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14 A. OBBLIGAZIONI, SFP E PATRIMONI DESTINATI
LE OBBLIGAZIONI
La struttura finanziaria della società
Le azioni vengono emesse a fronte di un conferimento che viene imputato a capitale (serve a liberare il capitale
sociale che è un dato indicato dallo statuto). È un fatto accessorio che quel numero espresso in euro nel capotale
sociale venga ribaltato sul numero delle azioni.
Art. 2346 -> Emissione delle azioni
Comma 6 -> Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche
di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi,
escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e
condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se
ammessa, la legge di circolazione.
Cosa dice la norma? Con questo ultimo comma il legislatore ha aperto un rubinetto. Cosa ne uscirà ce lo dirà lo
statuto. La norma dice che non ci sono solo le azioni. La società può acquisire cose che servono a finanziarla
anche non emettendo azioni. Tanto è vero che possono essere emessi strumenti finanziari a seguito di non di
conferimenti ma di apporti. La parola “apporto” è una parola gravida di significato: sta a identificare
nell’associazione in partecipazione il contributo di colui che contribuisce all’associazione in partecipazione.
L’associazione in partecipazione è il contratto con il quale uno associa un altro soggetto a un affare o a
un’impresa di cui resta titolare. Questa norma è una sorta di semaforo verde alla possibilità di acquisire apporti
a fronte dei quali emettere strumenti finanziari.
Le obbligazioni
Le obbligazioni sono titoli di massa che incorporano un debito e che consentono alla società di acquisire denaro.
In sostanza, la società ha bisogno di risorse finanziarie per funzionare (es: per costruire uno stabilimento, per
cominciare a pagare i dipendenti) e queste risorse finanziarie le può acquisire a vario titolo da chiunque sia
disposto a dargliele a titolo di capitale (attribuzione a titolo definitivo) o da qualcuno che fa un prestito (finanzia
la società con un obbligo di restituzione). In altri termini, le obbligazioni sono titoli rappresentativi di un prestito
ottenuto dalla società, emessi in serie e in numero solitamente elevato e aventi, per ogni singola emissione, le
medesime caratteristiche (importo complessivo, tasso d’interesse, scadenza, ecc.). Allo stesso tempo, esse sono
titoli di credito che incorporano il diritto al pagamento di una somma di denaro; possono essere sottoscritte da
soci o da terzi indifferentemente (alla società interessa solo avere denaro al minor tasso possibile). Le
obbligazioni non sono l’unica forma di finanziamento della società mediante debito: esse costituiscono infatti
solo un particolare tipo di finanziamento con il quale la società accede direttamente (senza l’intermediazione di
una banca) al mercato del capitale di debito. Le società, infatti, si finanziano sia mediante conferimenti (questi
non danno luogo a un debito di restituzione, ma alla partecipazione nella società) sia mediante prestiti (la società
va in banca e chiede un mutuo, che dovrà poi restituire). Se guardiamo le cose che arrivano sul conto corrente
della società non c’è differenza. Ma il titolo giuridico è radicalmente diverso:
➢ A fronte del conferimento, la società iscrive una posta nel capitale sociale;
➢ A fronte del mutuo concesso dalla banca, la società iscrive un debito.
Finanziamento a titolo di rischio
La fonte di finanziamento a titolo capitale di rischio sono i soci (questi fanno i conferimenti affinché la società
possa operare). La principale fonte di finanziamento a titolo di debito nel nostro Paese è il sistema bancario:
sono le banche che raccolgono il risparmio delle famiglie (o meglio di coloro che hanno liquidità in eccesso e la
vogliono mettere da parte per futuri bisogni -> es: chi risparmia per poi pagare i bisogni dei propri figli) e lo
canalizzano verso le imprese che invece hanno sempre fisiologicamente fame di denaro. In sostanza, il sistema
funziona così: le famiglie che hanno un eccesso di liquidità depositano sui conti correnti, che il sistema bancario
trasforma in offerta di prestiti tendenzialmente e principalmente alle imprese. Il grosso del risparmio è
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canalizzato in direzione delle imprese, che hanno
fisiologicamente bisogno di denaro: le imprese prosperano
sul fatto che assorbono capitale per produrre più di quello
che hanno assorbito. L’impresa assorbe oggi capitale per
pagare affitto, dipendenti, etc.; l’incasso avverrà però mesi
o anni dopo rispetto al momento in cui è stato speso il
denaro. Questo è il motivo per cui la stabilità del sistema
bancario è alla base di un Paese: se crolla il sistema bancario
il Paese collassa. Il sistema bancario non lo fa gratis questo
lavoro: ha dei costi enormi e si assume il rischio
dell’insolvenza delle imprese. Il passaggio di denaro dalle famiglie alle imprese è intermediario dal sistema
bancario, che si assume un grosso rischio: per questo è vigilato dalle autorità pubbliche come la Banca centrale
europea in collaborazione con la Banca d’Italia. Quando una banca fa troppi prestiti e li perde, è un grosso
problema per tutti. Ma il sistema bancario si fa pagare per questo servizio? Esso presta denaro ad un tasso di
interesse molto più alto rispetto a quello che paga ai suoi risparmiatori, altrimenti non riuscirebbe ad assorbire
i costi. Ma perché invece di dare i soldi ad una banca che mi dà l’1% o 2% non li diamo direttamente all’impresa?
