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TITOLARITÀ DEL DIRITTO
A questo punto, il credito ha iniziato a circolare secondo i principi di circolazione dei beni mobili. Chi ha la proprietà del pezzo di carta, a prescindere da come l’abbia conseguita, ha anche la titolarità del diritto. Costui, come diventa proprietario a titolo originario del bene mobile (possesso vale titolo), diventerà TITOLARE DEL CREDITO A TITOLO ORIGINARIO.
QUESTO CAMBIA TUTTO —> Il credito si acquista così immune da ogni eccezione che avrebbe potuto essere opposta al precedente debitore: così come se io acquisto un bene mobile da chi ha dei limiti nella titolarità del diritto, acquisto la piena proprietà sul bene; allo stesso modo, se il pezzo di carta incorpora il credito, acquisto quel credito immune da qualsiasi vizio o eccezione che avrebbe potuto essere opposta alla mia titolarità del diritto.
Tipicamente le eccezioni sono: la PRESCRIZIONE, in base alla quale il credito si estingue.
dopo 10 anni. Se tu hai un• credito nei miei confronti e me lo chiedi dopo 20 anni, io dico "Sì, è vero, ero debitore e lo sarei ancora, se non fosse che il credito si sia prescritto" -> ti eccepisco la prescrizione. La COMPENSAZIONE: "Sì, è vero, dovrei darti 1000 euro sulla base di un certo• rapporto, ma siccome tu devi a me la stessa somma per un altro rapporto, non ti pago perché ti eccepisco l'intervenuta compensazione". La NULLITÀ: "Sì, è vero, il contratto dice che io dovrei darti 1000 euro, ma il contratto è• nullo perché non è stato firmato dalle controparti: ti eccepisco la NULLITÀ del contratto". Sono eccezioni tutti vizi genetici o sopravvenuti che legittimano il debitore a non pagare. 29/10/18 Se io devo opporre una compensazione al cedente, potrò opporla al cessionario anche se, in teoria, lui non è il miodiretto creditore. Ancora una volta l'acquisto a titolo derivativo non è "il massimo della vita" per la sicurezza dei traffici, perché se vogliamo immaginare un mercato dei crediti anche tra persone che non si conoscono tra di loro, l'idea è che l'acquisto del credito avvenga a titolo derivativo nel mercato della circolazione degli stessi sarebbe zoppicante perché chiunque non sarebbe poi così sicuro di acquistare "bene", perché potrebbe stare acquistando un credito che non va a buon fine in quanto potrebbe avere qualche vizio che riguardava il cedente. Allora l'idea più riuscita, discussa già la settimana scorsa, è stata quella di estendere quei principi che già erano stati elaborati con riferimento alla circolazione dei beni mobili e all'acquisto a titolo originario dei beni mobili alla circolazione dei crediti. COME? Mettendo di mezzo i beni mobili. Si è creatanel diritto la funzione dell'INCORPORAZIONE: il titolo non è più una situazione giuridica intangibile, ma diventa incorporato in un bene mobile, cioè un pezzo di carta (chartula). PERCHÉ? Perché dicendo che il mio credito di 100 euro è scritto su un pezzo di carta e dicendo che chi ha la proprietà del pezzo di carta, quindi del bene mobile, IO DOCUMENTO il mio credito. La finzione giuridica è quella di dire che chi possiede il bene mobile, parallelamente, automaticamente diventa anche titolare del credito. Come diventi proprietario a titolo originario del bene mobile, quindi protetto da qualsiasi rivendicazione del proprietario eventualmente spogliato, allo stesso modo diventi titolare del credito protetto da qualsiasi eccezione del creditore che il debitore avrebbe potuto opporre al precedente titolare del credito. -> I crediti cominciano così a circolare non più secondo le regole degli ARTICOLI 1260 eseguenti cc.ma secondo le regole più sicure e protettive della circolazione dei beni mobili. Tuttavia, nella teoria dei beni, a fianco alla titolarità di un diritto, esiste anche una situazione giuridica più indefinita detta POSSESSO. Il POSSESSO è definito all'articolo 1140 cc. Non è un diritto, ma è una situazione di fatto. È il potere sulla cosa che si manifesta (esteriorità) in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Ad es., così come il proprietario di un posto auto impedisce a chiunque altro di parcheggiarvi, io non sono proprietario, ma mi comporto come se lo fossi sul posteggio condominiale. Se nessuno mi contesta questa condotta, dopo 20 anni divento per usucapione proprietario del posteggio. Normalmente, nella vita di tutti i giorni proprietà e possesso vanno di pari passo. Può capitare, però, che ci sia una dissociazione. Ad es., se
qualcuno mi sfila gli occhiali e inizia ad indossarli, io mantengo la proprietà, ma lui ha il possesso. Se chi mi ha rubato gli occhiali non si comporta da ladro (non tiene gli occhiali in casa, caso che sarebbe considerato detenzione) e li porta per andare in giro, ma io magari non ho il coraggio di contestarglielo, si avrà che lui si starà comportando come il proprietario e io sarò il proprietario spogliato del possesso. Se il tipo gira per l'università con gli occhiali, che non si sa che siano stati sottratti a me, e li vende a qualcun altro in buona fede, a quel punto il terzo acquirente non è più soltanto possessore degli occhiali, ma diventa proprietario. Come all'ARTICOLO 1153 cc, ricevo il possesso da chi è possessore (il proprietario), ma posso acquistarlo in buona fede da chi è possessore e diventare legittimo proprietario sulla base di un titolo astrattamente idoneo (compravendita). Il terzo acquirente nonè esposto all’azione di rivendicazione del proprietario.
