Titoli di credito
I titoli di credito sono documenti costitutivi, nel senso che attraverso la confezione di essi si crea il diritto cartolare, destinati alla circolazione del diritto di credito che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione. Questa può consistere:
- Nel pagamento di una somma di denaro, come avviene nella cambiale, nell'assegno bancario e circolare, nelle obbligazioni di società e nei titoli del debito pubblico (titoli di credito in senso stretto).
- Nel diritto alla riconsegna di merci depositate o viaggianti, come avviene nella fede di deposito, nella polizza di carico, nel duplicato della lettera di vettura e così via (titoli di credito rappresentativi di merci).
Tipologie di titoli di credito
Inoltre, con riferimento ai titoli di credito si riconoscono:
- Titoli di partecipazione: titoli di credito che rappresentano una situazione giuridica complessa ed i relativi diritti, come le azioni di società e le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento.
- Titoli individuali: titoli di credito emessi ognuno per una distinta operazione economica e si presentano perciò come individuali, come cambiali ed assegni.
- Titoli di massa: titoli che rappresentano frazioni di uguale valore nominale di una unitaria operazione economica di finanziamento ed attribuiscono ciascuno uguali diritti, come azioni e obbligazioni.
Disciplina dei titoli di credito
Al fine di regolare questa varietà tipologica, il legislatore ha previsto:
- Disciplina speciale: alcune leggi speciali regolavano prima dell'emanazione del codice civile e regolano tuttora alcune figure tipiche di titoli di credito. Così ad esempio: cambiale (r.d.n.1669/1933); assegno bancario e circolare (r.d.n. 1736/1933); titoli azionari (r.d.n.1148/1941).
- Disciplina generale: il codice civile del 1942 ha nel contempo introdotto una disciplina generale dei titoli di credito (artt. 1992-2027).
La previsione di regole comuni a tutti i titoli di credito consente di colmare eventuali lacune delle discipline speciali (art. 2001).
Funzione dei titoli di credito
A fronte di una varietà di tipi, rimane sempre unica la funzione principe dei titoli di credito: la funzione di mobilizzare la ricchezza, prevedendo la circolazione rapida, semplice e sicura del diritto di credito, neutralizzando così i rischi e gli inconvenienti che al riguardo presenta la disciplina della cessione del credito (artt. 1260 ss. c.c.).
Cessione del credito
La cessione del credito è uno degli istituti giuridici che disciplinano i rapporti tra i soggetti in relazione alla circolazione della ricchezza. Attraverso la cessione del credito, un soggetto, il cedente, si spoglia di un suo diritto trasferendolo ad un terzo, il cessionario. Il soggetto tenuto all'adempimento nei confronti del cessionario prende il nome di creditore ceduto.
Le ragioni economiche della cessione del credito risiedono principalmente nella possibilità di rendere attuale ed immediatamente disponibile quella ricchezza che diventerà esigibile solo con la futura scadenza del credito o, comunque, con l'effettivo pagamento da parte del debitore. Ad esempio, l'imprenditore può decidere di cedere alla banca i propri crediti verso i clienti, ottenendo in cambio dalla banca cessionaria dei crediti un corrispettivo, cioè una liquidità monetaria, che potrà immediatamente utilizzare per i suoi bisogni correnti senza dover attendere la futura scadenza dell'obbligazione.
Inconvenienti della cessione
Ma gli inconvenienti della cessione sono quelli:
- Che se l'alienante non è titolare del credito ceduto, o lo stesso non è sorto o è stato già oggetto di una precedente cessione opponibili, allora nessun effetto acquisitivo si produce per il cessionario.
- Al cessionario risultano opponibili tutte le eccezioni opponibili al cedente, salvo la comprensione della cessione accettata senza riserve.
Ai rischi esposti si aggiungono anche oneri di tipo formale:
- Il concessionario deve dare prova della cessione.
- Egli deve sottostare all'onere della tempestiva comunicazione al debitore dell'avvenuta cessione per evitare un pagamento deliberatorio al cedente.
