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Titoli di credito

I titoli di credito sono documenti che incorporano un diritto e che costituiscono questo diritto. Sono mezzi tecnici di circolazione, una caratteristica che li differenzia dai documenti di legittimazione. La loro funzione è agevolare la circolazione dei crediti. Normalmente, i crediti circolano con la cessione dei crediti (art. 1260 c.c.), la quale comporta che:

  • Per rendere opponibile il credito al debitore ceduto, gli si deve notificare la cessione o deve essere da lui accettata.
  • La posizione del cessionario è dipendente da quella del cedente e, se le cessioni sono più di una, la posizione dell’ultimo cessionario è dipendente da quella di tutti i precedenti cedenti (= il diritto può non sussistere se uno degli atti di cessione è invalido).

Per semplificare questo sistema, il legislatore ha individuato il mezzo di circolazione più semplice, ossia quello previsto per i beni mobili (in cui il possesso di buona fede vale titolo ai sensi dell’art. 1153 c.c.). Con una fictio iuris, ha elevato il bene mobile (ossia il documento cartaceo contenente il credito) al diritto che incorpora: si parla, al riguardo, di principio di incorporazione (o di astrattezza cartolare).

Principi fondamentali

Legittimazione

(art. 1992): Con la creazione del titolo si produce l’effetto che la prestazione (dovuta in base al rapporto fondamentale) sarà adempiuta nei confronti del possessore del titolo. Il possessore del titolo avrà la legittimazione ad esercitare il diritto in esso incorporato, indipendentemente dalla titolarità del diritto incorporato. Possiamo quindi distinguere tra:

  • Legittimazione attiva (= diritto alla prestazione), che spetta al possessore qualificato del documento.
  • Legittimazione passiva (= diritto ad essere liberati), la quale comporta che il pagamento fatto ad un possessore qualificato libera il debitore, anche nel caso il possessore non era effettivamente titolare del diritto (purché non ci sia stato dolo o colpa grave del debitore).

Per ottenere la legittimazione (possesso qualificato) devono esserci dei presupposti necessari, ossia va rispettata la legge di circolazione (= insieme di operazioni ai fini del trasferimento della legittimazione cartolare), la quale ci consente di distinguere tra:

  • Titoli a legittimazione reale (cd titoli al portatore), in cui la legittimazione spetta in virtù del mero possesso.
  • Titoli a legittimazione nominale, i quali richiedono, oltre al possesso, una certificazione documentale. Ne esistono due tipologie:
    • Titoli all'ordine, nei quali è necessario che il possessore sia intestatario originario o giratario del titolo. In tal caso, la certificazione documentale è costituita dalla cd girata (= negozio che ha come contenuto un ordine), la quale è definita “piena” se presenta il nome del giratario, ovvero “in bianco” se c’è solo la firma del girante (nb: in quest’ultimo caso il titolo può anche circolare senza il nome del possessore ma alla scadenza l’ultimo possessore deve riempire la girata col suo nome).
    • Titoli nominativi, nei quali è necessaria una doppia intestazione (una sul documento e una sul registro dell’emittente il titolo). Questi possono circolare in due modi:
      • Col transfer: in tal caso, dietro richiesta, l’emittente esegue la doppia annotazione del nome del nuovo possessore sul documento e nel registro.
      • Con la girata: in tal caso, la doppia annotazione non avviene contestualmente; avviene infatti subito sul titolo, ma questa prima annotazione non dà ancora la legittimazione ad esercitare il diritto (nb: a meno che non si tratti di azioni, che sono l’unico caso in cui c’è legittimazione immediata), conferisce solo la legittimazione ad ottenere la legittimazione effettiva, la quale si avrà solo con l’annotazione sul registro dell’emittente.

Litteralità

(art. 1993): Il diritto di chi acquista un titolo di credito è rappresentato esclusivamente dal contesto letterale del titolo (cd dichiarazione cartolare). Da questo principio discende che, le eccezioni cartolari (ossia le circostanze che il debitore può opporre per rifiutarsi di pagare) sono solo:

  • Eccezioni personali (riferite alla persona del possessore): ad esempio può dimostrare la mala fede e che non c’era titolarità.
  • Eccezioni reali, che il debitore potrebbe opporre a chiunque venga a chiedergli il pagamento = eccezioni di forma o fondate sul contesto letterale del titolo o che dipendono da falsità della propria firma o che dipendono dal difetto di capacità o di rappresentanza al momento dell’emissione o che derivano da mancanza di condizioni necessarie per l’esercizio dell’azione.
  • Eccezioni fondate su rapporti personali (del debitore) con i precedenti possessori, ma solo se dimostra il dolo del possessore.

Autonomia in sede di circolazione

(art. 1994): Se il titolo di credito circola irregolarmente perché alla base non c’è un negozio giuridico ma viene acquistato da un terzo in buona fede, a quest’ultimo non potrà essere sottratto tale diritto. Si tratta di un principio che codifica quanto disposto dall’art. 1153 (acquisto a non domino).

Teorie sul principio di autonomia

Problema: Qual è il fondamento di tale principio? Esistono due teorie:

  • Teoria unitaria, la quale sostiene che l’obbligazione può derivare sia dal rapporto fondamentale (= rapporto da cui nasce l’emissione del titolo; es: vendita) sia dal rapporto cartolare (= rapporto che risiede esclusivamente nel titolo), i quali sarebbero autonomi tra loro.
  • Teoria mista (sostenuta da Ferri), secondo cui invece l’autonomia dipende dalla circolazione del titolo: infatti, nel momento in cui esso viene creato non fa sorgere ancora un’obbligazione ma si limita a fare una ricognizione del debito sorto dal rapporto fondamentale.

