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Riassunto esame, Diritto, prof. Mancini, libro consigliato Diritto Costituzionale Comparato, De Vergottini Pag. 1
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PARTE SECONDA

LO STATO DI DERIVAZIONE LIBERALE

CAPITOLO I

LA FORMA DI STATO

Lo stato è ormai definito “stato costituzionale” → improntato a:

• principio della priorità del ruolo dell'individuo nella società → eguaglianza, libertà, partecipazione diretta e

indiretta dell'individuo al potere statale;

• riconoscimento di una larga sfera di diritti e garanzie → limitazione e ripartizione del potere:

→ miglior esercizio delle funzioni pubbliche e controllo inter-potere;

→ tale sistema di garanzie è essenziale per la qualificazione dello stato costituzionale, in quanto espressione di

una società aperta. Sezione I

IL POTERE LIMITATO

1. L'affermarsi dello stato liberale e la sua evoluzione. Lo stato sociale

Stato liberale (si sviluppò in Inghilterra nl XVII secolo con la “Gloriosa Rivoluzione” del 1688-1689, si consolidò

progressivamente in Europa dopo la rivoluzione francese del 1789 e negli Stati Uniti dalla guerra di

indipendenza del 1776) → caratteristica essenziale: limitazione dell'assolutismo sovrano e conquista di un

sistema di garanzie nei confronti del potere politico (ideologia liberale) → radici nella storia europea:

• autonomie comunali medioevali;

• assemblee e consigli rappresentativi dei ceti (clero, nobiltà, borghesia);

• autonomia dei giudici;

• concezione cristiana del valore della persona umana;

• lotta per la libertà religiosa, premessa per la lotta per le libertà politiche;

→ durante l'assolutismo erano rimaste aree parzialmente libere dall'ingerenza del sovrano e strumenti di

limitazione del suo potere → eventi che diedero origine allo stato liberale (dal XVII sec.):

• Gloriosa rivoluzione inglese → il parlamento diviene centro di confronto tra re e membri delle camere: il

potere assoluto viene limitato, nasce il governo parlamentare (estraniarsi del re dalla lotta politica e

attribuzione del potere governativo a un gruppo di personalità politiche che hanno la fiducia del

parlamento);

• Rivoluzione americana → emancipazione economica e poi politica → lotta di una nuova società liberale

contro la vecchia monarchica e aristocratica → rilevanza del pluralismo istituzionale e valorizzazione delle

comunità intermedie (federalismo); diritti di libertà antecedenti all'intervento del legislatore; giudice anche

come fonte di produzione creativa del diritto;

• Rivoluzione francese → si diffondono i principi di libertà e uguaglianza → concetto unitario di nazione come

entità generale e indifferenziata in cui si concentra la sovranità esprimentesi tramite potere costituente,

trasferimento della sovranità nel parlamento, preminenza della legge che viene soltanto interpretata dai

giudici

→ Le rivoluzioni liberali introdussero regimi di tipo oligarchico → borghesia: unica classe rappresentata negli

organi costituzionali.

→ Principi liberali → hanno carattere giuridico: la pretesa che ne era l’oggetto consisteva in un'aspettativa di

disciplina legale che eliminasse gli ostacoli giuridici alla loro utilizzazione → la borghesia ha già la disponibilità

economica per godere dei diritti, una volta garantiti):

• uguaglianza → reazione alle posizioni di privilegio ereditario della nobiltà;

• libertà:

◦ libertà civili → garanzia del cittadino dalle ingerenze del potere politico;

◦ libertà politiche → garanzie volte ad assicurare al cittadino la partecipazione alla vita pubblica;

• separazione dei poteri. 42

A metà dell'800 lo stato liberale dovette fronteggiare la minaccia sorgente dalla ideologia socialista e

dall'organizzarsi delle classi popolari ancora escluse dal potere politico (1848) → Lo stato liberale recepì alcuni

valori del socialismo → Stato sociale (o Welfare State) → cause:

• estensione del diritto di voto → suffragio universale → allargamento della base sociale dello stato → nascita

dei sindacati e dei partiti di massa → i partiti diventano organizzazioni permanenti → si indebolisce il ruolo di

preminenza del parlamento liberale → il parlamento, comunque, rimane l'unica struttura politica

rappresentativa; è, piuttosto, nella legislazione elettorale che il ruolo dei partiti assume tutta la sua rilevanza

(suffragio universale e voto femminile; metodo proporzionale);

• l'affacciarsi delle classi subalterne chiede allo stato interventi nel capo economico-sociale per risolvere

problemi che non erano avvertiti da una borghesia autosufficiente → lo stato interventista e assistenziale

subentra allo stato astensionista → diritti economici e sociali → ruolo attivo dello stato nel soddisfare l'esigenza

di pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione dei singoli e dei gruppi alla formazione delle decisioni

politiche;

• profonda trasformazione economica dovuta alla prima guerra mondiale: la totalità delle iniziative

economiche fu sottoposta a una rigida disciplina pubblica per esigenze di guerra → intervento dello stato

nell'economia.

