Diritto internazionale
Articoli e consuetudini
Art. 10: consuetudini, art. 80: trattati; art. 117 rispetto dalla legislazione; art. 11 organizzazioni internazionali.
Rapporti con altri ordinamenti: esistono punti in cui l'ordinamento statale abilita le fonti internazionali; l'art. 10 e 11 della costituzione regolano la permeabilità con altri stati. La costituzione italiana prevede l'automatica rilevanza delle consuetudini internazionali (art. 10) e apposite modalità per recepire i trattati internazionali (art. 80), mentre l'art. 117 richiede che la legislazione statale e regionale rispettino "i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali".
Istituzionalizzazione parziale
La comunità internazionale risulta composta da stati sovrani e organizzazioni internazionali (prive di sovranità e originarietà, essendo derivate dagli stati che le hanno formate). L'insieme delle regole di organizzazione e di comportamento che gli stati e le organizzazioni internazionali considerano obbligatorie sono definite diritto pubblico internazionale e formano l'ordinamento internazionale che non è gerarchizzato, ed è caratterizzato dalla posizione paritaria degli stati che lo compongono e dall'assenza di un'autorità superiore di governo che sia legittimata ad imporsi agli stati senza il loro preventivo consenso. È riconosciuta la sua giuridicità in quanto è effettivo, cioè realmente vigente.
Il concetto di diritto internazionale nasce dai trattati di Osnabrück e Münster (1648) che stabilirono la pace di Westfalia dopo la guerra dei trent'anni tra cattolici e protestanti.
ONU
Rappresenta il tentativo più avanzato di istituzionalizzare la comunità internazionale dotandola di regole scritte, è regolata dalla carta di S. Francisco del 26 giugno 1945 e incaricata di assicurare la pace. L'ONU ha un'Assemblea generale in cui sono presenti tutti gli stati membri, un Consiglio di sicurezza (organo di governo) formato da 15 membri di cui 5 permanenti e un Segretariato generale (organo esecutivo). Il "principio dell'uguaglianza sovrana" (art. 2 carta e dichiarazione n2625 dell'assemblea generale) comporta eguaglianza dei diritti e doveri a prescindere dalle differenze sociali, economiche e politiche. A fronte di questa uguaglianza va rilevata la differenza sostanziale di potenza che esercitano gli stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza (Cina, Francia, Russia, USA, Regno Unito), consacrate a livello giuridico dal diritto di veto.
Tribunali internazionali e diritto umanitario
Le regole seguite sono quelle della consuetudine e dei trattati; tra i sistemi sanzionatori vanno ricordati quelli previsti dalla Carta delle Nazioni Unite (sull'uso della forza bellica) e la costituzione di tribunali internazionali connessa alla violazione dei diritti delle persone (istituiti però dopo la commissione dei delitti).
Il nucleo del diritto internazionale umanitario è l'insieme delle norme sulla limitazione della violenza bellica (diritto dell'Aja) e la protezione delle vittime della guerra (diritto di Ginevra).
Soggetti della comunità internazionale
Hanno personalità giuridica e sono titolari di diritti e obblighi regolati dal diritto internazionale.
Gli stati: entità politiche che detengono il potere e lo esercitano nei rapporti interni e esterni e che giuridicamente non ammettono centri di potere superiori.
Le organizzazioni internazionali: entità formate dal concorso della volontà di più stati per il conseguimento di finalità comuni, dotate di un proprio regolamento interno e di propri organi. Non hanno soggettività internazionale gli stati membri di stati federali, regioni (considerate organi degli stati), le minoranze, i popoli, i movimenti di liberazione nazionale.
Fonti consuetudinarie
(Diritto generale, riguarda tutti gli stati) sono nate dall'esigenza di assicurare l'ordinata convivenza fra stati, si riferiscono a rapporti commerciali, uso del mare, rapporti di vicinato fra stati e diritto umanitario; il modo di formazione non è rilevante, contano gli elementi: Elemento oggettivo: ripetizione nel tempo di certi comportamenti, Elemento soggettivo: convinzione della giuridicità del comportamento; la consuetudine disciplina il procedimento per porre in essere i trattati. Non è facile stabilire quale posto occupino le consuetudini tra le fonti del diritto internazionale, la commissione del diritto internazionale ha ritenuto che non esiste una fonte per la creazione di principi fondamentali o costituzionali: i principi a cui si fa riferimento con questi termini sono principi consuetudinari o derivati da trattati. La consuetudine mantiene valore prioritario per quanto riguarda la formazione dei trattati, ma di solito i trattati prevalgono sulle consuetudini perché successivi e speciali.
