CIVITAS SUPERIOREM NON RECOGNOSCENS EST SIVI PRINCEPS, questo
est sivi princeps è una vera e propria costruzione teorica per dimostrare che il comune
è una organizzazione che si autogiustifica ma non deve essere considerata legata ad
un monarca è una entità indipendente.
Parlare di est sivi princeps significa che queste città non hanno bisogno di
legittimazioni di altri poteri ma si autolegittimano, perchè sono auto organizzate e
possono strutturarsi indipendentemente qualsivoglia potere (pensate alle repubbliche
marinare).
Siamo nell'epoca in cui ogni realtà vive una sua indipendenza strutturale e come tale
non è legata a nessun' altra.
La scienza giuridica aiuta il principe a legittimare il suo potere e questo si può
garantire soltanto attraverso uno stretto connubio fra il detentore del potere e il
giurista.
La differenza fra i glossatori e i commentatori deriva da una maggior conoscenza e
penetrazione all'interno del testo del diritto romano, maggiormente i giuristi
conoscono i testi del diritto romano maggiormente possono fare non soltanto glosse
ma addirittura commentare, stravolgere quasi il senso per applicare quel passo del
diritto romano anche ad altre situazioni giuridiche.
Quindi dalla glossa al commento il passaggio è per una sempre maggior conoscenza
del diritto romano che è comunque sempre la fonte dei giuristi dello ius comune.
Siamo nella punta massima della scuola del diritto comune con Bartolo da
Sassoferrato (1314 – 1357). Con Bartolo siamo arrivati a un punto in cui i giuristi
aumentano massimamente il loro prestigio e la loro autorità all’interno
dell’istituzione politica, cioè hanno un prestigio incredibile secondo il quale il
detentore del potere, non farà, non compierà, non prenderà nessuna decisione senza
l’assenso di questi giuristi che avranno quindi un ruolo fondamentale. Il punto, e che
io vi dicevo, è che lo sviluppo del diritto comune e i commentatori arrivano ad una
conoscenza pressoché infinitesimale del diritto romano ma qual è l’elemento
negativo in questa conoscenza così approfondita, specifica, profonda del diritto
romano? È che se Bartolo è la punta massima, dopo Bartolo non c’è più nessuna
attività creativa, i giuristi cominciano ad avere un atteggiamento sostanzialmente
apatico nei confronti delle fonti del diritto romano e invece che provare a trovare le
letture nuove delle fonti romanistiche, prenderanno le opere di Bartolo, in modo
principale di Bartolo considerato la punta massima del diritto comune, prenderanno le
opere di Bartolo e si metteranno a commentare i commenti di Bartolo sul diritto
romano, quindi questi, l’epoca successiva a Bartolo, sarà caratterizzata da opere
monumentali dal punto di vista quantitativo, cioè vedere come proprio i commentaria
veramente voluminosi dal punto di vista quantitativo, ma che non corrispondono ad
una grandezza dal punto di vista qualitativo perché dal punto di vista qualitativo
questi giuristi successivi a Bartolo non faranno niente di nuovo, in una atteggiamento
di generale apatia prenderanno in considerazione ciò che ha fatto Bartolo, limitandosi
a risistemarlo in altri modi e a commentare lo splendore di Bartolo quindi sono opere
che non hanno un grande senso dal punto di vista pratico, non contribuiscono ad uno
sviluppo della scienza dello ius commune ma sono delle ripetizioni di ciò che aveva
fatto il loro maestro Bartolo e di ciò che aveva espresso nei suoi principi giuridici.
Questo provocherà non soltanto una sorta di apatia e di poca originalità a livello
scientifico nell’ultima parte del diritto comune come sistema creativo, ma
determinerà, e questo porta a delle conseguenze negative, una sorta di venerazione,
vera e propria venerazione (non più per le fonti del diritto romano come era per il
glossatori e l’abbiamo capito come mai loro lo venerano, c’era anche una
giustificazione in quel momento storico) per le opere do Bartolo, Bartolo diventa la
lucerna iuris come lo era stato Irnerio lo diventa ora Bartolo, ma in modo un po’
ingiustificato perché non c’era più niente, cioè Irnerio è lucerna iuris perché per la
prima volta determina la scientificità del diritto romano, il diritto romano viene
utilizzato in modo scientifico, prima non si faceva così, prima si conoscevano solo le
leggi romano barbariche, era conosciuto frammentariamente e quindi era imbarbarito
il diritto romano, con Irnerio c’era una funzione nuova del diritto romano, adesso no,
adesso è solo una ripetizione di opere di diritto comune, di opere di Bartolo e tra
l’altro, l’epoca che porterà alla fine del ‘330, quindi questi ultimi 50 anni, sarà
l’epoca del bartolismo, il bartolismo era una sorta…non era una vera e propria
corrente di pensiero perché non si può chiamare corrente di pensiero, piuttosto un
atteggiamento, un filone per il quale si commentavano i commenti di Bartolo,
addirittura si arrivò a dire, proprio in questo periodo, “nemo bonus iurista, nisi sit
bartolista” (non si è buoni giuristi se non si è bartolisti) cioè addirittura non si poteva
essere qualificati come buoni giuristi senza conoscere perfettamente le opere di
Bartolo, cioè tanto questa venerazione nei confronti di questo commentatore era alta
da arrivare ad affermare quella frase, per poter essere giuristi non si poteva che
passare attraverso la conoscenza perfetta delle opere di Bartolo da Sassoferrato.
