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7) L’organizzazione e l’esercizio del potere politico
Per forma di governo si intende il modo in cui le funzioni statali sono
distribuite e organizzate tra i vari organi: il legame tra forma di stato e di
governo è molto stretto; mentre nello stato assoluto il governo era diretto
perché vi era un autonomo titolo di investitura, oggi è di tipo rappresentativo:
essendoci più organi si devono stabilire i rapporti tra essi. La separazione dei
poteri nasce per stabilire limiti all’autorità e si verifica per la prima volta in
Inghilterra: vi erano assemblee (re-feudatari) che a partire dal 1066 il re cercò
di abolire senza successo; nel 1215 fu costretto a concedere la “Magna Charta”
con cui il suo potere veniva limitato da quelli che, a partire dal 1248, sarebbero
stati chiamati parlamenti. Nel 1200 queste assemblee si allargano anche alla
nobiltà minore, e ai rappresentanti di contee, e dal 1215 anche a città e borghi.
Nel 1297 viene proclamato lo “Statuto de tallagio non concedendo”, prima
pattuizione con cui ogni contribuzione doveva avere il consenso del
parlamento; inoltre la validità dei membri poteva essere controllata solo dalle
assemblee stesse. Questa struttura si afferma nel 1400, periodo in cui si inizia
a parlare di legge: il parlamento rafforza il suo potere acquistando la
possibilità di intervenire sull’impiego delle risorse e il potere di impeachment,
accusa dei consiglieri reali che avessero commesso degli illeciti: coi Tudor si
inizia così a parlare di monarchia limitata. Nel 1600 succedono gli Stuart che
cercano di ridurre i diritti parlamentari, ma nel 1628 devono concedere la
“Petition of rights”: poiché non viene rispettata si arriva alla guerra civile, alla
dittatura di Cromwell e infine si richiama Carlo II Stuart che nel 1679 proclama
l’“Habeas corpus”; suo figlio lo revoca, così nel 1688 è costretto ad
abbandonare l’Inghilterra: è l’anno della Gloriosa rivoluzione, in cui con una
sorta di elezione di Guglielmo d’Orange il parlamento ha la meglio. Nel 1689
viene proclamato il “Bill of rights” e nel 1700 l’“Act of seattlment” che
conferma l’impeachment e prevede la stabilità dei giudici; è il passaggio dalla
monarchia limitata a quella costituzionale, con atti scritti, due centri di
potere e prime forme di garanzia del potere giudiziario: è dunque di stampo
dualistico e diventa sempre più importante il consiglio privato della corona.
Nel 1700 il parlamento diventa sempre più organo di giudizio politico e riuscirà
a condizionare la scelta del re dei suoi ministri: i consiglieri devono essere
graditi al Parlamento per garantire omogeneità politica e così si arriva alla
fiducia; è la forma di monarchia parlamentare: nel 1782 il re accetta le
dimissioni del ministro sfiduciato, dando avvio alla supremazia del parlamento
e dunque a un potere monistico. A differenza delle altre nazioni, l’Inghilterra
non ha una carta costituzionale vera e propria, ma ci sono carte molto antiche
che tendono a costruire e non a rompere. In Francia non c’è gradualità tra
assolutismo e repubblica: anno simbolo è il 1789 dove si ha la prima
costituente che proclama la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”,
fino ad arrivare alla prima costituzione del 1791; è sempre una forma
monarchica, ma il re è tale per volontà nazionale e vi è separazione dei poteri
tra parlamento monocamera e sovrano-ministri, che ad esso rispondono per
1 Chiara
Marziantonio ©