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Estratto del documento

I PRINCIPI FONDAMENTALI

Il principio si distingue dalla regola, che normalmente è una fattispecie determinata. Il principio è un'indicazione più generale.

Art. 1 --> "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."

Principio democratico. Dispone che l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro (1° comma). 2° comma --> la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione --> carattere democratico dello stato. Uno stato è tale quando la sovranità appartiene al popolo. Questo distingue le democrazie che si affermano a partire dalla diffusione di questo concetto dopo la rivoluzione francese e americana. Separazione delle leggi --> legata al principio democratico --> Locke (legislativo e esecutivo); Montesquieu (legislativo, esecutivo, giudiziario).

Il principio democratico si lega al principio maggioritario -> normalmente in democrazia decide la maggioranza -> frutto di un'elezione democratica, ci sono maggioranze di diverso tipo:

  • Maggioranza semplice -> maggioranza dei presenti (metà + 1).
  • Maggioranza assoluta -> maggioranza dei componenti -> es. componenti 300 -> maggioranza assoluta 151; numero legale: 151. Maggioranza presenti: 76.
  • Vi sono casi di maggioranze qualificate.

La maggioranza assoluta evita colpi di mano, evita che la presenza più o meno occasionale di una particolare parte in modo più sostanzioso rispetto al solito possa portare quella parte ad imporre la propria visione. Le minoranze sono ancora più tutelate in presenza di maggioranze qualificate. L'ordinamento deve contemperare la tutela delle minoranze con la funzionalità degli organi -> ci sono alcune cariche per la cui elezione si prevede una maggioranza qualificata (Presidente giudiziario).

dellaRepubblica) --> eletto a maggioranza dei 2/3 del Parlamento in seduta comune integratodai delegati regionali. Mattarella, Napolitano, Scalfaro non hanno raggiunto lamaggioranza dei 2/3 --> a fronte del mancato raggiungimento si potrebbe rischiare dinon trovare nessuno che copra la carica --> il Parlamento da una certa votazioneabbassa la maggioranza richiesta e passa da 2/3 a maggioranza assoluta.

Le minoranze possono essere politiche e permanenti. Minoranze politiche --> hannosempre la possibilità di recuperare.Minoranze permanenti --> non sono trasformabili in maggioranza quindi vanno tutelate.

Art. 6 --> "La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche". Questoprincipio democratico nella nostra Costituzione è affermato con particolare forza. Laprima cosa che il costituente ritiene di scrivere nella Costituzione è il carattererepubblicano dello stato --> l'Italia è una Repubblica democratica fondata

sul lavoro --> il principio democratico si lega al principio di uguaglianza. Richiamo al lavoro --> espressione della cultura socialista (all'inizio si diceva "fondata sui lavoratori"). Il lavoro non è richiamato tanto come principio lavorista (art.4), ma in questo caso si lega al carattere repubblicano e democratico. La Repubblica porta con sé l'eliminazione di qualunque privilegio. Disposizioni trasitorie e finali --> eliminazione dei titoli nobiliari, con la possibilità di conservarli solo come parte del cognome se attribuiti prima dell'avvento del fascismo --> la nobiltà è eliminata insieme alla monarchia. Ciascun cittadino pesa per ciò che fa e non per come nasce --> cittadino sinonimo del lavoratore (art.3 --> si fa riferimento all'uguaglianza sostanziale come condizione per lo sviluppo della persona umana ed effettiva partecipazione di tutti i lavoratori). Lavoro --> condizione di Repubblicanesimo,

democraticità e uguaglianza. Il 2° comma è esplicazione del primo e determina che il popolo eserciti questa sovranità nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ha valore giuridico la manifestazione della volontà popolare attraverso le forme della Costituzione. Le forme sono quelle delle elezioni -> elettività da parte dei cittadini delle due Camere, le cui modalità non sono previste quindi il legislatore non è vincolato a una legge elettorale. Non si eleggono altri organi da parte dei cittadini i quali eleggono i consigli regionali e i presidenti (art.122) -> sicuramente i consigli regionali e se lo statuto non prevede diversamente anche il presidente della regione. Mentre l'elettività degli enti locali è prevista dalla legge quella delle province è stata esclusa con quella dei parlamentari europei. Altre forme di esercizio del voto: referendum abrogativo (art.75), referendum costituzionale (art.138),

  1. Referendum sugli statuti regionali (art. 123)
  2. Modificazioni territoriali degli enti locali (artt. 132, 133)
  3. Iniziativa legislativa popolare (art. 71)
  4. Petizione (art. 50)

Art. 2 - "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come individuo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale" - principio personalista: pone al centro della Costituzione la persona umana - si pone in contrasto con il periodo precedente - il fascismo poneva al centro dell'attenzione lo stato. Persona considerata non solo nella sua individualità ma anche nelle formazioni sociali. Questo articolo vede una forte caratterizzazione da parte della cultura del cristianesimo sociale - gli ordinamenti liberali vedevano negativamente la presenza dei corpi intermedi - art. 2 a favore dei corpi intermedi.

