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Capitolo 1 : Gli ordinamenti giuridici
Stato
Lo inizialmente era uno dei numerosi gruppi sociali organizzati che si presentano
nell’articolata vita dell’uomo. Tuttavia, a quelle forme di generica aggregazione sociale non può
ordinamento sociale
essereattribuita la definizione di .
INFATTI: Affinché si abbia un ordinamento sociale si richiede una certa stabilità,
a)
oggettivamente rilevabile, del gruppo e della sua organizzazione quale si costituisce con il
consolidarsi dello scopo o degli scopi perseguiti; ne segue dunque che gli ordinamenti hanno una
loro dimensione temporale durevole (così da distinguersi da un ordine sociale momentaneo, che
si esaurisca in una volta sola);
Per essere “ente” sociale si richiede qualcosa di più, con particolare riferimento alle
b)
caratteristiche morfologiche dell’elemento organizzazione. Per il riferimento preciso a quali siano
questo “qualcosa di più” è un problema al
le caratteristiche che in qual modo debbano definirci
quale non è ancora stata data una risposta precisa e compiuta.
L’IDEA E’: in riferimento ad un “vincolo” associativo più stretto e compatto, tale da dar vita ad un
fenomeno sociale realmente unitario.
QUINDI È NECESSARIO:
Che il gruppo abbia una sua organizzazione nel senso specifico e restrittivo di
distribuzione ordinata di compiti e mansioni (funzioni, competenze, poteri, diritti e doveri) con
l’esistenza
connessa predisposizione dei mezzi materiali per il loro assolvimento. È proprio di
una organizzazione così intesa che rende possibile distinguere, tra le svariate attività poste in
essere dai consociati, quelle rivolte al perseguimento degli scopi del gruppo. È qui che la
collettività diventa un ente che non si assolve in un mero aggregato di soggetti, pur se tra di loro
collegati da interessi comuni e dalla comune osservanza di talune regole di comportamento.
Stabilita la definizione di ente, la dottrina successiva per aversi un gruppo propriamente
organizzato (gruppo ente, gruppo istituzione), e nonmero aggregato, finiscono per sfociare nella
un’organizzazione
esigenza di autoritaria: della presenza entro il gruppo di un potere sociali, cui i
singoli sono sottoposti.
Per l’ordine normativo non c’è una necessità di tipo naturalistico che alcuni rapporti sociali
L’ordine c’è, perché ed in quanto deve esserci, configurandosi come un ordine
necessitano.
imposto, che si è tenuti adosservare e mantenere. Poiché non vi potrebbe essere organizzazione
fossero abbandonati all’arbitraria spontaneità
ovi i comportamenti degli associati di ogni singolo,
dobbiamo constatare che ogni collettività comunque organizzata implica tuttavia implica sempre
un sistema regolatore della condotta dei consociati.
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Quindi si può dire che ogni organizzazione sociale si traduce in ordinamento normativo: l’ordine
del gruppo è legge del gruppo, specificandosi in un complesso di norme o di regole delle azioni e
delle situazioni di coloro che lo costituiscono.
La nostra vita è regolata sia da norme che da regole.
Bisogna però avvertire che tra le due constatazioni non c’è assoluta e puntuale corrispondenza.
Infatti, non tutte le leggi o norme della condotta umana sono necessariamente collegare alla
convivenza associata: basta pensare alla legge morale, che è una norma interiore del soggetto o
alle norme tecniche. D’altro lato, nel concreto intrecciarsi dei gruppi sociali, può accadere che
taluni tra questi siano organizzati dall’esterno: cioè da norme o regole le quali fanno parte di un
sistema regolatore che non deriva dallo stesso organizzarsi spontaneo dei consociati.
Leggi naturali: esprimono una correlazione di fenomeni secondo il principio di causalità
(correlazione necessaria). Esse si scoprono attraverso l’esperienza e l’osservazione della natura,
consentendoci di prevedere il regolare ripetersi degli effetti di certe cause. l’esattezza
Quando parliamo delle leggi naturali si tratta di riscontrare sperimentalmente (la
verità). Descrivono ciò che è ed hanno una funzione conoscitiva.
Leggi pratiche: esprimono una relazione doverosa tra un fatto e una conseguenza. Esse si
impongono per il conseguimento di determinate finalità, ed hanno quindi carattere e significato
deontologico. Quando parliamo delle leggi pratiche si tratta di riconoscere razionalmente la
vigenza, la validità, la convenienza,
l’opportunità, la giustizia. Si giudicano e si valutano fatti, azioni e comportamenti umani, quindi
hanno unafunzione prescrittiva e valutativa.
