Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
DIRITTI COSTITUZIONALI
( fra libertà ed eguaglianza )
Le Costituzioni nate alla fine della Seconda guerra mondiale sono costituzione basate sulla forma
democratica pluralistica. Il connubio democrazia e pluralismo porta a parlare di: POLICRAZIA.
Bisogna confrontare soprattutto la Legge Fondamentale tedesca e la Costituzione italiana.
Pluralismo
La Legge Fondamentale tedesca concepisce il pluralismo come un assetto economico e
politico caratterizzato da diverse ideologie e orientamenti.
La Costituzione italiana concepisce il pluralismo come una società eterogenea nella quale
sorgono conflitti e divergenze di diversa natura ( culturale, politica, ideologica, economica,
finanziaria ); un sistema che vede un ampio ventaglio di espressioni, le quali hanno necessità
di essere racchiuse entro limiti e principi.
Dignità dell’uomo e diritti della persona
La Legge Fondamentale tedesca parla espressamente del principio della dignità dell’uomo
nell’art. 1. e ciò lo ritroviamo anche nel disegno complessivo di questa. Su questo principio
nascono e si fondano tutti i diritti fondamentali riconosciuti ai singoli individui.
La Costituzione italiana invece non parla espressamente di tale principio ma lo considera
indirettamente nell’art. 2 quando disciplina i diritti inviolabili dell’individuo ossia i diritti
altamente personali sia nelle forma individuali sia nella forma associata\collettiva ossia
all’interno delle formazioni sociali ( interno a gruppi in cui si sviluppa la personalità della
persona ).
La Costituzione italiana concepisce la dignità della persona come un insieme di condizione
essenziali riconosciute ad essa ( vita, libertà, proprietà, etc.. ).
Effettività del godimento dei diritti
Per garantire un effettivo godimento dei diritti fondamentali le carte costituzionali hanno
previsto una serie di compiti che devono svolgere i poteri pubblici.
La Legge Fondamentale tedesca non prevede un catalogo di diritti sociali ma parla di “diritti
di prestazione” ossia dei diritti dei singoli individui a cui corrispondono determinati doveri
da parte dei poteri pubblici.
Ad ogni modo lo stato federale deve garantire ad ogni individuo un eguale godimento
effettivo dei diritti.
La Costituzione italiana invece contiene un catalogo di diritti sociali che configurano
determinate situazioni giuridiche soggettive a cui corrispondono determinati compiti dei
poteri pubblici. Su questi però il legislatore ha un ampio margine legislativo.
In sostanza per garantire un godimento effettivo dei diritti individuali altamente personali lo
Stato deve agire su un duplice piano:
– realizzare delle condizioni base ( di partenza ) che permettano ai singoli individui di avere
pari chanches e possibilità in merito al godimento di questi diritti.
– i poteri pubblici devono garantire protezione e tutela a questi diritti e devono anche
regolare in modo corretto e adeguato il contesto entro il quale rientrano questi diritti.
Oggi negli ordinamenti democratici costituzionali, fondati tutti sul pluralismo e multiculturalismo, è
garantire l’effettività del godimento dei diritti fondamentali previsti dalle carte
difficile
costituzionali.
Il principio della effettività del godimento dei diritti fondamentali verticale si fonda sull’art. 3
comma 2 Cost.
Questo articolo sancisce il principio di eguaglianza in senso formale e in senso sostanziale. Ciò
implica eguali possibilità di accesso agli spazi di libertà ed eguale tutela dei propri diritti di libertà.
( →
Qui notiamo il passaggio da un catalogo di diritti fondamentali inteso in senso negativo
protezione da eventuali ingerenze o aggressioni da parte dei poteri pubblici ) ad un catalogo di
diritti fondamentali inteso in senso positivo ( → eguali possibilità di esercitare i propri diritti di
libertà ).
L’uomo adesso è un soggetto che entra in relazione con l’altro, in uno spazio comune in cui devono
esserci eguali diritti e doveri; si tratta di uno spazio in cui tutti gli individui devono avere le stesse
possibilità di esercitare i propri diritti fondamentali e devono avere le stesse garanzie di tutela di
questi diritti. Notiamo il nesso: diversità-solidarietà.
In questo quadro troviamo anche il principio di neutralità.
L’ordinamento giuridico deve avere un atteggiamento neutrale e imparziale davanti ai singoli
individui ossia deve garantire a tutti eguali diritti e doveri.
Questo principio si muove però su dei terreni insidiosi in cui ogni giorno il fenomeno del
pluralismo assume aspetti diversi, muta e prende sembianze diverse.
Quali sono allora le condizioni necessarie affinché il principio di neutralità possa sviluppare il
fenomeno dell’integrazione all’interno dei tessuti sociali, andando a ridurre sempre più forme
di esclusione e andando ad aumentare forme di inclusione ?
Dobbiamo rispondere osservando due tendenze:
→ L’ordinamento giuridico deve muoversi utilizzando un criterio che sia
Multiculturalismo
sensibile alle differenze derivanti da esigenze etiche e religiose dei diversi gruppi sociali.
→ L’ordinamento giuridico deve stabilire delle regole di vita comune,
Comunitarismo
insieme a delle regole che garantiscano una giusta convivenza, in modo tale da creare
un’identità collettiva sociale.
