Anteprima
Vedrai una selezione di 7 pagine su 28
Diritto comune - Appunti Pag. 1 Diritto comune - Appunti Pag. 2
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto comune - Appunti Pag. 6
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto comune - Appunti Pag. 11
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto comune - Appunti Pag. 16
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto comune - Appunti Pag. 21
Anteprima di 7 pagg. su 28.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto comune - Appunti Pag. 26
1 su 28
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Estratto del documento

EDIFICAZIONE DELL'ESPERIENZA GIURIDICA MEDIEVALE

XI-XII secolo ricco di origini, il sec XI è stato descritto dal Volpe come un si tratta di uno straordinario momento di maturità: il paesaggio agrario di buona parte d'Europa muta grazie alle opere di dissodamento comportando un aumento nella produzione agraria, aumento che si ripercuote sulla crescita demografica e di conseguenza sulla psicologia collettiva. Persino lo scenario muta: l'uomo medievale abbandona "la foresta" per aprirsi all'incontro, per aprirsi all'esterno ponendosi in comunità situate su grandi arterie di comunicazione, le città. Emerge un nuovo tessuto di relazioni, nuove figure professionali, come il mercante. Nel clima della riforma gregoriana la cultura comincia a circolare, fioriscono centri e scuole. Il mondo è in una sola parola più dinamico. Nonostante tali elementi di novità va detto che permane quel

continuum dell'esperienza giuridica i cui segni di continuità sono evidenti. Innanzitutto permane la figura del princeps-iudex, imago aequitatis, custos iusti. Attributo e funzione essenziale del princeps non è la creazione del diritto ma la iurisdictio. Il concetto di iurisdictio è qualcosa di estraneo alla produzione e creazione del diritto, si tratta di iuris dicere, di dire il diritto, ciò significa presupporlo già creato e formato, significa esplicitarlo, renderlo manifesto, ma non crearlo. Per imbattersi in un princeps occorre attendere la crisi della stessa civiltà medievale. Il diritto insomma continua ad essere prodotto da altre fonti. Altro segno di continuità è rappresentato dalla concezione della lex come rivelazione di un ordine giuridico preesistente. Lex è sostanza più che forma, ed è nozione relativa perché tutta sostanziale, l'opposto di quanto si registrerà nellacultura giuridicopolitica moderna, dove legge è invece rigidissima perché formale. Nella cultura medievale importa poco chi produce la lex, importano piuttosto i suoi contenuti: possono produrre leges una pluralità di soggetti politici (pupulus, plebs, senatus, princeps, civitas) i suoi redattori però non possono agire a loro piacimento, ma devono attingere a quel serbatoio sottostante e preesistente che è l'ordine giuridico, a un complesso di regole razionali conformi, congeniali alla natura, alla volontà di Iddio, unico e vero creatore di diritto, unico autentico legislatore. La nozione di legge come ordine, nomos con taxis è un'idea risalente nel tempo, rinvenibile in Aristotele, Cicerone e ripresa da S.Agostino ossessionato dall'idea di ordine, di un Dio ordinatore, di un cosmo ordinatissimo. L'ideario medievale è basato su una concezione del diritto come ordine, come piattaforma stabile della società. Isidorodistingue due mondi: quello divino e quello umano dai quali rispettivamente promanano la lex divina e la lex humana. La sostanza indefettibile della lex humana e la sua ragionevolezza, l’assumere il proprio contenuto da un insieme di regole oggettivamente scritte nelle natura delle cose, la lex non può che essere giusta, coerente alla natura e alla consuetudine della comunità, congeniale ai luoghi e ai tempi diversi. Quest’idea di lex non come mera volontà o atto d’imperio, ma come lettura delle regole ragionevoli scritte nella natura delle cose percorre come un filo conduttore la filosofia politica del medioevo sapienziale ed è rinvenibile in Graziano, Giovanni di Salisbury e San Tommaso. La lex viene concepita come ordinamento operato dalla ragione, rivolto al bene comune. La lex ha sicuramente contenuto razionale: in ogni caso la volontà del detentore del potere dev’essere indirizzata e governata dalla ragione, altrimenti non è

lex ma iniquitas. Sant'Alberto parla dilegge come realtà oggettivamente complessa cui concorrono più soggetti: unsoggetto determinante, il populus, lo scienziato giurista che dà alla lex formatecnica e contenuti, il principe che è chiamato a conferire la sanzione della suaautorità. La lex non è una volontà, non è legata al potere politico, essa al contrarioappartiene alla realtà obiettiva. Alberico da Rosciate definisce la lex humanainterpretes aequitatis, la lex non è dunque creazione, ma rivelazione, i suoicontenuti consistono in quel complesso ordinato e armonico di fatti, principi,regole, cioè l'aequitas. L'elemento di novità rispetto la precedente fase è rappresentata dalladimensione sapienziale che caratterizza questo secondo momento. Non solo si moltiplicano i centri di educazione e di studio, non solo la conoscenzascientifica si esprime in una più ampia coralità, ma

