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DIRITTI COSTITUZIONALI

( fra libertà ed eguaglianza )

Le Costituzioni nate alla fine della Seconda guerra mondiale sono costituzione basate sulla forma

democratica pluralistica. Il connubio democrazia e pluralismo porta a parlare di: POLICRAZIA.

Bisogna confrontare soprattutto la Legge Fondamentale tedesca e la Costituzione italiana.

 Pluralismo

La Legge Fondamentale tedesca concepisce il pluralismo come un assetto economico e

politico caratterizzato da diverse ideologie e orientamenti.

La Costituzione italiana concepisce il pluralismo come una società eterogenea nella quale

sorgono conflitti e divergenze di diversa natura ( culturale, politica, ideologica, economica,

finanziaria ); un sistema che vede un ampio ventaglio di espressioni, le quali hanno necessità

di essere racchiuse entro limiti e principi.

 Dignità dell’uomo e diritti della persona

La Legge Fondamentale tedesca parla espressamente del principio della dignità dell’uomo

nell’art. 1. e ciò lo ritroviamo anche nel disegno complessivo di questa. Su questo principio

nascono e si fondano tutti i diritti fondamentali riconosciuti ai singoli individui.

La Costituzione italiana invece non parla espressamente di tale principio ma lo considera

indirettamente nell’art. 2 quando disciplina i diritti inviolabili dell’individuo ossia i diritti

altamente personali sia nelle forma individuali sia nella forma associata\collettiva ossia

all’interno delle formazioni sociali ( interno a gruppi in cui si sviluppa la personalità della

persona ).

La Costituzione italiana concepisce la dignità della persona come un insieme di condizione

essenziali riconosciute ad essa ( vita, libertà, proprietà, etc.. ).

 Effettività del godimento dei diritti

Per garantire un effettivo godimento dei diritti fondamentali le carte costituzionali hanno

previsto una serie di compiti che devono svolgere i poteri pubblici.

La Legge Fondamentale tedesca non prevede un catalogo di diritti sociali ma parla di “diritti

di prestazione” ossia dei diritti dei singoli individui a cui corrispondono determinati doveri

da parte dei poteri pubblici.

Ad ogni modo lo stato federale deve garantire ad ogni individuo un eguale godimento

effettivo dei diritti.

La Costituzione italiana invece contiene un catalogo di diritti sociali che configurano

determinate situazioni giuridiche soggettive a cui corrispondono determinati compiti dei

poteri pubblici. Su questi però il legislatore ha un ampio margine legislativo.

In sostanza per garantire un godimento effettivo dei diritti individuali altamente personali lo

Stato deve agire su un duplice piano:

– realizzare delle condizioni base ( di partenza ) che permettano ai singoli individui di avere

pari chanches e possibilità in merito al godimento di questi diritti.

– i poteri pubblici devono garantire protezione e tutela a questi diritti e devono anche

regolare in modo corretto e adeguato il contesto entro il quale rientrano questi diritti.

Oggi negli ordinamenti democratici costituzionali, fondati tutti sul pluralismo e multiculturalismo, è

garantire l’effettività del godimento dei diritti fondamentali previsti dalle carte

difficile

costituzionali.

Il principio della effettività del godimento dei diritti fondamentali verticale si fonda sull’art. 3

comma 2 Cost.

Questo articolo sancisce il principio di eguaglianza in senso formale e in senso sostanziale. Ciò

implica eguali possibilità di accesso agli spazi di libertà ed eguale tutela dei propri diritti di libertà.

( →

Qui notiamo il passaggio da un catalogo di diritti fondamentali inteso in senso negativo

protezione da eventuali ingerenze o aggressioni da parte dei poteri pubblici ) ad un catalogo di

diritti fondamentali inteso in senso positivo ( → eguali possibilità di esercitare i propri diritti di

libertà ).

L’uomo adesso è un soggetto che entra in relazione con l’altro, in uno spazio comune in cui devono

esserci eguali diritti e doveri; si tratta di uno spazio in cui tutti gli individui devono avere le stesse

possibilità di esercitare i propri diritti fondamentali e devono avere le stesse garanzie di tutela di

questi diritti. Notiamo il nesso: diversità-solidarietà.

In questo quadro troviamo anche il principio di neutralità.

L’ordinamento giuridico deve avere un atteggiamento neutrale e imparziale davanti ai singoli

individui ossia deve garantire a tutti eguali diritti e doveri.

Questo principio si muove però su dei terreni insidiosi in cui ogni giorno il fenomeno del

pluralismo assume aspetti diversi, muta e prende sembianze diverse.

Quali sono allora le condizioni necessarie affinché il principio di neutralità possa sviluppare il

fenomeno dell’integrazione all’interno dei tessuti sociali, andando a ridurre sempre più forme

di esclusione e andando ad aumentare forme di inclusione ?

Dobbiamo rispondere osservando due tendenze:

 → L’ordinamento giuridico deve muoversi utilizzando un criterio che sia

Multiculturalismo

sensibile alle differenze derivanti da esigenze etiche e religiose dei diversi gruppi sociali.

 → L’ordinamento giuridico deve stabilire delle regole di vita comune,

Comunitarismo

insieme a delle regole che garantiscano una giusta convivenza, in modo tale da creare

un’identità collettiva sociale.

