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Caratteri generali dei titoli di credito

Premessa

La disciplina posta nel codice civile per la cessione ordinaria dei diritti di credito non ne ha assicurato una circolazione né sufficientemente rapida né sufficientemente sicura. La via, pertanto, per assicurare anche ai crediti una circolazione facile e sicura, è quella di renderli normativamente "simili" ai beni mobili, in modo da potere applicare un'analoga disciplina circolatoria.

Questo risultato si realizza mediante i titoli di credito, in altre parole mediante particolari documenti sottoscritti dal debitore ed in cui il debitore dichiara di obbligarsi a compiere una determinata prestazione nei confronti di chiunque si trovi alla scadenza in possesso del documento stesso. Si ottiene così la C.D. incorporazione del diritto credito nel documento, con la conseguenza che esso diventa suscettibile di possesso analogamente a quanto accade per i beni mobili.

Concetti di base

  • Legittimazione: è portatore legittimo colui il quale acquista il titolo di credito secondo le disposizioni di legge del tipo di titolo di credito (es. titolo al portatore con il possesso).
  • Autonomia:
    • Il debitore cartolare non può opporre al terzo divenuto portatore legittimo del titolo le eccezioni derivanti dal C.D. rapporto fondamentale (o sottostante).
    • In un secondo senso, s'intende per autonomia, l'applicazione del principio "possesso di buona fede (del titolo di credito) vale titolo" d'acquisto del titolo (art.1994 cod. civ.).
  • Letteralità: il debitore che ha assunto un'obbligazione cartolare deve compiere la prestazione esattamente indicata nel titolo.

Legittimazione, autonomia e letteralità concorrono a rendere rapida e sicura la circolazione dei titoli di credito. Il titolo di credito è un documento costitutivo del diritto cartolare e necessario per esercitare il diritto stesso. Tale diritto cartolare è un debito letterale ed autonomo alla cui circolazione si applica il principio "possesso di buona fede vale titolo".

Leggi di circolazione dei titoli di credito

Solo se il titolo di credito si trasferisce secondo la sua legge di circolazione l'acquirente acquista un vero diritto cartolare con tutte le sue caratteristiche; quando si trasferisce un diritto cartolare si trasferiscono nel silenzio, anche i diritti accessori che sono ad esso inerenti.

  • Titoli di credito al portatore: per essere portatori legittimi bisogna essere possessori del titolo.
  • Titoli di credito all'ordine: per essere portatori legittimi occorre oltre al possesso una serie continua di girate*.
  • Titoli di credito nominativi: il possessore è
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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

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