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Diritto commerciale

L'imprenditore e l'impresa

Il codice civile non fornisce una definizione di impresa ma delinea all'art. 2082, i tratti caratterizzanti la figura dell’imprenditore. Esistono diverse classificazioni:

  • Criterio qualitativo: sulla base dell’attività svolta permette di distinguere tra imprenditore commerciale (art. 2195) ed imprenditore agricolo (art. 2135).
  • Criterio quantitativo: tiene conto delle dimensioni dell’impresa e di alcune caratteristiche della sua attività. Permette di introdurre il piccolo imprenditore (art. 2083).
  • Criterio personale: sulla base della natura del soggetto che esercita l’attività di impresa, determina la ripartizione tra impresa individuale, collettiva e pubblica.

Il codice civile all’art. 2082 prevede la nozione di imprenditore: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. Da questa definizione si evincono i requisiti minimi necessari affinché un dato soggetto sia considerato imprenditore e pertanto sia sottoposto alla relativa disciplina. L’art. 2082 c.c., richiede espressamente lo svolgimento di una attività caratterizzata sia dal perseguimento di uno specifico fine, sia dall’esistenza di specifiche modalità di svolgimento.

I requisiti che individuano l’imprenditore sono:

  • Esercizio di un’attività finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, ossia esercizio di un’attività produttiva.
  • Esercizio di un’attività economica.
  • Esercizio professionale di tale attività.
  • Organizzazione di uomini e mezzi.

Prima del 1942 esistevano due codici diversi: uno di diritto privato e il codice di commercio. Il codice di commercio delineava all’art. 8 la figura giuridica del commerciante (rientravano in questa categoria tutti coloro che esercitavano attività di commercio). Con l’entrata del codice civile del 1942 è stata eliminata la figura del commerciante sostituita da quella di imprenditore.

L’impresa è l’attività economica organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi. L’attività produttiva è un’attività finalizzata allo scambio e alla produzione di beni o di servizi. L’attività dell’imprenditore è un’attività produttiva potendosi considerare anche l’attività di scambio, in quanto essa determina un incremento dell’utilità dei beni attraverso il loro spostamento nel tempo e/o nello spazio. Ciò permette di escludere dal novero di tale categoria tutti coloro che si limitano a godere dei propri beni e a raccoglierne gli eventuali frutti.

L'attività economica

L’attività economica è tale quando tende a realizzare dei ricavi che possano sostenerne dei costi. L’attività di impresa deve mirare quanto meno a raggiungere il pareggio tra ricavi e costi, anche se normalmente l’imprenditore, oltre a questo risultato, tende a conseguire un profitto, a far sì che i ricavi siano superiori ai costi. L’imprenditore però non può essere certo di conseguire un guadagno, infatti l’attività imprenditoriale di per sé è rischiosa, perché il risultato economico dipende da numerosi fattori non sempre prevedibili dall’imprenditore. È per questo che l’imprenditore si assume il cd “rischio di impresa” che giustifica il potere dell’imprenditore di dirigere il processo produttivo e legittima l’acquisizione da parte sua degli eventuali profitti. Affinché possa parlarsi di attività economica è essenziale che l’attività stessa sia potenzialmente produttiva di utili sufficienti a remunerare i fattori produttivi utilizzati.

La professionalità

La professionalità stabilisce che l’attività dell’imprenditore deve essere caratterizzata dalla professionalità, deve cioè essere svolta in modo non occasionale, ma stabile e abituale. Non è imprenditore chi, per sfruttare un aumento improvviso dei prezzi sul mercato, vende l’appartamento appena comprato. È imprenditore chi svolge in maniera abituale attività di intermediazione immobiliare. Non è necessario però che l’attività sia svolta ininterrottamente; nel caso in cui l’attività sia ciclica o stagionale è sufficiente che gli atti di impresa siano costantemente compiuti nei periodi e secondo le cadenze proprie dell’attività svolta. Non è necessario inoltre che l’attività sia esercitata in modo esclusivo potendo trattarsi di attività collaterale ad altra occupazione principale.

L'organizzazione

L’organizzazione dell’attività di impresa deve intendersi come impiego coordinato di fattori produttivi (lavoro e capitale) propri e/o altrui. L’imprenditore deve avvalersi di beni (materie prime, macchinari) e persone (dipendenti, consulenti) organizzati in funzione dello svolgimento dell’attività economica. Non è necessario che altre persone lavorino alle dipendenze dell’imprenditore. Può essere qualificato imprenditore anche chi non si avvale della collaborazione di altri soggetti e si limita ad utilizzare il lavoro proprio ed il proprio capitale. Si è anche affermato che può essere classificato imprenditore anche colui che non utilizza beni strumentali esteriormente percepibili. Ciò che è rilevante ai fini dell’organizzazione è l’utilizzazione coordinata di fattori produttivi da parte dell’imprenditore. In assenza di un minimo di organizzazione del lavoro e del capitale non si ha impresa.