Riferimento ai

diritti inviolabili molto ampio --> dall'art. 13 e seguenti la costituzione prevede i diritti e i doveri del cittadino. Più importante diritto --> libertà personale --> nessuno può essere costretto fisicamente se non a determinate condizioni. Questi diritti inviolabili sono solo queli previsti dalla Costituzione o si può andare oltre? Si sono fronteggiate due tesi: art. 2 come norma a fattispecie chiusa e art. 2 come norma a fattispecie aperta. 2° interpretazione --> l'ingresso dei diritti fondamentali nell'ordinamento a prescindere di un espresso richiamo nella Costituzione. I diritti sono INVIOLABILI --> l'inviolabilità va oltre l'essere fondamentale --> esprime la dimensione dinamica del diritto --> possibilità della sua tutela. Proprio quando il diritto entra in crisi c'è bisogno di tutela da parte dello stato. L'inviolabilità dei diritti fondamentali è resa

particolarmente forte nella forma di stato di diritto costituzionale -->se una maggioranza forte mi impedisse la libertà personale sarebbe possibile attraverso l'intervento della Corte costituzionale ristabilire la libertà. Novero maggiore di diritti ricavabili anche attraverso i trattati e le carte internazionali sottoscritti dall'Italia, a partire dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, a lungo utilizzata dalla stessa Corte di giustizia delle comunità europee e poi dall'UE alla quale si è aggiunta a partire dal 2000 e dopo Lisbona con efficacia giuridica vincolante la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

L'art. 2 porta con sé anche il principio pluralista ideologico che è suscettibile di diverse declinzioni, si riscontra come espressione tra le culture politiche presenti all'Assemblea costituente soprattutto della cultura liberale volta a favorire la presenza delle diverse posizioni ideologiche.

Proprio in contrapposizione al totalitarismo. Pluralismo ideologico che incrocia posizioni diverse -> democrazia. Sta a cavallo degli artt. 1 e 2 e ha più concreta specificazione a partire dall'art. 21 -> ciascuno ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

Il pluralismo sociale vede un notevole contributo della cultura cattolica, cristiano-democratica, è più legato all'aspetto dell'art. 2 -> i diritti fondamentali sono tutelati non solo per il singolo, ma anche nelle formazioni sociali. La persona che per la tutela dei propri diritti possa avvalersi di una struttura sociale che non lo lascia solo, vede la sua posizione rafforzata. Il singolo di fronte a tutto lo stato è più debole che se si presenta attraverso una formazione sociale. Le formazioni sociali possono essere diverse -> la famiglia è già una prima formazione sociale -> quando l'art. 29 che fa riferimento alla famiglia soltanto.

fondata sul matrimonio ha aperto verso altre formazioni familiari ci si è rifatti soprattutto all'art. 2. Tra richiamo generico dell'art. 2 e richiamo specifico dell'art.29 --> gradazione delle forme di famiglia che allo stato attuale è stata tenuta in considerazione dal legislatore del 2016 che nell'approvare la legge sulle unioni civili ha previsto accanto alla famiglia fondata sul matrimonio che in Italia rimane soltanto una famiglia fondata da un uomo e da una donna, anche la famiglia fondata da due persone dello stesso sesso, che non vede lo stesso riconoscimento, ma è soltanto capace di dar luogo a un'unione civile che non è stata prevista anche per le coppie eterosessuali. Inoltre c'è l'ipotesi della convivenza. Nell'unione civile sono previsti i diritti diminuiti sia dal punto di vista dell'asse ereditario dove l'unione civile si colloca in una posizione inferiore rispetto al coniuge e per quanto

Riguarda la possibilità di formare una famiglia con figli, cosa che dal punto di vista della fondazione naturale trova limiti maggiori quando la coppia è maschile rispetto a quando è femminile --> nel nostro ordinamento non è previsto alcun riconoscimento, neanche dell'adozione e neppure della adozione del figlio del partner per la quale pochi giorni fa c'è stato un richiamo dell'ONU. Altre formazioni sociali --> la Chiesa e le confessioni religiose sono citate separatamente con diverso riconoscimento nell'ambito della Costituzione pur non essendovi in Italia una religione di Stato. Altre: sindacati, partiti politici ecc. La presenza delle formazioni sociali ha portato più recentemente con la riforma del 2001 (titolo V, parte II) all'introduzione nel nostro ordinamento anche del principio di sussidiarietà orizzontale. Sussidiarietà --> principio in base al quale lo stato interviene in modo sussidiario.

repubblica, in cui ogni livello ha competenze specifiche e agisce in modo complementare agli altri. La sussidiarietà verticale prevede che le decisioni siano prese al livello più vicino ai cittadini, in modo da garantire una maggiore partecipazione e una migliore risposta alle esigenze locali. La sussidiarietà verticale si basa sul principio che i problemi devono essere risolti al livello più basso possibile, solo quando non è possibile risolverli a livello locale, devono essere affrontati a livello superiore. Questo principio permette di evitare una concentrazione eccessiva di potere e di garantire una maggiore autonomia e responsabilità ai livelli inferiori. Ad esempio, nel contesto italiano, la sussidiarietà verticale si applica attraverso la divisione delle competenze tra lo Stato centrale, le regioni e gli enti locali. Lo Stato centrale si occupa di questioni di interesse nazionale, come la difesa, la politica estera e la sicurezza, mentre le regioni hanno competenze in materia di sanità, istruzione e ambiente. Gli enti locali, come i comuni, si occupano di questioni di interesse locale, come la gestione del territorio e dei servizi pubblici. In conclusione, la sussidiarietà verticale è un principio fondamentale per garantire una buona governance e una migliore risposta alle esigenze dei cittadini.
Dettagli
A.A. 2020-2021
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SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher giadascaramelli97 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pertici Andrea.