vuoi
o PayPal
tutte le volte che vuoi
I TITOLI DI CREDITO
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto ad una determinata prestazione (strumenti che servono a cedere crediti). Questa può consistere nel pagamento di una somma di denaro, come avviene nella cambiale, nell'assegno bancario e circolare, nelle obbligazioni di società e nei titoli di debito pubblico. La loro funzione tipica è quella di rendere più semplice e rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, della ricchezza. Per la cessione del credito la disciplina di diritto comune prevede:
- Acquisto a titolo derivativo
- Notifica al debitore ceduto o sua accettazione.
L'acquisto del credito è a titolo derivativo (Tizio cede il credito a Mario e ora Caio è debitore di Mario). La proprietà è acquistata dell'acquirente ma non nasce in quel momento e avrà solo quello che il cedente mi - cioè se il credito era
estinto ed il cedente non l'ha detto, l'acquirente non riceve nulla. (Caio dovrà cedere pagare Mario, ma Caio deve saperlo, deve esser notificato di questo cambiamento, altrimenti, se paga al suo creditore originale ed è in buona fede, il debitore è liberato).REGOLE DI CIRCOLAZIONE
Le regole di circolazione più semplici e sicure sono quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso e inoltre si è tutelati dal rischio della mancanza di titolarità del trasferente dalla regola "possesso di buona titolo" (il diritto viene incorporato nel titolo e ne segue fede vale le regole di circolazione).
In base a questa semplice regola la disciplina dei titoli di credito ha realizzato un complesso di regole, sia pure sulla base di una finzione giuridica che consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento (cosa mobile) invece che il diritto in esso menzionato. Tale
Il collegamento si esprime affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento. Questo si concretizza in quattro principi cardine:
- Autonomia del diritto. (art 1994) chi acquista la proprietà del documento (cosa mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto purché sia in buona fede ed entri così in possesso del titolo originario del diritto "incorporato" del titolo. Si parla di acquisto a titolo cartolare anche se ha acquistato il titolo a non dominio (ad esempio da un ladro) purché sia in buona fede ed legge l'acquisto della titolarità del diritto è un effetto dell'acquisto entri in possesso del titolo, dato che perde la proprietà del documento. È questo il principio dell'autonomia in sede di circolazione del diritto cartolare che sostanzialmente ricalca il principio "possesso di buona fede vale"
Principio della titolarità
Il principio della titolarità riguarda i beni mobili. Tale principio consente di neutralizzare il più grave dei rischi della cessione del credito, ovvero il rischio che chi trasferisce il credito non sia titolare dello stesso: in tal caso il cessionario non acquista nulla. Il possessore in buona fede di un titolo di credito acquista invece il relativo diritto anche se acquista il titolo da un ladro e quindi da chi non è titolare del credito.
Principio della letteralità
Il principio della letteralità stabilisce che il contenuto del diritto acquistato dipende esclusivamente dal tenore letterale del documento. Ciò consente di superare l'ulteriore rischio cui è esposto il cessionario del credito, ovvero il rischio di vedersi opposte tutte le eccezioni che il debitore poteva opporre al cedente.
Principio dell'autonomia in sede di esercizio
Secondo l'articolo 1993, acquista un diritto chi è immune alle eccezioni fondate sui rapporti personali fra debitore e precedenti possessori del titolo.
Principio della legittimazione
Secondo l'articolo 1992, chi acquista il titolo...
nelle forme di legge è il legittimato a esercitare il diritto di credito. Può cioè pretendere la prestazione del debitore senza essere tenuto a provare l'acquisto della proprietà del titolo. In estrema sintesi si può dire che il titolo di credito è un documento necessario e sufficiente per la costituzione, la circolazione e l'esercizio del diritto letterale ed autonomo in esso incorporato.