vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
La sovranità e l'indipendenza del potere statale
È vero che, nel caso dei sottoposti al potere, la convivenza tra di loro era più vasta. La sovranità, intesa come indipendenza del gruppo-Stato e originarietà del suo ordinamento normativo, implica la preminenza rispetto ad ogni altra autorità.
La sovranità, intesa come originarietà, significa che ogni sistema di diritto statale si legittima da sé, trovando in sé stesso la propria giustificazione e il proprio fondamento, contrapponendosi agli ordinamenti derivati che presuppongono un ordinamento superiore.
Un ordinamento giuridico originario non solo ha le sue proprie fonti normative, ma ne dispone interamente e liberamente. La produzione del diritto interno è affidata incondizionatamente a quanto stabiliscono le norme dell'ordinamento stesso (l'ordinamento sulle fonti statali è esclusivo).
La supremazia e l'indipendenza del potere statale significano l'esclusione dalla sfera
personale-parziale del gruppo di ogni estraneo potere che pretenda di contrapporsi al primo. Ma allora un solo ordinamento può essere considerato sovrano. Va comunque respinto il dilemma della sovranità di un unico ordinamento statale o di quello internazionale perché al riguardo soccorre il canone della relatività dei valori giuridici. La sovranità dello Stato si configura all'esterno come libertà: ma libertà regolata, garantita e anche limitata, dalle norme internazionali. L'ordinamento statale rimane comunque impenetrabile dall'ordinamento internazionale non meno che da qualsiasi altro esterno ordinamento. I moderni ordinamenti non ignorano l'esistenza dell'ordinamento internazionale né degli ordinamenti degli altri Stati e predispongono congegni diversi attraverso i quali norme appartenenti a ordinamenti originari esterni assumono rilevanza all'interno dell'ordinamento dell'adattamento statale.
Conviene distinguere 2 ipotesi: I, dell'ordinamento interno all'ordinamento internazionale e II, del cosiddetto rinvio dell'ordinamento interno a ordinamenti di altri Stati per la regolamentazione di situazioni e rapporti che presentino qualche elemento di collegamento tra il nostro ordinamento e quello richiamato.LOM oA R c P S D| 738 93 89
Adattamento: tutte le volte in cui norme internazionali esigono determinate modificazioni del diritto interno statale, a queste dovrà addivenirsi nelle forme previste dallo stesso ordinamento interno. Ed è ciò che comunemente accade con le leggi di esecuzione dei trattati internazionali.
all'esecuzione
Più spesso poi del trattato si provvede attraverso il cosiddetto ordine di esecuzione, che è un atto legislativo abbreviato ed ellittico contenente un'unica disposizione con cui: piena ed intera esecuzione è data al trattato.
Qui abbiamo un atto legislativo che pone una disposizione in
bianco il cui contenuto si riempie in relazione alle clausole del trattato internazionale. L'ordine di esecuzione opera quindi un rinvio fisso a particolari norme internazionali puntualmente indicate. L'adattamento Vi è poi automatico al diritto internazionale (art. 10 Costituzione). Non all'intero diritto internazionale ma soltanto alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, ossia alle norme che hanno origine da consuetudini o consistono in principi fondamentali impliciti nella stessa esistenza e struttura della comunità internazionale. Stando alla tesa Quadri l'adattamento si estenderebbe anche al diritto internazionale pattizio vale a dire alle norme poste da trattati perché tra le norme internazionali generalmente riconosciute rientra senza dubbio quella che riconosce i trattati come fonti di norme internazionali e ne sancisce l'obbligatorietà (pacta sunt servanda). Rinvio: vi rientra il diritto internazionale
privato: quelle disposizioni espresse negli articoli da 17 a 31 delle disposizioni preliminari al Codice civile, nelle quali si demanda la disciplina di certi rapporti al diritto di Stati esteri.
Il territorio: Si è talora contestata l'essenzialità del territorio ad aversi Stato, sia con riferimento alle ipotesi di sopravvivenza di uno Stato pur essendone il territorio integralmente occupato da eserciti nemici, dall'etnografia sia con riferimento alle figure di Stati nomadi offerteci dalla storia e giuridica.
Il primo esempio non è probante perché la perdita temporanea del territorio non incide sull'efficacia e continuità dello Stato, a condizione che questo riesca a riespandervi del proprio ordinamento. Con riferimento al secondo esempio occorre distinguere tra sede fissa, che può mancare, e territorio, che invece non può mancare come dimensione spaziale del gruppo. Un luogo dal quale il gruppo possa respingere ogni estranea ingerenza.