Ogni gruppo sociale quindi è un ordinamento, nel quale vi sono un complesso di soggetti tra loro
ordinati e un sistema regolatore della vita in cui il gruppo consiste e che in esso ulteriormente si
svolge.
Questi tipi di ordinamenti sono detti anche ordinamenti giuridici e giuridiche sono le regole e le
norme che producono e nelle quali si manifesta il loro ordine interno. Accogliamo, così,
l’insegnamento delle dottrine che riconoscono la pluralità degli ordinamenti giuridici e quindi la
socialità del diritto in contrapposizione alla concezione tradizionale della statualità del diritto, che
circoscrive il campo della giuridicità ai soli ordinamenti statali e considera giuridiche le sole
norme create o comunque imposte e fatte valere da quel particolare ente sociale, che ad oggi è
definito da noi Stato.
La tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici riceve conferma da una spregiudicata analisi dei
principali tentativi dottrinali di determinare i caratteri differenziali del diritto, inteso come norma o
complesso di norme, e perciò i caratteri differenziali delle norme giuridiche da ogni altra norma di
condotta sociale: i quali si rilevano incapaci di individuare contrassegni specificatamente propri
nell’identificazione
delle sole norme del diritto statale e convergono perciò di ordinamento
giuridico e ordinamento sociale. lOM oA R c P S D| 738 93 89
Motivo principale per il quale, da Kant in poi, si ha una netta distinzione fra morale e diritto.
Stessa cosa accade quando si insiste sulla eteronomia del diritto, di contro alla autonomia della
morale. Kant con imperativi autonomi fa riferimento alla morale, mentre con imperativi eteronomi
fa riferimento al diritto. Invece Bobbio afferma che non tutto il diritto è eteronomo, come sarebbe
dall’autonomia
dimostrato dal fenomeno della cosiddetta autonomia privata ed in particolare
nell’esercizio
contrattuale, della quale i privati creano norme cui essi stessi sono sottoposti.
L’obiezione fatta da Bobbio sembra, però, un equivoco facilitato dal senso non perfettamente
coincidente che i termini autonomia ed eteronomia ricevono nel linguaggio della scienza giuridica
e nel linguaggio filosofico di impronta kantiana: nel caso dell’autonomia contrattuale si deve
distinguere tra il processo di formazione della norma e il rapporto che si istituisce, in un momento
logicamente successivo, tra la norma e i soggetti a questa sottoposti.
quest’ultimo c’è
E in sempre eteronomia.
I caratteri differenziali delle norme giuridiche dalle altre norme di condotta:
un’antica
Secondo tradizione di pensiero che si vuole far risalire a Thomasius, quel
che essenzialmente distingue il diritto dalla morale è il carattere della esteriorità, che significa: a)
che la norma giuridica, a differenza della legge morale, si configura come esterna al soggetto e
contrapposta alla sua volontà; b) che la norma giuridica ha per suo primo e naturale oggetto
l’azione, in quanto compiuta, “mai il volere un fatto o un avvenimento” (Esposito) e anche quando
ha riguardo ai motivi del volere e in genere agli stati psichici dl soggetto, li assume in quanto
oggettivati nell’azione ed esteriormente riconoscibili, e comunque sempre come elementi e
dell’azione,
contrassegni suscettibili di caratterizzarla in uno o in altro modo. In termini kantiani: il
diritto si contenta di un’azione conforme al dovere, mentre la norma morale deve essere ubbidita
l’adesione interiore
per sé stessa con del soggetto.
Non è possibile fondare il criterio differenziatore neanche sui caratteri della
dell’astrattezza.
generalità e
Criterio differenziatore che nonostante le critiche trova ancora largo credito in
dottrina è quello della coercibilità, o meglio della sanzione. Le norme giuridiche sarebbero cioè
suscettibili di attuazione forzata (coercibili) e comunque garantite dalla predisposizione per
l’ipotesi di trasgressione, di una conseguenza sfavorevole (sanzione) la minaccia della quale si
traduce a sua volta in una forma di coazione psicologica. Ma anche nei moderni ordinamenti
statali non tutte le singole norme sono coercibili o puntualmente sanzionate. D’altro lato forme di
sanzione o anche di vera e propria coercibilità materiale, si rinvengono del pari in ordinamenti
anche l’autotutela degli
sociali non riconducibili al tipo degli ordinamenti statali: sanzione è
ordinamenti primitivi, sanzioni mondane e ultramondane accompagnano di solito i precetti delle
varie religioni positive; sanzioni molteplici ci si presentano ed operano nei partiti politici, nelle
associazione sindacali, sportive e in altri gruppi associativi e persino nelle associazioni a
delinquere. Sanzione e coazione non sono dunque contrassegni differenziali di certe norme
soltanto, ma possibili contenuti di norme la cui struttura rimane identica a quella di ogni altra.