Requisiti della dichiarazione cartolare

  • Di sostanza:
    1. Esistenza di una volontà del creatore del titolo;
    2. Capacità, sia legale che naturale, del creatore;
    3. Riferibilità dell’atto alla persona dell’obbligato (la quale manca in caso di: sottoscrizione falsa o difetto di rappresentanza).
  • Di forma si distinguono in:
    • Requisiti intrinseci (= necessari affinché si producano gli effetti tipici del titolo di credito).
    • Requisiti estrinseci: talvolta, infatti, è obbligatorio che la dichiarazione sia redatta su appositi moduli e nel rispetto di determinate finalità.

NB: Nel caso dei cd titoli in bianco (quelli cioè che non presentano, al momento della loro emissione, alcuni requisiti di forma essenziali), si applicano i principi propri dei titoli di credito solo in quanto compatibili con la mancanza di un elemento essenziale (es: se manca il contenuto dell’obbligazione, la circolazione del titolo comporta tutti gli effetti suoi propri, rendendo tuttavia opponibili, nei confronti di colui che riceve il titolo in bianco, le eccezioni inerenti agli accordi di riempimento).

Circolazione dei titoli di credito

Forme di circolazione

La dottrina distingue tra:

  • Circolazione in senso proprio (la quale ha ad oggetto il documento) e in senso improprio (in cui il trasferimento del documento è conseguenza del trasferimento del diritto).
  • Circolazione regolare (quando si acquista per derivazione dal precedente titolare del titolo) e irregolare o anomala (quando si acquista a titolo originario in buona fede in mancanza di un valido negozio di trasmissione; nb: in questo caso però colui al quale è stato sottratto o che ha smarrito il titolo può proporre:
    • I. Azione di rivendicazione contro il sottrattore e contro colui che l’abbia acquistato in mala fede o con colpa grave;
    • II. Azione di ammortamento, qualora non conosca l’identità di tali soggetti).
  • Circolazione libera (quando l’acquisto produce tutti gli effetti suoi tipici) e limitata.

Effetto della circolazione = sostituzione del legittimato ad esigere il credito. NB: la circolazione del titolo importa circolazione della legittimazione e non della titolarità.

Disciplina del negozio di trasmissione

(= atto di volontà che fa circolare il diritto insieme alla legittimazione). Dobbiamo distinguere:

  • Nei rapporti inter partes: i diritti e i poteri del legittimato si determinano sulla base del negozio di trasmissione e non anche sulla base del possesso del documento per cui:
    • a) Chi ha dato la legittimazione potrà riottenerla in caso di invalidità, risoluzione del negozio;
    • b) Chi ha acquistato il diritto senza ricevere il documento potrà ottenere la consegna del titolo.
  • Nei rapporti con debitore e terzi: il negozio non ha valore, conta solo la legittimazione.

Limitazioni alla circolazione: queste si ottengono opponendo sul titolo la clausola “non all’ordine” o “non trasferibile” (o altra equivalente). Ne deriva che (dato che devono risultare dal titolo):

  • a) Nei titoli al portatore non ci può essere limitazione;
  • b) Nei titoli nominativi ci possono essere limitazioni solo se il titolo circola con girata;
  • c) Se tali clausole non sono apposte dal creatore del titolo non precludono la circolazione secondo la disciplina dei titoli di credito ma hanno l’effetto di rendere opponibili al possessore del titolo le eccezioni derivanti dal negozio di trasmissione.

Estinzione dei titoli di credito

Si può avere per varie cause:

Per esercizio del diritto

  • Una volta che sia stato esercitato il diritto incorporato nel titolo, il documento va ritirato dalla circolazione con distruzione materiale o apposizione di segni permanenti e visibili dai quali risulti il venir meno della sua funzione.

Problema: cosa accade se questi accorgimenti non vengono effettuati e quindi rimane l’apparenza del titolo? C'è discordanza in dottrina:

  • Secondo Ferri, andrebbero osservate le norme previste per l’ammortamento: trattandosi di mera apparenza, il titolo non può giustificare alcuna pretesa, se non al massimo quella al risarcimento nei confronti di colui che ha abusivamente messo in circolazione il documento.
  • Secondo la teoria dominante, invece, l’estinzione è inopponibile al terzo possessore di buona fede.

Per distruzione del documento

  • Una volta distrutto il documento, il diritto diventa inutile per impossibilità di esercitarlo.

NB: La legge consente però la ricostruzione del mezzo di legittimazione dando al possessore il diritto ad ottenere dall’emittente un duplicato, però in tal caso:

  • Per i titoli al portatore, è richiesta la prova rigorosa della distruzione;
  • Per i titoli all’ordine e nominativi, la ricostruzione si attua con la procedura di ammortamento.

Per ammortamento

L’ammortamento comporta estinzione del titolo per dichiarazione di inefficacia.

Presupposti per l’azione di ammortamento

  • a) Deve trattarsi di titoli all’ordine o nominativi (per quelli al portatore, però, la riforma 2006/2007 ha introdotto una sorta di surrogato dell’ammortamento);
  • b) Dev’esserci stata distruzione, smarrimento o sottrazione del titolo.

Procedimento

  • I. Fase necessaria: Il presidente del Tribunale accoglie la pretesa dell’attore emanando decreto di ammortamento. Segue la notifica di tale decreto al debitore e la pubblicazione dello stesso in GU. Se nessuno si oppone a tale decreto entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GU, esso acquisterà efficacia.
  • II. Fase eventuale: Qualora il detentore del titolo si opponga, si procederà all’accertamento della spettanza del diritto sul titolo.

Effetti dell’ammortamento

  • Dal momento della notifica al debitore e della pubblicazione in GU:
    • a. Il titolo non vale più come mezzo di legittimazione;
    • b. Chi ha ottenuto un duplicato può esercitare il diritto.
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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