L'eliminazione di questi inconvenienti è data dall'estensione alla circolazione dei crediti della disciplina, tipica della circolazione dei beni mobili, che garantisce all'acquirente in buona fede l'acquisto della titolarità del bene pur in difetto della stessa. Questo è dovuto alla nascita del credito cartolare, che origina da una dichiarazione unilaterale con la quale chi è gravato dell'obbligazione nei confronti di un altro soggetto, in base ad un rapporto tipico, ne trasfonde i termini essenziali in un documento, con il quale s'impegna ad eseguire la prestazione stabilita, a favore del possessore del titolo.
Caratteristiche del credito cartolare
Le regole di circolazione più semplici e sicure sono proprio quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso (art. 1376) ed inoltre l'acquirente di un bene mobile è tutelato contro il rischio della mancanza di titolarità nel trasferente dalla regola "possesso di buona fede vale titolo" (art. 1153).
Ecco che per rendere parimenti più semplice e sicura la circolazione della ricchezza immateriale la soluzione è quella di creare un modello alternativo di circolazione del credito, un modello che consenta di far circolare i crediti secondo regole analoghe a quelle che governano la circolazione dei beni mobili. Da questa semplice idea la disciplina dei titoli di credito muove e questa idea realizza con un complesso di regole che, sia pure sulla base di una finzione giuridica, elevano il documento ad equivalente materiale del diritto.
Incorporazione
La finzione giuridica consiste nel ritenere che oggetto della circolazione sia il documento (cosa mobile) anziché il diritto in esso menzionato, mentre in realtà è l'opposto. Tale collegamento si esprime affermando che nel diritto di credito il diritto è incorporato nel documento.
In sintesi si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, circolazione ed esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.
Per effetto dell'incorporazione, il credito cartolare presenta le seguenti caratteristiche:
- Autonomia: chi acquista la proprietà del documento (cosa mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato a titolo originario. Diventa titolare del diritto cartolare anche se ha acquistato il titolo a non domino (esempio da un ladro), purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo. È questo il principio dell'autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare fissato dall'art. 1994 c.c., con norma che sostanzialmente ricalca il principio "possesso di buona fede vale titolo" proprio dei beni mobili ex art. 1153 c.c. Ed è il principio che consente di neutralizzare il più grave dei rischi della cessione del credito: il rischio cioè che chi trasferisce il credito non sia titolare dello stesso, così che nulla il cessionario acquista.
- Letteralità: chi acquista un titolo di credito acquista un diritto il cui contenuto è determinato esclusivamente dal tenore letterale del documento. Acquista inoltre un diritto che è di regola immune dalle eccezioni fondate sui rapporti personali intercorsi tra debitore e precedenti possessori del titolo. Sono questi i principi della letteralità e autonomia in sede di esercizio del diritto cartolare fissati dall'art. 1993 c.c. E sono principi che consentono di superare l'ulteriore rischio cui è esporto il cessionario del credito: il rischio cioè di vedersi opposte tutte le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente.
- Legittimazione: chi ha conseguito il possesso materiale del titolo di credito, nelle forme prescritte dalla legge (diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi), è senz'altro legittimato all'esercizio del diritto cartolare. Può cioè pretendere dal debitore la prestazione senza essere tenuto a provare l'acquisto della proprietà del titolo e della titolarità del diritto. D'altro canto, il debitore paga bene se paga in buona fede al possessore qualificato del titolo, anche se questi non è il titolare del diritto. È questa la funzione di legittimazione del titolo di credito fissata ex art. 1992 c.c.
- Vincoli: i vincoli sul diritto menzionato in un titolo di credito (pegno, sequestro, pignoramento) devono essere effettuati sul titolo e non hanno effetto se non risultano dal titolo (art. 1997 c.c.).
Creazione del titolo di credito
La creazione ed il rilascio di un titolo di credito trovano giustificazione in un preesistente rapporto tra emittente e primo prenditore: c.d. rapporto fondamentale o causale. La messa in circolazione del documento avviene attraverso la c.d. convenzione di rilascio o esecutiva: con il passaggio del titolo dalla sfera giuridica dell'emittente a quella del primo prenditore. Ad esempio, in una vendita con pagamento differito (rapporto causale) si pattuisce (convenzione esecutiva) che il compratore rilasci al venditore un pagherò cambiario per importo corrispondente al prezzo dovuto.
