Diritto commerciale - Riassunto esame, prof. sciso
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è una particolare forma di piccolo imprenditore, infatti la “legge
-L’ARTIGIANO
quadro per l’artigiano”, dispone che abbia questi 3 requisiti:
- scopo = produzione di beni e servizi
- sia esercitata PERSONALMENTE, o se vi sono dei dipendenti, che questi siano
diretti personalmente dall’imprenditore artigiano ponendo dei limiti ben precisi del
numero dei dipendenti secondo il settore
- iscrizione nell’albo delle imprese artigiane.
- (medico, avvocato, notaio). Non sono imprenditori a
LIBERO PROFESSIONISTA
meno che non si tratti di una attività organizzata in forma d’impresa.
- deve sempre agire personalmente
L’IMPRENDITORE COLLETTIVO
L’attività d’impresa può essere esercitata collettivamente e in questo caso abbiamo le
società che possono essere : - società di persone
- società di capitali
Nel sistema economico esistono anche enti pubblici:
- enti pubblici economici (si occupano di attività commerciali in
modo stabile)
- enti pubblici politici (regioni, province, comuni - non c’è
stabilità) Naturalmente non sono soggetti alle regole dell’imprendirtore
commerciale.
LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
Lo STATUTO è un’insieme di regole che riguardano l’imprenditore commerciale.
L’imprenditore, per svolgere la propria attività, necessita di un capitale che, a
seconda della dimensione verrà scelta l’attività da intraprendere. In caso di necessità
si ricorre al credito bancario (breve, medio, lungo termine) o con l’emissione di
azioni nel caso delle S.P.A. Il capitale serve per: - iniziare un’attività
- per continuare l’attività
- per espandere l’attività
L’imprenditore va in contro a rischi: - economico
- tecnico
- di insolvenza
L’insolvenza si accetta ricostruendo la situazione con i libri e le scritture contabili
(che costituiscono un obbligo per l’imprenditore):
- il libro giornale: in cui vengono registrate le operazioni giornaliere attive e passive
dell’impresa.
- il libro degli inventari: redatto all’inizio dell’esercizio amministrativo dell’impresa
e poi redatto ogni anno. Deve contenere l’indicazione e la valutazione delle attività e
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delle passività dell’impresa. L’inventario si chiude con il bilancio (stato patrimoniale)
ottenendo profitti o perdite (conto economico).
Il libro giornale e degli inventari, devono essere: numerati; bollati; vidimati;
conservate per 10 anni.
- scritture contabili: a seconda della natura e dalle dimensioni dell’impresa.
Chi tiene i libri, in caso di insolvenza, può essere ammesso al concordato preventivo
o amministrativo controllato.
- originali delle lettere, telegrammi, fatture e le copie delle lettere.
L’imprenditore non è tenuto a rendere pubbliche le sue scritture
L’imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio.
Deve inscriversi nel registro delle imprese come anche le società commerciali (che
può essere opponibile a terzi ).E’ tenuto dalle camere di commercio sotto vigilanza di
un giudice.
Per esercitare un’impresa commerciale, occorre avere la capacità d’agire. Se questa
attività fosse svolta da un incapace, i suoi contratti sarebbero annullabili.
La legge, per proteggere le persone, consente a tutti gli incapaci di esercitare
un’attività d’impresa tramite i rappresentanti legali; per i minori sono i genitori che
esercitano dei diritti nell’interesse dei rappresentati. L’interdetto (incapace di
intendere e volere) e l’inabilitato (parzialmente pazzo) esercitano l’attività d’impresa
rappresentati dai curatori (che possono compiere solo atti di straordinaria
amministrazione) che agiscono nell’interesse di costoro.
Il minore, l’interdetto e l’inabilitato non possono iniziare ma continuare l’esercizio di
un’impresa commerciale previa autorizzazione del tribunale.
Il minore emancipato può essere autorizzato dal tribunale sia a iniziare, sia a
continuare un’impresa commerciale.
I dipendenti dell’imprenditore sono dotati di un potere di rappresentare
l’imprenditore. Essi sono:
1) l’institore che è preposto dal titolare per svolgere determinati compiti. E’ in
dipendente che sta al vertice della gerarchia aziendale assumendo funzioni di
dirigente. Può svolgere tutti gli atti tranne alienare e ipotecare i beni immobili.
L’institore ha una rappresentanza generale dell’imprenditore che può limitare i suoi
poteri conferendoli una procura.
Queste limitazioni, come la revoca della procura, non sono opponibile a terzi se non scritte nel registro delle
imprese a meno che i terzi non le conoscevano al momento della conclusione del contratto.
2) il procuratore è un dirigente intermedio nella gerarchia aziendale, può compiere
per l’imprenditore gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa pur non essendo
preposto ad essa.
E’ soggetto alle limitazioni della procura che devono essere iscritte nel registro delle imprese per poter essere
opponibili a terzi, altrimenti l’imprenditore per opporle deve dimostrare che i terzi ne erano a conoscenza.
3) il commesso non ha funzioni direttive; svolge mansioni che lo pongono in contatto
con la clientela. La rappresentanza è estesa agli atti ordinari. Non può concedere
sconti, ne dilazioni, ne modificare le clausole del contratto (salvo autorizzazione
scritta). 4
LE SOCIETÀ IN GENERALE
Gli imprenditori possono essere individuali o collettivi (società).
