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Estratto del documento

L’autonomia regolamentare: la Costituzione è l’unica che traccia

il perimetro di questa autonomia.

L’art. 64 Cost. ci dice che ciascuna camera adotta il proprio

regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il rapporto tra il regolamento parlamentare e la legge è un

rapporto di competenza, cioè il regolamento si occupa

dell’organizzazione e del funzionamento della camera di

riferimento. Su organizzazione e funzionamento della camera di

riferimento, non può fare nulla la legge. Se c’è una

autonomia regolamentare, l’art. 64 Cost. comma 2 traccia dei

limiti minimi, cioè stabilisce alcune regole che il regolamento

deve osservare. Si fa riferimento in particolare alla pubblicità

delle sedute: le sedute sono pubbliche, tuttavia ciascuna delle

due camere e il Parlamento a camere riunite possono decidere di

adunarsi in seduta segreta.

Al terzo comma invece si dice che le deliberazioni di ciascuna

Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la

maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a

maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una

maggioranza speciale. L’ultimo comma

ci dà il terzo vincolo, per cui i membri del Governo anche se non

fanno parte delle Camere hanno diritto, e se richiesti obbligo, di

assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo

richiedono. Le sedute non sono valide se non è presente

almeno un membro del Governo (es. il Presidente del consiglio dei

ministri, o anche un sottosegretario).

La posizione particolare dei regolamenti parlamentari ha

determinato una discussione circa la sindacabilità dei regolamenti

parlamentari da parte della Corte Costituzionale.

La Corte Costituzionale ha negato questa possibilità perché i

regolamenti sono si fonti primarie, ma non aventi valore di legge.

Avere valore di legge significa essere fungibili difronte alla legge,

ma i regolamenti parlamentari non sono fungibili davanti alla

legge. L’altra

caratteristica della autonomia è l’immunità della sede: ciascun

ramo del Parlamento non possono vedere l’ingresso delle forze di

polizia se non per ordine o autorizzazione del Presidente della

camera. C’è stato un

episodio durante il periodo di tangentopoli che vide l’ingresso

delle forze di polizia dentro la Camera.

Le Camere hanno una autonomia contabile, quindi sono ciascuna

responsabile del proprio bilancio.

Per quanto riguarda invece l’autodichia, è la giustizia interna che

esercitano le camere. Questa è regolata da regolamenti specifici.

L’autodichia è esercitata dagli organi giurisdizionali interni

composti da parlamentari.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato nel 2009

l’Italia, perché l’autodichia viola l’art. 6 comma 1 CEDU

(imparzialità della giurisdizione).

Sono state introdotte le cause di incandidabilità, per la prima

volta nel 1995 per quanto riguarda gli enti locali e facevano

riferimento soprattutto a ipotesi di condanne per delitti di mafia.

A livello di enti locali c’è un particolare interesse delle

associazioni mafiose di un controllo del territorio, e perciò le

associazioni mafiose hanno un maggiore interesse alla politica

locale.

La prima legge che introduce la incandidabilità degli

amministratori locali prevede anche la possibilità di una condanna

non definitiva. Ma la Corte ha detto che questo viola il principio

della presunzione di non colpevolezza.

Queste ipotesi sono oggi previste anche nella legge Severino,

legge per la prevenzione della corruzione.

La questione si pone quando il soggetto risulti incandidabile dopo

esser stato eletto. In questo caso è stato previsto che la

incandidabilità assume rilevanza anche se il soggetto è già stato

eletto: il soggetto che si trovi in una situazione di incandidabilità

dopo esser stato eletto, decade dalla carica (come è accaduto al

senatore Berlusconi nel 2013). Sia per il

giudizio di convalida che per il giudizio sulle cause di decadenza,

il giudizio si svolge prima nella giunta delle elezioni e poi in aula.

Nel giudizio di convalida c’è la possibilità di una contestazione.

Se una causa di ineleggibilità sopravviene nel corso del mandato,

si trasforma in causa di incompatibilità.

Funzionamento e funzioni e rapporto tra Parlamento e UE.

Per quanto riguarda il funzionamento, le due camere funzionano

separatamente anche se esercitano le funzioni collettivamente

(nel senso che quasi tutte le decisioni sono valide soltanto se

assunte in modo identico nelle due camere).

L’art. 60 Cost. prevede che la Camera dei deputati e il Senato

della Repubblica sono eletti per 5 anni. Questa disposizione è

stata modificata nel 1963, perché prima la Camera durava 5 anni

e il Senato 6 anni. La diversa durata delle camere

aveva lo scopo di valorizzare il Senato, ma non teneva conto del

fatto che entrambe le camere devono dare la fiducia al governo e

devono entrambe approvare le leggi. Nel 1953 e

nel 1958 il Pdr sciolse anticipatamente il Senato per far si che sia

eletto contestualmente al Senato.

Non si può andare oltre i 5 anni, e i 5 anni decorrono dalla data

della prima riunione delle camere.

