Estratto del documento

L'imprenditore

Definizioni e caratteristiche

L’imprenditore è colui che utilizza, organizza e dirige i fattori produttivi per trarne profitto. È un produttore di ricchezza che scambia i beni per ottenere profitto che poi sarà utilizzato per produrre nuova ricchezza.

Definizione giuridica

L’art. 2082 del c.c., dice che l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica organizzata allo scopo di produrre o scambiare beni e servizi.

Definizione letterale

Imprenditore deriva da impresa, egli è un produttore di ricchezza e come tale lo si trova per la prima volta nel c.c. del 1942: è diverso dal commerciante perché questo è uno speculatore, mentre l’imprenditore produce ricchezza.

Definizione economica

L’imprenditore è un operatore economico che funge da intermediario tra capitalisti-lavoratori e consumatori, non è proprietario dei fattori produttivi, ma è colui che dirige e organizza i fattori della produzione: acquista beni e servizi producendo ricchezza, scambia ricchezza vendendo ai consumatori.

Differenza fra commerciante e imprenditore

  • Commerciante: acquista beni altrui e li rivende lucrando sulla differenza fra prezzo di acquisto e di vendita (capitalista). Ha per scopo il profitto.
  • Imprenditore: è un produttore di beni che può vendere (produttore di ricchezza). Ha per scopo produrre e scambiare beni o servizi.

Caratteristiche dell'imprenditore

  • Professionalità (=stabilità-continuità): deve esercitare l’attività produttiva in modo professionale e con continuità, anche se ci sono attività legate alla stagione (albergatori, ristoratori, agenzie turistiche).
  • Attività economica: pur non avendo come scopo principale il profitto, l’imprenditore cerca di ottenere ricavi superiori ai costi anche se vi sono attività imprenditoriali col solo scopo di ricoprire i costi (cooperativa) l’attività è comunque esercitata con criteri di economicità.
  • Organizzazione: l’imprenditore deve organizzare la sua attività (acquisto materie prime, pagamento stipendi nel caso dell’industriale) o (semplice organizzazione dei mezzi materiali nel caso del piccolo commerciante che svolge l’attività senza dipendenti).

L’imprenditore quindi è: intermediario nella produzione di beni o servizi; organizza e dirige i fattori produttivi non essendo il proprietario; crea ricchezza e la scambia ai consumatori.

Art. 2195 c.c. attività commerciali

Indica le attività che si possono considerare commerciali:

  • Imprenditore comunemente detto: è colui che produce (secondi il genere di attività).
  • Imprenditore commerciale: è un imprenditore particolare in quanto sottoposto ad una particolare disciplina: lo Statuto che prevede l’obbligo di iscrizione al registro delle imprese, scritture contabili, soggetto al fallimento ed a altre procedure concorsuali.

L'attività dell'imprenditore commerciale

  • Produzione di beni e servizi (esclusa attività agricola)
  • Attività intermediaria nella circolazione di beni e servizi (commercio all’ingrosso, al minuto)
  • Trasporto (terra, acqua, aria)
  • Attività bancaria (raccolta/erogazione risparmio), assicurativa (assicurazioni)
  • Attività ausiliaria delle precedenti (agente di commercio, mediatore, spedizioniere)

Per esercitare la sua attività, l’imprenditore commerciale stipula contratti che possono implicare costi o ricavi.

Piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.)

È esonerato dalle norme previste per l’imprenditore commerciale. Si tratta di coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti. Esercita l’attività col proprio lavoro e dei componenti della famiglia in modo prevalente. Il capitale impiegato deve essere di modesta entità (gioielliere non è un piccolo imprenditore).

(art. 2135 c.c.) è esonerato dalle norme previste per imprenditore agricolo-l’imprenditore commerciale. Possono essere:

  • Coltivatori diretti (lavoro proprio)
  • Imprenditori agricoli (lavoro dipendenti, + ingenti capitali)

L’attività: coltivazione del fondo, allevamento bestiame, silvicoltura, attività connesse (trasporto e alienazione dei prodotti agricoli) purché rientrino nel normale esercizio di attività agricola.

