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DIRITTO ALLA PROPRIETÀ E DI INIZIATIVA ECONOMICA (ART.41,42,43,44,45,46,47)
Questi articoli si riferiscono alla proprietà e all'iniziativa economica, seguono quelli relativi alla disciplina del lavoro, e rappresentano una parte dei principi costituzionali relativi all'economia (c.d. costituzione economica). Le disposizioni evidenziano la sintesi operata dal costituente tra liberalismo e dirigismo interventista con una forte connotazione solidaristica che tende a limitare il potenziale espansivo della proprietà (economia mista pubblico-privato), il limite tra le due aree è mobile. L'art. 42 afferma che la proprietà è pubblica o privata, i beni economici appartengono allo stato, ai privati o a enti; i beni pubblici sono proprietà dello stato o di enti territoriali e si distinguono in demaniali (destinati a soddisfare in via immediata un interesse pubblico, sono inalienabili e su di essi si possono costituire diritti a favore di terzi).
sufficientemente motivati e previa adeguata indennità. La proprietà privata può essere oggetto di vincoli e limitazioni imposti per ragioni di interesse pubblico, come la tutela dell'ambiente o la salvaguardia del patrimonio storico e artistico. Inoltre, la legge può prevedere la possibilità di espropriazione per motivi di utilità pubblica, come la realizzazione di opere infrastrutturali. In ogni caso, l'espropriazione deve essere adeguatamente motivata e comportare il pagamento di un'indennità equa e tempestiva. La proprietà privata è garantita dalla Costituzione, ma non è un diritto assoluto e illimitato. La sua esercizio deve avvenire nel rispetto delle leggi e dei diritti degli altri.previsti dalla legge e salvo indennizzo, esistono anche vincoli a questo diritto dati dall'esigenza di una normativa di disciplina del territorio (vincoli urbanistici) o dall'esigenza di protezione delle bellezze naturali. L'art. 44 si occupa della proprietà terriera, sulla quale la legge può imporre limiti, obblighi e vincoli all'estensione degli appezzamenti, imporre bonifiche e trasformazioni. La finalità del costituente è di limitare le grandi proprietà e favorire la media e piccola, chiaramente un fine sociale. L'art. 41 disciplina l'iniziativa economica privata, libera ma limitata in quanto non può contrastare con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana. Lo stesso art. affida alla legge la determinazione di programmi e controlli affinché possa essere coordinata e indirizzata a fini sociali; questa programmazione nella pratica.è stata incentrata sull’attribuzione di incentivi finanziari per incoraggiare determinati investimenti; la disciplina della concorrenza è stata introdotta in seguito all’adeguamento della normativa comunitaria ed è stata istituita l’autorità garante della concorrenza e del mercato dotata di poteri ispettivi, sanzionatori e istruttori; il sistema creditizio non è più pubblico servizio ma impresa, ed è prevista un serie di vincoli e controlli affidati alla banca d’Italia. Negli anni novanta si è passati infatti ad un ritiro dello stato da alcuni settori tramite le privatizzazioni, cedendo beni e rinunciando a fare l’imprenditore, nella pratica acquistando un pozione preferenziale la figura delle spa. NUOVI DIRITTI: si parla di 3 generazioni di diritti: civili e politici; sociali ed economici; garanzia delle esigenze di solidarietà per assicurare i nuovi diritti all’ambiente, allo sviluppo, alla pace e.al patrimonio comune dell'umanità. La giurisprudenza ha adeguato la disciplina dei diritti alle mutate esigenze della persona dei gruppi senza variare la costituzione, rilevando diritti "nuovi" come l'obiezione di coscienza, il diritto alla riservatezza, all'immagine, a libere relazioni sessuali. Ci sono 2 possibili interpretazioni per farli rientrare nell'art. 2: vederlo come clausola aperta che non esaurisce le sue potenzialità con il richiamo ai soli diritti riconosciuti nelle altre parti della costituzione; vederlo come una clausola chiusa, attribuendo all'articolo una funzione riassuntiva dei diritti costituzionali enumerati, secondo questa interpretazione i nuovi diritti nascono dal tronco dei vecchi diritti di prima e seconda generazione; ma in definitiva solo i diritti che oltre ad essere nuovi non sono contrastanti con quelli designati dal costituente possono essere ammessi all'interno del quadro costituzionale originario; si
farà ora riferimento a due diritti già garantiti dalla Costituzione ma che sono stati sviluppati dalla più recente giurisprudenza e normativa. Il DIRITTO ALL'AMBIENTE: interessa il rapporto tra uomo e ambiente, l'avvio di tale processo può individuarsi in una prima sentenza della Corte di Cassazione, che vedeva l'art. 32 sulla salute come precettivo e non programmatico, con la conseguenza che anche lo Stato doveva arrestare la sua azione qualora mettesse in pericolo la salute umana; il diritto alla salute oltre che come mero diritto alla vita e all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre, una sentenza ha consacrato la natura di diritto soggettivo del diritto all'ambiente salubre, tutelabile davanti a un giudice ordinario. Parallelamente all'attività giurisprudenziale si è sviluppata quella legislativa, diretta ad adeguarsi ai numerosi trattati e a conformare.L'organizzazione amministrativa alle nuove esigenze di tutela e valorizzazione dell'ambiente salubre. Ambiente e beni culturali: i principi dell'art. 9 relativi alla tutela del paesaggio e del patrimonio artistico sono divenuti oggetto di una considerazione unitaria, caratterizzata da uniformità. Lo stato ha l'obbligo di proteggere e valorizzare i beni culturali e ambientali al fine di favorire lo sviluppo culturale e intellettuale della persona umana e di elevare la spiritualità della comunità sociale; la legislazione favorisce la predisposizione per il legislatore di strumenti capaci di favorire la fruizione pubblica del patrimonio culturale, e altre leggi disciplinano le modalità di intervento dei soggetti privati nella gestione di patrimoni culturali per una migliore fruizione pubblica degli stessi.