Trattati
Il diritto scritto originato dai trattati formati dagli stati discende dalla loro volontà e ha quindi natura negoziale, trova fondamento nel diritto internazionale generale che prevede la naturale libertà degli stati impegnarsi tramite trattati e altre regole che riguardano validità, interpretazione, applicazione, estinzione degli stessi; soddisfa l'esigenza di cooperazione tra gli stati. Le organizzazioni internazionali sono formate da appositi trattati ma a loro volta possono concorrere alla conclusione di accordi e possono esserne parte (sia accordi fra organizzazioni sia fra organizzazioni e stati).
Codificazione
Trasferire in testi normativi le regole consuetudinarie.
Rapporti tra ordinamento internazionale e italiano
L'art. 10 e l'adattamento automatico: "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"; non è necessario un procedimento specifico ma c'è un adattamento automatico (automatismo). Le norme consuetudinarie immesse nell'ordinamento italiano non hanno posizione superiore alle norme costituzionali, tuttavia non si possono adottare atti che si pongano in contraddizione con esse (la Corte costituzionale riconosce lo stesso valore delle norme costituzionali, ma in caso di contrasto prevalgono le costituzionali, mentre le norme ordinarie in contrasto con le consuetudini sono illegittime).
Dualismo di ordinamenti: ammette l'esistenza di due ordinamenti validi e formati da proprie regole e tendenzialmente autosufficienti. Relatività del diritto: ogni ordinamento fissa i criteri di individuazione di ciò che è giuridico e ciò che non lo è (spesso non coincidono i criteri, ma per un ordinamento le regole fissate da altri ordinamenti hanno rilevanza giuridica solo fattuale e oggettiva, a meno che non venga deciso di considerarle come regole giuridiche).
Diritto pattizio
(Art. 11, 80, 87, 117) è un accordo negoziale in forma scritta disciplinato dal diritto internazionale. È disciplinato da regole internazionali (destinate a regolare le modalità di stipulazione di accordi vincolanti tra stati) e da regole interne (per regolare la rilevanza dei trattati nell'ordinamento italiano); l'adeguamento dell'ordinamento alle norme patrizie segue un procedimento specifico che vale caso per caso e ha quindi natura esplicita. L'obiettivo principale è mantenere rapporti di pace tra gli stati, il procedimento per definire i trattati è disciplinato dalla Convenzione di Vienna del 1969 (entrata in vigore nell'80) promossa dalle N.U., e prevede 2 fasi: Adozione del testo: si predispone il testo del trattato, Stipulazione: scambio effettivo del consenso delle parti.
I plenipotenziari sono i Ministri degli Esteri ed è competenza del governo la stipulazione dei trattati; la ratifica spetta al PdR essendo un organo di garanzia è colui che formalizza l'adesione ai trattati internazionali, art. 87: previa in alcuni casi l'autorizzazione delle camere (indica la volontà dei costituenti di assicurare il controllo parlamentare sulla politica estera): procedimento in forma solenne art. 80: trattati internazionali di natura politica, prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, comportano variazioni del territorio, aumento della spesa pubblica o modificazioni di leggi. Prevede una ratifica da parte del PdR, e nei casi previsti dall'art. 80 una legge di autorizzazione delle camere. La legge di autorizzazione va votata nel plenum (tutti i membri) delle assemblee e non è sottoponibile a referendum abrogativo (art. 75).
Accordi in forma semplificata
Consiste nella firma dei testi dei trattati o nello scambio di strumenti come note o lettere contenenti il testo del trattato, sono legittimi a causa della consuetudine costituzionale in quanto la costituzione non affronta questo tema, sono meno visibili e possono non essere pubblicati sulla gazzetta (segreto di stato).
Esecuzione provvisoria
Quando il governo provvede a dar corso al vincolo non ancora perfezionato in sede internazionale e non ancora ratificato, vi sono dubbi sulla costituzionalità ma è giustificabile in base all'art 25 della Convenzione di Vienna (spesso a causa dell'urgenza).