(c'è poi anche il c.d. contratto di trasmissione: sancisce il passaggio dalla sfera giuridica di un prenditore a quella di un altro prenditore).
Si sottolinea che entrambi i contratti hanno la funzione di attribuire al prenditore la proprietà del titolo in via derivativa e la titolarità del diritto in via originaria.
Il titolo di credito, emesso in attuazione della convenzione di rilascio, riproduce in forma semplificata e schematizzata l'obbligazione derivante dal rapporto fondamentale. Nell'esempio fatto, la cambiale menzionerà solo l'obbligo dell'emittente (compratore) di pagare al prenditore (venditore) una determinata somma (il prezzo della vendita) ad una determinata scadenza. La dichiarazione risultante dal titolo di credito costituisce il rapporto cartolare ed il conseguente diritto cartolare (diritto incorporato in un documento così da non poter essere esercitato senza la presentazione di questo). Nell'esempio fatto, il diritto cartolare è il diritto al pagamento di una somma di denaro da parte dell'emittente e tale diritto sarà acquistato dal terzo cui la cambiale è trasferita da parte del primo prenditore. E sarà acquistato immune dalle eccezioni derivanti dal rapporto fondamentale intercorso tra emittente e primo prenditore trattandosi di eccezioni a lui personali (art. 1993 c.c.).
Dunque la "causa" che giustifica l'emissione del titolo va sotto il nome di rapporto fondamentale, che si distingue dal rapporto cartolare che nasce appunto con l'emissione del documento. Pur essendo obbligato in base ad ambedue deve evitarsi che il debitore sia chiamato a pagare due volte; e a tal fine l'art. 66 3°c legge cambiaria, estensibile a tutti i titoli di credito, stabilisce che "il portatore non può esercitare l'azione causale (quella che trae origine dal rapporto fondamentale) se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente(...)".
Categorie di titoli di credito
In base al rapporto fondamentale i titoli di credito possono distinguersi in due grandi categorie:
- Titoli astratti: sono astratti quei titoli di credito che possono essere emessi in base ad una pluralità di rapporti fondamentali e che inoltre non contengono alcuna menzione del rapporto che in concreto ha dato luogo alla loro emissione. Es.: titolo astratto è la cambiale: chi emette una cambiale lo può fare per vari motivi (perché ha acquistato merce a credito, perché ha contratto un mutuo, per liberalità, ecc...), ma la cambiale non contiene e non può contenere per legge alcun riferimento al rapporto causale. Lo stesso vale per l'assegno bancario e l'assegno circolare. Questi titoli si definiscono a letteralità completa perché nei titoli di credito astratti il contenuto del diritto cartolare è determinato esclusivamente dalla lettera del titolo: in essi manca ogni riferimento al rapporto fondamentale che ha dato luogo all'emissione ed anche se apparisse è per legge irrilevante. Nei rapporti tra emittente e terzo prenditore resta perciò preclusa in radice ogni possibilità di far riferimento ad altre fonti regolamentari, anche legali, per integrare quanto risulta dalla lettera del titolo.
- Titoli causali: sono invece causali quei titoli che possono essere emessi solo in base ad un determinato tipo di rapporto fondamentale, predeterminato per legge e che risulta dal contesto del titolo. Es.: le azioni e le obbligazioni di società; le quote di partecipazione a fondi comuni di investimento; i titoli rappresentativi di merce. Questi titoli si definiscono a letteralità incompleta perché nei titoli di credito causali il contenuto del diritto cartolare è invece determinato non solo dalla lettera del titolo, ma anche dalla disciplina legale del rapporto obbligatorio tipico richiamato nel documento. E ciò anche se tale disciplina non è riprodotta nel titolo, dovendosi ritenere da questo implicitamente richiamata. Es.: le obbligazioni emesse da una S.p.A. sono assoggettate alla relativa disciplina legale, anche se questa non è riprodotta nel titolo. La società potrà perciò opporre al terzo portatore una modifica delle condizioni del prestito approvata dall'assemblea degli obbligazionisti, anche se la stessa non risulta dal titolo. Anche ai titoli causali è invece applicabile il principio dell'autonomia del diritto cartolare in sede di esercizio (art. 1993 2°c c.c.). Il rapporto cartolare resta indipendente dal rapporto fondamentale ed al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni derivanti da quest'ultimo rapporto in quanto eccezioni fondate su rapporti personali. Così, ad esempio, è pacifico che, se il sottoscrittore del prestito obbligazionario non ha versato la somma corrispondente, la società non potrà eccepire tale circostanza al terzo portatore per contestarne il diritto al rimborso del capitale. E discorso analogo vale per gli altri titoli "causali" che attribuiscono il diritto al pagamento di una somma di denaro (es.: libretti di deposito al portatore e quote di partecipazioni a fondi comuni).
