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FISSITÀ DEL CAPITALE SOCIALE E VINCOLO DI DESTINAZIONE

Nelle società di capitali il capitale sociale nominale è da intendersi come un

valore fisso, ovvero è una cifra fissata al momento della costituzione, che

pone un vincolo di destinazione sul patrimonio ovvero indica il valore

minimo che il patrimonio reale della società deve avere in tutto il suo arco di

(cioè il patrimonio non può essere minore del capitale sociale).

vita

Proprio per questo motivo:

→ DIVIETO DI RESTITUZIONE AI SOCI DI QUANTO CONFERITO

→ DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI IN PRESENZA DI PERDITE CHE

INTACCANO IL CAPITALE

→ :

PASSIVO IDEALE (non tutto

Il capitale sociale viene iscritto nella contabilità come parte

solo una parte) del “passivo ideale”. Tale passivo è chiamiamo “ideale”

perché la società ovviamente non paga questi “debiti”, ed essendo

capitale sociale parte di questo passivo non vi sarà alcuna restituzione ai

soci dai conferimenti dati.

Invece, il passivo reale rappresenta la somma dei debiti effettivi della

società.

All'interno di un documento di bilancio, nel concreto il passivo ideale

comprende tutte quelle voci sotto il patrimonio netto, quindi non solo

capitale sociale anche per es. la riserva legale, riserva straordinaria, le

altre riserve…

L’attivo, detratti i debiti, deve essere sempre pari al passivo ideale,

poiché altrimenti significa che il capitale sociale è stato intaccato.

FUNZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

Funzione produttiva (VS funzione di garanzia)

Imporre un capitale sociale fisso risponde non tanto alla funzione di garanzia

diretta per i creditori (in quanto il capitale sociale è la parte del patrimonio

indisponibile), semmai ha una funzione produttiva, ovvero rappresenta una

messa a disposizione di risorse che consente alla società, nelle sue fasi iniziali,

di svolgere attività produttiva con serenità.

Anche se è…discutibile la funzione produttiva del capitale 1 euro della s.r.l. (ma

ne parleremo)

Questo ci consente di capire disciplina dei conferimenti, per cui valgono i

seguenti principi:

− Stabilità o fissità del capitale (già detto)

− Effettività: principio sulla base del quale all'impegno dei soci di

sottoscrivere il capitale sociale deve seguire l'effettiva messa a

art. 2464)

disposizione. (artt. 2329, 2342,

In senso lato (corrispondenza formale tra capitale e sottoscrizione

o dei soci) �

Il capitale sociale corrisponde alla somma dei valori iniziali dei

conferimenti. Il capitale dichiarato nell’atto costitutivo deve essere

integralmente sottoscritto, quindi i soci fondatori devono

sottoscrivere integralmente questo capitale sociale.

Esempio: Se capitale è 100 soci si devono impegnare ad

apportare dei conferimenti pari a 100.

In senso stretto (2342 – “conferimenti” se in denaro almeno

o 25% ) �

Questo capitale sottoscritto deve poi essere versato, si dice che i

soci devono “liberare” i conferimenti. Nel caso dei conferimenti in

denaro soci devono versare immediatamente almeno il 25%, nel

caso dei conferimenti in natura l’esecuzione dell’obbligo di

conferire deve essere integrale e immediata.

Per i soli conferimenti in denaro di può essere l'ipotesi del socio

(ovvero che non adempie).

moroso Successivamente a un

conferimento in denaro parziale, gli amministratori possono

richiedere, in qualsiasi momento, la parte di conferimento residua.

Se il socio non paga viene dichiarato “socio moroso”, i tal caso gli

amministratori pubblicano in gazzetta ufficiale la diffida a

adempiere. Qualora il socio non adempiesse al proprio obbligo

entro 30 giorni: le sue azioni potranno essere offerte agli altri soci,

se non le comprano, allora possono offrirle ai terzi, e se nemmeno i

terzi le comprano , gli amministratori possono escluder il socio

moroso e ridurre il capitale sociale.

− Integrità (art.2343): principio sulla base del quale i conferimenti fatti dai

soci abbiano l’effettivo valore che è stato dichiarato in sede di

sottoscrizione.

[Gli Articoli in corsivo sono della s.r.l. e quelli normali della S.p.A. non

studiarli ] Questa cosa vale fino a nuovo avvertimento

CAPITALE MINIMO

Come abbiamo visto il capitale sociale rappresenta il minimo valore che il

patrimonio sociale può raggiungere nell'arco della vita della società; tuttavia il

valore del capitale, a sua volta, deve essere almeno pari alla soglia minima di

capitale prevista dall’ordinamento (art. 2327, art. 2463).

− 50.000 euro S.p.A.

− 10.000 euro s.r.l. (in alcuni casi può essere ridotta fino a 1 euro in alcuni

casi)

I CONFERIMENTI _ ( 2342,2343 art. 2464,

art. ||

)__________________________

2465

I conferimenti hanno la funzione di dotare la società del capitale di rischio

iniziale per lo svolgimento dell'attività di impresa. Il capitale sociale è costituito

dalla somma dei valori iniziali dei conferimenti dichiarati nell'atto costitutivo.

Come abbiamo già visto, i conferimenti possono essere di vario tipo:

conferimenti in denaro e conferimenti in natura.