(art. 230 bis c.c. introdotto dalla L.151/75 riforma del impresa familiare-diritto di famiglia) è un’impresa individuale il cui titolare ricorre alla collaborazione di moglie e figli o parenti entro il 3° grado. I parenti che prestano lavoro continuativo, hanno diritto a partecipare agli utili dell’impresa (in base a qualità e quantità), diritto agli incrementi dell’azienda, al valore dell’avviamento (capacità nel produrre utili), diritto alla gestione straordinaria ecc. Il titolare dell’impresa decide su maggioranza. L’impresa familiare può essere alienata e in questo caso il socio/i dissenziente/i, può chiedere la liquidazione (in denaro) della propria quota. Il responsabile è comunque l’imprenditore e in caso di insolvenza va in contro al fallimento.

L'artigiano

È una particolare forma di piccolo imprenditore, infatti la “legge-quadro per l’artigiano”, dispone che abbia questi 3 requisiti:

  • Scopo = produzione di beni e servizi
  • Sia esercitata personalmente, o se vi sono dei dipendenti, che questi siano diretti personalmente dall’imprenditore artigiano ponendo dei limiti ben precisi del numero dei dipendenti secondo il settore
  • Iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.

(medico, avvocato, notaio). Non sono imprenditori a libero professionista meno che non si tratti di una attività organizzata in forma d’impresa. Deve sempre agire personalmente.

L'imprenditore collettivo

L’attività d’impresa può essere esercitata collettivamente e in questo caso abbiamo le società che possono essere:

  • Società di persone
  • Società di capitali

Nel sistema economico esistono anche enti pubblici:

  • Enti pubblici economici (si occupano di attività commerciali in modo stabile)
  • Enti pubblici politici (regioni, province, comuni - non c’è stabilità)

Naturalmente non sono soggetti alle regole dell’imprenditore commerciale.

Lo statuto dell'imprenditore commerciale

Lo statuto è un insieme di regole che riguardano l’imprenditore commerciale. L’imprenditore, per svolgere la propria attività, necessita di un capitale che, a seconda della dimensione verrà scelta l’attività da intraprendere. In caso di necessità si ricorre al credito bancario (breve, medio, lungo termine) o con l’emissione di azioni nel caso delle S.P.A. Il capitale serve per:

  • Iniziare un’attività
  • Per continuare l’attività
  • Per espandere l’attività

L’imprenditore va in contro a rischi:

  • Economico
  • Tecnico
  • Di insolvenza

L’insolvenza si accetta ricostruendo la situazione con i libri e le scritture contabili (che costituiscono un obbligo per l’imprenditore):

  • Il libro giornale: in cui vengono registrate le operazioni giornaliere attive e passive dell’impresa.
  • Il libro degli inventari: redatto all’inizio dell’esercizio amministrativo dell’impresa e poi redatto ogni anno. Deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e delle passività dell’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio (stato patrimoniale) ottenendo profitti o perdite (conto economico).

Il libro giornale e degli inventari, devono essere: numerati; bollati; vidimati; conservate per 10 anni. Scritture contabili: a seconda della natura e dalle dimensioni dell’impresa. Chi tiene i libri, in caso di insolvenza, può essere ammesso al concordato preventivo o amministrativo controllato. Originali delle lettere, telegrammi, fatture e le copie delle lettere. L’imprenditore non è tenuto a rendere pubbliche le sue scritture.

L’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio. Deve iscriversi nel registro delle imprese come anche le società commerciali (che può essere opponibile a terzi). È tenuto dalle camere di commercio sotto vigilanza di un giudice. Per esercitare un’impresa commerciale, occorre avere la capacità d’agire. Se questa attività fosse svolta da un incapace, i suoi contratti sarebbero annullabili. La legge, per proteggere le persone, consente a tutti gli incapaci di esercitare un’attività d’impresa tramite i rappresentanti legali; per i minori sono i genitori che esercitano dei diritti nell’interesse dei rappresentati. L’interdetto (incapace di intendere e volere) e l’inabilitato (parzialmente pazzo) esercitano l’attività d’impresa rappresentati dai curatori (che possono compiere solo atti di straordinaria amministrazione) che agiscono nell’interesse di costoro. Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono iniziare ma continuare l’esercizio di un’impresa commerciale previa autorizzazione del tribunale. Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale sia a iniziare, sia a continuare un’impresa commerciale.

