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PERSONE

SOMMARIO : 11.Caratteri generali- 12.Autonomia patrimoniale imperfetta e soggettività. – 13.Responsabilità dei

soci per i debiti della società. – 14. Il creditore particolare del socio. – 15. I conferimenti. – 16. La partecipazione

sociale e i requisiti dei soci. – 19. Potere di amministrazione e di rappresentanza. – 20. Soci amministratori. Soci

non amministratori. Amministratori non soci. – 21 Attribuzione , revoca e modifica dei poteri di amministrazione e

rappresentanza. – 22.I soci accomandanti.

11.Caratteri generali.

Tre tipi di società di persone:

* Società semplice (s.s.) .

* Società in nome collettivo (s.n.c.).

* Società in accomandita semplice (s.a.s.).

* Società irregolare: non iscritta nel registro delle imprese.

La tecnica normativa.

Il legislatore utilizza il regime della s.s. come prototipo generale anche della s.n.c. e della s.a.s., la

più compiuta disciplina detta per la s.s. negli art. 2251-2290 si applica alla s.n.c. (art. 2291-2312) e alla s.a.s. (art. 2315).

Società semplice.

La tipologia di s.s. è applicabile per le sole attività agricole per l’esercizio in forma associata dell’attività libero-

professionale.

S.n.c. e s.a.s.

Invece le s.n.c. e le s.a.s. possono essere utilizzate senza alcuna limitazione per attività commerciali e non.

Le principali caratteristiche per le società s.n.c. sono: l’inderogabilità del principio della responsabilità solidale e una

maggiore grado di autonomia patrimoniale.

Le principale differenza tra le società s.n.c. e le società s.a.s. è la presenza di due categorie di soci: gli accomandatari (come

nella s.n.c.) che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni e hanno il potere di amministrate e gli

accomandanti che rispondo limitatamente alla quota che gli compete e non hanno alcun potere amministrativo.

12.Autonomia patrimoniale imperfetta e soggettività.

Autonomia patrimoniale imperfetta.

L’autonomia patrimoniale è un tratto comune a tutte le società di persone; esse hanno un patrimonio proprio distinto da quello

dei soci della società.

L’autonomia è definita imperfetta in primo luogo (1) perché la separazione tra il patrimonio del socio e quello della società

non è sempre totale. In secondo luogo l’integrità e le modalità di separazione del patrimonio non è uguale in tutte le tre

categorie di società.

Poteri dei creditori sociali.

I creditori sociali non possono aggredire direttamente il patrimonio del socio prima di aver accertato l’impossibilità

dell’azienda di restituire il debito e quindi il socio risponde con il suo patrimonio solo in via sussidiaria (1).

Poteri dei creditori personali del socio.

122

Invece, in casi di crediti personali, i creditori, una volta aver accertato l’impossibilità di soddisfare il proprio credito con tutto

il patrimonio personale del debitore, possono rifarsi sulla quota sociale del debitore.

Soggettività delle società di persone ed effetti del riconoscimento della soggettività.

E’ più complesso stabilire se la società è un ente totalmente distinto giuridicamente dai soci. Numerose norme stabiliscono la

società come “soggetto collettivo non personificato” un ente dotato cioè di soggettività non giuridica ma tale da affermare

un’alterità soggettiva della società rispetto ai suoi soci. Ciò comporta:

* le obbligazioni della società non sono personali dei soci;

* per il pagamento dei debiti sociali il socio è responsabile non per proprio debito ma per debito altrui, cosicché in caso

pagamento avrà diritto di regresso nei confronti della società;

* i beni sociali non sono in comproprietà con i soci ma di proprietà della società;

* imprenditore non è il gruppo di soci ma la società;

13.Responsabilità dei soci per debiti della società.

Responsabilità dei soci e della società.

L’art. 2267 comma 1 stabilisce che “i creditori della società possono fa valere i propri diritti sul patrimonio sociale”. Quindi

la responsabilità principale e della società e poi c’è la responsabilità sussidiaria che è quella dei soci (1).

Responsabilità dei soci e partecipazioni alle perdite e per le garanzie personali.

La regola di responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali produce un effetto a rilevanza esterna , cioè

indipendente da eventuali pattuizioni interne. Differente è la responsabilità del singolo socio per garanzie personali prestate a

favore di terzi per obbligazioni sociali. Tale responsabilità andrà ad aggiungersi alle precedenti responsabilità del socio.

Infatti il socio garante dovrà, se chiamato, a rispondere direttamente senza il beneficio di escussione.

Benefico di escussione nelle varie società di persona.

Il beneficio di escussione è un istituto giuridico mediante il quale il debitore che non sia unico obbligato a eseguire una

determinata prestazione, pretende che il creditore, prima di agire esecutivamente nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa

verso un altro debitore, funziona diversamente a seconda della società.

Nella s.s. il socio potrà evitare che il creditore si rifaccia sul proprio patrimonio indicando quali beni della società possono

ripagare il debito.

