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I TITOLI DI CREDITO
CAPITOLO QUARANTESIMO: I TITOLI DI CREDITO IN GENERALE
1. Premessa
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Questa può consistere nel pagamento della somma di denaro (cambiale), nell'assegno bancario e circolare, delle obbligazioni società e nei titoli del debito pubblico (titoli di credito in senso stretto). Può consistere anche nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti (fede di deposito), nella polizza di carico e così via (titoli di credito rappresentativi di merci). Vi sono infine titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa e i relativi diritti, come le azioni di società (titoli di partecipazione).
Fra i titoli di credito delle sono poi alcuni che vengono di regole messi ognuno per una distinta operazione economica e si presentano perciò come titoli individuali (cambiali e assegni). Altri la
1. Definizione e tipologie dei titoli di credito
I titoli di credito sono documenti che rappresentano frazioni di uguale valore nominale di un'unitaria operazione economica di finanziamento e attribuiscono ciascuno uguali diritti (titoli di massa). Alcuni titoli di credito presuppongono un bene determinato rapporto giuridico e solo in base a tale rapporto possono essere emessi (titoli causali). Per altri, il rapporto giuridico che dà luogo alla loro emissione può variamente atteggiarsi (titoli astratti).
2. Funzione e caratteri essenziali dei titoli di credito
I titoli di credito hanno la funzione tipica di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, non realizzando i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 ss.). Le regole di circolazione più semplici e sicure sono certamente quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso (art. 1376) e l'acquirente di un bene mobile è tutelato.
contro il rischio della mancanza di titolarità nel trasferente dalla regola "possesso di buona fede vale titolo" (art. 1153). Del titolo di credito, il diritto ha incorporato nel documento si concretizza in quattro principi:
- chi acquista la proprietà del documento diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto cartolare anche se ha acquistato il titolo a non domino. È questo il principio della autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare fissato dall'art. 1994 c.c. Principio che consente di neutralizzare il più grave dei rischi della cessione del credito, il rischio cioè che si trasferisce il credito non sia titolare dello stesso.
- che acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Sono questi principi della letteralità e dell'autonomia in sede di esercizio (art. 1993).
- chi ha conseguito il possesso
La circolazione e l'esercizio del diritto letterale e autonomo in esso incorporato.
La creazione del titolo di credito: rapporto cartolare e rapporto fondamentale
La creazione e il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto fra emittente e primo prenditore (c.d. rapporto fondamentale o causale) e in un accordo fra gli stessi con cui si conviene di fissare nel titolo di credito la prestazione dovuta dal primo al secondo in base a tale rapporto (convenzione di rilascio o esecutiva).
Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata schematizzata l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale.
La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare e il diritto della stessa riconosciuto al prenditore del titolo il diritto cartolare destinato a circolare.
Titoli di credito astratti e causali
L'emissione di un titolo di credito presuppone
sempre l'esistenza di un determinato rapporto fondamentale fra emittente e primo prenditore. La connessione che si instaura fra rapporto fondamentale e rapporto cartolare non è però identica per tutti i titoli di credito. Essi possono distinguersi: a) titoli di credito astratti: possono essere emessi in base ad un qualsiasi rapporto fondamentale e non contengono alcuna menzione del rapporto che concreto ha dato luogo alla loro emissione. Il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in essi manca infatti ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione ed anche se apparisse è per legge irrilevante. b) titoli di credito causali: possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale. Sono titoli di credito causali le azioni e le obbligazioni societarie, i titoli rappresentativi di merce. Il contenuto del diritto cartolare è determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dal rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione.del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. Questi titoli si riferiscono a letteralità incompleta o per relationem. I titoli rappresentativi di merce attribuiscono al possessore: - il diritto alla consegna delle merci che sono emesse specificate; - il possesso delle medesime; - il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (art. 1996). Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale e di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate. 5. La circolazione dei titoli di credito Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito era distinzione fra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso: titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo; legittimato al suo esercizio èInvece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato). La qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona.
Si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario all'altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione; chi trasferisce la proprietà del titolo dovrà poi consegnarlo e adempiere le eventuali altre formalità necessarie per attribuire all'acquirente la legittimazione all'esercizio del relativo diritto.
Si ha circolazione irregolare quando la circolazione del titolo non è sorretta da un valido negozio di trasferimento. Si pensi al caso classico in cui un titolo di credito è stato rubato. In tal caso il possessore del titolo (il ladro) non acquista la proprietà del titolo e la titolarità del diritto, che restano al derubato; ha però la
possibilità di fatto di esercitare il diritto (legittimazione) e di far circolare ulteriormente il titolo. Sia quindi una dissociazione fra (proprietà) titolarità e (possesso) legittimazione. Chi ha perso il possesso del titolo contro la sua volontà non è ovviamente senza tutela. Potrà esercitare azione di rivendicazione nei confronti dell'attuale possessore. Stabilisce l'art. 1994 che "chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito, in conformità delle norme che disciplinano la circolazione, non è soggetto a rivendicazione": diventa anche proprietario del titolo e titolare del diritto cartolare. Per esigenze di sicurezza della circolazione, il titolare spossessato prevale sull'altro, ma non su colui che in buona fede ha acquistato il titolo dal ladro. Perché si perfezione l'acquisto a non dominio di un titolo di credito devono ricorrere tre presupposti: 1) un negozio astrattamenteidoneo a trasferire la proprietà del titolo;
l'investitura dell'acquirente nel possesso del titolo, con l'osservanza delle formalità prescritte dalla relativa legge di circolazione (legittimazione);
la buona fede dell'acquirente.
6. La legge di circolazione. I titoli al portatore
In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in: titoli al portatore, all'ordine e nominativi.
Sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola "al portatore", anche se contrassegnati da un nome. Essi circolano mediamente a la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore.
Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azione di risparmio.
7. (segue): I titoli all'ordine
I titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata. Essi circolano mediante consegna.
del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una serie continua di girate (art. 2008). Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario, l'assegno circolare. La girata è una dichiarazione scritta sul titolo e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario). La girata può essere: - in pieno, quando contiene il nome del giratario (art. 2009); la forma consueta è "per me pagate a....", con la sottoscrizione del girante; - in bianco, quando non contiene il nome del giratario. Di regola e se costituita dalla sola firma del girante. Chi riceve un titolo girato in bianco può: a) riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; b) girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco; c) trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senzaapporne una nuova.
Effetto cost