I dipendenti dell’imprenditore sono dotati di un potere di rappresentare l’imprenditore. Essi sono:

  • Institore: preposto dal titolare per svolgere determinati compiti. È indipendente che sta al vertice della gerarchia aziendale assumendo funzioni di dirigente. Può svolgere tutti gli atti tranne alienare e ipotecare i beni immobili. L’institore ha una rappresentanza generale dell’imprenditore che può limitare i suoi poteri conferendoli una procura. Queste limitazioni, come la revoca della procura, non sono opponibile a terzi se non scritte nel registro delle imprese a meno che i terzi non le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
  • Procuratore: un dirigente intermedio nella gerarchia aziendale, può compiere per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur non essendo preposto ad essa. È soggetto alle limitazioni della procura che devono essere iscritte nel registro delle imprese per poter essere opponibili a terzi, altrimenti l’imprenditore per opporle deve dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.
  • Commesso: non ha funzioni direttive; svolge mansioni che lo pongono in contatto con la clientela. La rappresentanza è estesa agli atti ordinari. Non può concedere sconti, né dilazioni, né modificare le clausole del contratto (salvo autorizzazione scritta).

Le società in generale

Gli imprenditori possono essere individuali o collettivi (società). Ci sono due tipi di società:

  • Società lucrative (disciplinate dal libro V del c/c)
  • Società cooperative caratterizzate dal fine mutualistico, ossia al fine di offrire ai soci della cooperativa beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

Ci sono 6 tipi di società lucrative: la società semplice; S.n.c.; (società non commerciale) S.a.s.; S.p.A.; S.r.l.; S.p.A. L’art. 2247 dispone che con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Le caratteristiche delle società lucrative:

  • Contratto sociale: tutte le società si costituiscono con un contratto stipulato tra 2 o più persone (tranne per le S.r.l. che si possono costituire con atto unilaterale).
  • Conferimenti: chi entra in una società deve mettere in comune con gli altri soci i beni e i servizi necessari per eseguire l’attività economica prescelta.
  • Esercizio in comune di un’attività economica: ogni socio deve poter partecipare alle decisioni da prendere.
  • Scopo di divisione degli utili: i soci hanno il diritto di partecipare agli utili sociali.

L’art. 2265 vieta il patto leonino (ossia il patto col quale uno o due soci fanno parte delleone escludendo gli altri soci dalla ripartizione degli utili).

Ci sono:

  • (A) = società di persone
  • (B) = società di capitali

Nelle (a), delle obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente al patrimonio sociale alcuni o tutti i soci (responsabilità illimitata e rispondono anche con il patrimonio personale). Nelle (b) risponde solo il patrimonio sociale (quindi i soci hanno responsabilità limitata al capitale apportato). Nelle (a), la quota di un socio non è trasferibile né per atto tra vivi, né per causa di morte, senza il consenso degli altri soci. Nelle (b), la quota di un socio è liberamente trasferibile. Le (a) sono gruppi chiusi. Le (b) sono gruppi aperti.

Nelle (b) il socio può correre soltanto con il proprio voto alla scelta degli amministratori. Il tipo di società può essere scelto dai privati tenendo conto della possibilità economica. La società semplice si denomina società non commerciale (C), mentre le altre società lucrative si denominano società commerciali (D). Le (c) possono essere costituite solo per l’esercizio di attività non commerciali e non deve iscriversi al registro delle imprese; invece le (d) possono essere costituite sia per l’esercizio di attività commerciali (in questo caso sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali), sia attività non commerciali e devono sempre iscriversi al registro delle imprese. Il fallimento della società porta automaticamente tutti i soci illimitatamente responsabili al fallimento.

