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Il Parlamento: garanzia di pluralismo politico

Il Parlamento, garanzia di pluralismo politico, è centrale nel nostro ordinamento. La sua struttura può essere monocamerale, con un'unica sede e unica rappresentanza, oppure bicamerale. Storicamente, la cessione del potere da parte del sovrano ha portato alla creazione del Parlamento e del Senato regio in Italia, con un membro eletto e uno nominato. Attualmente, non esiste più una camera di denominazione regia (art.1 e 139).

La proposta della commissione dei 75 per il Senato prevede una composizione di 2/3 di membri eletti direttamente e 1/3 di rappresentanza delle regioni. Infine, si è giunti ad un Senato totalmente elettivo, e viene eletto a base regionale (art.57). La ripartizione dei seggi avviene tra le regioni, con un minimo di 7 (ora 5) senatori per ogni regione (2 per la Valle d'Aosta e 1 per il Molise). Questo ha portato ad un rafforzamento del regionalismo.

Il bicameralismo perfetto (paritario) è quello più vicino al monocameralismo. Le due camere hanno esattamente le stesse funzioni, ed è importante che non siano troppo diverse, altrimenti si bloccano. Nel 1948, si stabilì che ci sarebbe stato un deputato ogni 80.000 abitanti o frazione.

superiore a 40k, un senatore ogni 200k abitanti o frazione superiore a 100k. Riforma 1963 con legge costituzionale: numero fisso, 630 camera e 315 senato. Ora (2020) con la riduzione 400 camera e 200 senato. C'è anche una quota di senatori non eletti (107 prima legislatura), III disp. fin. trans. nominati senatori i deputati dell'assemblea costituente che sono stati presidenti del consiglio dei ministri o assemblee legislative, hanno fatto parte del disciolto senato, hanno avuto almeno tre elezioni compresa assemblea costituente, dichiarati decaduti nella camera il 1926, hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a 5 anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello stato. Sono nominati senatori con decreto del presidente della repubblica i membri del disciolto senato della consulta nazionale. Si può rinunciare al diritto di essere senatori prima della firma del decreto di nomina. Ci sono poi senatori di diritto: ex presidenti.della repubblica (Enrico De Nicola il primo). Il presidente della repubblica può proclamare senatore a vita 5 cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario (art.59). Si possono nominare solo 5 senatori a vita. Einaudi ne nominò 8 perché 2 morirono e Arturo Toscanini rifiutò con una lettera. Bisogna fare attenzione a non nominarne troppi, infatti per 10 anni non venne nominato nessuno fino al 2001 con Ciampi, Rita Levi Montalcini. Attualmente sono: Mario Monti, Elena Cattaneo, Carlo Rubbia, Renzo Piano (nominati da Napolitano) e Liliana Segre (Mattarella) + Napolitano. Nel 2020 è stata ridotta il numero dei parlamentari e modificato l'art. 59 per cui i senatori totali in vita non possono essere più di 5 (per questo Mattarella ne nomina solo 1): se non muore nessun senatore, il presidente non può nominarne altri. Per essere deputati bisogna avere 25 anni, mentre per essere senatori bisogna avere 40 anni. L'elettorato passivo per entrambi è a 18 anni dal

2021 (prima senato 26). fino al 1963 la durata del senato era di 6 anni, ora 5.

PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE

art.55: parlamento: senato + camera dei deputati. il parlamento si riunisce in seduta comune delle due camere nei casi stabiliti dalla costituzione. prima si era proposta un'assemblea nazionale che potesse dare anche il voto di fiducia, ma in fine no. è presieduto dal presidente della camera dei deputati (art63) e anche l'ufficio di presidenza è quello della camera dei deputati dato che è più rappresentativa. può darsi un proprio regolamento ma in assenza si usa quello della camera dei deputati.

funzioni elettorali: elegge 5 su 15 (1/3) componenti della corte costituzionale (art135), elegge 1/3 componenti del consiglio superiore della magistratura (art.104), elegge 45 cittadini (ogni 9 anni) aventi i requisiti di eleggibilità di senatore e ne vengono estratti a sorte 16 per la corte costituzionale nel caso in cui parlamento in seduta

comune abbiamesso in stato di accusa il presidente della Repubblica per alto tradimento o per attentato alla costituzione.

Corte costituzionale: 15 giudici costituzionali + 16 estratti a sorte. il voto per l'accusa del presidente della repubblica è a maggioranza assoluta.

il presidente della repubblica è eletto dal parlamento in seduta comune dei suoi membri ma alla sua elezione partecipano anche 3 delegati regionali per regione (1 valle d'aosta).

il parlamento in seduta comune si limita a deliberare, la discussione solo per richiamo a regolamento o per dubbi su quest'ultimo. Non c'è una discussione su chi eleggere come presidente della Repubblica, la discussione avviene soltanto all'esterno, dunque non ci sono nemmeno candidature.