Rispondendo all’interrogativo il principio di neutralità per garantire il fenomeno dell’integrazione
dovrebbe prendere ispirazione dalla tendenza del comunitarismo.
Il principio della effettività del godimento dei diritti orizzontale si fonda sugli artt. 2-3 Cost.
In questo senso l’ordinamento giuridico afferma che i diritti fondamentali del singolo individui
sia all’interno dello Stato e quindi non devono subire alcuna
devono essere garantiti e tutelati
ingerenza o aggressione da parte dei poteri pubblici sia all’interno dei rapporti fra privati e quindi
non devono subire alcuna ingerenza o aggressione da persone fisiche o giuridiche.
L’efficacia orizzontale ha un’operatività indiretta ossia:
il legislatore può attuare questo principio solamente in determinati ambiti
costituisce un canone di interpretazione del diritto privato e di clausole generali del diritto
civile
prevede delle norme costituzionali che stabiliscano degli obblighi di protezione dei beni
privati costituzionalmente protetti
–
Rapporto libertà sicurezza
Questo rapporto ha assunto carattere diverso con il passare del tempo.
era garantito dall’intreccio di legami
Inizialmente negli ordinamenti medioevali questo rapporto
verticali e orizzontali di protezione, che caratterizzavano un ordinamento giuridico poliarchico
( poliarchia = governo di molti ).
Successivamente negli ordinamenti premoderni il rapporto libertà-sicurezza era caratterizzato da:
La libertà e la sicurezza venivano tutelate allo stesso modo, indipendentemente se si trattava
di tutelarle in ambito collettivo o in ambito individuale.
La libertà e la sicurezza vengono garantite dal sovrano
si trovava all’interno di un quadro in cui vi era asimmetria dei
Il nesso libertà-sicurezza
diritti e delle dignità dei singoli, che andava ad escludere il nesso fra il potere del sovrano e
il garantire una base sociale omogenea ( da un punto di vista giuridico )
Il sovrano non era soggetto a regole, procedure, limiti entro cui esercitare il proprio potere e
quindi il suo potere di protezione veniva esercitato in modo assoluto. Ciò poteva comportare
che il sovrano agisse in modo eccessivo o comunque in modo non adeguato. Contro il libero
arbitrio del sovrano il singolo individuo aveva un solo diritto: diritto di resistenza.
Con le dottrine del contratto sociale il rapporto libertà-sicurezza viene inteso in senso diverso
rispetto a quanto appena detto. Notiamo la dottrina di 4 filosofi:
Hobbes
Il sovrano con il contratto sociale ha la possibilità di assicurare una condizione di vita
comune adeguata a tutti i singoli individui, assicurando loro libertà e sicurezza allo stesso
tempo. In tal modo i singolo individui si pongono in una condizione di subordinazione
rispetto al sovrano e in via consequenziale rispetto al contratto sociale ( legge sovrana ),
andando a ridurre sempre più il loro spazio di autodeterminazione che costituisce lo stato di
natura.
Locke
Il contratto sociale è strumento mediante il quale si costituisce uno spazio di libertà
individuale, entro il quali gli individui hanno la possibilità di agire e muoversi secondo la
propria autodeterminazione, e contemporaneamente si stabiliscono delle regole e dei limiti a
questa libertà, in modo tale da garantire sicurezza.
Rousseau
Con il contratto sociale gli individui rinunciano al loro stato di natura ( diritto a tutto =
diritto ad agire secondo la propria autodeterminazione ) andando a confluire in una volontà
nell’istituzione del popolo come soggetto titolare della sovranità, un popolo
generale ossia
che agisce secondo democrazia.
Kant
Si deve costituire uno stato civile attraverso il contratto sociale.
Parliamo di una condizione in cui prevale la libertà sulla sicurezza.
Questo significa che: gli uomini sono liberi allo stesso di godere di determinati diritti e
facoltà, ma questo è possibile in una condizione di convivenza civile e di rispetto reciproco
osservando sempre le leggi pubbliche coattive.
Il diritto e la legalità hanno il compito di garantire in primo luogo la libertà ai singoli
individui e in via consequenziale la sicurezza; ciò deve avvenire in una dimensione neutrale
e imparziale.
Il pensiero di Kant è stato poi assunto dal liberalismo giuridico come fondamento.
Si pone la priorità dell’uomo sullo Stato e quindi della libertà sulla sicurezza.
Oggi il rapporto libertà-sicurezza richiede maggior importanza, data dal fatto che sono aumentati i
rischi all’interno delle dimensione collettiva e all’interno della dimensione individuale ( fra singoli ).
porta oggi al →
Il rapporto fra libertà-sicurezza PARADOSSO DELLA SICUREZZA
Lo Stato riconosce una serie di libertà ai
singoli individui. Da queste libertà i
singoli individui compiono delle scelte e
da queste scelte possono sorgere diverse
situazioni di rischio.
Lo Stato deve limitare tali situazioni.
Lo Stato deve quindi agire su un duplice
fronte: concedere libertà ai singoli e
limitare questa in modo tale da non far
insorgere situazioni di rischio.
Nella gestione delle situazioni di rischio i singoli individui sono allo stesso tempo: portatori di
responsabilità e destinatari di protezione.