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L’art. 14 è riservato al domicilio, il luogo che una persona ha a propria

disponibilità a titolo privato, da cui si possono escludere terzi; anche in questo

caso sono possibili ispezioni (per vedere come è fatta la casa), perquisizioni

(connessa alla ricerca di cose o persone) o sequestri (delle cose all’interno o

del bene stesso), solo nei modi consentiti dalla legge, con un rimando agli artt.

8 Chiara

Marziantonio ©

2 e 3. Ricalca poi il modello dell’art. 13; il terzo comma prevede una

regolazione speciale per ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica,

oppure economici e fiscali: vi è una breccia nella riserva di giurisdizione, poiché

non occorre un mandato dell’autorità giudiziaria, nonostante sia necessario che

ci siano le condizioni adeguate.

L’art. 15 riguarda la tutela della corrispondenza e di ogni altra forma di

comunicazione interpersonale; le sue caratteristiche sono l’intersoggettività,

l’attualità della comunicazione e l’esistenza di destinatari determinati (che

distingue la libertà di corrispondenza dalla libertà di manifestazione del

pensiero [art. 21], rivolta invece ad un pubblico indeterminato). Talvolta un

mezzo di comunicazione privata può essere utilizzato come tramite per

divulgare la propria libertà di pensiero. La limitazione può avvenire solo con

riserva di legge semplice e non è possibile intervenire in casi eccezionali

chiedendo poi convalida al giudice.

L’art. 16 riguarda la libertà di circolazione e soggiorno, che ha degli

aspetti in comune con la libertà personale; tuttavia talvolta può essere lesa

anche separatamente: se non c’è una coercizione fisica della persona ma si è

in presenza di obblighi. Ogni cittadino può circolare o soggiornare liberamente

in tutto il territorio italiano; le limitazioni possono essere stabilite in via

generale solo con legge (riserva di legge) per motivi che la Costituzione esplica

(rinforzata), che ovviamente non possono essere ragioni politiche. Il secondo

comma riguarda invece la libertà di espatriare che per il cittadino è sempre

possibile salvo obbligo di legge; vige anche il diritto di incolato, che riguarda i

cittadini italiani, ossia quello di poter rimanere nel territorio statale. La libertà

di emigrazione è stabilita all’art. 35. Un cittadino può dover abbandonare il

territorio italiano in caso di estradizione (commissione di un reato e condanna

penale in un altro stato), secondo art. 26 della Costituzione.

L’art. 21 garantisce la libertà di manifestare il proprio pensiero con

parola, scritto, o qualunque altro mezzo di diffusione; in tal caso la

manifestazione è aperta, trasparente, si tutela la libertà di esprimersi e,

ovviamente, non la segretezza. Particolare tutela è quella della stampa, che

può essere sequestrata solo con riserva giudiziaria, o con atto motivato della

polizia giudiziaria, che deve poi però renderne conto a un giudice. L’unico limite

esplicito è quello del buoncostume, rispetto del pudore sessuale delle persone,

ma ce ne sono poi altri impliciti, in particolare nell’ambito dei valori tutelati

dalla Costituzione, per esempio l’ordine pubblico: si incorre nel reato

d’opinione, in caso di istigazione a commettere un reato o apologia di un

reato. Altri limiti si trovano nei reati di ingiuria (ledere l’onore di una persona

presente) e di diffamazione (ledere l’onore di una persona assente); si pone

quindi la questione di legittimità del diritto di critica (fino ad arrivare

all’estremo diritto di satira): bisogna trovare un equilibrio e la giurisprudenza

è arrivata a dire che la critica deve essere ammissibile, anche se ha un

9 Chiara

Marziantonio ©

contenuto ingiurioso, purché sussistano requisiti di verità, utilità sociale e

continenza nei modi. C’è un ulteriore necessità di bilanciamento, tra diritto di

cronaca e diritto di riservatezza: quest’ultimo varia a seconda della

notorietà di una persona e diminuisce in maniera inversamente proporzionale;

nel diritto di cronaca resta tuttavia ferma l’obbligo di verità dei fatti descritti,

l’interesse sociale per essi e una forma civile di esposizione. Profilo particolare

della segretezza/riservatezza è la tutela dei segreti, necessaria ad esempio

in ogni inchiesta giudiziaria. Il mezzo più importante di libera espressione ai

tempi della stesura della Costituzione era la stampa; la questione della tutela

del sistema radio-televisivo è stata molto complessa, perché oltre al diritto

attivo di manifestare il proprio pensiero c’è anche un diritto ad essere informati

in maniera completa: questo si riconnette alla necessità di avere una pluralità

di fonti d’informazione e tale diritto si ritiene tutelato proprio in questo caso.

