I titoli di credito
I titoli di credito sono documenti destinati alla circolazione che attribuiscono il diritto a una determinata prestazione (strumenti che servono a cedere crediti). Questa può consistere nel pagamento di una somma di denaro, come avviene nella cambiale, nell’assegno bancario e circolare, nelle obbligazioni di società e nei titoli di debito pubblico. La loro funzione tipica è quella di rendere più semplice, rapida e sicura la circolazione dei diritti di credito, della ricchezza.
Cessione del credito
Per la cessione del credito la disciplina di diritto comune prevede:
- Acquisto a titolo derivativo
- Notifica al debitore ceduto o sua accettazione.
L’acquisto del credito è a titolo derivativo (Tizio cede il credito a Mario e ora Caio è debitore di Mario). La proprietà è acquistata dall’acquirente ma non nasce in quel momento e avrò solo quello che il cedente mi lascia; cioè, se il credito era estinto ed il cedente non l’ha detto, l’acquirente non riceve nulla. (Caio dovrà pagare Mario, ma Caio deve saperlo, deve esser notificato di questo cambiamento, altrimenti, se paga al suo creditore originale ed è in buona fede, il debitore è liberato).
Regole di circolazione
Le regole di circolazione più semplici e sicure sono quelle previste per i beni mobili: la proprietà dei beni mobili si trasferisce con il semplice consenso e inoltre si è tutelati dal rischio della mancanza di titolarità del trasferente dalla regola “possesso di buon titolo” (il diritto viene incorporato nel titolo e ne segue fede vale le regole di circolazione).
In base a questa semplice regola, la disciplina dei titoli di credito ha realizzato un complesso di regole, sia pure sulla base di una finzione giuridica che consiste nel ritenere che oggetto di circolazione sia il documento (cosa mobile) invece che il diritto in esso menzionato. Tale collegamento si esprime affermando che nel titolo di credito il diritto è incorporato nel documento. Questo si concretizza in quattro principi cardine:
- Autonomia del diritto: (art 1994) chi acquista la proprietà del documento (cosa mobile) diventa titolare del diritto in esso menzionato. Diventa titolare del diritto purché sia in buona fede ed entri così in possesso titolo originario del diritto “incorporato”.
Si parla di acquisto a titolo cartolare anche se ha acquistato il titolo a non dominio (ad esempio da un ladro) purché sia in buona fede ed entri in possesso del titolo. L’acquisto della titolarità del diritto è un effetto dell’acquisto.
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Diritto commerciale - titoli di credito
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Diritto commerciale - i titoli di credito