La stessa cosa può succedere per i titoli di credito. Il titolo di credito è un documento che incorpora un credito e che consente la circolazione della titolarità del credito insieme alla proprietà del bene che lo incorpora, cioè il possesso del pezzo di carta.
ESSENZIALE COPPIA = PROPRIETÀ DEL BENE + TITOLARITÀ DEL CREDITO.
Su questa stessa situazione, insiste una posizione di POSSESSO: chi ha in mano il pezzo di carta? Normalmente il titolare, quindi chi è il proprietario di una cambiale ha anche il possesso del pezzo di carta.
Esiste, però, un’altra situazione giuridica relativa ai crediti che sposa la coppia del possesso:
PROPRIETÀ DEL BENE + TITOLARITÀ DEL CREDITO + POSSESSO DEL BENE = figura della LEGITTIMAZIONE.
CHE COS’E’ LA LEGITTIMAZIONE?
Come il possesso è il potere di fatto sulla cosa, la legittimazione è
Quella situazione difatto che abilita a chiedere il pagamento del credito.
Questa regola dell'incorporazione per cui il credito non può che circolare insieme al titolo fa sì che chi non abbia il possesso del titolo non possa chiedere anche il pagamento del credito portato dal titolo.
Facciamo l'esempio più semplice del titolo al portatore. Il titolo al portatore è il titolo che circola secondo delle regole che si riferiscono al trasferimento materiale del titolo stesso (non ci sono firme, girate, annotazioni,...).
Immaginiamo un'obbligazione al portatore emessa da una società: è un titolo rilasciato da chi ha sottoscritto una tranche di prestiti obbligazionari di una società, come l'ENI. Una Spa non quotata emette delle obbligazioni e le emette stampigliate su titoli cartacei.
Presto dei soldi ad una società e la società mi rilascia un'obbligazione pari a 1000 euro che incasserò alla scadenza.
Chi può incassare il denaro? Io che li ho versati alla società con gli interessi finché detengo il titolo. Io non sono però costretto ad aspettare la scadenza, in quanto posso monetizzare il mio investimento vendendo l'obbligazione a un prezzo un po' maggiore o un po' inferiore, dipende da quanto pesano gli interessi in prospettiva. Io potrei non voler aspettare la scadenza del titolo, ma trasferire l'obbligazione ad un terzo che mi dà 1000 euro. Chi compra il titolo avrà lui, in virtù dell'acquisto del titolo, acquistato anche il diritto di credito nei confronti della società di presentarsi presso la società alla scadenza del titolo per farsi ridare lui i 1000 euro che io avevo prestato alla società all'atto della sottoscrizione. Questo credito che io come obbligazionista vanto verso la società per aver prestato dei soldi può circolare ma NON secondo le regole della
circolazione dei crediti, bensì con le regole di circolazione dei beni mobili che sono molto semplici: chi acquista in buona fede il possesso del titolo, che io ho venduto ad un terzo, diventa, oltre che proprietario del titolo, titolare del credito incorporato. Avrà cioè un credito verso la società di 1000 euro da riscuotere. In queste ipotesi di circolazione regolare, chi ha comprato la mia obbligazione al portatore ha conseguito la proprietà del titolo e la titolarità del credito, ma ha anche acquistato il possesso del titolo perché lo detiene materialmente -> Ha la legittimazione a poter presentarsi presso la società alla scadenza e chiedere i 1000 euro perché il pagamento può essere chiesto soltanto se si è in possesso del titolo che poi deve essere riconsegnato al debitore al momento del pagamento. Quando io mi faccio pagare l'obbligazione, rido il titolo alla società e la società miridà i soldi. PERCHÉ È IMPORTANTE IL POSSESSO DEL TITOLO?
Immaginiamo che io, invece di aver venduto l'obbligazione al portatore ad un legittimo acquirente, l'avessi chiusa in cassaforte. Se notte tempo fosse venuto un ladro a casa mia, avesse scassinato la cassaforte e si fosse portato via l'obbligazione al portatore, chi sarebbe a questo punto il proprietario del titolo? Sono IO.
- Chi è il possessore del titolo? Il LADRO perché il possesso non ce l'ho più io.
- Ma io potrei presentarmi presso la società con tanto di denuncia fatta ai Carabinieri dicendo che il proprietario sono io, sebbene mi abbiano rubato il titolo? La società potrebbe ascoltare le mie ragioni, ma NON MI PAGHEREBBE, perché potrebbe correre un rischio: IL RISCHIO DI PAGARE DUE VOLTE. La società potrebbe dirmi che qualora il ladro avesse il coraggio di presentarsi per incassare, non lo pagherebbe, ma io come posso evitare che