Il risparmiatore guadagnerebbe di più e le imprese spenderebbero meno. In questo caso, però, chi presta i soldi
si assume il rischio: se l’impresa va male, perde i soldi. Dunque, il fatto che le imprese si finanzino a titolo di
prestito direttamente sul mercato è qualcosa da guardare con attenzione. Quando parliamo delle obbligazioni
parliamo della possibilità che le s.p.a. si finanzino direttamente sul mercato emettendo titoli che incorporano
un diritto al rimborso. E quindi che le società per azioni vadano a chiedere prestiti non solo alle banche (cosa
che fanno da secoli nel nostro paese) ma anche direttamente al mercato dei risparmiatori. Questo fa scattare,
quando le società si finanziano direttamente sul mercato emettendo titoli obbligazionali (c.d. bond), una serie
di norme che riguardano sia i consumatori e sia la società. Es: la società non ne può emetterne più di un
determinato ammontare. I sottoscrittori delle obbligazioni emesse versano denaro alla società, con l’aspettativa
della restituzione del capitale e di una remunerazione. Essi non hanno alcun diritto sulla gestione della società
(sono infatti dei semplici creditori della società).
Il tradizionale canale di accesso delle imprese al risparmio: il sistema bancario (sottoposto a vigilanza) raccoglie
il risparmio delle famiglie e lo impiega prestandolo alle imprese, assumendosi il rischio della loro insolvenza (e
anche per questo il tasso d’interesse che la banca applica ai prestiti è superiore a quello che applica ai depositi)
Un possibile canale di accesso diretto delle imprese al
risparmio (foto a destra): in questo modo si elimina il costo
dell’intermediazione bancaria (e dunque il risparmiatore
riceve tassi più alti e l’impresa paga tassi più bassi), ma
l’obbligazionista è esposto al rischio di insolvenza
dell’impresa. Ad avvalersene sono soprattutto le grandi
società, dato che per esse è più facile accreditarsi sul mercato
come soggetti solvibili e meritevoli di ottenere credito.
Competenza dell’emissione, limiti all’ammontare massimo emettibile e organizzazione delle decisioni
La legge, agli artt. 2410 ss., detta alcune regole in materia di:
➢ Competenza all’emissione del prestito obbligazionario:
Art. 2410 -> Emissione
1. Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli
amministratori.
Perché è deliberata dagli amministratori? Per quale motivo non devono essere i soci a deliberare
l’emissione di obbligazioni? Emettere obbligazioni NON cambia i diritti dei soci. I soci sono sempre soci e
non devono dividere gli utili con nessuno. La società si finanzia, anziché presso una banca, direttamente
da chi le fa un prestito a fronte dell’emissione di un titolo obbligazionario. Ma sono gli amministratori
che decidono dove trovare il denaro e cosa fare. La legge attribuisce agli amministratori della s.p.a. una
competenza assolutamente generale a prendere tutte le decisioni che riguardano la gestione della s.p.a.
(anche decidere come finanziarsi è una decisione di carattere generale e è attribuita agli amministratori).
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2. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed
iscritta a norma dell'articolo 2436.
➢ Limiti all’ammontare massimo delle obbligazioni che una società può emettere:
Art. 2412 -> Limiti all'emissione
1. La società può emettere obbligazioni al portatore (il portatore nel nostro sistema non è però previsto)
o nominative per somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, risultante
dall’ultima delle iscrizioni, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio
approvato. I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.
L’ammontare di tutti i prestiti obbligazionari non può superare il doppio del patrimonio netto. Finché le
obbligazioni sono in circolazione, il livello del doppio del patrimonio netto deve essere mantenuto.
2. Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate
alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.
3. Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione
di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi
del valore degli immobili medesimi.
4. Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque
prestate dalla società per obbligazioni