La scienza è ormai al cuore della civiltà e la società le affida un ruolo primario al suo interno. Ciò è in primo luogo riconducibile alla visione della scienza come mezzo per giungere alla verità, essa non è concepita come mera conoscenza del finito, ma come conquista della verità, la scienza è dunque illuminazione, fonte di verità, che pur servendosi di strumenti finiti ed imperfetti è in grado di attingere l'infinito, la perfezione, la verità. In secondo luogo, altro fattore che spinge la scienza "alla ribalta" è rappresentato dalle stesse esigenze della Chiesa, a fronte dei frazionismi di costumi la chiesa sente il bisogno di ricondurre ad unità il corpo mistico ecclesiale. In terzo luogo il ruolo della scienza è sottolineato da quella tendenza stessa della civiltà medievale ad edificare un ordine portante, si pensi in tal senso a Baldo degli Ubaldi, alla

convinzione che il sapere sia edificato e ordinato dagli uomini di scienza. In ultima analisi, fattore altresì determinante per l'importante ruolo della scienza è rappresentato dalle stesse esigenze ordinative della Chiesa gregoriana. La scienza ad ogni modo prenderà consapevolezza dell'importanza del proprio ruolo e si registrerà progressivamente uno spostamento generale di attenzione dal testo autorevole alla riflessione autorevole del testo, dunque all'autorità dei doctores. Nella particolare dinamica che percorre la società, soprattutto la scienza giuridica dimostra di avere vitalità. Essa è illuminazione dall'alto, ricerca di verità, dottrina di concetti, ma soprattutto sapere votato ad incarnarsi, traduzione nel sociale, si tratta insomma di un sapere che tende ad organizzare operativamente la società. Nel mutato quadro dei secoli XI-XII lo strumento consuetudinario non è più sufficiente.

essa può mantenere il suoruolo di stimolo ma sono comunque necessari degli schemi ordinanti, unaintelaiatura che sorregga e contenga lo straripare dei fatti economici. Da questa necessità emerge chiaramente il ruolo della scienza giuridica, l'unica in grado di elaborare l'architettura generale degli schemi ordinanti.

In questo compito di edificazione di un diritto che senza tradire i fatti li ordinasse in schemi universali, la scienza giuridica è sola. Emerge con prepotenza il problema della validità e in questo quadro si iscrive la riscoperta del diritto romano giustinianeo, si riscopre il digesto con le sue architetture raffinate e generali, con la sua sapienza tecnica. Il diritto giustinianeo rappresenta il momento di validità che alla scienza giuridica mancava, rappresenta quella auctoritas, quel deposito sapienziale enormativo ammantato di indiscutibile rispettabilità. Si sviluppa in questo senso l'opera dei glossatori e

a "costruttori" o "edificatori" del diritto. Essi non sono semplici interpreti del testo giuridico, ma sono consapevoli della propria libertà intellettuale e agiscono di conseguenza. I glossatori si basano sul Corpus Iuris Civilis di Giustiniano come fondamento formale del loro discorso, ma devono anche adattare il diritto alle esigenze della società in cui vivono. Tuttavia, si trova un conflitto tra l'assetto sociale ed economico rappresentato nel Corpus giustinianeo e quello del tardo medioevo. Di conseguenza, i glossatori si trovano in una situazione difficile, tra la necessità di rispettare la validità del diritto romano e l'adattamento alle esigenze effettive della società. Spesso vengono rappresentati come persone che lavorano tra l'incudine e il martello, cercando di bilanciare la validità e l'effettività del diritto.

È come se ci fossero dei nani che salgono sulle spalle dei giganti per poter vedere cose maggiori e più lontane, cose che riescono a percepire non solo per l'acutezza del loro sguardo, ma perché il gigante li ha sollevati in alto. Inoltre, si fa spesso riferimento a un "naso di cera", espressione di Alano di Lille: l'autorità ha il potere di essere interpretata in vari sensi, immagine che sottolinea come l'autorità del testo non sia qualcosa di assolutamente rigido, anzi sottolinea come sia qualcosa di "plastico" che può essere interpretato. L'importante funzione interpretativa è onere e onore della scienza giuridica, la sciantia iuris è per eccellenza interpretatio. Dev'essere subito specificato che l'interpretatio dei medievali non è riconducibile a un processo meramente ricognitivo, cioè conoscitivo della norma, essa è atto di volontà dell'interprete, libertà dell'interprete.

Il cuispazio è ampio. I soggetti legittimati all'interpretatio sono quattro:

  1. il principe, la cui interpretatio è generalis et necessaria, scritta in un attonormativo;
  2. la consuetudine che è generalis et necessaria ma non scritta;
  3. il giudice, la cui interpretatio è necessaria ma non generalis, vincola le parti della controversia decisa;
  4. il maestro, la cui interpretatio è probabilis.

Titolare del potere interpretativo è dunque anche lo scienziato, il cui importante ruolo è peraltro sottolineato dall'emergere delle esigenze connesse al problema dei nova negotia, cioè dei nuovi assetti economico-sociali che la prassi inventa secondo le sue esigenze che necessitano una vestebgiuridica. E' su questa scia che la posizione di prestigio dello scienziato e la progressiva devitalizzazione del principe prende l'avvio: si dà ruolo preminente all'Imperatore nella configurazione giuridica dei nuovi.

assettieconomici

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
28 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/19 Storia del diritto medievale e moderno

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Sara F di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto comune e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Catania o del prof Speciale Giuseppe.