Ci sono due tipi di società:
- società lucrative (disciplinate dal libro V del c/c)
- società cooperative caratterizzate dal fine mutualistico, ossia al fine di offrire ai
soci della cooperativa beni e servizi a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
Ci sono 6 tipi di società lucrative: la società semplice ; S.n.c.;
(società non commerciale)
S.a.s.; S.p.A.; S.r.l.; S.p.A.
L’art. 2247, dispone che con il contratto di società due o più persone conferiscono
beni o servizi per l’esercizio in comune di una attività economica allo scopo di
dividerne gli utili.
Le caratteristiche delle società lucrative:
- il contratto sociale: tutte le società si costituiscono con un contratto stipulato tra 2 o
più persone (tranne per le S.r.l. che si possono costituire con atto unilaterale).
- i conferimenti: chi entra in una società deve mettere in comune con gli altri soci i
beni e i servizi necessari per eseguire l’attività economica prescelta.
- l’esercizio in comune di un’attività economica: ogni socio deve poter partecipare
alle decisioni da prendere.
- lo scopo di divisione degli utili: i soci hanno il diritto di partecipare agli utili
sociali.
L’art. 2265 vieta il patto leonino(ossia il patto col quale uno o due soci fanno parte
del
leone escludendo gli altri soci dalla ripartizione degli utili.
Ci sono: (A) = società di persone (B) = società di capitali
- Nelle (a), delle obbligazioni sociali rispondono illimitatamente e solidalmente al
patrimonio sociale alcuni o tutti i soci (responsabilità illimitata e rispondono anche
con il patrimonio personale).
Nelle (b) risponde solo il patrimonio sociale (quindi i soci hanno responsabilità
limitata al capitale apportato).
- Nelle (a), la quota di un socio non è trasferibile ne per atto tra vivi, ne per causa di
morte, senza il consenso degli altri soci.
Nelle (b), la quota di un socio è liberamente trasferibile.
Le (a) sono gruppi chiusi. Le (b) sono gruppi aperti.
- Nelle (b) il socio può correre soltanto con il proprio voto alla scelta degli
amministratori.
Il tipo di società può essere scelto dai privati tenendo conto della possibilità
economica.
La società semplice si denomina società non commerciale (C), mentre le altre
società lucrative si denominano società commerciali (D).
Le (c) possono essere costituite solo per l’esercizio di attività non commerciali e non
deve iscriversi al registro delle imprese; invece le (d) possono essere costituite sia per
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l’esercizio di attività commerciali (in questo caso sono soggette al fallimento e alle
altre procedure concorsuali), sia attività non commerciali e devono sempre iscriversi
al registro delle imprese.
Il fallimento della società porta automaticamente tutti i soci illimitatamente
responsabili al fallimento.
LE SOCIETÀ ARTIGIANE
Hanno per oggetto lo svolgimento di attività artigianali e possono iscriversi all’albo
delle imprese artigiane a queste condizioni:
- che si tratti di una società in nome collettivo o di una cooperativa
- che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza il suo lavoro personale o manuale
- che il numero dei soci e dei dipendenti non superi i limiti fissati dall’art.4 della
legge sull’artigiano.
Una società che eserciti un’attività commerciale è sempre soggetta al fallimento,
qualsiasi sia il capitale investito, anche se venga svolta con il lavoro personale dei
soci.
LE SOCIETÀ DI COMODO
Sono costituite con lo scopo di intestare ad esse determinati beni (immobili, pacchetti
azionari) ottenendo così vantaggi fiscali. Esse non svolgono nessuna attività.
Questo obbiettivo viene raggiunto ricorrendo a un istituto straniero chiamato Anstalt
che è una fondazione costituita nel Principato del Leichtenstein e può operare in Italia
come persona giuridica straniera. 6
LA SOCIETÀ SEMPLICE E LE ALTRE DISCIPLINE PER LE ALTRE
SOCIETÀ DI PERSONE
1.ambito di applicazione della disciplina della società semplice
La società semplice è una società non commerciale.
La maggior parte di queste sono società di comodo (ossia costituite per ottenere
vantaggi fiscali.
La maggior parte delle norme dettate dal c/c, si applicano per le società in nome
collettivo ed in accomandita semplice.
2. la costituzione della società semplice
La società semplice si costituisce tramite contratto sociale; è soggetto alle forme
particolari richieste dalla natura dei beni conferiti.(conferimento di immobili in
proprietà o in godimento per un tempo eccedente i 9 anni o a tempo determinato).
Il contratto potrebbe essere stipulato anche oralmente o desumersi dal comportamento
concludente.
Nel contratto vengono anche indicati: i conferimenti, i criteri di ripartizione degli utili
e delle perdite, i poteri degli amministratori etc.
3. i conferimenti
Con la stipula del contratto i soci assumono l’obbligo di conferire in società un bene o
un servizio. I conferimenti possono avvenire:
- in denaro: con tali somme si inizierà ad esercitare l’attività sociale.
- in natura: il conferimento può avvenire:
- in proprietà ossia il bene diventa di proprietà della società
- in godimento cioè il socio deve garantire la società per i servizi della cosa
conferita ed il rischio di perimento di quest’ultima
sulla società. In questa ipotesi il socio rimane proprietario del bene conferito e concede
alla società un diritto del bene di godimento analogo a quello del
locatario.
- di lavoro ( o di crediti.
SOCIO D’OPERA)
4. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali
Il denaro, i beni in natura ed i beni successivamente acquistati svolgono un funzione di
garanzia ai creditori della società.
I soci hanno responsabilità illimitata e solidale e si estende a tutte le obbligazioni
sociali.