all’assunto
Stando la bilateralità dovrebbe intendersi come simmetrica
corrispondenza tra l’obbligo di un soggetto e il diritto di un altro, sempre e necessariamente
risultante dalla norma giuridica. lOM oA R c P S D| 738 93 89
La quale si caratterizzerebbe dunque perché istitutiva di una tale regolarità o interdipendenza di
comportamenti: la necessità di agire (o non agire) di una parte essendo in funzione di una
dell’altra;
possibilità di agire (o non agire) o del pretendere mentre la legge morale, anche nel
valutare le nostre azioni nei confronti degli altri, si esaurisce nel porre doveri a ciascuno, senza
attribuire in relazione ad essi facoltà o pretese di sorta. La facile e fondata critica è che questa
tesi non farebbe che assolutizzare un particolare fenomeno di un particolare e limitato settore
dell’esperienza giuridica, quale è appunto il rapporto giuridico nel diritto privato, se non addirittura
l’esperienza
lo schema del rapporto obbligatorio civilistico. Non tutta di un ordinamento statale è
riconducibile al rapporto come connessione tra diritto e obbligo, non tutte le norme che formano
nell’attribuzione
un ordinamento si concreano di diritti e obblighi e meno ancora nella simultanea
attribuzione di un diritto e di un obbligo reciprocamente interdipendenti.
Qualunque carattere si voglia ritenere qualificante la giuridicità di una norma, il risultato cui si
perviene non va oltre la distinzione tra norme sociali e norme non sociali, senza che sia possibile
ricavare alcun criterio suscettibile di delimitare entro il genus delle norme sociali una categoria di
norme definibili, esse soltanto, giuridiche. Tutt’al più è possibile su questo terreno restringere la
nozione di ordinamento giuridico a quelli pervenuti alla fase organica, nei quali sia ravvisabile,
differenziata
cioè, un’organizzazione e articolata.
Fin qui abbiamo dato per pacifica e scontata la premessa che ogni ordinamento sociale e quindi
giuridico si presenti sotto il duplice aspetto e di ordinamento di soggetti e di ordinamento
normativo e che dunque il diritto, in senso oggettivo, sia norma o complesso di norme, sistema
regolatore di una convivenza associata.
Dobbiamo adesso dar conto dell’opposta concezione, sostenuta da Romano, del diritto come
istituzione, intesa quest’ultima come ente o corpo sociale più o meno stabilmente organizzato.
Romano fa consistere il diritto nel fatto stesso della istituzione. Qui è la grossa novità apportata
da questa famosa dottrina, laddove la tesi della pluralità degli ordinamenti giuridici, lungi dal
costituirne una particolare caratteristica è comune ad altre concezioni moventi dal più consueto
modo di intendere il diritto come norma o complesso di norme.
Il vero punto differenziale della dottrina del Romano sta nel concetto che il diritto non è, o non è
anzitutto ed essenzialmente, fenomeno normativo, ma modo d’essere della realtà sociale: Sein e
non Sollen, ordine esistenziale e non ordine deontologico, le norme rappresentando soltanto delle
l’equazione
manifestazioni secondarie e derivate. Onde diritto = istituzione.
La concezione del diritto come istituzione ha fortemente contribuito a rafforzare le dottrine
pluralistiche. È da ascriversi tra gli sviluppi interessanti della concezione pluralistica la
problematica dei cosiddetti ordinamenti interni: attributo questo da intendersi in relazione ad un
ordinamento maggiore e superiore (l’ordinamento statale) al quale i primi sarebbero subordinati,
restandone però distinti. La formula degli ordinamenti interni vuole alludere per antonomasia ad
all’organizzazione
una particolare figura di ordinamenti, che sarebbero interni rispetto
dell’autorità
centralizzata, detentrice nei moderni ordinamenti statali: questa stessa
organizzazione, complessivamente considerata, o anche singole sue parti o articolazioni,
guar
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