Caratteri generali dei titoli di credito
Premessa. La disciplina posta nel codice civile per la cessione ordinaria dei diritti di credito, non ne ha assicurato una circolazione né sufficientemente rapida né sufficientemente sicura. La via, pertanto, per assicurare anche ai crediti una circolazione facile e sicura, è quella renderli normativamente "simili" ai beni mobili, in modo da potere applicare un'analoga disciplina circolatoria. Questo risultato si realizza mediante i titoli di credito, in altre parole mediante particolari documenti sottoscritti dal debitore ed in cui il debitore dichiara di obbligarsi a compiere una determinata prestazione nei confronti di chiunque si trovi alla scadenza in possesso del documento stesso. Si ottiene così la C.D. incorporazione del diritto credito nel documento, con la conseguenza che esso diventa suscettibile di possesso analogamente a quanto accade per i beni mobili.
1.1) Concetti di base:
a)
Legittimazione: è portatore legittimo colui il quale acquista il titolo di credito secondo le disposizioni di legge del tipo di titolo di credito (es. titolo al portatore con il possesso)
Autonomia: 1) Il debitore cartolare non può opporre al terzo divenuto portatore legittimo del titolo le eccezioni derivanti dal C.D. rapporto fondamentale (o sottostante). 2) In un secondo senso, s'intende per autonomia, l'applicazione del principio "possesso di buona fede (del titolo di credito) vale titolo" d'acquisto del titolo. (art.1994 cod. civ.)
Letteralità: il debitore che ha assunto un'obbligazione cartolare deve compiere la prestazione esattamente indicata nel titolo.
Legittimazione, autonomia e letteralità concorrono a rendere rapida e sicura la circolazione dei titoli di credito.
Il titolo di credito è un documento costitutivo del diritto cartolare e necessario per esercitare il diritto stesso. Tale diritto cartolare è un
debito letterale ed autonomo alla cui circolazione si applica il principio "possesso di buona fede vale titolo".- Leggi di circolazione dei titoli di credito:
- Titoli di credito al portatore: per essere portatori legittimi bisogna essere possessori del titolo.
- Titoli di credito all'ordine: per essere portatori legittimi occorre oltre al possesso una serie continua di girate*.
- Titoli di credito nominativi: il possessore è legittimato per effetto dell'intestazione a suo favore contenuta sia nel titolo sia nel registro dell'emittente°.
* Per girata s'intende una dichiarazione, scritta sul titolo o sottoscritta, con cui l'attuale portatore legittimo del titolo,
Detto girante, ordina al debitore di adempiere nei confronti di un altro soggetto, detto giratario. Di solito la girata ha solo una funzione di circolazione, nel senso che serve a far diventare un soggetto portatore legittimo del titolo; ma vi sono delle ipotesi in cui la girata ha una funzione di garanzia, nel senso che il girante diventa responsabile nei confronti dei giratari successivi per l'inadempimento dell'emittente. La girata è valida anche se in bianco, o se al posto dell'indicazione del giratario porta l'indicazione "al portatore". La girata può anche essere fatta per procura o a titolo di pegno.
L'emittente di titoli nominativi, è obbligato a tenere un registro da cui risulti il nome dell'intestatario di ognuno dei titoli da lui emessi.
1.3) Eccezioni opponibili al portatore legittimo del titolo di credito:
Chi è debitore in base ad un titolo di credito, può opporre al portatore legittimo solo le
seguentieccezioni:
- Le eccezioni personali al portatore legittimo, vale a dire derivanti da rapporti, diversi da quello cartolare, intercorsi tra il debitore e lo stesso portatore legittimo.
- Le eccezioni di forma, derivanti dalla mancanza di qualcuno dei requisiti formali prescritti dalla legge.
- Le eccezioni fondate sul contesto letterale del titolo.
- Le eccezioni di falsità della firma, d'incapacità e di difetto di rappresentanza al momento dell'emissione del titolo, nonché, mancanza di volontà nella redazione del titolo.
- Le eccezione fondate sulla mancanza dei presupposti necessari per l'esercizio dell'azione giudiziaria.
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