Il socio non può liberarsi di tale responsabilità uscendo dalla società fino al giorno in
cui non si verifica lo scioglimento. Chi entra a far parte di una società già avviata,
risponderà solidalmente e illimitatamente con gli altri soci per le obbligazioni sociali.
ALCUNE NORME PARTICOLARI
- Il creditore può chiedere direttamente il pagamento del suo credito ad ogni singolo
socio; sta al socio domandare se la società è in liquidazione indicando i beni sui quali
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il creditore possa agevolmente soddisfarsi. Il c/c ammette che il contratto costitutivo di
una società semplice limiti la responsabilità di alcuni soci o escluda solidarietà. Il patto
deve essere portato a conoscenza di terzi con mezzi idonei
5. il creditore particolare del socio
Le società di persone hanno autonomia patrimoniale, cioè il loro patrimonio non può
essere aggredito dai creditori particolari dei singoli soci perché è destinato a garantire
solo i creditori della società.
Per la società semplice ci sono a riguardo delle regole particolari:
- il creditore particolare del singolo socio può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti
al socio debitore, sulla quota di liquidazione spettante al socio debitore
- il creditore particolare del socio, in caso di liquidazione della quota può ottenere solo
una somma di denaro che gli sarà liquidata al netto dei debiti sociali
6. l’amministrazione e la rappresentanza della società
I soci devono stabilire a chi spetta l’amministrazione della società, cioè a chi dare il
potere di decidere per la società. Questa scelta dovrà essere chiara nel contratto
sociale. Essi possono scegliere:
- amministrazione disgiuntiva (normalmente nelle società di persone): ogni socio
decide disgiuntamente dagli altri. Ogni socio ha il diritto di opporsi all’operazione di
un’altro prima che questa sia compiuta; in questo caso decide la maggioranza.
E’ chiaro che l’amministrazione disgiuntiva presenta pericoli per i soci e quindi viene
normalmente applicata solo in società tra membri della stessa famiglia dove ogni socio
ha la massima fiducia dell’altro.
- amministrazione congiuntiva: per compiere delle operazioni sociali è necessario il
consenso di tutti i soci amministratori salvo atti urgenti necessari per evitare un danno
alla società.
- amministrazione ad uno o ad alcuni soci: L’indicazione del socio o dei soci
amministratori può essere fatta nel contratto sociale oppure con una successiva
delibera dei soci. Nel primo caso gli amministratori possono essere revocati solo per
giusta causa anche con richiesta di un singolo socio; nel secondo caso, gli
amministratori sono revocabili in qualsiasi momento.
I soci non amministratori hanno potere di controllo sull’operato degli amministratori
con accesso alle scritture contabili e con il diritto di avere il rendiconto
dell’amministrazione.
Responsabilità degli amministratori
Gli amministratori sono soggetti, oltre alla revoca in caso di negligenza, all’azione di
responsabilità che impone loro di risarcire eventuali danni causati alla società.
Potere di rappresentanza
Gli amministratori hanno anche il potere di rappresentanza, cioè il potere di vincolare
la società verso terzi con atti giuridici in suo nome. hanno anche rappresentanza
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processuale, cioè agire in giudizio per conto della società. Comunque il contratto
sociale può regolare diversamente questo potere di rappresentanza.
7. la partecipazione agli utili e alle perdite
Tutte le società lucrative hanno lo scopo di realizzare utili e di dividerli tra i soci. La
quota spettante ai soci può essere stabilita nel contratto, altrimenti, utili e perdite sono
distribuite in misura proporzionale al valore dei conferimenti.
Gli utili possono essere distribuiti solo dopo l’approvazione del rendiconto. Ogni
socio ha diritto alla totale distribuzione degli utili risultanti dal rendiconto, infatti la
società di persone può reinvestire utili risultanti dal bilancio solo col consenso
unanime dei soci. Invece il reinvestimento degli utili nelle S.P.A. viene deciso dalla
maggioranza.
8. la formazione della volontà sociale
Il codice, per le società di persone non prevede l’assemblea dei soci, perciò le
decisioni possono essere prese secondo:
- il principio di unanimità per modificare il contratto, cedere una quota sociale
- il principio di maggioranza capitalistica per decisioni relative agli affari sociali.
- il principio di maggioranza numerica per l’esclusione di un socio dalla società.
Restano comunque casi dubbi per altre decisioni come per esempio la nomina e la
revoca degli amministratori, l’approvazione del rendiconto.
Poiché, deliberare decisioni col metodo dell’assemblea darebbe maggiori garanzie ai
soci, il contratto stesso può prevedere l’esistenza di un’assemblea dei soci.
9. scioglimento e liquidazione della società
SCIOGLIMENTO
La società si scioglie per:
- decorso del termine previsto nel contratto sociale a meno che non sia tacitamente
prorogato con la regolare continuazione di operazioni sociali.
- conseguimento dell’oggetto sociale (cioè scopo raggiunto)
- volontà di tutti i soci
- mancanza della pluralità dei soci: l’unico socio rimasto ha tempo 6 mesi per
trovare altro/i soci per continuare la società
- altre cause previste dal contratto sociale
LIQUIDAZIONE
Una volta sciolta la società entra nella fase della liquidazione: cioè pagare tutti i
debiti sociali e ripartire il residuo ai soci.