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA: dopo alcune leggi di attuazione delle direttive comunitarie e decreti legislativi, la normativa sulla riservatezza
è stata sostituita da un d.lgs.recante un t.u. di carattere non meramente compilativo, che ha riordinato l’intera materia, la cui finalità principale è di disciplinare il trattamento dei dati personali. Una novità è data dal principio di previsione di necessità, in base al quale i sistemi informativi e informatici devono essere predisposti in modo tale da assicurare che i dati siano utilizzati solo se indispensabili per il conseguimento delle finalità perseguite.
Il nuovo codice disciplina anche le informazioni sulle origini dell’adottato, che non può accedervi solo nel caso in cui la madre abbia espresso la volontà di non essere nominata. Il codice conferma l’istituzione del Garante per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali, è un organo collegiale costituito da 4 membri eletti 2 da ogni presidente delle camere, è dotato di poteri di controllo e vigilanza.
E di denuncia di reati. I contenuti del codice trovano fondamento costituzionale nell'art. 14, 15, 3. Le forme di tutela riguardano oggi ambiti sessuali, di salute, l'origine razziale, la religione, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, organizzazioni religiose. Il codice opta a favore del diritto di riservatezza in rapporto a altri diritti come per esempio la libertà d'informare, in quanto si richiede sempre un consenso dell'interessato al fine del trattamento dei suoi dati (salvo che si tratti di un trattamento effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico e nei limiti del diritto di cronaca).
IV - DOVERI DEL CITTADINO
DOVERI DEL CITTADINO E PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ (ARTT. 2 E 4): la partecipazione alla vita associata e i rapporti con altre persone o autorità pubbliche
non si risolve solo con l'affermazione di diritti ma gli stessi rapporti generano doveri che lo stato è in grado di far valere. L'esistenza di doveri può essere collegata al principio di solidarietà, in base al quale non si può ragionare solo in termini di pretese dello stato ma si deve contribuire allo svolgimento della vita sociale in quanto partecipi alla medesima. Questi doveri sono doveri giuridici positivi, nati da puntuali disposizioni costituzionali; si deve distinguere il dovere morale (sono imperativi morali) dal dovere giuridico (prescrizioni giuridiche inserite in costituzione). L'art. 2 prevede doveri inderogabili: significa che il singolo non vi si può sottrarre; i doveri vengono distinti in 2 categorie a seconda del profilo: profilo politico (fedeltà alla repubblica, partecipazione alle votazioni) o profilo economico-sociale (tributi).
DOVERE DI FEDELTA' (ART.54): il dovere di fedeltà alla repubblica grava su
a tutti i cittadini quando i governanti agiscono in modo contrario alla Costituzione e ai principi fondamentali dello Stato. La fedeltà alla Repubblica implica anche il rispetto delle istituzioni democratiche e la partecipazione attiva alla vita politica del Paese. Inoltre, comporta il rispetto delle leggi e dei diritti delle persone, l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, la solidarietà e l'unità dello Stato. La fedeltà alla Repubblica non implica l'accettazione acritica delle scelte politiche dei governanti, ma piuttosto la difesa dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali dei cittadini.ai cittadini per opporsi ad atti contrari ai principi e valori della costituzione è considerato un diritto-dovere ed è considerato implicito nella costituzione. La titolarità di funzioni pubbliche implica vincoli più stringenti e richiede un comportamento ancor più responsabile.