L'ordinanza di rinvio viene chiamata anche ordinanza di rimessione e il giudice che la emana giudice a quo o giudice remittente. Tale ordinanza deve contenere gli elementi necessari ad individuare la questione di legittimità costituzionale ovvero:
- L'indicazione dell'oggetto e del parametro del giudizio
- La motivazione della rilevanza e i motivi che hanno portato a dichiarare la non manifesta infondatezza
- I profili della questione di legittimità, in base ai quali si è verificata la violazione con la descrizione della fattispecie concreta oggetto della controversia.
Dall'ordinanza deve, quindi, emergere chiaramente il petitum, il thema decidendum, che costituisce anche il limite entro il quale la decisione della Corte può intervenire in ossequio al principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. La Corte quando accoglie un'istanza si dichiara, nei
limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime, eccezionalmente i limiti della questione così come prospettati dal giudice a quo potrebbero essere superati nel caso della cosiddetta illegittimità costituzionale conseguenziale, cioè quando dalla decisione adottata deriva l'illegittimità di altre disposizioni collegate a quella dichiarata. L'ordinanza di remissione deve essere notificata, a cura della cancelleria incostituzionale. del giudice a quo, alle parti in causa e al pubblico ministero, al Presidente del Consiglio. La notifica consente ai soggetti abilitati a costituirsi o ad intervenire nel giudizio costituzionale. Per i Presidenti di Camera e Senato è prevista una semplice comunicazione, in modo da informarli che su una loro legge pende un giudizio di costituzionalità. L'ordinanza di rinvio, una volta giunta alla Corte costituzionale viene pubblicata nella G.U. della Repubblica Italiana: tale.non è abilitato ad intervenire nel processo costituzionale.
NB: il Governo, anche quando interviene nella persona del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. La giurisprudenza costituzionale ha escluso che il Governo si possa considerare "parte in senso tecnico", ma neppure "interventore" in senso proprio, che se le parti non si costituiscono, neppure l'Avvocatura può intervenire, e si con la conseguenza procede lo stesso in camera di consiglio. Il Governo spesso interviene a difesa della legittimità della legge, anche se espressione di indirizzi politici passati.
GIUDIZIO IN VIA PRINCIPALE: può essere proposto con ricorso da parte dello Stato contro leggi regionali o da parte della Regione contro leggi statali o di altre Regioni. È denominato "in via principale" in una procedura ad hoc e non nell'ambito equanto la questione di legittimità viene
proposta direttamente nel corso di un giudizio. È un procedimento astratto, in quanto le leggi impugnate vengono in rilievo autonomamente dalla loro concreta applicazione, è disponibile, dato che i soggetti legittimati non sono tenuti ad instaurarlo, pur di fronte ad una supposta incostituzionalità della legge, potendo addivenire ad una soluzione anche di natura politica. Dopo la riforma del Titolo V, le differenze tra il ricorso statale e il ricorso regionale si sono attenuate. È sparita la natura preventiva del ricorso del Governo, che ora può agire solo successivamente, contro leggi regionali già in vigore. Resta, però, una certa asimmetria per quanto riguarda i motivi del ricorso. L'impugnazione statale contro leggi regionali può essere proposta dal Governo quando ritiene che una legge approvata dal Consiglio regionale violi qualsiasi disposizione costituzionale, anche diversa da quelle attributive di competenze legislative. Lo Stato,Agendo a tutela dell'interesse generale alla legalità, non dobbiamo dimostrare l'interesse a ricorrere, cioè ad agire a tutela di una propria attribuzione lesa dalla Regione. Al contrario il ricorso della Regione nei confronti della legge statale può fondarsi solo sull'invasione della sfera di competenza attribuita dalla Costituzione: la Regione deve, perciò, dimostrare di avere un interesse concreto al ricorso, derivante dalla lesione attuale delle proprie attribuzioni. Oggi le materie statali sono enumerate, mentre la parte residuale spetta alle Regioni. Il atto introduttivo in via principale è il ricorso. Esso deve essere deliberato dal Consiglio dei Ministri o dalla Giunta regionale nei termini di 60 giorni dalla pubblicazione della legge che si intende impugnare. Il ricorso deve poi essere depositato nella cancelleria della Corte costituzionale entro i 10 giorni successivi alla notifica a cura del ricorrente. NB.Una legge del 2003 dice che, in considerazione della particolare urgenza del giudizio, la Cortefissa l'udienza di disc