E’ possibile lo scioglimento anticipato, art. 88 Cost. ci dice che il

Pdr, sentiti i loro Presidenti, può sciogliere entrambe le camere o

una sola di esse. Nulla esclude la possibilità prevista dall’art. 88 di

sciogliere una sola delle camere.

Il Pdr non ha un ruolo politico, quindi non può sciogliere le camere

sulla base di una sua valutazione politica, ma la valutazione

politica deve provenire dagli organi del circuito politico (governo

e Parlamento). Scalfaro però era giunto a una

valutazione un po' diversa, nel senso che scioglie le camere perché

c’è una nuova legge elettorale nel 1994. Scalfaro fa una

valutazione insieme alle forze politiche (perché il governo Ciampi

si dimette), ma sostanzialmente non vede se è possibile formare

un’altra maggioranza.

Le ipotesi di scioglimento anticipato non sono quindi definite nella

nostra Costituzione, ma fanno riferimento all’impossibilità di

funzionamento delle camere. Es. il Presidente Cossiga minacciò lo

scioglimento delle camere quando non riuscivano ad eleggere due

giudici costituzionali. Art. 60 comma 2 Cost. ci dice

che le camere non possono essere prorogate se non per legge o

per caso di guerra (naturalmente difensiva). L’art. 78

prevede che le camere deliberino lo stato di guerra e conferiscano

al governo i poteri necessari. L’art. 60 Cost. ci dice che per legge

in caso di guerra può essere prorogata la durata delle camere.

Quindi, il Parlamento deve approvare una legge in presenza di una

guerra per prorogare le camere.

Diversa dalla proroga è la prorogatio: la prorogatio è un istituto

contemplato in particolare per le camere all’art. 61 comma 2

Cost., il quale si collega a un principio (non scritto) cioè quello di

continuità degli organi costituzionali. Gli organi costituzionali non

possono mancare in nessun momento, per cui la Costituzione fa in

modo che un vuoto non si crei mai.

L’art. 61 comma 1 Cost. ci dice che le elezioni delle nuove camere

hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La

prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle

elezioni. Finchè non siano riunite le nuove Camere sono prorogati

i poteri delle precedenti. Quindi, la prorogatio può

arrivare a un massimo di 90 giorni. I poteri del

Parlamento in periodo di prorogatio: questi poteri non sono

esattamente stabiliti, ma ci sono soltanto alcuni specifici

riferimenti. I riferimenti sono all’art. 77 comma 2 e art. 85

comma 3: il primo stabilisce una cosa che il Parlamento può fare

anche se è sciolto, e l’altro cosa non può fare il Parlamento

quando è sciolto.

L’art. 77 Cost. comma 2 ci dice che quando viene adottato un

decreto legge, questo decreto deve essere presentato il giorno

stesso alle camere per la conversione anche se le camere sono

sciolte, altrimenti perde efficacia con effetto retroattivo. Le

camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si

riuniscono entro 5 giorni. L’art. 85 Cost.

(elezione Pdr) prevede che se le camere sono sciolte o manca

meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro

quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo

sono prorogati i poteri del Pdr in carica. Quindi, il Parlamento

legittimato dagli elettori deve eleggere il Pdr, e non deve

eleggerlo il Parlamento legittimato dagli elettori 5 anni prima.

Come funzionano le camere?

Le camere devono essere convocate per riunirsi.

L’art. 62 Cost. prevede alcune forme di convocazione delle

assemblee parlamentari, e ci dice che le camere si riuniscono di

diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il comma 2 dà la possibilità di una convocazione straordinaria per

volontà del Pdr o di 1/3 dei suoi componenti e per iniziativa del

Presidente (cioè il Presidente della camera).

La convocazione di una camera comporta di diritto la

convocazione dell’altra (bicameralismo perfetto).

Le camere vengono convocate con un ordine del giorno fissato

sulla base della disciplina dell’organizzazione dei lavori. Per

quanto riguarda le votazioni, le sedute sono valide se è presente

la maggioranza degli aventi diritto.

Il numero legale è presunto, altrimenti si richiede l’accertamento

del numero legale.

Il quorum di validità è la maggioranza dei componenti, e la

generalità delle deliberazioni si approva con la maggioranza

semplice. A questo fanno eccezioni le ipotesi in cui è richiesta

l’approvazione a maggioranza assoluta, o quando è prevista la

maggioranza qualificata ecc. Come si vota? Si

può votare: favorevole, contrario o astenuti.

La questione degli astenuti è importante, perché il regolamento

della Camera dei deputati ha sempre previsto che gli astenuti, pur

considerati presenti ai fini del numero legale, sono considerati

assenti ai fini della approvazione. Quindi, l’astenuto aiuta

all’approvazione delle delibere. Questa

fino alla scorsa legislatura era la regola per la sola Camera dei

deputati, perché per il Senato l’astenuto era considerato presente

ai fini della approvazione. Alla fine della legislatura il Senato ha

approvato un riforma del regolamento che ha anche introdotto lo

stesso sistema della Camera per la considerazione degli astenut

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A.A. 2019-2020
253 pagine
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher alepabonr6 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pertici Andrea.