Rispondendo all’interrogativo il principio di neutralità per garantire il fenomeno dell’integrazione

dovrebbe prendere ispirazione dalla tendenza del comunitarismo.

Il principio della effettività del godimento dei diritti orizzontale si fonda sugli artt. 2-3 Cost.

In questo senso l’ordinamento giuridico afferma che i diritti fondamentali del singolo individui

sia all’interno dello Stato e quindi non devono subire alcuna

devono essere garantiti e tutelati

ingerenza o aggressione da parte dei poteri pubblici sia all’interno dei rapporti fra privati e quindi

non devono subire alcuna ingerenza o aggressione da persone fisiche o giuridiche.

L’efficacia orizzontale ha un’operatività indiretta ossia:

 il legislatore può attuare questo principio solamente in determinati ambiti

 costituisce un canone di interpretazione del diritto privato e di clausole generali del diritto

civile

 prevede delle norme costituzionali che stabiliscano degli obblighi di protezione dei beni

privati costituzionalmente protetti

Rapporto libertà sicurezza

Questo rapporto ha assunto carattere diverso con il passare del tempo.

era garantito dall’intreccio di legami

Inizialmente negli ordinamenti medioevali questo rapporto

verticali e orizzontali di protezione, che caratterizzavano un ordinamento giuridico poliarchico

( poliarchia = governo di molti ).

Successivamente negli ordinamenti premoderni il rapporto libertà-sicurezza era caratterizzato da:

 La libertà e la sicurezza venivano tutelate allo stesso modo, indipendentemente se si trattava

di tutelarle in ambito collettivo o in ambito individuale.

 La libertà e la sicurezza vengono garantite dal sovrano

 si trovava all’interno di un quadro in cui vi era asimmetria dei

Il nesso libertà-sicurezza

diritti e delle dignità dei singoli, che andava ad escludere il nesso fra il potere del sovrano e

il garantire una base sociale omogenea ( da un punto di vista giuridico )

 Il sovrano non era soggetto a regole, procedure, limiti entro cui esercitare il proprio potere e

quindi il suo potere di protezione veniva esercitato in modo assoluto. Ciò poteva comportare

che il sovrano agisse in modo eccessivo o comunque in modo non adeguato. Contro il libero

arbitrio del sovrano il singolo individuo aveva un solo diritto: diritto di resistenza.

Con le dottrine del contratto sociale il rapporto libertà-sicurezza viene inteso in senso diverso

rispetto a quanto appena detto. Notiamo la dottrina di 4 filosofi:

 Hobbes

Il sovrano con il contratto sociale ha la possibilità di assicurare una condizione di vita

comune adeguata a tutti i singoli individui, assicurando loro libertà e sicurezza allo stesso

tempo. In tal modo i singolo individui si pongono in una condizione di subordinazione

rispetto al sovrano e in via consequenziale rispetto al contratto sociale ( legge sovrana ),

andando a ridurre sempre più il loro spazio di autodeterminazione che costituisce lo stato di

natura.

 Locke

Il contratto sociale è strumento mediante il quale si costituisce uno spazio di libertà

individuale, entro il quali gli individui hanno la possibilità di agire e muoversi secondo la

propria autodeterminazione, e contemporaneamente si stabiliscono delle regole e dei limiti a

questa libertà, in modo tale da garantire sicurezza.

 Rousseau

Con il contratto sociale gli individui rinunciano al loro stato di natura ( diritto a tutto =

diritto ad agire secondo la propria autodeterminazione ) andando a confluire in una volontà

nell’istituzione del popolo come soggetto titolare della sovranità, un popolo

generale ossia

che agisce secondo democrazia.

 Kant

Si deve costituire uno stato civile attraverso il contratto sociale.

Parliamo di una condizione in cui prevale la libertà sulla sicurezza.

Questo significa che: gli uomini sono liberi allo stesso di godere di determinati diritti e

facoltà, ma questo è possibile in una condizione di convivenza civile e di rispetto reciproco

osservando sempre le leggi pubbliche coattive.

Il diritto e la legalità hanno il compito di garantire in primo luogo la libertà ai singoli

individui e in via consequenziale la sicurezza; ciò deve avvenire in una dimensione neutrale

e imparziale.

Il pensiero di Kant è stato poi assunto dal liberalismo giuridico come fondamento.

Si pone la priorità dell’uomo sullo Stato e quindi della libertà sulla sicurezza.

Oggi il rapporto libertà-sicurezza richiede maggior importanza, data dal fatto che sono aumentati i

rischi all’interno delle dimensione collettiva e all’interno della dimensione individuale ( fra singoli ).

porta oggi al →

Il rapporto fra libertà-sicurezza PARADOSSO DELLA SICUREZZA

Lo Stato riconosce una serie di libertà ai

singoli individui. Da queste libertà i

singoli individui compiono delle scelte e

da queste scelte possono sorgere diverse

situazioni di rischio.

Lo Stato deve limitare tali situazioni.

Lo Stato deve quindi agire su un duplice

fronte: concedere libertà ai singoli e

limitare questa in modo tale da non far

insorgere situazioni di rischio.

Nella gestione delle situazioni di rischio i singoli individui sono allo stesso tempo: portatori di

responsabilità e destinatari di protezione.

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A.A. 2018-2019
33 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/21 Diritto pubblico comparato

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher frarosci di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto pubblico comparato e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Unitelma Sapienza di Roma o del prof Ridola Paolo.