Alla sua nascita, questo sistema era sotto il monopolio statale, ritenuto

legittimo fino alla metà degli anni ’70; con una sentenza del ’76, la Corte

Costituzionale stabilì la possibilità di istituire radio e tv locali, quindi ci fu

un’invasione di esse, tendendo sempre più a una concentrazione di canali

televisivi nelle mani di un imprenditore: si aggira la legge trasmettendo gli

stessi programmi in ogni regione a distanza di pochi minuti. La legge Mammì

del 1990 esplica la situazione di duopolio del tempo e stabiliva che un

imprenditore potesse avere al massimo 3 reti; la Corte Costituzionale

intervenne e stabilì che tale norma era anticostituzionale. Nel 1997 ci fu una

nuova legge con cui il limite veniva abbassato al 20%; intervenne di nuovo la

Corte che disse che era illegittimo non prevedere un termine a questo

provvedimento transitorio. Nel frattempo vi fu l’avvento del digitale, che

consentì un numero di canali superiore rispetto a quello che era possibile

trasmettere via etere, quindi si affacciarono nuove possibilità: nel 2004 con la

legge Gasparri che prevede che un soggetto può diffondere al massimo il 20%

dei programmi; in pratica si rinvia una sistemazione della questione a quando

tutto il territorio sarà digitalizzato e quindi quanti siano effettivamente questi

programmi. In definitiva, la Corte Costituzionale emise sentenze sulla base del

principio della pluralità delle fonti di informazione; quindi la questione è ancora

aperta.

L’art. 19 ci dice che tutti possono professare liberamente la propria forma

religiosa, col solo limite del buon costume: è un’estensione del diritto alla

libertà di espressione del proprio pensiero.

Altra forma di libera espressione è contenuta all’art. 33, che riguarda l’arte, la

scienza e il loro insegnamento; bisogna però conciliare la pluralità di

possibilità di scelta di chi apprende con tale libertà.

L’art. 24 stabilisce che ognuno ha diritto ad accedere alla giustizia se

ritiene che i propri diritti o interessi legittimi siano stati lesi. Garantisce anche il

diritto alla difesa professionale: davanti ai giudici occorre essere

10 Chiara

Marziantonio ©

patrocinati da un avvocato, che sia competente in ambito del diritto, pertanto

ai non abbienti sono garantiti i mezzi per averne uno. Questo diritto non è

soltanto nei confronti di un’assistenza tecnico-professionale, ma contiene

anche il diritto di poter stare in giudizio nel rispetto della parità delle due parti

(accusa e difesa): è questo il principio del contradditorio; insito in ciò è

anche l’obbligo della motivazione delle sentenze, su cui talvolta è possibile

costruire l’appello. Inoltre lo stesso articolo stabilisce anche il diritto di

riparazione delle sentenze.

L’art. 25 sancisce il diritto di ognuno ad essere giudicato dal giudice di

competenza, secondo una griglia astratta precostituita (principio della

precostituzione del giudice naturale).

L’art. 27 stabilisce il principio della personalità della responsabilità

penale (la responsabilità civile può talvolta essere shiftata, come nel caso

dell’assicurazione civile); si esplica poi il principio di non colpevolezza di un

imputato sino alla sentenza definitiva. Il divieto di pena di morte è stato

modificato recentemente, perché prima era concessa per quanto riguardava

casi di guerra.

Ci sono poi diritti associativi, che riguardano la persona che vive insieme agli

altri.

Il primo, contenuto all’art. 17 è il diritto di riunione, stabilisce il diritto

all’adunarsi volontario in un luogo e un tempo predeterminato, da parte di un

gruppo di persone per un determinato obiettivo, purché si svolga in modo

pacifico e senza armi; è distinto dall’assembramento in cui manca la

predeterminazione, dove la causa prevista è accidentale. Si possono poi avere

riunioni in luogo pubblico, in un luogo aperto al pubblico, o in luogo privato. Le

prime si svolgono in un posto pubblico, motivo per cui l’autorità deve essere

informata e può talvolta vietarla per motivi di sicurezza o incolumità pubblica;

ci sono sanzioni penali per i promotori di una riunione che è stata vietata ma

viene tenuta lo stesso. Le riunioni in luogo aperto al pubblico non necessitano

di alcun preavviso, così come quelle in luogo privato; un eventuale intervento

della polizia in quest’ultimo caso deve rispettare la libertà di domicilio

contenuta all’art. 14.

L’art. 18 concerne la libertà di associazione, che è pieno ma non deve

essere finalizzato a obiettivi vietati dalla legge penale (associazione a

delinquere); inoltre, fa divieto delle associazioni segrete e quelle che

perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare: si mira

a escludere che vengano utilizzati i mezzi violenti nella dialettica politica. In

una normativa del 1948 si specificano poi le caratteristiche delle associazioni

che da questo articolo sono vietate . In particolare, la dodicesima transizione

contiene il divieto che è previsto circa le associazioni di tipo politico, riguardo

la ricostituzione del partito fascista. Le associazioni segrete sono state

concretamente consentite fino al 1982, quando vi fu l’attuazione di una

11 Chiara

Marziantonio ©

normativa che prevede il divieto delle associazioni che occultano

l’esistenza, le finalità o i soci che tendono a svolgere attività dirette a

interferire con i pubblici poteri; sono state avanzate critiche, perché l’art. 18

mira a vietare società segrete in generale, non quelle con particolari obiettivi: è

stata cioè ritenuta restri

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Publisher
A.A. 2013-2014
14 pagine
1 download
SSD Scienze giuridiche IUS/09 Istituzioni di diritto pubblico

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher -KiaH- di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Istituzioni di diritto pubblico e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Firenze o del prof Corsi Cecilia.