Le fonti del diritto
Cosa sono le fonti del diritto?
Le fonti del diritto sono i fatti (eventi naturali o comportamenti umani non volontari) o gli atti (comportamenti umani consapevoli) che l’ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Queste ultime sono quasi sempre dotate di generalità, ossia riguardano una pluralità indistinta di soggetti, e di astrazione, ossia sono ripetibili nel tempo a prescindere dal caso concreto.
Tipologie di fonti
Chiamiamo fonti di produzione del diritto atti o fatti cui l’ordinamento giuridico conferisce la capacità di produrre imperativi. Chiamiamo fonti sulla produzione le norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo. Quando il diritto riconosce al corpo sociale la possibilità di produrre norme autonomamente, senza seguire procedure particolari o senza che tali norme derivino da una ben individuabile volontà, si parla di fonti fatto. Quando la norma è prodotta da soggetti istituzionali portatori di precise volontà, nel rispetto delle procedure previste dalle fonti sulla produzione, si parla di fonti atto.
Alle fonti di produzione è affidato inoltre il compito di individuare modi attraverso i quali le norme prodotte debbano o possano giungere a conoscenza dei destinatari; si parla a tale proposito di fonti cognitive, ossia atti che non hanno natura normativa ma svolgono la funzione esclusiva di far conoscere il diritto oggettivo.
Obblighi dell'ordinamento
Con riferimento alle fonti del diritto l’ordinamento prevede:
- La pubblicazione in forma ufficiale
- L’applicazione dei principi “iura novit curia” e “ignorantia legis non excusat”
- Ricorso in Cassazione per violazione di legge contro le sentenze civili e penali
- L’interpretazione e applicazione del diritto
Quali soggetti concorrono a produrre diritto?
Nello stato liberale ottocentesco e fino a parte del Novecento, erano due gli organi dotati di potere sovrano che concorrevano alla produzione di norme giuridiche: re e parlamento; la fonte di produzione che esprimeva il più alto comando normativo era la legge del parlamento, per questo chiamata fonte primaria. Il governo del re poteva esercitare un potere normativo solo nel rispetto delle leggi parlamentari, motivo per cui viene definito fonte secondaria. Di ciò costituisce un esempio l’art. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale premessa al codice civile italiano del 1942 (preleggi).
Con l’avvento dello stato liberaldemocratico, nella forma di stato costituzionale, la costituzione rigida viene ritenuta l’atto supremo dell’ordinamento giuridico, superiore in primis alla legge ordinaria.
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