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Principi fondamentali della costituzione italiana

I primi articoli della Costituzione, approvata nella seduta del 22 dicembre, sono contenuti sotto l’intitolazione di "principi fondamentali" e costituiscono la base della nostra società.

Principio democratico

All’art. 1.2 si dice che la sovranità appartiene al popolo: ha effettivo esercizio del potere supremo nei limiti della Costituzione; ciò si manifesta nel circuito politico primo. Talvolta le istituzioni non sono elette direttamente, mentre la magistratura è sempre selezionata con criteri tecnici; questo nulla toglie alla democraticità, poiché essa ha solo una funzione di controllo e vuole essere un modo per limitare il potere della maggioranza governativa, da cui dipendono le forze di polizia. Esistono inoltre strumenti di democrazia diretta, quali i referendum.

Principio personalista

All’art. 2 si dice che la Repubblica riconosce e promuove i diritti dell’uomo, con la ripresa di uno dei temi più cari alle forme di costituzionalismo. Tali diritti sono inerenti alla natura dell’uomo in quanto tale, la cui libertà privata può essere toccata solo in determinate situazioni; sono compresi sia i diritti di libertà che quelli sociali, tra loro implicati reciprocamente. Questo principio riguarda anche i doveri, ritenuti nel medesimo articolo inderogabili.

Principio pluralista

Si ritrova all’art. 2, dove si esplica che l’uomo può essere inteso anche come associazione, come formazione sociale. Si tutelano anche i diritti delle associazioni all’art. 18, come i sindacati all’art. 39 e i partiti all’art. 49.

Principio di uguaglianza

All’art. 3 si esplicita che tutti i cittadini sono uguali. In particolare, all’art. 3.1 è stabilito il principio di uguaglianza formale, per cui nessuno può non obbedire alla legge o può essere discriminato; segue la citazione dei più frequenti motivi di discriminazione, ma non sono ovviamente solo quelli. All’art. 3.2 è invece contenuto il principio di uguaglianza sostanziale, col quale la Repubblica deve eliminare gli ostacoli che precludono la partecipazione alla vita del Paese: si devono rimuovere differenze economiche e sociali attraverso un impegno di intervento (norma programmatica). La legge stessa deve rispettare il principio di uguaglianza: non può parificare o differenziare le situazioni a suo piacimento.

Principio lavorista

Si può ricollegare anche all’art. 1, ma principalmente si ritrova all’art. 4. Il riferimento ai lavoratori non deve essere visto come tutela per chi lavora rispetto a chi non lavora, ma piuttosto si parla di un lavoro inteso come aspetto preminente della società, l’apporto che ciascuno di noi può dare alla crescita della società, come mezzo di affrancazione, come elemento essenziale di svolgimento della personalità di un individuo, come elemento fondante di una società. La Repubblica riconosce il diritto al lavoro, ossia il programma dell’azione di governo deve portare avanti indirizzi di politica economica che mirino alla piena occupazione dei cittadini; inoltre è un dovere, un modo di concorrere al progresso della società in cui si vive. Altro riferimento si ha nell’art. 3.2: il termine lavoratori nasce dalla consapevolezza che nella storia del mondo occidentale la questione sociale vedeva svantaggiata la condizione dei lavoratori rispetto a quella dei proprietari, quindi era un modo per sottolineare il bisogno di aiuto ai meno privilegiati.

Principio di laicità

All’art. 7 si sostiene che non è necessario un procedimento di revisione costituzionale se gli accordi stabili nei Patti Lateranensi da Stato e Chiesa dovessero essere modificati. All’art. 8, invece, si ribadisce la libertà di confessione religiosa. Entrambi si riconnettono agli artt. 19-20 che riguardano nello specifico la libertà religiosa. Quindi tale principio configura la nostra forma di stato e comporta il dovere dello Stato alla salvaguardia della libertà di religione che può avere profilo più individuale [art.19] o collettivo-associativo [art.20]; notevole differenza si riscontra rispetto allo Statuto Albertino. Il problema della laicità dello stato ha dato luogo a questioni importanti nel rapporto tra libertà di insegnamento e organizzazioni di tendenza (organizzazioni di un credo ben dichiarato): è il caso della Università Cattolica di Milano, dove i professori necessitano del nulla osta della Santa Sede per insegnarvi; è giusto recedere professori che non fossero più in linea con gli indirizzi di tali organizzazioni di tendenza? Le sentenze stabilirono che esiste la possibilità di scelta, di esprimere giudizi di valore, su coloro che esercitano in questa università privata. Allo stesso modo si è posto il problema dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche: da un lato alcuni lo avevano visto un segno tipico del Cristianesimo e quindi come tale inappropriato; dall’altro si diceva che non andava considerato solo come simbolo religioso, ma piuttosto come simbolo di un insieme di valori umanitari (tolleranza religiosa, rispetto della persona...). Questi due modi furono rappresentati in due sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo: la prima disse che il crocifisso aveva un chiaro intento religioso, pertanto andava contro il principio di laicità e limitava il diritto dei genitori di educare i figli secondo un proprio credo religioso; in secondo grado è stato invece ritenuto compatibile alla libertà religiosa, un simbolo essenzialmente passivo, salvo che non sfoci in possibilità di indottrinamento: rientra quindi nella discrezionalità dello stato se possa starci o meno.