Il modo per liquidare può essere previsto dal contratto oppure deciso all’unanimità
dei soci, altrimenti si dovrà seguire la procedura prevista per legge: nomina di uno o
più liquidatori che redigono un inventario dell’attivo e passivo. I liquidatori non
possono fare nuove operazioni, altrimenti ne rispondono personalmente; non possono
dividere tra i soci beni sociali finche non siano pagati tutti i debiti sociali, anzi, se i
fondi sono insufficienti, possono chiedere le somme necessarie ai soci. 9
10. scioglimento del rapporto sociale per un solo socio
Il rapporto sociale si scioglie limitatamente ad un socio per:
- morte : in questo caso non c’è successione agli eredi nella quota sociale (come
previsto per le società di capitali). Gli eredi hanno solo il diritto di ottenere la
liquidazione in denaro della quota del defunto. Oltre alla modalità della liquidazione,
i soci superstiti possono scegliere se
liquidare la società o fare entrare gli eredi in società.
- recesso: il socio non può cedere la sua quota ad altri senza il consenso unanime dei
soci, può però recedere e ottenere la liquidazione della quota se: la società è a tempo
indeterminato (con preavviso di almeno 3 mesi) o se sussiste giusta causa.
- esclusione:
- per gravi inadempienze
- per interdizione
- per inabilitazione
- per sopravvenuta inidoneità
- per perimento della cosa conferita prima che la proprietà sia acquistata dalla società.
L’esclusione è decisa per maggioranza numerica. Il socio escluso può fare
opposizione entro 30 giorni dalla comunicazione dell’esclusione (in caso di soli 2
soci, decide il tribunale). L’esclusione è automatica, quindi anche contro la volontà
degli altri soci, quando il socio è dichiarato fallito oppure quando un creditore
particolare del socio abbia chiesto e ottenuto il diritto alla liquidazione della quota. 10
LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO S.N.C.
Tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Se il contratto non prevede diversamente, tutti i soci sono amministratori.
Questo tipo di società ha prevalentemente una base famigliare ed ha una struttura
chiusa (una quota sociale può essere ceduta solo col consenso degli altri soci.
Può avere per oggetto sia un’attività commerciale (obbligate a tenere le scritture
contabili, sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali) sia
un’attività non commerciale.
Le S.N.C. sono disciplinate dalle norme comuni a tutte le società di persone (norme
sui conferimenti, sull’amministrazione, sulla rappresentanza, ripartizione degli utili,
perdite, scioglimento della società, morte, recesso ed esclusione di un socio).
Ogni società dispone di una ragione sociale (o nome) che deve essere formato dal
nome di uno o più soci e con l’indicazione del rapporto sociale ed ha una funzione di
richiamo per la clientela. Queste società hanno l’obbligo di non concorrenza: non
possono esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della
società. Le S.n.c. iscritte presso l’ufficio del registro delle imprese devono avere la
forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. L’atto costitutivo deve essere
depositato per l’iscrizione a cura degli amministratori entro 30 giorni; se viene
superato il termine, l’iscrizione può essere chiesta in ogni tempo da ciascun socio.
La mancata iscrizione nel registro delle imprese non rende invalido il contratto, ma la
S.n.c. diventa irregolare. La responsabilità illimitata e solidale dei soci di una
collettività regolare è una responsabilità sussidiaria a quella del patrimonio sociale.
La S.n.c. gode di una autonomia patrimoniale più intensa di quella di cui è dotata la
società semplice.
Nella collettiva regolare le limitazioni dei poteri di rappresentanza degli
amministratori sono sempre opponibili a terzi.
La collettiva irregolare, nell’ipotesi di insolvenza, essa deve essere senz’altro
dichiarata fallita. Deve essere costituita con forma scritta se si conferiscono beni
immobili ultrannovennali; può essere costituita oralmente: si ha così la società di
fatto (società in nome collettivo irregolare tra persone che esercitano in comune
un’attività commerciale, dividendone gli utili o le perdite senza avere espressamente
stipulato nessun atto costitutivo.
Alla stipula del contratto deve essere attribuito un valore in denaro ai conferimenti: la
somma di questi si chiama capitale sociale che essendo reso pubblico, i creditori
possono rendersi conto di quanto i soci si sono obbligati a conferire in società.
Se il capitale è esuberante, lo possono ridurre e portarlo a conoscenza dei terzi
tramite l’iscrizione nel registro delle imprese. La delibera può essere eseguita se entro
3 mesi dall’iscrizione, nessun creditore sociale abbia fatto opposizione.Possono
essere distribuiti solo utili realmente conseguiti. Se si verifica una perdita di
capitale, non possono essere distribuiti gli utili fino a quando non sia stata coperta la
perdita.Quando si scioglie la società, viene liquidata e i liquidatori devono redigere
un bilancio finale di liquidazione.Quando viene approvato, i liquidatori devono
chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. 11
LA SOCIETÀ’ IN ACCOMANDITA SEMPLICE: S.A.S.
1. Le caratteristiche della società
Nella S.a.s. ci sono due categorie di soci: i soci accomandatari che rispondono
solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, e i soci accomandanti che
rispondono limitatamente alla quota conferita.
Se il contratto non dispone diversamente, tutti i soci accomandatari sono
disgiuntamente amministratori.
Queste società hanno una base famigliare.
Le quote di partecipazione agli utili non possono essere rappresentate da azioni.
2. La disciplina della società
La S.a.s. agisce sotto una ragione sociale che deve essere composta da almeno uno
dei soci accomandatari. L’accomandante, consentendo di comprendere il proprio
nome nella ragione sociale, perde il beneficio della responsabilità limitata.