Dottrina e giurisprudenza

Dottrina e giurisprudenza si domandano se ai fini della qualifica dell’imprenditore siano indispensabili i seguenti requisiti:

  • Scopo di lucro, cioè l’intenzione di colui che esercita una certa attività di ricavarne un profitto.
  • Destinazione al mercato dei beni o servizi prodotti.
  • Liceità dell’attività svolta.

Lo scopo di lucro può essere definito come l’intento di ottenere ricavi che superino i costi e che consentano la realizzazione di un guadagno. Una parte della dottrina richiede che esso sia un requisito indispensabile, ritenendo che la realizzazione di un profitto sia correlata al concetto di professionalità. Altra parte della dottrina ritiene che lo scopo di lucro sia un elemento essenziale e naturale dell’attività di impresa. È impresa anche l’impresa pubblica che opera secondo criteri di economicità ma non persegue la regola di realizzazione del profitto. Anche la giurisprudenza stabilisce che tale requisito sia fondamentale ai fini della definizione di imprenditore.

È dubbio se possa qualificarsi imprenditore colui che produce beni o servizi per conto proprio, ovvero destinati all’uso o consumo personale. Prevale però l’opinione negativa. Secondo alcuni mancherebbe il requisito della professionalità, secondo altri mancherebbe il requisito dell’economicità.

Impresa illecita

Si parla di impresa illecita quando una determinata attività imprenditoriale è svolta in contrasto con norme imperative, con l’ordine pubblico o il buon costume. È possibile che un’attività illecita sia svolta però con mezzi e persone altamente qualificate ed in maniera stabile e continuativa per la realizzazione di un profitto. Ovviamente si pone il problema se questa attività sia effettivamente un’attività di impresa. Sono state elaborate diverse tesi:

  • Alcuni hanno sostenuto che l’impresa illecita sarebbe inesistente.
  • Altri hanno affermato che l’impresa illecita è comunque inesistente in quanto l’attività umana caratterizzata dalla presenza dei requisiti dell’art. 2082 c.c., dà luogo alla nascita di un’impresa indipendentemente dall’intento di frode del suo titolare.
  • La terza opinione, che attualmente è quella riconosciuta, si pone a metà strada tra quelle precedentemente esposte. Chi svolge un’attività illecita, deve considerarsi a tutti gli effetti un imprenditore, esposto a tutti i rischi di impresa, primo fra tutti il fallimento. Egli però non potrà mai chiedere l’applicazione di quelle norme che sono dirette a tutelare l’imprenditore, perché da un comportamento illecito non possono mai derivare conseguenze favorevoli.

Categorie di imprenditori

Una prima distinzione, basata sul criterio qualitativo, che tiene conto dell’attività svolta, deve essere effettuata tra imprenditore agricolo e commerciale.

L’imprenditore agricolo è definito dal codice civile all’art. 2135. Il 1° comma dell’art. stabilisce che “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Tale disposizione permette di operare una importante distinzione tra:

  • Attività agricole essenziali o principali (coltivazione del fondo, selvicoltura). Colui che svolge tale attività è certamente imprenditore agricolo ed è assoggettato alla relativa disciplina.
  • Attività agricole connesse (trasformazione uva), ovvero si tratta di una serie di attività che sono collegate ad una attività agricola principale e che pur essendo attività commerciali, non fanno perdere a colui che le esercita, la qualifica di imprenditore agricolo.

Alcune leggi individuano altre figure di imprenditori assoggettabili al regime dell’imprenditore agricolo. Il D.lgs. n. 4/2012 classifica come agricola, l’impresa ittica, cioè quella attività svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi.

L’impresa agricola può essere esercitata anche in forma societaria. L’art. 10 del d.lgs. n. 228/2001 ha stabilito che le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo dell’attività agricola e inoltre:

  • Nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale (per le S.a.s. tale percentuale si riferisce ai soci accomandatari).
  • Nel caso di società cooperative, qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.
  • Nel caso di società di capitali, qualora oltre il 50 per cento del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale. Questa condizione deve permanere e comunque essere assicurata anche in caso di circolazione delle quote o azioni.