Tutto questo non finisce con la fine del XIV secolo,ma anche agli inizi del XV
secolo, inizi del ‘400, sono caratterizzati da questo atteggiamento di profonda
venerazione del maestro dei commentatori, addirittura nel ‘400 Bartolo viene definito
con alcune espressioni, questo lo si può ricavare dalle opere ad esempio di Giason
Del Maino, Pietro Di Castro, grandi commentatori dei commenti di Bartolo che
arrivano ad affermare che Bartolo deve essere considerato come specchio del diritto,
cioè Bartolo identificato come l’oracolo di Apollo, addirittura tanta è la venerazione
nei confronti di Bartolo che sarà paragonato molto spesso, e questo lo si vede proprio
in queste opere degli inizi del ‘400, molto spesso si dice che Bartolo nella storia
giuridica ha avito la stessa funzione che ha avuto nella letteratura e nell’arte letteraria
Omero o a Cicerone, cioè è veramente un’esagerazione di valutazione che è resa poi
così, come sua conseguenza, il fatto che di lì a poco il sistema del diritto comune si
inizierà a sgretolare per poi scardinarsi nel 5-‘600. Addirittura la fama di Bartolo e la
grande attenzione (dire grande attenzione è poco) nei confronti delle sue opere
avranno un riflesso anche dal punto di vista delle legislazioni, cioè Bartolo da
Sassoferrato è talmente importante, talmente fondamentale per l’epoca
immediatamente successiva a lui stesso, è talmente importante che alcuni statuti, ad
esempio pensiamo agli statuti spagnoli del 1427 e 1433 o a quello portoghese del
1446, quindi siamo già alla metà del XV secolo cioè già il tempo è passato, questi
statuti prevedevano che (questa è una cosa incredibile) nei casi giurisprudenziali
dubbi, cioè quando ci fosse discordanza di opinioni di giuristi, dovesse prevalere
l’idea di Bartolo, cioè Bartolo prevaleva rispetto alle altre idee nel caso di dubbi
giurisprudenziali e tra l’altro quando c’erano casi dubbi, si applicava questo principio
della prevalenza dell’opinione di Bartolo e tutti i giudici della causa, investiti della
questione, dovevano attenersi a questo principio cioè fra casi dubbi dovevano
prendere… cioè quello giusto era quello di Bartolo da Sassoferrato. Con l statuto
portoghese, vi dicevo, siamo nel 1447 quindi è molto lunga questa influenza,
prosegue nel tempo questa grande influenza di Bartolo da Sassoferrato nella scienza
giuridica e tra l’altro, la prevalenza ei principi di un giurista rispetto ad un altro
qualora ci fossero stati casi giurisprudenziali dubbi, dove l’abbiamo già vista nel
diritto romano? I consulta di Papiniano avevano un maggior peso nei casi di
discordanza, nei casi giurisprudenziali o nelle questioni giuridicamente intese in
senso lato dal risolvere, i consulta di Papiniano avevano un peso maggiore rispetto ai
consulta degli altri giuristi. Il bartolismo allora, questo bartolismo, nel corso del ‘400
e facendo l’esempio dello statuto portoghese si può mettere proprio in evidenza che p
questo ‘400 che viene considerato un po’ pesante dal punto di vista del diritto
comune, il bartolismo diventa, nel corso del ‘400, secondo quanto dice anche un
grande esperto di diritto comune, Manlio Bellomo, diventa un’eredità pesante, cioè
questo ‘400 viene identificato come eredità pesante perché il ‘400 è caratterizzato dal
bartolismo. Come tale, questa eredità pesante, come tutte le cose un po’ pesanti si
cerca di eliminarla, moderarla o delimitarla e tutto questo accade, inizia ad accadere
questa sorta di limitazione di questa eredità pesante, di questo bartolismo, si inizia a
prendere in considerazione, in modo particolare in Italia, nel contesto italiano, una
nuova tendenza della dottrina che portava a valutare le fonti giuridiche, le fonti del
diritto, secondo un’ottica di tipo storico e filosofico influenzata dalla grande corrente
dell’Umanesimo. Siamo nell’epoca dell’Umanesimo quindi questa eredità pesante si
inizia a contrastare provando a valutare le fonti giuridiche in un’ottica diversa
rispetto a quella che aveva fatto Bartolo, quindi provando ad inserire,come chiavi di
lettura delle fonti, anche le materie filosofiche e le materie storiche. Quando si parla
di umanesimo noi abbiamo già fatto riferimento alla parte giuridica che ci interessa
dell’Umanesimo che è l’Umanesimo giuridico, questo grande movimento che in
realtà, pur avendo i suoi germi genetici in Italia, si diffonderà in modo profondissimo
in territorio francese. Ma quando l’anno scorso, vi dicevo si diffonderà in Francia,
non è perché Alciato rimaneva antipatico in Italia e quindi va Francia perché non lo
vogliono a Bologna o a Padova, perché trattava male gli studenti, no! Lui va in
Francia innanzitutto perché il sistema del diritto comune è troppo radicato in Francia,
cioè Bologna è il momento genetico dello ius commune e dell’utrumque ius quindi è
chiaro che lui va via dall’Italia perché non trova aderenza la sua
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