L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese, altrimenti assume
una forma irregolare. In questo caso gli accomandanti non perdono il beneficio della
responsabilità limitata.
La cessione della quota di un socio accomandatario implica modifica dell’atto
costitutivo (con il consenso unanime die soci). La quota dell’accomandante può
essere ceduta con il consenso dei soci che rappresentano la maggioranza del capitale
ed è liberamente trasmissibile per causa di morte.
Il divieto di ingerenza (dell’accomandante nell’amministrazione della società): i soci
accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, ne trattare o concludere
affari se non in forza di procura speciale per singoli affari. Se si viene meno a tale
divieto si va in contro a due sanzioni:
- si perde il beneficio della responsabilità limitata e assume una responsabilità
illimitata per tutte le obbligazioni sociali.
- se si ingerisce senza il consenso degli altri soci, l’accomandante può essere escluso
dalla società. Lo scopo di questo divieto è quello di evitare che l’accomandante si
avvalga del beneficio della responsabilità limitata per compiere operazioni azzardate
o fraudolente; quindi vengono tutelati gli altri soci
Poteri dell’accomandante:
Può avvalersi di una procura speciale per singoli affari; può dare autorizzazioni e
pareri, può compiere ispezioni e sorvegliare. Ha diritto alla comunicazione annuale
del bilancio. Partecipa alla scelta degli amministratori. Tutte le decisioni che
implicano la modifica dell’atto costitutivo devono essere prese col consenso degli
accomandanti. La società si scioglie se rimangono solo soci
accomandanti/accomandatari salvo che entro 6 mesi non vengano sostituiti. Se
vengono a mancare tutti gli accomandatari, gli accomandanti possono nominare un
amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione
che però non assume la qualità di un socio accomandatario. 12
LA SOCIETÀ PER AZIONI: CARATTERI GENERALI
S.p.A.
La S.p.A. è caratterizzata dal fatto che per le obbligazioni sociali, la società risponde
solo col proprio patrimonio; i soci, quindi, hanno una responsabilità limitata alla
quota o ai beni conferiti.
I creditori sociali possono soddisfarsi solo sul patrimonio della società. In caso di
fallimento, questo non viene esteso ai soci.
La responsabilità limitata dei soci viene meno solo nel caso in cui tutte la azioni della
società si concentrino, per trasferimenti avvenuti dopo la costituzione, nelle mani di
un unico azionista.
Le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni: titoli di credito conferiti ai
soci come attestato della loro partecipazione alla società. Un altro beneficio è quello
di poter ricorrere al mercato finanziario.
Mercato primario è il mercato dei titoli di prima emissione. Il collocamento dei titoli
in questo mercato, consente di raccogliere denaro tra il pubblico da sommare poi con
quello conferito dal gruppo stesso: ciò aumenta la potenza economica della società.
Il denaro raccolto presenta un capitale di rischio: il sottoscrittore assume la veste di
socio e non di creditore nei confronti della società, quindi avrà diritto alla restituzione
della quota se la società abbia conseguito degli utili.
Mercato secondario è il mercato al quale si ricorre nel caso in cui si voglia rivendere i
titoli azionari sottoscritti; la vendita può avvenire per trattativa diretta tra venditore e
compratore oppure nella borsa valori, se il titolo vi è ammesso.
La rivendita dei titoli è possibile col fenomeno del disinvestimento per investire in
titoli più lucrativi. L’aumento o la diminuzione del valore di mercato dipende
dall’andamento di mercato.
Le S.p.A. possono emettere obbligazioni: titoli di credito che la società rilascia a chi
le presta del denaro e incorponano il diritto alla restituzione maggiorata degli
interessi.
ORIGINE STORICA DELLE SOCIETÀ PER AZIONI
Le prime forme di società per azioni sono rappresentate dalle compagnie coloniali nel
1600. Esercitavano il commercio internazionale di merci, di schiavi sviluppatosi dopo
la colonizzazione europea dell’Oriente e delle Americhe. L’emissione di azioni
consentiva ai mercanti fondatori della compagnia di coinvolgere nei loro traffici
anche le rendite degli altri ceti sociali (nobiltà, clero) ai quali le azioni venivano
venduti.
La diffusione di queste società è legato allo sviluppo del capitalismo avvenuto con la
rivoluzione industriale: la creazione di fabbriche richiede elevati capitali monetari. 13
Le società di comodo sono società immobiliari costituite con lo scopo di ottenere
vantaggi fiscali: - un immobile conferito in società cessa giuridicamente di far parte
del patrimonio del conferente
- quando si vuole alienare l’immobile conferito in società, anziché
vendere direttamente l’immobile l’azionista può cedere l’intero pacchetto azionario
risparmiando l’imposta sulla cessione degli immobili.
Le piccole società per azioni non collocano le azioni nel mercato finanziario ma
gestiscono per lo più imprese di medie dimensioni con lo scopo di usufruire del
beneficio della responsabilità limitata nei confronti dei creditori sociali più deboli. I
creditori sociali più forti come le banche, concedono credito alla società facendosi
rilasciare dai soci fideiussioni che garantiscono questi debiti sociali; nel caso in cui la
società non adempia a tali debiti verso la banca, questa potrà chiederne il pagamento
personalmente ai soci nella qualità di fideiussori e potrà, eventualmente, iniziare
azioni esecutive sul loro patrimonio personale.