Le società artigiane

Hanno per oggetto lo svolgimento di attività artigianali e possono iscriversi all’albo delle imprese artigiane a queste condizioni:

  • Che si tratti di una società in nome collettivo o di una cooperativa
  • Che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il suo lavoro personale o manuale
  • Che il numero dei soci e dei dipendenti non superi i limiti fissati dall’art.4 della legge sull’artigiano.

Una società che eserciti un’attività commerciale è sempre soggetta al fallimento, qualsiasi sia il capitale investito, anche se venga svolta con il lavoro personale dei soci.

Le società di comodo

Sono costituite con lo scopo di intestare ad esse determinati beni (immobili, pacchetti azionari) ottenendo così vantaggi fiscali. Esse non svolgono nessuna attività. Questo obiettivo viene raggiunto ricorrendo a un istituto straniero chiamato Anstalt che è una fondazione costituita nel Principato del Liechtenstein e può operare in Italia come persona giuridica straniera.

La società semplice e le altre discipline per le altre società di persone

1. Ambito di applicazione della disciplina della società semplice

La società semplice è una società non commerciale. La maggior parte di queste sono società di comodo (ossia costituite per ottenere vantaggi fiscali). La maggior parte delle norme dettate dal c/c, si applicano per le società in nome collettivo ed in accomandita semplice.

2. La costituzione della società semplice

La società semplice si costituisce tramite contratto sociale; è soggetto alle forme particolari richieste dalla natura dei beni conferiti (conferimento di immobili in proprietà o in godimento per un tempo eccedente i 9 anni o a tempo determinato). Il contratto potrebbe essere stipulato anche oralmente o desumersi dal comportamento concludente. Nel contratto vengono anche indicati: i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili e delle perdite, i poteri degli amministratori etc.

3. I conferimenti

Con la stipula del contratto i soci assumono l’obbligo di conferire in società un bene o un servizio. I conferimenti possono avvenire:

  • In denaro: con tali somme si inizierà ad esercitare l’attività sociale.
  • In natura: il conferimento può avvenire:
    • In proprietà ossia il bene diventa di proprietà della società
    • In godimento cioè il socio deve garantire la società per i servizi della cosa conferita ed il rischio di perimento di quest’ultima sulla società. In questa ipotesi il socio rimane proprietario del bene conferito e concede alla società un diritto del bene di godimento analogo a quello dellocatario.
  • Di lavoro (o di crediti. Socio d’opera)

4. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Il denaro, i beni in natura ed i beni successivamente acquistati svolgono una funzione di garanzia ai creditori della società. I soci hanno responsabilità illimitata e solidale e si estende a tutte le obbligazioni sociali. Il socio non può liberarsi di tale responsabilità uscendo dalla società fino al giorno in cui non si verifica lo scioglimento. Chi entra a far parte di una società già avviata, risponderà solidalmente e illimitatamente con gli altri soci per le obbligazioni sociali.

Alcune norme particolari: Il creditore può chiedere direttamente il pagamento del suo credito ad ogni singolo socio; sta al socio domandare se la società è in liquidazione indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Il c/c ammette che il contratto costitutivo di una società semplice limiti la responsabilità di alcuni soci o escluda solidarietà. Il patto deve essere portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei.

5. Il creditore particolare del socio

Anteprima
Vedrai una selezione di 9 pagine su 40
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 1 Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 2
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 6
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 11
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 16
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 21
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 26
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 31
Anteprima di 9 pagg. su 40.
Scarica il documento per vederlo tutto.
Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso Pag. 36
1 su 40
D/illustrazione/soddisfatti o rimborsati
Acquista con carta o PayPal
Scarica i documenti tutte le volte che vuoi
Dettagli
SSD
Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Moses di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma La Sapienza o del prof Sciso Elena.
Appunti correlati Invia appunti e guadagna

Domande e risposte

Hai bisogno di aiuto?
Chiedi alla community