vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
TITOLI CAMBIARI.
A) LA CAMBIALE (disciplinata dal R.D. 1669/1933) = è uno strumento di credito che ha come
funzione principale quella di consentire il differimento nel tempo di una somma di danaro (o perché
non se ne ha la momentanea disponibilità o perché si vuole rimanere con un minimo di liquidità).
La cambiale può contenere:
A. Un ordine di pagamento in tal caso si parla di cambiale-TRATTA: l'emittente (traente)
ordina ad altra persona (trattario) di pagare all'ordine della persona a cui favore è rilasciato il
L’ emissione di una tratta presuppone
titolo (prenditore o portatore), la somma cambiaria. che giustifica l’ ordine (cd
quindi un rapporto giuridico sottostante tra traente e trattario,
rapporto di provvista): tale rapporto può avere origine diversa (ossia derivare da: precedente
contratto; contratto di conto corrente; apertura di credito; mandato; delegazione di
pagamento). di VAGLIA (o pagherò) cambiario: l’
B. Una promessa di pagamento in tal caso si parla
emittente fa una promessa di pagamento al creditore o al beneficiario del titolo e firma la
cambiale.
La cambiale nasce nel momento in cui viene creato il documento (= completato nei suoi elementi
NB: diversa dalla creazione è l’
essenziali). emissione (= uscita del documento dalla sfera giuridica
di chi lo ha creato).
È un titolo di credito:
all’ ordine (
- per cui circola mediante girata);
astratto (= in cui, cioè manca l’ enunciazione della causa dell’ obbligazione del creatore del titolo
-
= il creatore non specifica se è obbligato al pagamento in virtù di un contratto di fornitura, di un
appalto, ecc.);
- autonomo (= non si fa riferimento al rapporto fondamentale tra creditore e debitore che ha dato
all’emissione della cambiale);
origine
- formale (= solo il documento che ha i requisiti previsti dalla legge vale come titolo di credito);
esecutivo: se in regola con il bollo, vale come titolo esecutivo: non c’è quindi bisogno di munirsi
-
di una sentenza di condanna o di un decreto ingiuntivo di pagamento nel caso in cui l'emittente (nel
caso del pagherò) e/o il trattario (nel caso della cambiale tratta) non paga a scadenza l'effetto.
Capacità cambiaria (= capacità di creare una cambiale):
soggetti capaci di agire + qualora vi sia stata autorizzazione all’ esercizio dell’ impresa,
- Spetta ai
ai soggetti limitatamente capaci e rappresentante dell’ incapace.
Deve sussistere al momento dell’ emissione.
- Si applica l’ art. 1426 c.c., ossia non si può eccepire l’ incapacità quando il minore abbia con
-
raggiri occultato la sua minore età.
Rappresentanza: la cambiale può essere creata anche tramite un rappresentante. In tal caso, però:
La procura non può essere generale, a meno che non sia conferita dall’ imprenditore
1. con
riferimento all’ esercizio della sua impresa.
In deroga al principio generale sancito dall’ art. 1398 c.c. (il quale stabilisce che il falsus
2. procurator è tenuto solo al risarcimento dei danni nei limiti dell’ interesse negativo), l’ art.
11 della legge cambiaria stabilisce che in caso di rappresentanza senza poteri o con eccesso
di poteri (cd falsus procurator), il rappresentante senza poteri sarà obbligato cambiariamente
come se avesse firmato in proprio; tuttavia: a) (dato che l’ obbligazione che assume trova
causa nel rapporto diretto tra pseudo-rappresentato e prenditore) potrà far valere nei
confronti del portatore o degli altri obbligati cambiari gli stessi diritti che poteva far valere
lo pseudo-rappresentato ; b) inoltre, una volta pagata la cambiale, ha diritto alla ripetizione
nei limiti dell’arricchimento.
della somma da parte dello pseudo-rappresentato
Elementi del documento cambiario:
- Elementi essenziali:
1. Denominazione cambiaria (che va inserita nel contesto del titolo);
2. Ordine o promessa di pagamento di pagare una somma determinata;
3. Nel caso della tratta sono necessarie anche le generalità di chi è designato a pagare (cd
trattario)= nome, luogo e data di nascita (o anche il codice fiscale).
della cambiale potrà chiedere l’ esecuzione). La
4. Scadenza (= giorno in cui il possessore
scadenza può essere: a giorno fisso; a vista (= pagabile alla presentazione del possessore,
che deve avvenire entro 1 anno); a certo tempo vista (= pagabile decorso il termine fissato
dopo la presentazione); a certo tempo data (= pagabile decorso il termine fissato dalla data
di emissione).
NB: se manca la data di scadenza, il pagamento va fatto in qualunque momento lo richieda il
possessore.
5. Luogo di pagamento. NB: se sono indicati più luoghi, il possessore può richiedere il
pagamento in ciascuno.
6. Nome del prenditore (che può anche essere il traente).
7. Data e luogo di emissione.
Sottoscrizione di chi emette la cambiale +, in caso di vaglia, le generalità dell’ emittente.
8.
NB: di questi elementi, possono essere sostituiti in base alla legge: la scadenza, il luogo di
emissione (si sostituisce col luogo indicato accanto al nome del traente/emittente) e il luogo di
pagamento(si sostituisce col luogo indicato accanto al nome del trattario, nel caso della tratta/
col luogo di emissione, nel caso del vaglia); si parla, al riguardo di elementi naturali.