Modalità per diventare fonte interna del diritto
Ordine di esecuzione: è contenuto nelle leggi di autorizzazione, consente l'adeguamento dell'ordinamento interno a quello pattizio internazionale e quindi le norme dei trattati entrano nell'ordinamento italiano. Quando i trattati sono formulati in modo analitico e contengono regole immediatamente eseguibili (self executing), al momento della ratifica si dà piena attuazione al trattato e non servono altre leggi; il vantaggio è che i tempi e le leggi saranno uguali per tutti gli stati. L'ordine di esecuzione può essere incluso preventivamente nella stessa legge che autorizza la ratifica (art. 80 per i trattati indicati) o può essere dato con separato atto governativo nella forma di decreto del PdR. Le leggi di esecuzione, nel sistema delle fonti, si collocano nella posizione delle fonti primarie legislative, ma sono dotate di forza passiva rinforzata cioè non possono essere modificati da una legge ordinaria ma occorre modificare il trattato altrimenti si rischia di andare contro all'art. 11. Inoltre in conformità all'art. 117 il legislatore è vincolato dal rispetto dei trattati.
Procedimento ordinario
Quando i trattati contengono regole generiche e non contengono tutti gli elementi che consentono una sua diretta applicazione, il legislatore adotterà norme interne specificative che traducono gli impegni presi nel trattato in regole interne. Una volta entrata in vigore svolge i suoi effetti come qualsiasi altra legge indipendentemente dal collegamento con l'atto internazionale che ne ha provocato l'origine. Nel 2001 c'è stata la riforma delle competenze tra stato e regioni, concedendo alle regioni uno spazio nei rapporti internazionali e la possibilità di stipulare trattati, a patto che rispetti la costituzione e che si tratti di materie di competenza regionale. Il governo può bloccare la regione solo se va contro alla costituzione o contro altri trattati internazionali, non per motivi politici.
UE: evoluzione storica
Nasce da 6 stati (aderiscono Belgio, Olanda, Lussemburgo, Francia, Germania, Italia), nel 1951 il primo trattato per carbone e acciaio (CECA), prosegue nel 1957 con i trattati CEE e CEEA (atomica), nel 1986 l'Atto unico europeo, nel 1992 trattato di Maastricht sull'unione europea, nel 1999 Amsterdam, nel 2001 carta di Nizza (non ha valore giuridico, non è entrata in vigore ma serve come mezzo di interpretazione per i giudici sia comunitari sia nazionali), trattato costituzionale dell'UE. È una complessa organizzazione disciplinata dal diritto internazionale basata sul principio di cooperazione e coordinamento interstatale e di integrazione fra ordinamento comunitario e statale.
Pilasti dell'UE
- Primo pilastro: le tre originarie comunità (CEE, CEA, CECA)
- Secondo pilastro: politica estera e sicurezza comune
- Terzo pilastro: giustizia e affari interni, cooperazione di polizia e in materia giudiziaria penale. Gli ultimi due pilastri sono forme di cooperazione, il primo comprende le materie in cui si sono sviluppate le forme di integrazione disciplinate dal diritto comunitario.
Scopo dei trattati è stato instaurare un mercato unico implicante un'unione economica e monetaria (adozione moneta unica).
Cittadinanza europea
Istituita dal trattato CE è uno status che assicura alcuni diritti all'interno della comunità europea: elettorato attivo e passivo alle elezioni comunali nello stato membro di residenza, diritto di muoversi liberamente, diritto a ricevere assistenza in un altro stato (nel caso non ci sia il consolato italiano presso il consolato di un altro stato europeo).
C.E.DU.
Convenzione europea diritti umani, trattato del 1950, vi aderiscono 40 stati (più che all'UE); le istituzioni europee fanno riferimento alla CEDU e ne rispettano i valori e i livelli di garanzia dei diritti (anche i non membri). Anche se alcuni hanno visto nella costruzione comunitaria i segni del procedimento di costruzione di un ordinamento federale, molti stati mantengono ben saldi i loro attributi di sovranità, non accettando rinunce ma solo limitazioni.