Le grandi società per azioni svolgono un ruolo primario nel sistema capitalistico:
gestiscono le imprese di più grandi dimensioni e controllano la maggior parte del
capitale sociale. La collocazione delle azioni determina il formarsi di due categorie di
azionisti:
- quelli appartenenti al gruppo di comando che detengono tutto il potere sulla società
- gli azionisti estranei al gruppo di comando che non partecipano alla gestione della
società, ma concorrono alla divisione degli utili e di speculare sulle oscillazioni di
quotazione.
Nelle S.p.A. vige il principio capitalistico: ogni azione attribuisce infatti un voto
nell’assemblea della società: chi ha il 51% delle azioni, ha la maggioranza assoluta
dei voti, quindi ha il controllo della società.
I gruppi di comando riescono a mantenere il controllo della società con azioni diffuse
tra il pubblico possedendo pacchetti azionari facendo lega sull’assenteismo degli
azionisti che non si conoscono.
Quindi collocando le azioni tra il pubblico dei risparmiatori, si ha un meccanismo
finanziario che moltiplica la potenza economica del gruppo di comando.
I gruppi di società sono società collegate tra loro ove vi è una società capogruppo
(madre) che possiede il pacchetto azionario di controllo di altre società (figlia) le
quali a loro volte possono detenere il pacchetto di controllo di ulteriori società e così
via. Si forma così una struttura piramidale in cui al vertice c’è la holding. Se la sua
funzione è quella di assumere e gestire le partecipazioni in altre società, si chiama
holding pura (o società finanziaria). Se oltre a questa funzione, esercita un’altra
attività, si chiama holding mista.
Lo scopo di formare un gruppo, per gli azionisti che controllano la holding, è di
diversificare gli investimenti in più settori economici: gli utili conseguiti possono
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essere investiti per es. nel settore assicurativo o bancario, acquistando un pacchetto di
controllo di società che esercitano tali attività.
Un altro scopo può essere di frazionare un’unica impresa in più società controllate da
una società madre con l’obbiettivo di separare i rischi inerenti ad ogni settore della
stessa impresa.
Le società per azioni in mano pubblica
Sono società per azioni private, nelle quali lo Stato o un altro ente pubblico detiene il
pacchetto di controllo. Il complesso delle partecipazioni azionarie dello Stato è
organizzato nel sistema delle partecipazioni statali.
Ci sono 2 tipi di S.p.a.: - società che hanno le azioni quotate in borsa sono contollate
dalla Consob e possono emettere azioni di risparmio e i loro bilanci devono essere
certificati da una società di revisione.
- società le cui azioni non sono quotate in borsa.
LA COSTITUZIONE DELLA S.p.A.
Le tappe per giungere alla costituzione di una S.p.A. sono:
1) la stipulazione dell’atto costitutivo
2) l’adempimento delle altre condizioni
3) l’omologazione dell’atto costitutivo da parte del tribunale e l’iscrizione dell’atto
costitutivo nel registro delle imprese.
La stipulazione dell’atto costitutivo
Ci sono due metodi per stipulare l’atto costitutivo:
- il metodo della formazione simultanea: la stipula avviene davanti ad un notaio con
la presenza di tutti i soci fondatori. Poi viene depositato assieme allo Statuto presso il
tribunale per ottenere l’omologazione; entro il 3° giorno deve avvenire l’iscrizione
nel registro delle imprese. Si usa questo metodo anche quando si vogliono collocare
le azioni tra i risparmiatori.
- il metodo della pubblica sottoscrizione: i promotori dell’iniziativa redigono e
rendono pubblico un programma nel quale vengono indicate le caratteristiche
principali della società che si vuole costituire; chi vuole aderire sottoscrive le azioni
versando i 3\10 dei conferimenti in denaro. Quando tutte le azioni sono state
acquistate, si convoca l’assemblea dei sottoscrittori nella quale viene stipulato l’atto
costitutivo.
L’atto costitutivo deve contenere:
- nome, data di nascita, domicilio dei soci e il n° delle azioni sottoscritte da ciascuno.
- la denominazione sociale deve contenere la indicazione di S.p.A. (es. Fiat S.p.A.) e
la sede sociale 15
- l’oggetto sociale è l’attività economica che la società deve svolgere e delimita il
rischio che gli azionisti assumono entrando in società. Possono essere attività
commerciali (soggette al fallimento) e non commerciali.
- l’ammontare del capitale: il capitale sottoscritto è il valore complessivo dei
conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare; il capitale versato è la parte dei
conferimenti che i soci hanno realmente effettuato a favore della società. Il capitale
minimo è di 200 milioni.
- il valore nominale e il n° di azioni e se sono nominative o al portatore.
- il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura. Chi conferisce beni in natura
deve presentare una relazione giurata di un esperto designato dal presidente della
repubblica contenente la descrizione dei debiti o dei crediti, il loro valore e il criterio
di valutazione. Essa deve essere controllata nei 6 mesi successivi alla costituzione. Se
la stima risulta eccessiva, la società deve ridurre il capitale sociale annullando le
azioni che risultano scoperte.
- le regole di ripartizione degli utili
- la misura della partecipazione agli utili accordata ai promotori e ai soci fondatori.
Per evitare che i promotori approfittino della loro posizione per attribuirsi privilegi a
danno degli altri azionisti
- il n°degli amministratori, i loro poteri indicando coloro che hanno la
rappresentanza della società
- il n° dei componenti del collegio sindacale
- la durata della società
- l’importo globale delle spese a carico della società per la costituzione.
LO STATUTO contiene le norme relative al funzionamento della società ed è parte
integrante dell’atto costitutivo.