sul quale possa incondizionatamente esercitare il potere di governo di cui è dotato; possa liberamente disporre utilizzandolo per soddisfare le proprie esigenze di conservazione, sopravvivenza e sviluppo. Il territorio è dunque coessenziale all'ordinamento statale sotto due aspetti: come oggetto di utilizzazione (spazio vitale) e come sfera, ambito o limite dell'ordinamento e del potere statale. Essenziale è la funzione cui adempie il territorio di circoscrivere la sfera di efficacia statale e perciò anche della sovranità dello Stato. Con l'avvento dello Stato moderno si afferma lo Stato-governo come organizzazione formalmente differenziata dalla restante organizzazione della comunità e sovrastante ad ogni autorità particolare in questa esistente.capovolge: qui è invece il monarca ad essere compreso e assorbito nell'organizzazione autoritaria, diventandone uno degli elementi essenziali. Ma avvento dello Stato moderno non significa solo il subentrare di un'organizzazione giuridica principe. Non c'è soltanto una nuova forma di governo, ma sorge astratta alla persona fisica del proprio un nuovo tipo di Stato. Giacché in realtà il senso profondo della trasformazione consiste nel subentrare della sovranità della nazione o del popolo alla sovranità personale del monarca: l'organizzazione governante assumendo carattere rappresentativo del popolo. Lo Stato moderno implica il postulato del superamento del dualismo rex e regnum ossia sovrano e popolo. La costituzione La parola costituzione ha diversi significati sostanziale o materiale, perché ha riguardo all'intrinseca natura del fenomeno (quel che, appunto, costituisce l'ordinamento nei suoi aspetti essenziali),Prescindendo così dai modi e dalle forme in cui esteriormente si manifesta (rilevanti invece quando si parla di costituzione in senso formale), come pure dai particolari contenuti politici - ideologici, specificamente proprio di un certo tipo, storicamente determinato, di costituzioni statali (costituzioni in senso storico-politico).
Una costituzione in senso sostanziale si rinviene necessariamente in qualsiasi ordinamento di costituzione che sorge e si afferma in un certo momento dell'evoluzione.
Vi è pure un concetto storico in base al quale si contrappongono forme di Stato costituzionali a forme che sarebbero invece non costituzionali.
Le rivendicazioni del costituzionalismo liberale e democratico ottocentesco esprimevano la duplice esigenza:
- di dare allo Stato una certa costituzione, ossia un particolare tipo di ordinamento diverso da quello assolutistico e feudale e che anzitutto garantisse una serie di libertà individuali;
- di una costituzione scritta consacrata,
Cioè in una legge o Carta fondamentale eb) solenne, per la maggior garanzia che il fatto stesso dell'enunciazione formale dei nuovi principi avrebbe agli stessi conferiti nei confronti di tutti. Difatti il passaggio dallo Stato assoluto allo Stato moderno coincide ovunque con le prime costituzioni scritte, coincide cioè con il sorgere dei nuovi principi dell'ordinamento statale. Più specialmente può documenti costituzionali, enunciantidirsi che alle esigenze indicate.
Sub a) corrisponde il concetto politico di costituzione, come ordinamento supremo dello stato informato a determinati principi e articolantesi nelle strutture organizzative ad essi adeguate;
Sub b) corrisponde il concetto di costituzione come documento, vale a dire come una particolare legge tra le altre, differenziantesi per il nome, nel testo della quale quei principi e quelle strutture sono formalmente consacrati. Non può escludersi che si abbia una costituzione in senso
politico, senza però che essa sia redatta per iscritto in apposito documento. Così come nulla vieta che un regime assolutistico si rispecchi in un suo documento costituzionale: che ci sia una costituzione scritta ove manchino i contenuti storicamente caratteristici delle forme di governo costituzionali. Ogni volta che si ha una costituzione scritta si ha una costituzione in senso formale. LOM oA R c P S D| 738 93 89
Con maggiore rigore si parla a volte di costituzione formale per indicare una specie più circoscritta di atti costituzionali, ai quali sia riconosciuta dal diritto positivo, in ragione della loro forma tipica, differenziata da quella degli altri atti normativi, una particolare forza, vale a dire una posizione di preminenza, giuridicamente rilevante, rispetto a tutte le altre fonti del diritto dell'ordinamento considerato. Quando ciò avviene, la costituzione si dice rigida, ad esprimere che è modificabile soltanto attraverso procedure e in
Le costituzioni possono essere classificate in base al loro grado di flessibilità. Le costituzioni rigide sono quelle che richiedono un procedimento di modifica particolarmente complesso e solenne, differenziato rispetto alla legislazione ordinaria. Questo tipo di costituzioni prevede norme speciali per la loro modifica, che possono essere più difficili da modificare rispetto alle altre leggi. Al contrario, le costituzioni flessibili possono essere modificate e derogate dalle stesse fonti primarie dell'ordinamento. Le costituzioni non scritte sono un esempio di costituzioni flessibili, in quanto sono principalmente basate su norme consuetudinarie. Tuttavia, anche le costituzioni scritte possono essere flessibili, come ad esempio lo Statuto Albertino. È importante sottolineare che il carattere di rigidità può essere riscontrato solo nelle costituzioni scritte. Quindi, una costituzione scritta e, ancor di più, una costituzione formale, nel senso di rigida, possono o non possono esistere. Da qui la necessità di cercare un concetto sostanziale di costituzione. I vari tentativi dottrinali di definizione del concetto oscillano tra una nozione più restrittiva di costituzione, come elemento necessario all'esistenza dell'ordinamento, e una nozione più ampia.
allatutto ciò che caratteri