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La cambiale
È un titolo di credito all'ordine che incorpora il diritto di ottenere il pagamento di una determinata somma di denaro ad una certa scadenza. Esistono due tipi di cambiale:
- La cambiale tratta, nella quale un soggetto ordina ad un altro soggetto di pagare una somma di denaro a favore di un terzo. La cambiale tratta si struttura come una delegazione di pagamento: il trattario, cui è rivolto l'ordine di pagamento, assumerà la veste di obbligato cambiario a seguito dell'accettazione della cambiale.
- Il pagherò cambiario, che contiene la promessa resa da un soggetto di pagare una determinata somma di denaro, alla scadenza indicata, al prenditore del titolo. Il pagherò cambiario, dunque, contiene una promessa di pagamento.
La legge cambiaria elenca i requisiti di forma all'art. 1 per la cambiale tratta e all'art. 100 per il vaglia cambiario. In entrambi i casi la cambiale deve essere redatta in forma.
scritta ePagina 140 di 162deve avere carattere autonomo. Alcuni dei requisiti indicati sono essenziali, in quanto la loro mancanza rende il titolo nullo. Sono requisiti essenziali della cambiale:
- La denominazione di cambiale, che deve essere iscritta nel titolo ed espressa nella lingua in cui il titolo stesso è redatto. Nel pagherò cambiario può essere usata anche la denominazione "vaglia cambiario" o "pagherò cambiario";
- L'ordine di pagare una somma determinata o la promessa incondizionata di pagare una somma determinata. La somma viene normalmente espressa in lettere e in cifre e nel caso di discordanza prevale la somma scritta in lettere;
- La data di emissione della cambiale;
- Il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento.
Sono requisiti non essenziali della cambiale:
- L'indicazione della scadenza. Se manca, la cambiale si considera pagabile a vista, ossia
essa scade nel momento in cui il portatore ne richiede il pagamento dell'emittente o altrattario;
L'indicazione del luogo di pagamento;
- L'indicazione del luogo di emissione.
Tutti i requisiti richiesti dalla legge cambiaria, devono essere presenti sulla cambiale al momento incui il portatore va a riscuoterla. Essi, ad eccezione della denominazione di cambiale e dellasottoscrizione del traente o dell'emittente, possono mancare al momento dell'emissione ed in questocaso si parla dicambiale in bianco. Quando la cambiale è in bianco, gli elementi mancanti saranno indicatisuccessivamente sulla base di un accordo tra emittente e primo prenditore con il quale si fissano lemodalità con cui procedere al successivo riempimento del titolo. Il portatore decade dal diritto diriempire la cambiale in bianco trascorsi tre anni dal giorni dell'emissione del titolo.Quando non esiste alcun accordo relativo al riempimento e la cambiale
è entrata in circolazione senza o contro la volontà del sottoscrittore, si parla, invece, di cambiale incompleta. La dottrina, considera prevalenti le esigenze di sicurezza della circolazione del titolo e la necessità di tutelare i terzi prenditori del titolo in buona fede: ritiene, applicabile alla cambiale incompleta la disciplina prevista per la cambiale in bianco ed afferma il carattere personale dell’eccezione di abusivo riempimento anche in questo caso. Non mancano, autori e pronunce giurisprudenziali che hanno affermato la nullità della cambiale incompleta.
La cambiale è un titolo all’ordine e quindi il suo trasferimento è soggetto alla legge di circolazione tipica di tali titoli di credito: la cambiale si trasferisce apponendo sul titolo la girata e consegnando il titolo stesso all’acquirente. La girata è un ordine che il portatore dà al debitore cambiario di pagare la somma indicata nel titolo ad
un altro portatore: in genere viene espressa con la formula“per me pagate a...” seguita dalla firma del girante. La girata deve essere incondizionata e qualsiasicondizione apposta alla girata è nulla; è invalida, inoltre, la girata parziale, riguardante cioè solo unaparte del debito cartolare.
La girata della cambiale produce gli stessi effetti di ogni girata di un titolo all’ordine: essa trasferisce la legittimazione all’esercizio dei diritti cartolari, quando il portatore si dimostrilegittimato in base ad una serie continua di girate. La girata della cambiale produce anche unulteriore effetto: con la girata, ogni girante diventa obbligato di regresso verso tutti i successivigiranti; è responsabile, cioè, nei loro confronti per il mancato pagamento o per la mancataaccettazione del trattario nel caso di cambiale tratta.
