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ARAN
Per il suo funzionamento, l'ARAN si avvale di comitati di settore rappresentativi delle diverse amministrazioni pubbliche coinvolte nei vari comparti contrattuali. Quando si raggiunge un'ipotesi di accordo, l'ARAN deve prima acquisire il parere favorevole del comitato di settore interessato; successivamente deve conseguire da parte della corte dei conti una certificazione di compatibilità dei costi contrattuali con gli atti di programmazione della spesa e di bilancio. Dopo la sottoscrizione dei contratti collettivi, questi divengono immediatamente efficaci, senza la necessità di un loro recepimento da parte degli enti pubblici interessati e le diverse amministrazioni pubbliche sono tenute a dare applicazioni ad essi e a "garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi". La legislazione degli anni 90 ha sancito la necessaria "separazione fra i compiti".
di direzione politica e quelli di direzione amministrativa" e ha disciplinato le figure e i poteri di due tipi di dirigenti: dirigenti generali e dirigenti. Mentre sugli incarichi dei dirigenti generali (che durano fino a 3 anni) decide il governo, sugli altri incarichi dirigenziali (fino a 5 anni) decide il dirigente generale competente. L'articolo 4 del suddetto decreto legislativo, mentre riserva agli organi di governo la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, stabilisce che ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono quindi responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. A conferma dellaTendenziale separatezza delle attribuzioni fra ministro e dirigenza, gli atti dei dirigenti generali non sono suscettibili di ricorso gerarchico al ministro e quest'ultimo non dispone più di un generico potere di sostituzione nei confronti del dirigente generale: l'art. 14.3 del D.lgs 165/2001 afferma che "il ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei dirigenti". In caso di inerzia o ritardo o grave inosservanza delle direttive generali, un complesso procedimento può portare solo alla ad acta nomina di un apposito commissario, dandosene notizia al presidente del consiglio. Peraltro le innovazioni introdotte dalla legge 145/2002 al testo unico accentuano un legame di tipo fiduciario fra governo e altra dirigenza: si è ridotta la durata degli incarichi dirigenziali, si permette di conferire fino a metà degli incarichi dirigenziali generali anche a soggetti
non inseriti nel ruolo relativo, si prevede la cessazione automatica dei maggiori incarichi dirigenziali dopo 90 giorni dal voto di fiducia ad un nuovo governo.I beni della pubblica amministrazione
L'amministrazione statale necessita di beni allo scopo di conseguire le finalità individuate dal sistema normativo. Anzitutto è necessario del denaro per far fronte alle spese pubbliche.
La costituzione ha stabilito che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva e il sistema tributario nel suo complesso è informato a criteri di progressività. Nell'ambito del complesso sistema tributario possono distinguersi anzitutto le imposte (in quanto dotati di capacità contributiva, e si distinguono in dirette o indirette), le tasse e contributi speciali.
Le imposte sono tributi che si è tenuti a versare per il solo fatto di trovarsi in una situazione che la legge reputa rilevatrice di
capacità contributiva; sono tributi che vengono pagati dai contributi speciali soggetti che usufruiscono di alcuni beni o servizi pubblici; sono tributi pagate in alcune occasioni da soggetti che ricevono un vantaggio diretto da un'attività amministrativa avente imposte dirette fini generali. A loro volta, le imposte si distinguono in dirette, e cioè quelle che si riferiscono ai redditi o al patrimonio dei vari soggetti, e indirette, e cioè quelle che si riferiscono solo ad un fenomeno economico o a un trasferimento di ricchezza. Mentre le seconde, in genere, garantiscono una più agevole e sicura riscossione, le prime sono le uniche che possono garantire davvero una corretta progressività del prelievo fiscale.
Altre somme di denaro possono giungere all'erario dalla concessione dei crediti allo Stato sia da parte di organismi bancari nazionali ed internazionali, che da parte di privati che acquistano titoli di crediti emessi dal tesoro (BOT, BTP, CCT, etc.).
CCT,…). Perciò che riguarda in generale i beni, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono disporre di beni demaniali, di beni patrimoniali indisponibili e di beni patrimoniali disponibili. I beni demaniali sono inalienabili, non possono sorgere diritti reali su di essi, non possono essere espropriati.
L'art.822 c.c. individua un demanio necessario, formato da beni immobili che non possono che essere demaniali: si tratta del demanio marittimo (spiaggia, lido,…), del demanio idrico, del demanio militare.