Se manca un elemento essenziale (che non possa essere sostituito per legge), quel documento
non sarà cambiale ma, al massimo, promessa di pagamento o ricognizione di debito.
NB: non è necessario però che tutti questi elementi sussistano al momento della emissione del
titolo, basta che ci siano al momento della presentazione: infatti, l’ art. 14 l. camb. prevede l’
istituto della “cambiale in bianco”, che è quella cambiale che contiene solo la sottoscrizione di
emittente/traente e la denominazione cambiaria e che prevede l’ attribuzione al possessore del
(nell’
potere di riempimento che può essere esercitato per 3 anni dal giorno di emissione
esercizio del quale però il possessore si dovrà attenere agli accordi di riempimento
precedentemente conclusi col traente/emittente; nel caso tali accordi non vengano rispettati (cd
abuso è opponibile a coloro che hanno acquistato se da parte loro c’
abuso di bianco segno),tale
è stata mala fede o colpa grave).
- Elementi accidentali. Sulla cambiale possono essere apposte delle clausole, alcune valide altre no:
A) Clausole invalide, che possiamo distinguere in:
A1. Clausole che si considerano come non apposte. Ad esempio: 1.la clausola con cui il
traente si esonera da responsabilità per il pagamento; 2.la condizione apposta alla girata; 3.la
rinuncia alla prescrizione.
A2. Clausole che importano invalidità della cambiale. Ad esempio: 1.l’ esonero dell’
obbligo di pagare; 2.clausola al portatore; 3.clausola che prevede
accettante o emittente dall’
il pagamento non in denaro.
B) Clausole valide, le quali si distinguono tradizionalmente in:
B1. Clausole cambiarie (= clausole che incidono direttamente sul rapporto cambiario), le
quali a loro volta si distinguono in:
- complementari, come ad esempio: 1.nomina di un domiciliatario; 2.cessione di provvista;
3.garanzia ipotecaria.
derogative, come ad esempio: 1.clausolanon all’ ordine; 2.clausola che esonera il traente da
-
responsabilità per mancata accettazione; 3.clausola senza accettazione o non accettabile (=
in questo caso, la tratta non può essere presentata per l’ accettazione); 4.clausola <<senza
protesto>> (= dispensa dal protesto per mancata accettazione o pagamento); 5.clausola
<<senza obbligo>> o <<senza garanzia>> (viene fatta da un girante per escludere l’ obbligo
di regresso).
B2. Clausole connesse (= clausole che non incidono sul rapporto cambiario), le quali a loro
volta si distinguono in:
- alludenti alla provvista, come ad esempio le clausole: 1.<<segue/dietro/contro avviso>>;
2.<<per conto di >>; 3. <<documenti contro accettazione/pagamento>>.
-alludenti alla valuta, come le clausole: 1.<<valuta ricevuta>>; 2.<<valuta merci>>;
3.<<valuta intera>>.
Accettazione del trattario(= dichiarazione con cui il trattario si obbliga a pagare la cambiale alla
scadenza). (ordine di pagamento), è necessaria l’ ACCETTAZIONE da
Nel caso si tratti di una cambiale-tratta
parte del trattario in quanto solo con l’ accettazione il rapporto di provvista (quello tra traente e
trattario che giustifica l’ ordine di pagamento del primo al secondo), che è un rapporto
extracambiario, diventa rapporto cambiario.
Tale accettazione non è obbligatoria per il trattario ( a meno che non sia inserita la clausola <<senza
accettazione>>, la quale però, non può essere apposta su cambiali pagabili presso un terzo o in
luogo diverso dal domicilio del trattario ovvero a certo tempo vista).
Modalità: L’ accettazione si attua o mediante apposizione sulla cambiale
- della sottoscrizione del
trattario con la formula <<accetto>> (o <<visto>>) oppure, più semplicemente, con la semplice
sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore del titolo, accompagnata da indicazione delle
proprie generalità. accettazione sono: 1) la presentazione (= esibizione della cambiale al trattario
- Presupposti per l’
personalmente nel suo domicilio) entro la scadenza della cambiale; 2) l’ accettazione dev’ essere
incondizionata (anche se può essere fatta limitatamente ad una parte della somma), altrimenti vale
rifiuto.
Effetti: l’ accettante assume obbligazione diretta nei confronti del possessore della cambiale. Però
-
tali effetti non si producono se l’ accettazione è cancellata prima della restituzione (a meno che il
dato notizia dell’ accettazione al portatore per iscritto).
trattario non abbia
- Accettazione per intervento: la mancata o incompleta accettazione del titolo è sostituibile da
un'accettazione per intervento, la quale non ha la stessa efficacia di quella tradizionale in quanto
serve solo per evitare le conseguenze della mancata accettazione. Ne sono previste due tipologie:
A) intervento con indicazione al bisogno (il soggetto interviene per effetto di apposita
indicazione apposta dal traente o da uno dei giranti), il quale legittima il regresso
solo nei confronti di colui che lo ha apposto;
B) intervento per onore (il soggetto interviene spontaneamente), il quale può essere
rifiutato dal portatore della cambiale (in tal caso però, il portatore non potrà più
esercitare il regresso