Ciò significa che man mano che il gitolo circola e aumenta il numero dei giranti aumenta anche il numero
di persone cui è possibile chiedere il pagamento nel caso di inadempimento dell'obbligato principale o in caso di mancata accettazione (cd. funzione di garanzia della girata della cambiale). Il trasferimento della cambiale mediante girata può essere escluso dall'emittente o dal traente attraverso l'apposizione della clausola "non all'ordine". In questo caso il titolo potrà essere trasferito solo con un normale atto di cessione del credito. Se però, la clausola "non all'ordine" è apposta ad uno dei giranti, la cambiale continua a poter circolare secondo le regole dei titoli all'ordine, ma viene limitata la sua funzione di garanzia: il girante che ha apposto tale clausola, rimane obbligato solo nei confronti del suo giratario immediato e non verso gli eventuali giratari successivi. L'avallo è la tipica garanzia cambiaria e consiste in una dichiarazione con la quale un soggetto (avallante)Garantisce il pagamento della cambiale per tutta o parte della somma. Formalmente l'avallo deve essere apposto sulla cambiale o sul foglio di allungamento, con la clausola "per avallo di..." seguita dalla firma dell'avallante. Con l'avallo, l'avallante diventa obbligato cambiario e assume la stessa posizione dell'obbligato da lui garantito (cd. avallato); tuttavia, l'obbligazione assunta dall'avallante è autonoma ed è pertanto valida anche se l'obbligazione garantita è nulla per una qualsiasi causa, eccetto che un vizio di forma. La responsabilità dell'avallante, inoltre, è solidale e pertanto il creditore può chiedere il pagamento all'avallante anche senza aver prima agito nei confronti dell'avallato. Il pagamento effettuato dall'avallante libera l'avallato e i successivi prenditori del titolo. L'avallante, in questo caso, acquista i
diritti inerenti alla cambiale contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiaramente nei confronti di quest'ultimo.
Nella cambiale tratta, con la quale il traente ordina al trattario di pagare una determinata somma al prenditore o beneficiario della cambiale, il trattario non diventa obbligato cambiario se non accetta la tratta. Il trattario, deve apporre sul documento la sua firma per l'accettazione e prima di tale momento il portatore del titolo non può vantare alcun diritto nei suoi confronti. Se il trattario rifiuta di accettare la cambiale, infatti, il portatore della cambiale, dopo aver fatto protestare il titolo per mancata accettazione, può agire solo nei confronti del traente e degli altri obbligati cambiari, ma non nei confronti del trattario.
Nell'ambito degli obbligati cambiari è necessario distinguere tra:
- Obbligati principali: che sono il trattario che ha accettato nella cambiale tratta
- Ricevuto il pagamento può agire in giudizio nei confronti degli obbligati cambiari.
- Il portatore può agire nei confronti degli obbligati principali con una azione diretta, che non è soggetta a particolari formalità: il portatore deve solo agire entro tre anni alla scadenza della cambiale.
- Se invece agisce contro qualcuno degli obbligati di regresso, prima di procedere con l'azione cambiaria il possessore deve far constatare solennemente il mancato pagamento: tale constatazione avviene con il protesto.
- Si tratta di un atto pubblico in cui un pubblico ufficiale constata il mancato pagamento della cambiale o la mancata accettazione da parte del trattario della cambiale tratta.
- Il protesto deve essere levato, ossia deve essere effettuato, entro termini molto stretti e se il portatore non li rispetta decade dal diritto di regresso nei confronti dei giranti, del traente e degli altri obbligati.
- Il protesto per mancato pagamento deve essere levato in uno dei due giorni.
successivi alla scadenza del titolo; se la cambiale è avista. Il protesto per mancata accettazione, deve essere levato entro il termine di scadenza della cambiale tratta.
Il processo cambiario è soggetto ad una disciplina particolare al fine di garantire la massima celerità nel recupero della somma oggetto del titolo. La cambiale munita del bollo vale come titolo esecutivo e quindi il possessore può immediatamente iniziare la procedura esecutiva senza dover attendere le lungaggini del processo di cognizione teso ad accettare l'esistenza del suo diritto.
Il possessore del titolo non pagato può agire nei confronti dell'obbligato principale o nei confronti degli obbligati di regresso.
L'azione diretta è soggetta ad una disciplina più celere, ma comunque:
- Non può essere proposta prima della scadenza della cambiale, perché il portatore non può esigere il pagamento prima della scadenza;
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Deve essere proposta entro tre anni dalla scadenza; scaduto questo termine l'azione si prescrive. L'azi