Attenzione! Socio NON è libero di scegliere quale tipo di conferimento

effettuare (denaro o natura), anzi, se nell’atto costitutivo non vi è alcuna

indicazione il socio deve effettuare il conferimento in denaro. ---- Se l’atto

costitutivo lo prevede, indicato un valore, ci può essere un conferimento in

(che deve avere il valore concordato).

natura

CONFERIMENTI IN DENARO

Nel silenzio dell’atto costitutivo, il socio deve effettuare conferimento in denaro

e non può effettuarlo in natura. Nel caso dei conferimenti in denaro i soci

immediatamente

devono versare almeno il 25% e successivamente il resto.

Successivamente a un conferimento in denaro parziale, gli amministratori

possono richiedere, in qualsiasi momento, la parte di conferimento residua. Se

il socio non paga viene dichiarato “socio moroso”, i tal caso gli

amministratori pubblicano in gazzetta ufficiale la diffida a adempiere. Qualora il

socio non adempiesse al proprio obbligo entro 30 giorni: le sue azioni potranno

essere offerte agli altri soci, se non le comprano, allora possono offrirle ai terzi,

e se nemmeno i terzi le comprano , gli amministratori possono escluder il socio

moroso e ridurre il capitale sociale.

I CONFERIMENTI IN NATURA

I conferimenti in natura sono tutti quei conferimenti diversi dal denaro, i

conferimenti possono essere fatti in natura solo nella misura in cui tale

possibilità sia indicata all'interno dell'atto costitutivo.

Nel caso in cui fosse ammessa la possibilità di fare conferimenti in natura

l'esecuzione dell'obbligo di conferire deve essere al momento della

sottoscrizione.

La disciplina dei conferimenti in natura e distinta per la S.p.A. e per la S.r.l.;

perché si vuole farsi che il valore dei beni in natura corrisponda al valore

(questo problema

dichiarato dal socio al momento della costituzione

ovviamente non si pone per i conferimenti in denaro). � Se valore effettivo

fosse inferiore a quello dichiarato non verrebbe liberato capitale sociale.

PROCEDIMENTO DI STIMA DEL CONFERIMENTO – differenze tra S.p.A. e

S.r.l:

Questo procedimento di valutazione del conferimento in natura è distinta nella

S.p.A. e nella S.r.l.:

S.p.A.

S

1) � nella prima fase un esperto indipendente,

TIMA DEL CONFERIMENTO

(appunto per garantire l’assenza di relazioni o cmq

nominato dal tribunale

l’indipendenza) valuta il valore dei conferimenti in natura.

Quindi, egli stima quanto vale il conferimento in natura (es: il credito, il

capannone, il macchinario) che vogliamo fare e attesta che il valore di

relazione

questi conferimenti sia realmente pari al capitale sociale. La

dell’esperto deve essere integrata nell’atto costitutivo e depositata presso

l’ufficio del RI.

V

2) Gli amministratori della società, entro 6 mesi

ERIFICA DELLA STIMA

dalla sottoscrizione del capitale sociale, devono verificare nuovamente che

il valore del bene conferito corrisponda a quanto dichiarato nella stima. Ci

possono essere varie possibilità:

● Se il valore dovesse essere superiore, meglio così per la società.

● Se il valore effettivo del bene è inferiore a quello attestato dall’esperto,

c’è una parte di patrimonio reale che non copre il capitale sociale. In

questi casi, se la differenza di valore non supera del valore di

conferimento non succede nulla (⅕ è il margine di tolleranza). Se è

⅕,

superiore a può succedere :

Se il socio desidera coprire quella parte di capitale sociale non

− coperta dal conferimento → il socio apporta la differenza in

(non più in natura)

denaro

il socio può decidere di recedere dalla società, senza però avere

− diritto ad ottenere la restituzione in natura ( possono dare il valore

)

in denaro della partecipazione

la società può ridurre il capitale sociale nominale con una

− modifica dell’atto costitutivo. Le azioni corrispondenti alla parte

di capitale sociale ridotta vengono estinte.

Attenzione! Nella S.p.A. ci sono delle esenzioni sul procedimento di stima del

conferimento in natura:

− Se il bene conferito sono titoli quotati: il prezzo di stima è la media

ponderata degli ultimi 6 mesi.

− Il bene conferito abbia una valutazione da parte di un esperto

indipendente non più vecchia di 6 mesi

− Se il valore del bene conferito risulti dal bilancio un’altra società redatto

secondo i principi contabili internazionali

RATIO: Questo perché questi beni hanno già un valore oggettivo che non

richiede alcuna stima

S.r.l. �

− il socio può scegliersi l’esperto che valuta il conferimento in natura, il che

ovviamente fa sì che ci sia un maggiore rischio di stime influenzate.

− La stima dopo 6 mesi non è prevista per verificare se il conferimento

abbia ancora il valore dichiarato nella stima.

CONFERIMENTI D’OPERA (particolare conferimento in natura)– differenze tra

S.p.A. e S.r.l. conferire

� Nelle S.p.A. vi è un divieto di prestazioni d’opera o servizi;

invece, queste possono essere conferite nelle società di persone.

(quei beni in natura)

Sempre nelle S.p.A. può essere conferito solo ciò

che è suscettibile di una valutazione economica, sia beni materiali

(fabbricati, impianti e macchinari, mobili

Dettagli
Publisher
A.A. 2021-2022
223 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher massem di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Semeghini Danilo.