Altri adempimenti
- il capitale sociale deve essere sottoscritto per intero
- si devono versare almeno i 3/10 dei conferimenti in denaro prima della stipulazione
dell’atto costitutivo presso un banca (per garantire i creditori sociali). Per far fronte a
necessità, gli amministratori possono chiedere ai soci il versamento dei decimi
rimanenti; se il socio non adempie, gli amministratori possono far vendere le sue
azioni; se la vendita non può aver luogo, possono dichiarare decaduto il socio
moroso
- per costituire una S.p.A. con capitale superiore a 10 miliardi, occorre ottenere
l’autorizzazione del ministero del tesoro.
Per costituire una S.p.A. che ha per oggetto l’attività bancaria è soggetta
all’autorizzazione della Banca d’Italia; la costituzione di una società assicurativa è
soggetta ad autorizzazione del ministro dell’Industria.
l’omologazione
L’atto costitutivo deve essere depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Inizia così il giudizio di omologazione da parte del tribunale che deve verificare che
non contenga clausole contrarie alla legge e che siano presenti tutte. Se il tribunale da
16
un giudizio positivo, ordina con decreto, l’iscrizione nel registro delle imprese;
oppure con un decreto, rifiuta l’omologazione.
A differenza delle società di persone, la S.p.A., senza l’iscrizione nel registro delle
imprese non esiste neppure come società irregolare.
L’atto costitutivo, viene poi pubblicato nel Bursal; questa rende l’atto costitutivo
opponibile a terzi. Anche le modifiche all’atto costitutivo, devono seguire lo stesso
procedimento.
La dichiarazione giudiziale di nullità, opera come mera causa di scioglimento della
società: la dichiarazione di nullità, non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in
nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese., ne i soci sono liberati
dall’obbligo dei conferimenti fino a quando no sono soddisfatti i creditori sociali.
Le cause di nullità della società:
- mancanza dell’atto costitutivo
- mancanza dell’atto costitutivo in forma di atto pubblico
- inosservanza delle disposizioni relative al controllo preventivo
- illecità o contrarietà all’ordine pubblico dell’oggetto sociale
- mancato versamento dei 3/10 dei conferimenti in natura
- incapacità di tutti i soci fondatori
- mancanza delle pluralità dei fondatori.
I soci possono stipulare dei contratti parasociali; con questi i soci si impegnano a
tenere determinati comportamenti all’interno della società.
I più importanti sono i sindacati azionari. Ci può essere un sindacato di blocco: il
socio si impegna a non cedere ad altri le proprie azioni oppure un sindacato di voto: il
socio si impegna a votare nell’assemblea della società secondo quanto verrà deciso
dalla maggioranza.
degli appartenenti al sindacato stesso. Tramite questo, i maggiori azionisti si
coalizzano per conseguire tale controllo.
LE AZIONI E LE OBBLIGAZIONI
La somma dei conferimenti forma il capitale sociale che viene diviso in quote di
uguale valore chiamate azioni e vengono attribuite ai soci in proporzione al numero
dei conferimenti. Per azione si intende sia le quote ideali in cui è suddiviso il capitale
sociale, sia i titoli veri e propri che rappresentano tali quote di capitale.
I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore (azioni di risparmio).
Le azioni sono liberamente trasferibili.
Se l’atto costitutivo ha la clausola “nulla”, si limita ma non si vieta l’alienazione
delle azioni. Con la “clausola di prelazione”, i soci si impegnano a vendere prima
agli altri soci le azioni che intendono cedere. La “clausola di gradimento”:si
richiede che l’acquirente delle azioni abbia il gradimento del consiglio di
amministrazione. 17
Se l’azionista non ha ancora versato l’intero conferimento promesso, non si libera
dall’obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti cedendo le sue azioni: rimane
obbligato in solido per 3 anni con l’acquirente per l’ammontare ancora dovuto.
Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai possessori uguali diritti.
La società può derogare a questo principio creando speciali categorie di azioni; se
non si avvale di questa deroga, emetterà soltanto azioni ordinarie che attribuiscono i
seguenti diritti:
- diritto agli utili e alla quota di liquidazione
- diritto al voto nell’assemblea
- diritto di opzione
- diritti di informazione
Categorie di azioni
- azioni privilegiate:- partecipazione agli utili o ad una quota di patrimonio netto
- diritto al voto nell’assemblea straordinaria (a voto limitato)
- azioni di risparmio: emesse solo da società quotate in borsa; possono essere
nominative o al portatore e non danno diritto di voto.
privilegi:
- diritto ad una ripartizione annuale degli utili per il 5% del valore nominale
dell’azione
- in caso di liquidazione della società, prima devono essere rimborsate le azioni
- se bisogna ridurre il capitale sociale per perdite, prima le perdite vengono poste a
carico delle altre azioni e poi quando il loro valore viene diretto a zero, le ulteriori
perdite vengono poste a carico delle azioni di risparmio.
-le azioni a favore dei prestatori di lavoro anziché distribuire denaro; prive del dir.
di voto
- le azioni di godimento emesse quando la società decide di ridurre il capitale
sociale.
Le obbligazioni sono titoli di credito emessi dietro prestito di denaro alla società,
che danno diritto al rimborso ad una scadenza del capitale prestato e al pagamento
di un interesse. Possono essere nominative o al portatore. Nelle grandi società
vengono collocate tramite un consorzio costituito da banche nel pubblico dei
risparmiatori. Costituisce un modo di rivolgersi al mercato finanziario.