Il demanio eventuale è formato da beni immobili, o peraltro appartengono allo Stato o agli enti pubblici territoriali: strade, biblioteche, cimiteri,… i beni demaniali sono inalienabili, non possono sorgere diritti reali su di essi, né possono essere espropriati. Peraltro, quelli che sono tali per loro destinazione possono, nel caso che questa sia venuta meno, essere trasferita fra beni patrimoniali mediante un
Apposito e complesso procedimento. Caratteristica del patrimonio indisponibile è la non modificabilità della loro destinazione, se non nei modi determinati dalle leggi che disciplinano le varie categorie dei beni. Sono, invece, tutti gli altri beni di proprietà dell'amministrazione pubblica e di questi essa dispone mediante gli ordinari strumenti giuridici del diritto privato. Recenti disposizioni prevedono appositi procedimenti, e numerose agevolazioni, per meglio utilizzare o per alienare beni patrimoniali dello Stato.
Le partecipazioni statali e l'utilizzazione di altri strumenti privatistici. Numerose vicende hanno condotto lo Stato ad acquisire, in parte o per intero, imprese private, perlopiù aventi forma giuridica di società per azioni, soprattutto al fine di evitare imponenti crisi settoriali. La consapevolezza di potere, in tal modo, intervenire nei diversi settori produttivi ha contribuito a trasformare la
proprietà totale o parziale da parte dello Stato di numerose società in un vero e proprio nuovo tipo di presenza organizzata dello Stato nell'ambito delle attività produttive, con lo sviluppo di un intervento imponente, soprattutto nei settori industriali e terziari.
sistema delle partecipazioni statali
Fino ad epoca recente il presentava le seguenti fondamentali caratteristiche: le società operative erano veri e propri soggetti di diritto privato, ma la proprietà delle loro azioni o del cosiddetto "pacchetto di controllo" faceva capo a un ente pubblico digestione, che svolgeva nei loro riguardi le funzioni tipiche delle società finanziarie che controllano un gruppo di società. Questi enti di gestione erano enti pubblici economici, posti sotto la vigilanza e il potere di direttiva del ministro delle partecipazioni statali. Questo sistema voleva rispondere alla necessità di vigilare e indirizzare questo complesso sistema.
delle imprese a partecipazione statale senza peraltro negare l'opportunità di conservare loro un regime privatistico. La tendenza ad utilizzare la forma privatistica è alla base anche di altre numerose iniziative; inoltre, alcune leggi hanno creato singolari tipi di società per azioni, in posizione del tutto dipendente da alcuni ministeri, quasi si trattasse di loro enti strumentali. Le disposizioni che hanno riformato il settore pubblico bancario hanno prima previsto che gli istituti di credito di diritto pubblico creassero società per azioni per gestire l'attività creditizia, delle quali dovevano (di regola) controllare la maggioranza, successivamente le fondazioni bancarie sono state definite persone giuridiche private senza scopo di lucro ed è stato loro imposto di dimettere le partecipazioni di controllo delle società bancarie a suo tempo create. Nel 1991 si è prima prevista la possibilità di trasformare in S.p.A."gli enti di gestione delle partecipazioni statali e gli altri enti pubblici economici, nonché le aziende pubbliche statali". Al tempo stesso, tutte le attività e i diritti di natura pubblicistica, attribuiti o riservati a questi enti, che hanno già assunto la veste di società per azioni, sono stati fatti oggetto di concessioni di durata non inferiore a vent'anni. Ad alcune trasformazioni in s.p.a. di enti ha corrisposto la loro vendita o la vendita di alcune delle società controllate. L'assunzione della forma giuridica di s.p.a. da parte di aziende pubbliche non significa, di per sé, una rinuncia dello Stato ad intervenire in determinati campi. Le autorità amministrative indipendenti Un'eccezione a questo sistema di dipendenze dell'amministrazione statale dai ministri è costituita da quei casi nei quali il legislatore ha affidato determinate funzioni amministrative diparticolareautorità amministrative indipendentidelicatezza ad , sulla base delle esperienze straniere. Si tratta dell'espletamento di funzioni per le quali sono ritenute essenziali non solo l'imparzialità, ma anche la terzietà dell'autorità amministrativa rispetto agli stessi interessi che si esprimono nel governo. La nomina dei loro vertici avviene nell'ambito di categorie professionali particolarmente qualificate e estranee a soggetti istituzionalmente collegati con gli organi di governo. Si tratta non solo di autorità dotte di responsabilità amministrative estremamente differenziate, ma costituite a volte come organi monocratici o collegiali, a volte come enti pubblici. I dati comuni sono rappresentati soltanto dalla nomina dei loro vertici, la quale avviene nell'ambito di categorie professionali qualificate ed estranee a soggetti istituzionalmente collegati con gli organi di governo, dalla previsione di ampie clausole diincompatibilità e dal divieto di rinnovo nella carica oltre un certo periodo; dalla mancata previsione di modalità di revoca; dall'attribuzione di una larga autonomia.