Nella s.n.c. la procedura è automatica (art.2034) il creditore si può rifare sul socio solo se la società non può in alcun modo

ripagare il debito.

Nella s.a.s funziona uguale ma con riferimento solo ai soci accomandatari.

Il nuovo socio che entra a far parte della società è illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali anche anteriori al

suo arrivo.

Il socio che invece esce dalla società non è responsabile delle nuove obbligazioni a patto che la sua uscita sia comunicata ai

terzi, invece è responsabile di tutte le obbligazioni precedenti alla sua uscita dalla società.

Nelle s.s. la responsabilità può essere pattiziamente (con un patto messo a conoscenza dei terzi) derogata. Nelle altre

tipologie (s.a.s. e s.n.c.) di società invece è possibile solo per atti interni perché non costituiscono obbligazioni societarie.

14.Il creditore particolare del socio.

Le alternative a disposizione del creditore per riscuotere un credito nei confronti del socio sono:

* far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore.

* fare atti conservativi (es. sequestro conservativo sulla quota spettante al socio debitore).

* solo nel caso di s.s. e società regolari è possibile chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.

123

15.I conferimenti.

Misura conferimenti.

Ciascun socio è obbligato ad effettuare i conferimenti che rappresentano la prestazione patrimoniale eseguita dai soci al

momento dell’adesione al contratto sociale. Questa disciplina è meno rigida che nelle società azionarie, è caratterizzata da un

minor rigore sia per quanto riguarda la determinazione dei conferimenti e i tempi e i modi della loro esecuzione, sia per

quanto concerne la tipologia di beni conferibili e la loro valutazione.

La misura dei conferimenti se non determinata si presume che debba essere uguale per tutti i soci.

Beni conferibili e disciplina.

Quanto riguarda la tipologia di beni conferibili non esistono limitazioni, a seconda però dei beni esiste una particolare

disciplina.

* Il conferimento di denaro non presenta ne problemi ne richiede una particolare disciplina.

* Nel caso di beni in natura il contratto sociale può stabilire se il conferimento avviene in proprietà (il socio sarà tenuto

alla garanzia per l’evizione e per i vizi del bene conferito e sopporterà il rischio del perimento per causa a lui non imputabile,

fino al passaggio del bene)o in godimento (il rischio resta a carico del socio conferente e la società acquisirà la disponibilità

del bene con le garanzie previste della norme sulla locazione).

* nel caso di prestazioni di opere manca una disciplina di riferimento.

Tempi e modalità.

Per quanto riguarda i modi e tempi di esecuzione dei conferimenti non esiste una disciplina particolare, lo stesso per la

valutazione. Per le s.n.c. e le s.a.s. nel contratto costitutivo oltre ad indicare il conferimento è necessario indicare anche il

valore del conferimento.

Disciplina del capitale sociale.

Non esiste una disciplina sul capitale sociale delle s.s. a differenza delle s.n.c. e delle s.a.s. in particolare oltre all’art. 2295

n°6 (indicare i conferimenti e il loro valore) ci sono altre due norme rilevanti dirette ad assicurare l’integrità e la funzione

vincolistica del capitale sociale: art. 2303 vieta la ripartizione di utili non ancora conseguiti e art. 2306 detta una disciplina

restrittiva per la riduzione reale di cap. sociale.

16.La partecipazione sociale e i requisiti soggettivi per il suo acquisto.

Natura della partecipazione sociale.

La partecipazioni nelle società di persone non è incorporata nei documenti, come nelle s.p.a., essa inoltre non è né

spersonalizzata rispetto al suo titolare ne standardizzata rispetto a tutte le altre partecipazioni. La partecipazione nelle società

di persone si caratterizza per il fatto di modellarsi intorno alla persone del singolo socio che ne è titolare.

La partecipazione si acquista per effetto:

* dell’adesione al contratto sociale.

* dell’adesione al contratto sociale in sede di un successivo aumento di capitale con nuovi conferimenti effettuati da

terzi.

* dall’acquisto inter vivos di una quota di capitale.

* dalla successione mortis causa di una quota.

Partecipazione della persona fisica.

Qualunque persona fisica può aderire al contratto sociale, la legge però prevede che in caso di soggetti totalmente o

parzialmente privi di capacità d’intendere il permesso a partecipare debba essere dato da un’autorità giudiziaria.

Partecipazione di società capitali

L’art. 2361 comma 2 stabilisce che la possibilità di assunzione, da parte di una s.p.a., di partecipazione in altra impresa

comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime. Ciò ha comportato due problemi, quello

dell’amministratore come persona giuridica e quello della omogeneità dell’informazione di bilancio della società di capitali

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partecipante e della società di persone partecipata. Solo per quest’ultimo il legislatore ha trovato una soluzione (parziale),

stabilendo che la società partecipata deve r

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I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher LatiLeo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università Cattolica del "Sacro Cuore" o del prof Munari Alessandro.