Principio autonomistico

All’art. 5 si stabilisce il principio dell’autonomia e del decentramento. Il principio di autonomia comporta che le autonomie locali siano parte fondamentale dell’ordinamento repubblicano; riconoscere è importante perché implica che ci fossero realtà preesistenti. Stretto è il rapporto con l’art. 1.2, tra principio autonomistico e democratico: le autonomie locali diventano canali attraverso cui si esplica il principio della sovranità popolare. Inoltre si rende più stretto il nesso tra popolo e governo, si esprime il voto nell’ente più vicino, quindi una pluralità di modi di partecipazioni alla cosa pubblica. Altro collegamento è con l’art. 3.2, col principio di uguaglianza sostanziale: non solo lo stato deve porre ostacoli a ciò che potrebbe causare la disuguaglianza, ma lo sono tutte le istituzioni e quindi anche gli enti locali. Quindi non è più un ordinamento accentrato, ma vi è un forte riconoscimento delle autonomie locali, enti che vertono su un territorio, dotati di autonomia politica e della possibilità di influenzare l’andamento politico dello stato centrale. Quindi gli interessi pubblici sono curati anche dagli enti territoriali. Il principio di decentramento indica una modalità di organizzazione della pubblica amministrazione, gli uffici devono essere dislocati sul territorio e quindi decentrati: non tutte le decisioni devono essere prese al ministero. Questo articolo trova una sua specificazione nella seconda parte del titolo quinto della costituzione.

Principio pacifista

Agli artt. 10-11 si denomina l’apertura della comunità italiana verso le altre entità nazionali. Vengono riconosciute le norme del diritto internazionale di tipo consuetudinario, automaticamente recepite all’interno dell’ordinamento giuridico italiano (libertà dei mari, immunità diplomatica). Gli accordi tra stati sono trattati internazionali: poiché le norme di origine pattizia non avevano peculiare forza è stato modificato l’art. 117 una riforma costituzionale del 2001, e si è previsto che le leggi devono essere rispettose delle norme internazionali anche pattizie, pertanto superiori alla legislazione ordinaria; i trattati devono essere ratificati (in Italia dal presidente della repubblica, in alcuni casi autorizzata dalle camere con legge), e nel momento dell’ordine di esecuzione acquisiscono una forza maggiore della legge. L’altra parte di questo principio si trova all’art. 11 che riguarda il profilo propriamente pacifista: si vieta l’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie; inoltre nel 1945 si dà vita all’ONU, con l’idea di creare un’organizzazione a cui partecipino tutti gli stati del mondo, che spogli gli stati dell’uso della forza per delegarla ad essa (questa parte è rimasta non applicata). Il riferimento alla partecipazione a questa organizzazione trova una sottolineatura nel medesimo articolo, dove si dice che l’Italia consente le limitazioni della sovranità necessarie a un ordinamento sovranazionale che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni; il termine sovranità è utilizzato con la connotazione di sovranità esterna. Ecco che allora questo articolo mirava a consentire la partecipazione dell’Italia all’ONU. Le organizzazioni sovranazionali hanno poi mirato a un altro obiettivo, quello della tutela dei diritti, che sono stati internazionalizzati: ecco che si arriva alla “Dichiarazione dei diritti dell’uomo” del 1948, e ai “Patti di New York” del 1966 (libertà civile; diritti economico-sociali). Oltre a organizzazioni di carattere globale, esse possono essere anche di tipo “regionale” (parti del mondo). Dal punto di vista europeo, importante è il Consiglio d’Europa, che nasce nel 1949 con lo scopo di tutelare i diritti dell’uomo e di concludere accordi per armonizzare le pratiche giuridiche tra gli stati membri; in ambito di questo organo è stata approvata la “Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, documento scritto in cui sono ribaditi alcuni diritti fondamentali, ratificata dagli stati membri che si sono vincolati a tali disposizioni, quindi alla tutela dei diritti sanciti. È stata poi istituita la Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU), con sede a Strasburgo, importante perché gli stati che hanno aderito alla convenzione si sono sottoposti alla sua giurisdizione, per cui quando un soggetto ritiene leso un diritto garantito dalla Corte europea e non ha trovato tutela dagli organi giurisdizionali interni, può adire quest’ultima. Altra limitazione importante vi è stata con l’adesione prima alla Comunità economica europea, poi alla CEE e infine all’Unione Europea; già negli anni ’50 erano stati creati la Comunità europea del carbone e dell’acciaio e l’EURATOM (energia atomica) e la Comunità economica europea, da 6 stati membri (tra cui l’Italia), trasformata in UE dopo il trattato di Maastricht: siamo ora passati da 6 a 28 paesi; nasce come organizzazione con scopi di politica commerciale, industriale, politica doganale, e poi ha acquistato anche un carattere politico (moneta unica). L’art. 11 è diventato quindi anche il fondamento di questo cammino di integrazione comunitaria.

I principi fondamentali sono quindi contenuti nei primi 12 articoli. Da un punto di vista giuridico si

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Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

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