Le obbligazioni indicizzate prevedono modi di rivalutazione automatica del valore
del titolo.
Le obbligazioni convertibili in azioni conferiscono il diritto di chiedere la
sostituzione dei titoli obbligazionari con azioni della società.
Le obbligazioni possono essere emesse su deliberazione dell’assemblea straordinaria
a determinate condizioni: - solo per una somma non eccedente il capitale versato ed
esistente secondo l’ultimo bilancio approvato. Tale somma può essere superate
quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca. 18
L’assemblea degli obbligazionisti delibera sulla modificazione delle condizioni del
prestito poste sulla società. Le deliberazioni vincolano anche se assenti o dissenzienti.
La Monte Titoli S.p.A. gestisce dei titoli azionari e obbligazionari quotati in borsa.
Consente di trasferire i titoli senza muoverli fisicamente.
ORGANI DELLA S.P.A.
Gli organi sociali sono: - l’assemblea
- gli amministratori
- i sindaci
L’Assemblea può essere:
- ordinaria: deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta entro 4/6
mesi dalla chiusura dell’esercizio per approvare il bilancio e per deliberare se e quanti
utili da distribuire. Nomina e revoca gli amministratori e i sindaci determinandone il
compenso.
Determina sugli oggetti attinenti alla gestione dell’impresa sociale. Hanno diritto di
voto soltanto le azioni ordinarie.
Nomina gli amministratori, ne controlla l’operato; può revocarli in qualsiasi momento
e chiamarli a risarcire i danni. Gli amministratori sono nominati dalla maggioranza
assembleare.
- straordinaria: deve essere convocata ogni volta che è necessario deliberare su
modificazioni dell’atto costitutivo, sull’emissione di obbligazioni, sulla nomina e sui
poteri dei liquidatori.
C’è il diritto di partecipare e votare le azioni ordinarie e quelle privilegiate a voto
limitato. L’atto costitutivo può essere modificato a maggioranza.
Le modifiche dell’atto costitutivo considerate gravi attribuiscono diritto di recesso
agli azionisti assenzienti (non hanno partecipato all’assemblea) e dissenzienti (votato
contro la modifica dell’atto costitutivo). Sono:
- cambiamento dell’oggetto sociale
- trasferimento della sede sociale all’estero
- la trasformazione della S.P.A. in un altro tipo di società.
L’aumento del capitale sociale spetta all’assemblea straordinaria e può essere:
- a pagamento: è un mezzo di finanziamento della società che lo si attua con
l’emissione di nuove azioni che devono essere offerte in opzione agli azionisti in
proporzione alle azioni già possedute. Si può escludere o limitare il diritto d’opzione:
1) quando le azioni di nuova emissione devono essere deliberate mediante
conferimenti in natura, si vuole acquisire alla società un determinato bene pagandolo
con azioni di nuova emissione; il diritto d’opzione deve essere escluso. 19
2)quando le azione di sottoscrizione sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della
società
3)la delibera di aumento del capitale sociale è approvate da tanti soci che
rappresentino oltre la metà del capitale sociale.
- gratuito può essere attuato quando la società ha accantonato riserve che possono
essere trasformate in capitale.
L’assemblea è convocata dagli amministratori mediante pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale 15 giorni prima di quello fissato per la riunione.
Può essere convocata su richiesta di una minoranza che rappresenti almeno 1/5 del
capitale sociale. L’assemblea può riunirsi in una prima o in una seconda
convocazione se i soci intervenuti alla prima non rappresentano la parte di capitale
richiesta. In seconda convocazione, l’assemblea ordinaria delibera validamente
qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti per evitare che
l’assenteismo degli azionisti paralizzi il funzionamento dell’assemblea.
L’assemblea straordinaria, in seconda convocazione deve sempre deliberare con certe
maggioranze anche se più basse di quelle della prima convocazione.
Per le società quotate c’è la possibilità di una terza convocazione.
Possono intervenire all’assemblea tutti gli azionisti che depositano i titoli almeno 5
giorni prima della riunione presso la sede sociale o banche o società finanziarie.
Il socio può farsi rappresentare in assemblea conferendo al rappresentante una
procura scritta. E’ vietata alle banche, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti
della società. Non può essere rilasciata col nome in bianco e per più assemblee.
Il presidente assistito da un segretario presiede l’assemblea redando un verbale.
La delibera assembleare può essere:
- annullabile: può essere annullata entro 3 mesi dalla data di deliberazione con una
sentenza del tribunale su domanda dei soci assenzienti o dissenzienti o degli
amministratori o dei sindaci. Sono annullabili le deliberazioni che non sono prese in
conformità di legge o dell’atto costitutivo.
- nulla: la nullità può essere dichiarata dal tribunale su istanza di chiunque vi abbia
interesse. Sono nulle le delibere che hanno un oggetto impossibile o illecito.
Il diritto di voto non può essere esercitato dal socio nelle deliberazioni in cui ha un
interesse in conflitto con quello della società. E’ in conflitto di interessi il socio che
è portatore di due interessi opposti.
Il socio non può esercitare il diritto di voto per perseguire interessi extrasociali, cioè
non può abusare del diritto di voto, esercitandolo per realizzare scopi che non sono
comuni a tutti i soci in quanto tali.
Gli amministratori
L’amministrazione di una S.P.A. può essere affidata ad un amministratore unico o
ad un consiglio di amministrazione. Gli amministratori possono essere soci o non
soci (manager). 20
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