L’imprenditore agricolo professionale è stato introdotto dalla d.lgs. 101/2005 che lo ha inserito nel nostro ordinamento. Tale decreto ha sostituito la previgente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale. È definito imprenditore agricolo chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedicata alle attività agricole, direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall’attività medesima almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro. Le società di persone sono considerati imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole e:

  • Nel caso di società di persone, almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP.
  • Per le cooperative lo sia almeno un amministratore che sia anche socio.
  • Per le società di capitali, almeno un amministratore.

Alla qualifica di imprenditore agricolo professionale sono collegate numerose agevolazioni tributarie. Si tratta di un regime giuridico semplificato anche in relazione alle dimensioni di questo tipo di imprese, normalmente più limitate rispetto a quelle commerciali. L’imprenditore agricolo non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili e non è soggetto alle procedure di fallimento e del concordato preventivo. Non è soggetto all’iscrizione nel registro delle imprese, ma la legge n. 580/1993 ha previsto l’iscrizione degli imprenditori agricoli in una sezione speciale del registro.

L’imprenditore commerciale è colui che esercita una delle attività indicate dall’art. 2195 del codice civile. L’art. 2195 non definisce in realtà l’imprenditore commerciale, ma elenca le attività che impongono l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese. Tali attività sono:

  • Le attività industriali cioè le attività dirette alla produzione di beni o servizi. È dunque industriale l’attività di colui che utilizzando materie prime le trasforma in prodotti finiti che rivende sul mercato. È industriale inoltre l’attività di chi, con organizzazione di capitale e lavoro, fornisce un servizio.
  • Le attività di intermediazione nella circolazione di beni, cioè le attività che vengono definite commerciali. È l’attività di colui che si limita ad acquistare dal produttore i prodotti finiti e a rivenderli sul mercato senza alcuna trasformazione.
  • Le attività di trasporto.
  • Le attività bancarie che consistono nella raccolta del risparmio ed esercizio del credito.
  • Le attività assicurative.
  • Altre attività ausiliarie delle precedenti.

L’unico elemento che differenzia l’attività propria di ogni imprenditore e l’attività svolta dal solo imprenditore commerciale è il requisito dell’industrialità. È quindi necessario per determinare la natura dell’impresa, stabilire in primo luogo se si tratti di un’impresa agricola secondo la nozione fornita dall’art. 2135 c.c. se un’attività non può considerarsi come agricola, neanche per connessione, allora siamo di fronte ad’impresa commerciale alla quale si applica lo statuto dell’imprenditore commerciale, salvo che non si tratti di un piccolo imprenditore. La qualità di imprenditore commerciale si acquista per il semplice fatto di esercitare professionalmente un’attività non agricola. Secondo la dottrina è possibile parlare anche di impresa civile, quando si tratta di imprenditori che non rientrano né nella categoria commerciale, né in quella agricola.

Il piccolo imprenditore viene disciplinato dall’art. 2083 c.c. che stabilisce che “sono piccoli imprenditore i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia”. La norma fa riferimento ad alcune figure tipiche di piccolo imprenditore (coltivatore diretto, artigiano e piccolo commerciante) per poi delineare il criterio generale di individuazione della categoria, cioè lo svolgimento di un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e della propria famiglia. Il requisito fondamentale è quello della prevalenza ovvero, il lavoro svolto personalmente dall’imprenditore o dai suoi familiari deve in primo luogo essere prevalente rispetto al lavoro svolto da eventuali dipendenti; tale prevalenza deve intendersi in senso non solo quantitativo, ma anche funzionale, nel senso che l’apporto lavorativo dell’imprenditore deve risultare essenziale per la stessa sopravvivenza dell’impresa. In secondo luogo, deve essere prevalente rispetto al capitale investito; così non può qualificarsi piccolo imprenditore chi, pur non avendo alcun dipendente, è titolare di un grande complesso industriale completamente automatizzato, né è piccolo imprenditore chi si occupa personalmente della lavorazione e della vendita di diamanti di enorme valore.

Per coltivatore diretto si intende colui che coltiva il fondo con il lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia, mentre per piccolo commerciante può intendersi colui che svolge un’attività di intermediazione nella circolazione dei beni, anche in questo caso svolta utilizzando il lavoro proprio e dei propri familiari.

Tra i piccoli imprenditori viene considerato l’artigiano. Viene disciplinato dall’art. n. 433/1985 che connette all’iscrizione in apposito albo delle imprese artigiane una serie di agevolazioni e trattamenti preferenziali. In base all’art. 2 di tale legge è imprenditore artigiano “colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo”. L’impresa artigiana è quella che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione di beni o ausiliare di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa”. Tale impresa può essere esercitata anche con la collaborazione di un certo numero di dipendenti.

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher federicovinci94 di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università telematica Niccolò Cusano di Roma o del prof Prosperetti Eugenio.
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