Organi di governo dell'UE
Consiglio
Organo intergovernativo in cui sono rappresentati gli stati membri, dotato di potere di decisione e incaricato del coordinamento delle politiche economiche statali, nel consiglio siede un rappresentante per ogni stato membro, destinato a cambiare a seconda degli argomenti trattati (es ministro dell'agricoltura). Le delibere si adottano a seconda dei casi, all'unanimità, maggioranza semplice o qualificata. Può riunirsi anche il Consiglio europeo, formato da capi di stato e di governo.
Commissione
È l'organo incaricato di assicurare l'attuazione dei trattati, dotato di potere di iniziativa e decisione che opera nei diversi settori assegnati dai trattati alla comunità; è formata da membri incaricati dai governi degli stati membri che però devono agire in modo indipendente dagli stessi. Il presidente della commissione viene nominato dal consiglio europeo con voto a maggioranza qualificata, può decidere l'organizzazione della commissione, ripartire le responsabilità e nominare i vicepresidenti. I membri della commissione vengono nominati dal consiglio a maggioranza qualificata e di comune accordo con il presidente, previa approvazione del parlamento.
Parlamento europeo
Organo assembleare eletto a suffragio universale diretto dai popoli degli stati membri (in Italia la competenza spetta alla legge dello stato art. 117) e dotato di un numero di seggi proporzionale alla popolazione rispettiva. Ha potere di indirizzo e controllo politico sulla Commissione: i governi degli stati membri procedono alla designazione del futuro presidente i comune accordo e quindi c'è l'approvazione del parlamento, mentre gli altri membri della Commissione sono sempre designati dai governi in accordo con il presidente. Più leggeri sono i poteri della stessa natura ma verso il Consiglio, che partecipa ai lavori del parlamento e risponde ad interrogazioni. Importanti ma non esclusive sono le competenze normative del parlamento, non esiste una competenza legislativa in senso proprio ma atti contenenti norme primarie (regolamenti e direttive) che il parlamento non può adottare da solo, ma ha un potere di codecisione: proposta iniziale della commissione rivolta al consiglio, su questa proposta viene acquisito il parere del parlamento e successivamente si forma una posizione comune che il consiglio trasmette al parlamento che può accettare o respingere il testo.
Il testo di una costituzione europea è già stato ratificato in Italia, ma non ancora in altri stati, per questo è in fase di stallo: il testo avrebbe determinato il superamento della struttura dell'UE in pilastri e avrebbe inserito la carta dei diritti fondamentali rendendola giuridica.
Gli atti
Gli organi comunitari adottano atti normativi e amministrativi: regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri (art. 249 trattato CE); raccomandazioni e pareri non hanno natura vincolante, mentre regolamenti e direttive interessano i rapporti fra ordinamento comunitario e italiano, in quanto sono presenti in numerosi settori economici.
Decisione
Ha natura di provvedimento amministrativo adottato per specificare precedenti norme regolamentari; le decisioni sono in prevalenza adottate dalla Commissione e rivolte sia agli stati che alle imprese (concorrenza, aiuti statali, mercato).
Regolamento
È la fonte primaria del diritto comunitario dopo i trattati e ha natura normativa, si può paragonare alle leggi nell'ordinamento nazionale e non vanno confusi con i regolamenti del nostro ordinamento. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri; i regolamenti sono adottati sia dal Consiglio che dalla Commissione, sono motivati, vengono pubblicati sulla gazzetta ufficiale della comunità europea ed entrano in vigore dopo 20 giorni: il regolamento è quindi self executing.
Direttiva
Atto normativo che prevede un obbligo di risultato per gli stati, ma lascia discrezionalità nel modo di attuazione: quando gli organi comunitari adottano questo tipo di atti significa che volevano assicurare un'uniformità dei principi (altrimenti avrebbero scelto un regolamento); in realtà nella pratica è aumentato il numero di direttive dettagliate, che nel testo hanno norme specifiche, quindi la corte di giustizia ha ammesso che anche le disposizioni contenute in direttive possono essere direttamente applicabili a persone giuridiche e fisiche all'interno degli stati.
Legge comunitaria: prevede che ogni anno il governo debba presentare al parlamento entro il 31 gennaio un disegno di legge diretto a dare attuazione alle direttive (modificando l'ordinamento italiano), da attuarsi entro l'anno di riferimento, per limitare ritardi e disfunzioni.
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