SINGOLO PARLAMENTARE art67: divieto di mandato imperativo. l'eletto è libero di identificare l'interesse generale e perseguirlo in parlamento ma è sempre libero di discostarsi. il partito

può prendere delle misure contro il parlamentare ribelle secondo il suo regolamento disciplinare: ammonimento, richiamo, sospensione fino all'espulsione dal partito. La Corte costituzionale, nella sentenza 14/1964, afferma che il partito può assumere tutte le misure che vuole nei confronti del parlamentare, ma in quanto membro del gruppo e non in quanto parlamentare. C'è una questione aperta sulla revoca popolare. L'articolo 68 riguarda l'immunità parlamentare: - I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere per opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. - Senza autorizzazione della camera, il parlamentare non può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, arrestato, privato della libertà personale, mantenuto in detenzione, salvo che con una sentenza irrevocabile di condanna o colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. - È necessaria un'autorizzazione analoga per le intercettazioni di.

conversazioni o comunicazioni e sequestro di corrispondenza ai sensi dell'art. 3 della legge 140/2003, anche per ogni atto parlamentare e attività connesse alla funzione parlamentare espletata fuori dal parlamento.

Secondo l'art. 4 non ci sono eccezioni all'art. 68, quindi il giudice provvede trasmettendo copia degli atti alla camera alla quale il membro del parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto.

L'immunità, l'insindacabilità assoluta e la validità per sempre si applicano finché una persona è o è stata parlamentare.

L'inviolabilità penale era vigente fino al 1993: il magistrato che volesse agire nei confronti di un parlamentare doveva chiedere l'autorizzazione a procedere alla camera di appartenenza. Poteva procedere soltanto in caso di autorizzazione, così il parlamento valutava se ci fosse stato un intento persecutorio nei confronti del parlamentare. Questa previsione viene eliminata con la legge costituzionale n. 3 del 1993. Viene eliminata la generale autorizzazione a procedere e vengono mantenute soltanto le

Autorizzazioni ad acta ovvero autorizzazioni a compiere determinati atti, senza bisogno di autorizzazione della camera (quindi rimangono solo quelle in riferimento ai voti e alle opinioni espresse). Limitazioni in cui non si può procedere: perquisizione personale domiciliare, privazione di libertà personale, stato di detenzione salvo che in esecuzione di una sentenza penale irrevocabile o in caso di flagranza + intercettazioni. Problema delle intercettazioni indirette: anche là serve autorizzazione della camera.

Art. 68 Indennità parlamentari: fissata da legge 1261/1965, 96% del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente della corte di cassazione. Diaria: rimborso forfettario spese soggiorno a Roma; rimborso forfettario trasferimento luogo di residenza a Roma, rimborso spese esercizio del mandato parlamentare, somma annua fissa per spese telefoniche, servizi di collettività, spese sanitarie rimborso, una serie di tessere.

  1. assegno di solidarietà pari all'80% dell'importo mensile lordo dell'indennità moltiplicato per il numero di anni del mandato effettivo, pensione con il calcolo contributivo (cambiato dal vitalizio del 2012) con limiti di riduzione non sotto 1600-1900€ al mese e di aumento, non sopra al vitalizio precedente percepito.
  2. ORGANIZZAZIONE INTERNA

art63: ogni camera elegge il presidente e l'ufficio di presidenza.

PRESIDENTE

presidente dell'assemblea eletto all'inizio della legislatura. Alla camera dei deputati presiede il più anziano dei vicepresidenti della precedente legislatura. il Senato ha 4 vicepresidenti e il più anziano è il presidente temporaneo mentre il Senato elegge il suo presidente effettivo. nel caso in cui non ci sia nessuno allora viene eletto il senatore più anziano di età. il voto sulle persone è sempre a scrutinio segreto. il presidente del Senato viene eletto a maggioranza assoluta, se

nella prima votazione non c'è allora si vota una seconda volta, ma se nemmeno allora si procede ad una terza votazione a maggioranza dei presenti. Se nemmeno allora ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene eletto chi ha più voti. Nella camera nella prima votazione servono i 2/3 dei componenti, nella seconda e nella terza 2/3 dei presenti. Dal quarto scrutinio il presidente viene eletto semplicemente con la maggioranza dei votanti. I presidenti hanno funzioni interne come convocare la camera, stabilire l'ordine del giorno, presiedere le sedute e regolare i lavori, dare e togliere la parola, autorizzare l'ingresso delle forze dell'ordine all'interno della camera per assicurare il buon funzionamento dei lavori. Hanno anche funzioni esterne come la nomina di determinati organi e autorità indipendenti in base alla costituzione. Il presidente dovrebbe essere imparziale o almeno dell'opposizione nei confronti dell'altro presidente della camera/senato.

Il presidente della camera presiede il parlamento in seduta comune e il presidente del senato sostituisce il presidente della repubblica nei casi in cui non possa adempiere a tale funzione.

L'ufficio di presidenza, chiamato anche consiglio di presidenza per il senato, è composto da 4 vicepresidenti, 3 questori e 8 segretari. Il voto è limitato e pari alla metà del numero dei soggetti da eleggere.

Tutti i gruppi parlamentari devono essere rappresentati nell'ambito dell'ufficio di presidenza, se ciò non fosse così ci sono delle votazioni suppletive per un segretario del gruppo rimasto escluso.

I vicepresidenti (4) sostituiscono il presidente nelle sue funzioni, soprattutto alla presidenza dell'assemblea. Vengono eletti il più anziano per turnazione negli uffici delle camere. Assistono il presidente nelle decisioni, partecipano alle decisioni dell'ufficio di presidenza e operano come organo collegiale per decidere le questioni che attengono ai lavori parlamentari.

I questori

  • funzione di sovrintendere all'amministrazione della camera di appartenenza
  • coadiuvano
Dettagli
A.A. 2021-2022
27 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/08 Diritto costituzionale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher soniaricci2002 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto costituzionale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Pisa o del prof Pertici Andrea.