La sovranità popolare
Il corpo elettorale
È la parte attiva del popolo, colui a cui appartiene la sovranità nei modi e nelle forme previste dalla Costituzione; le principali modalità attraverso cui si esplica sono le procedure elettorali, l’esercizio dei nostri diritti fondamentali, gli istituti di democrazia diretta. Inoltre, sono valorizzate tutte quelle forme di partecipazione a cui fa riferimento l’art. 3.2, secondo il principio di uguaglianza sostanziale.
Un elemento fondamentale per comprendere come funzionano gli istituti di democrazia diretta è l’art. 48: il diritto di voto appartiene ai cittadini, che prima delle riforme costituzionali del ’99-2000 dovevano tornare in Italia se residenti all’estero per manifestarlo; è un modo per esprimere la scelta di una persona o di un partito, o anche una decisione in un istituto di democrazia diretta.
Gli istituti di democrazia diretta
Gli istituti di democrazia diretta sono quegli istituti in cui il popolo è chiamato a prendere espressamente una decisione e sono affiancati alla democrazia rappresentativa. Essi comprendono:
- L’iniziativa legislativa, prevista all’art. 71, fase con cui si presenta un progetto di legge alle Camere; tale possibilità è concessa oltre che al governo e a ogni parlamentare, al popolo se vi partecipano almeno 50.000 persone. In realtà, questo istituto non è mai stato molto praticato; a livello regionale bisogna vedere i singoli statuti per sapere chi può farlo.
- La petizione, istituto che risale alla Magna Charta del 1215, una richiesta disciplinata all’art. 50, per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità; è una forma di partecipazione al processo di decisione politica ma benché sia individuale deve esporre una necessità comune e non una questione di carattere personale, al contrario dell’art. 57 dello Statuto Albertino, dove poteva anche essere una richiesta particolaristica. Anche questo istituto non è stato molto utilizzato.
- Il referendum, previsto in varie tipologie, riguarda un atto normativo e può partire dall’alto (organo dello Stato) o dal basso (cittadini o organi territoriali); può inoltre essere preventivo o successivo, decisionale (il quesito proposto decide la questione), consultivo (si chiede un parere) o propositivo (propone qualcosa). L’istituto del referendum può essere abrogativo, come disciplinato all’art. 75, dove si specifica che certe leggi non possono essere sottoposte a questo tipo di strumento.
Con una legge costituzionale del 1953, si affidò il compito di controllare l’ammissibilità del referendum alla Corte Costituzionale, nonostante l’attuazione di questo istituto si ebbe solo nel 1970; qualche anno dopo il corpo elettorale fu chiamato a un referendum e non fu favorevole all’abrogazione della legge sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il referendum può essere proposto o da 5 consigli regionali, o dal corpo elettorale: con un comitato promotore di almeno 10 cittadini, si presenta una richiesta alla cancelleria della Corte di Cassazione e poi 500.000 firme all’Ufficio Centrale per i Referendum tra il 1 gennaio e il 30 settembre; c’è poi un controllo di legalità da parte di questo ufficio: che le firme siano vere, che siano il numero giusto, che non ci siano doppioni, che l’atto che si intende abrogare non sia un atto nel frattempo già abrogato e che possa essere abrogato (con questo tipo di referendum si prevede che si possano abrogare leggi o atti aventi forza di legge) entro il 15 dicembre.
Dopo ciò, un altro controllo è il giudizio di ammissibilità davanti alla Corte Costituzionale, ossia valutare la legge che si intende abrogare non rientri tra quelle leggi che l’art. 75 esclude: leggi tributarie e di bilancio, leggi di amnistia e indulto, leggi di autorizzazioni alla ratifica dei trattati internazionali (che in casi normali spetta al Parlamento con legge che autorizza il Presidente della Repubblica). La Corte Costituzionale ha interpretato in maniera estensiva questi tipi di legge, ed entro il 10 febbraio bisogna che emetta il responso: se è ammissibile, il Presidente della Repubblica lo indirà in una domenica tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Una volta avvenuto lo spoglio bisogna verificare in maniera doppia il risultato del voto, e perché sia valido si deve essere recato alle urne il 50%+1 degli aventi voto: bisogna raggiungere il quorum strutturale, poi si calcola il responso, ossia il quorum funzionale. Se l’esito è positivo c’è un DPR che dichiara abrogata la legge; può anche essere dichiarato un ritardo di massimo 60 giorni nell’abrogazione per evitare il vuoto normativo.
Potrebbe essere riapprovata una legge simile a quella abrogata? La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una cosa simile, perché veniva a reintrodurre una disciplina abrogata, affermando quindi che il Parlamento non può ripristinare l’efficacia di una legge abrogata perché contravviene l’esito di una consultazione referendaria.
Inoltre, la legge del 1970 stabilisce che se si tiene un referendum e la maggior parte del corpo elettorale vota no, non può essere presentata analoga richiesta sulla medesima legge per almeno 5 anni; se invece non si arriva al quorum strutturale, si può riproporre il referendum.
Non possono essere oggetto di consultazione referendaria anche le leggi di esecuzione di un trattato internazionale, perché dopo la ratifica deve essere immesso nella legislazione; la stessa interpretazione è stata data per le leggi tributarie e di bilancio. Fin dalla fine degli anni ’70, inoltre, la Corte ha detto che si possono individuare ulteriori limiti impliciti oltre quelli previsti, che derivano dalle caratteristiche stesse dell’istituto referendario: leggi costituzionali (di modifica della Costituzione); a contenuto costituzionalmente vincolato (unica e necessaria attuazione di disposizioni costituzionali); necessità di quesiti eterogenei (il quesito deve essere univoco, omogeneo e chiaro).
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