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CIRCOLAZIONE DEL TITOLO DI CREDITO
Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è la distinzione tra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso:
- Titolare del diritto cartolare è il proprietario del titolo;
- Legittimato al suo esercizio è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi.
Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona.
Nel corso della circolazione del titolo si può tuttavia verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso). Al riguardo è necessario distinguere tra:
- Circolazione regolare: si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza
proprietà del documento nell'alienante. 6In base alla legge di circolazione i titoli di credito si distinguono in:
Titoli al portatore (artt. 2003-2007 c.c.) sono al portatore i titoli di credito che recano la clausola "al portatore", anche se contrassegnati da un nome.
I titoli al portatore circolano mediante la semplice consegna del titolo. Il possessore è legittimato all'esercizio del diritto in essi menzionato in base alla sola presentazione del titolo al debitore (art. 2003 c.c.).
Dato che la semplicità di circolazione li rende idonei a fungere da surrogato della moneta legale, l'emissione di titoli di credito al portatore contenenti l'obbligo di pagare una somma di denaro è ammessa solo nei casi stabiliti dalla legge (art. 2004 c.c.).
La libertà riconosciuta per l'emissione di titoli atipici trova un limite, all'autonomia privata, nell'art. 2004 che sancisce il divieto di emettere titoli
atipici al portatore aventi ad oggetto il pagamento in denaro, pena la nullità Ratio serve ad evitare la formazione di documenti suscettibili di fare concorrenza alla moneta legale. Vi sono due interpretazioni:
Estensiva, include quei documenti che svolgono di fatto una funzione generalizzata, uguale alla moneta (buono acquisto)
Restrittiva, esclude dalla ratio, l'ipotesi in cui il pagamento in denaro non sia l'oggetto esclusivo della promessa.
Possono essere al portatore: gli assegni bancari, i libretti di deposito, le azioni di risparmio, le obbligazioni di società, le quote di partecipazione a fondi comuni, le azioni di SICAV (società di investimento per azioni a capitale variabile), i titoli del debito pubblico.
Per i titoli al portatore non è, di regola, ammesso l'ammortamento.
Titoli all'ordine (artt. 2008-2020 c.c.) i titoli all'ordine sono titoli intestati ad una persona determinata.
Circolano mediante consegna del titolo accompagnata dalla girata. Il possessore del titolo all'ordine si legittima in base ad una serie continua di girate (art. 2008 c.c.). Sono titoli di credito all'ordine: la cambiale, l'assegno bancario e circolare, i titoli rappresentativi di merci.
GIRATA: la girata è una dichiarazione scritta sul titolo (di regola sul retro) e sottoscritta, con la quale l'attuale possessore (girante) ordina al debitore cartolare di adempiere nei confronti di altro soggetto (giratario) (Es.: Caio fa un assegno a Tizio in qualità di suo debitore; Tizio, l'attuale possessore dell'assegno, lo gira (girante) a Sempronio (giratario), così facendo Tizio dà ordine a Caio, suo debitore cartolare, di adempiere nei confronti di Sempronio).
Con riferimento alla forma si rilevano 2 tipologie:
- Girata in pieno.
- Girata in bianco.
La girata è piena quando contiene il nome del giratario (art. 2009). La
forma consueta è "per mepagate a…", con la sottoscrizione del girante. La girata è in bianco quando non contiene il nome del giratario. Di regola essa è costituita dalla sola firma del girante. Chi riceve un titolo girato in bianco può: a) Riempire la girata col proprio nome o con quello di altra persona; b) Girare di nuovo il titolo in pieno o in bianco; c) Trasmettere il titolo ad un terzo senza riempire la girata e senza apporne una nuova (art.2011 2° c.). In questo caso la circolazione successiva avviene mediante semplice consegna manuale del titolo, analogamente a quanto avviene nei titoli al portatore. Il titolo resta però sempre un titolo all'ordine dato che il debitore è pur sempre tenuto a controllare quantomeno che la prima firma di girata corrisponde al nome del primo prenditore. La girata non può essere sottoposta a condizioni e qualsiasi condizione apposta si considera non scritta. È nulla lagenuinità dei firmatari.validità. Funzione di garanzia di regola la girata non ha funzione di garanzia. Salvo diversa disposizione di legge (come per i titoli cambiari) o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non assume alcuna obbligazione cartolare: non è responsabile verso i giratari successivi per l'inadempimento da parte dell'emittente.
Il giratario acquista nei confronti dell'emittente un diritto letterale ed autonomo ed è di regola libero di trasferire ulteriormente il titolo.
Il codice regola però 2 tipi di girata con effetti limitati:
- Girata per l'incasso o per procura (art. 2013) nella girata per procura, il giratario assume la veste di rappresentante per l'incasso del girante. Titolare del credito cartolare resta il girante ed il giratario non acquista alcun diritto autonomo. Perciò, diversamente che nella girata pura e semplice, il debitore può opporre al giratario per procura tutte e soltanto le eccezioni
personali opponibili al girante; non invece quelle personali al giratario. In