Negli ultimi tempi si è assistito ad ulteriori cambiamenti:

• importanza sempre maggiore dei tecnici rispetto ai politici → trasformazione nella titolarità del potere → c.d.

tecno-democrazia;

• emergere sempre maggiore degli interessi settoriali in conflitto con quelli generali → le numerose istanze

settoriali non trovano adeguata considerazione da parte delle strutture pubbliche o da parte dei partiti →

assumono importanza i sindacati e sono numerose le iniziative associative che tendono a trasferire al voto diretto

dell'elettorato o al governo o al parlamento (senza passare per i partiti) la soluzione di problemi emergenti →

c.d. stato corporativo. Sezione II

LA POSIZIONE DEL CITTADINO NELLO STATO

2. Eguaglianza giuridica, la libertà e i diritti dell'uomo

Regime delle libertà dello stato liberale:

→ punto di partenza: eguaglianza giuridica di tutti i soggetti (intesa come diritto naturale → es. Dichiarazione

dei diritti francese del 1789): unico regime delle libertà, regolato da un'unica fonte (la costituzione) → rottura

con gli ordinamenti precedenti che si basavano sull'ineguaglianza giuridica dei soggetti (diversi stati territoriali e

sociali);

→ libertà = capacità del singolo di fare tutto ciò che non nuoce ad altro individuo → la regola è l'autonomia

individuale; le eccezioni sono i suoi limiti (finalizzati sempre alla garanzia della libertà altrui);

→ cittadino che gode del regime di libertà = cittadino indipendente e possessore della propria persona →

concetto astratto e generico di cittadino che si incarna nel maschio adulto;

→ disciplina dei diritti:

• dapprima: nelle Dichiarazioni → es. Dichiarazione francese del 1789, Dichiarazione della Virginia del 1776,

Bill of Rights americano del 1791;

• poi: inseriti nelle Costituzioni → es. Olanda, Belgio, Statuto Albertino, Lussemburgo, Irlanda, Germania, Italia;

• infine: in Convenzioni internazionali → es. Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (1948), Patto

internazionale sui diritti civili e politici e Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966), CEDU

(1950), Carta europea dei diritti fondamentali (2000):

→ diffusione di modelli omogenei di diritti;

→ diverse generazioni di diritti.

a) I diritti civili e politici e il prevalere del concetto di libertà “negativa”

Diritti civili

Esigenza iniziale → protezione del singolo da interferenze da parte del potere politico:

→ diritti a tutela della libertà della persona in termini di obbligo giuridico di astensione da parte dello stato

(libertà negative) → non interferenza o non impedimento;

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→ diritti intesi come fondamentali e inviolabili (→ diritti innati e intangibili anche da parte dei parlamenti →

anteriorità dei diritti rispetto al potere dello stato);

• ordinamento inglese e americano → ruolo primario del potere giudiziario incaricato di enucleare i diritti

interpretando la costituzione (consuetudinaria o scritta);

• ordinamento francese → ruolo primario dell'assemblea legislativa → diritti = programma per il legislatore →

i diritti vengono positivizzati:

→ priorità delle libertà negative sulle libertà positive → libertà personale (habeas corpus), libertà di movimento,

libertà famigliare, proprietà privata, libertà di pensiero e sue manifestazioni, libertà di riunione e assemblea.

Diritti politici

Lo stato doveva agevolare e garantire (libertà positive) la partecipazione del singolo alla vita associata attraverso

i diritti di elettorato attivo e passivo, di petizione, di partecipazione a referendum e di formazione di partiti

L'idea liberale di liberà ha contribuito alla costruzione di un rapporto di separazione tra sfera privata e sfera

pubblica, tra società civile e stato.

b) La tutela dei diritti civili e politici. La sospensione dei diritti

Forme di garanzia dei diritti civili e politici:

• ripartizione del potere fra organi (consente controlli reciproci evitando abusi ai danni dei titolari dei diritti);

• riserva di legge → la materia dei diritti è sottratta ad eventuale arbitrii del governo;

• non sottoposizione a revisione della normativa in tema di diritti;

• forme di garanzie giurisdizionali → prima nei confronti della pubblica amministrazione, poi anche nei

confronti dei parlamenti (tribunali costituzionali).

Le norme costituzionali in tema di diritti e le loro garanzie possono essere sospese in caso di situazioni di grave

emergenza interna o internazionale prefigurate dalla stessa costituzione, da fonti legislative o fondate sul

principio di necessità → le razionalizzazioni normative dopo la seconda guerra mondiale, tendono a

salvaguardare un nucleo di garanzie ritenuto incomprimibile.

c) I diritti sociali ed economici nella evoluzione dello stato liberale

Passaggio dallo stato di diritto legale dell'800 allo stato costituzionale delle democrazie pluraliste:

→ riformulazione della teoria costituzionale delle libertà individuali;

→ al principio della libertà naturale si sostituisce il principio della libertà limitata (= valore che si colloca all'interno

di un ordinamento definito di valori superiori (costituzione) vincolante per gli stessi parlamenti);

→ dissoluzione della separazione tra sfera pubblica e privata;

→ evoluzione del concetto di personalità umana → personalità come valore spirituale ed etico collocato al vertice

Dettagli
A.A. 2014-2015
100 pagine
10 download
SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher appuntiedispense di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Mancini Susanna.