Titoli rappresentativi di merce
Qualche ulteriore puntualizzazione riguardo ai titoli rappresentativi di merce (fede di deposito, polizza di carico, duplicato della lettera di vettura). Questi titoli attribuiscono al possessore:
- Il diritto alla consegna delle merci che sono in esse specificate.
- Il possesso delle medesime.
- Il potere di disporne mediante trasferimento del titolo (art. 1996).
Rappresentano quindi strumenti per la circolazione documentale di merci viaggianti o depositate nei magazzini generali e si caratterizzano per il fatto che l'obbligazione cartolare del vettore o del depositario ha per oggetto la riconsegna di cose determinate ed analiticamente descritte nel documento (ad esempio, cento quintali di grano di una data qualità).
Orbene, il vettore o il depositario potranno opporre al terzo portatore, che chiede la riconsegna, che la merce indicata nel titolo non gli è stata mai consegnata o è difforme da quella ricevuta per il trasporto o in custodia (c.d. eccezioni ex recepto)? E se sì, deve ritenersi che per tali titoli di credito non opera il principio dell'autonomia (in sede di esercizio) del diritto cartolare?
La risposta affermativa al primo quesito non è pacifica. Da più parti si ritiene infatti che anche i rischi ex recepto ricadano sull'emittente del titolo rappresentativo, esposto al risarcimento danni nei confronti del terzo possessore, trattandosi pur sempre di eccezioni personali derivanti dal rapporto fondamentale.
Inoltre, anche chi propende per la soluzione affermativa ha chiarito che l'opponibilità delle eccezioni ex recepto non contrasta con l'autonomia del rapporto cartolare rispetto al rapporto sottostante. È solo conseguenza della natura di cosa determinata della prestazione promessa, che ne rende oggettivamente impossibile l'adempimento se non vi è stata effettiva consegna. Resta perciò fuori contestazione l'inopponibilità al terzo possessore di ogni altra eccezione desunta dalla disciplina convenzionale del rapporto di trasporto o di deposito che ha dato luogo all'emissione del titolo, così come previsto dall'art. 1993.
Circolazione del titolo di credito
Uno dei profili caratterizzanti la disciplina dei titoli di credito è la distinzione tra titolarità del diritto cartolare e legittimazione all'esercizio dello stesso:
- Titolare del diritto cartolare: è il proprietario del titolo.
- Legittimato al suo esercizio: è invece il possessore del titolo nelle forme prescritte dalla legge (possessore qualificato); forme che sono diverse per i titoli al portatore, all'ordine e nominativi.
Le qualità di proprietario-titolare e di possessore-legittimato di regola circolano congiuntamente e coincidono nella stessa persona. Nel corso della circolazione del titolo si può tuttavia verificare una dissociazione delle due posizioni reali sul titolo (proprietà e possesso). Al riguardo è necessario distinguere tra:
- Circolazione regolare: si ha circolazione regolare quando il titolo viene trasferito dall'attuale proprietario ad altro soggetto in forza di un valido negozio di trasmissione, che di regola trova fondamento in un preesistente rapporto causale tra le parti. Es.: in una vendita (rapporto fondamentale) si può convenire che il compratore pagherà il prezzo mediante girata di un assegno circolare a lui intestato. Il compratore quindi dovrà dare attuazione a tale accordo (negozio di trasmissione) girando (girante) l'as.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Scarica il documento per vederlo tutto.
-
Diritto commerciale - titoli di credito
-
Diritto commerciale - titoli di credito
-
Titoli di credito, Diritto commerciale
-
Diritto commerciale - i titoli di credito