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L’A
ZIENDA
1. La nozione di azienda. Organizzazione e avviamento.
L’azienda è uno degli istituti più importanti del diritto commerciale.
Titolo VIII: Dell’azienda
Capo I: Disposizioni generali
2555. Nozione. — L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio
dell’impresa.
Il rapporto esistente tra azienda e impresa è un rapporto di mezzo a fine: l’azienda costituisce
l’apparato strumentale (locali, macchine, attrezzature, materie prime, merci, ecc.) di cui l’imprenditore
si avvale per lo svolgimento della propria attività.
La nozione di azienda richiama il concetto di “organizzazione” già visto nella nozione di imprenditore
= coordinamento dei fattori produttivi.
L’azienda è, perciò, un complesso caratterizzato da unità funzionale:
1) coordinamento e rapporto di complementarietà tra i diversi elementi costitutivi, instaurato
dall’imprenditore;
2) destinazione unitaria ad uno specifico fine produttivo.
Se sul piano statico l’azienda si risolve nei beni che la compongono, sul piano dinamico essa è nuovo
“valore”, per l’attitudine alla produzione di nuova ricchezza che l’organizzazione le conferisce.
L’azienda acquista un valore economico che è maggiore della somma dei valori dei singoli beni che in
un dato momento la costituiscono; tale maggior valore si definisce AVVIAMENTO.
L’avviamento di un’azienda è rappresentato dalla sua attitudine a consentire la realizzazione di un
profitto.
L’avviamento può essere:
SOGGETTIVO se è dovuto all’abilità operativa dell’imprenditore sul mercato, e alla sua
abilità di formare, conservare e accrescere la clientela.
OGGETTIVO se è legato a fattori di natura oggettiva, che sono indipendenti dal titolare
dell’azienda in quanto insiti nel coordinamento funzionale trai diversi beni.
(es. azienda ubicata in un territorio che per il tipo di attività esercitata è particolarmente
favorevole)
L’unità economica dell’azienda e gli interessi al mantenimento di tale unità trovano significativo
riconoscimento nella disciplina dettata dal codice civile per il trasferimento dell’azienda (art.2556-
2562).
Il trasferimento a titolo definitivo (= vendita) o temporaneo (= usufrutto e affitto) dell’azienda è
sottoposto ad un regime normativo che sotto diversi aspetti deroga alla disciplina di diritto comune.
Il passaggio dell’azienda da un soggetto ad un altro comporta, infatti, peculiari effetti ex lege ispirati
dalla finalità di favorire la conservazione dell’unità economica e del valore di avviamento dell’azienda.
2. Gli elementi costitutivi dell’azienda
Elementi costitutivi dell’azienda sono tutti i beni di qualsiasi natura (mobili e immobili, materiali
e immateriali) “organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa” (art.2555).
Per qualificare un bene come aziendale è rilevante solo la destinazione funzionale impressagli
dall’imprenditore.
Prima importante distinzione:
1) Non è detto che i beni per essere aziendali debbano essere di proprietà dell’imprenditore.
Sono beni aziendali anche i beni di proprietà di terzi di cui l’imprenditore può disporre in base ad un
valido titolo giuridico, purché impiegati nell’attività di impresa
(es. locali dell’impresa in locazione o macchinari in leasing)
2) È possibile che l’imprenditore sia proprietario di beni che afferiscono alla sua sfera privata.
Non sono beni aziendali i beni di proprietà dell’imprenditore che non sono effettivamente destinati
allo svolgimento dell’attività di impresa.
(es. abitazione dell’imprenditore)
Ci possono essere ipotesi PROMISCUE: beni che rientrano sia nella sfera aziendale che nella sfera
privata (es. auto).
in tali casi, bisognerà valutare quale utilizzo prevale.
3. L’azienda tra concezione atomistica e concezione unitaria.
Azienda e universalità di beni
La dottrina si è chiesta se il complesso dei beni aziendali sia da considerarsi giuridicamente un
“unicuum”:
CONCEZIONE UNITARIA concepisce l’azienda come un bene unico, nuovo e distinto rispetto ai
singoli beni che la compongono.
L’azienda è qualificata come una universalità di beni.
CONCEZIONE ATOMISTICA concepisce l’azienda come una semplice pluralità di beni tra loro
funzionalmente collegati e sui quali l’imprenditore può vantare diritti diversi.
A favore della tesi unitaria troviamo qualche sparuto riferimento normativo:
1) Il codice parla di “azienda” come se fosse un’entità a sé stante
2) L’azienda ha un valore economico che è un surplus rispetto alla somma dei valori dei singoli
beni ( avviamento)
3) art. 670 c.p.c. prevede il sequestro giudiziario “di aziende o di altre universalità di beni” ciò fa
pensare che l’azienda sia considerata un’UNIVERSALITA’ DI BENI:
è un concetto che il diritto crea quando i beni mobili sono legati da un minimo comun denominatore
legato alla natura e alla funzionalità dei beni.
In realtà, si tende a privilegiare la tesi atomistica, perché si ritiene che la destinazione all’impresa di
un bene non tolga rilevanza giuridica all’autonomia di quel singolo bene.
La destinazione di un bene può venir meno in qualunque momento ad arbitrio dell’imprenditore.
L’unificazione dei beni aziendali è solo relativa e funzionale, dato che per il trasferimento del
complesso aziendale dovranno essere necessariamente osservate le “forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda” (art. 2556).
quando si dispone dell’azienda nel suo insieme si fa riferimento a norme che derogano a quelle del
diritto comune.
4. La circolazione dell’azienda.
Oggetto e forma dei negozi traslativi
L’azienda può formare oggetto di atti di disposizione di diversa natura.
Trasferimento di azienda e di singoli beni.
La qualificazione di una data vicenda circolatoria come trasferimento di azienda o come trasferimento
di singoli beni aziendali deve essere operata secondo criteri oggettivi, guardando al risultato
realmente perseguito e realizzato e non al nomen dato al contratto dalle parti.
Per aversi trasferimento di azienda non è necessario che l’atto di disposizione comprenda l’intero
complesso aziendale.
Si può avere trasferimento di azienda anche quando l’imprenditore trasferisce un ramo dell’azienda,
purché dotato di organicità operativa.
È necessario e sufficiente che sia trasferito un insieme di beni di per sé potenzialmente idoneo ad
essere utilizzato per l’esercizio di una determinata attività di impresa. È però necessario che i beni
esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica e funzionale di quella data azienda.
I vari beni aziendali passeranno all’acquirente nella medesima situazione giuridica in cui si trovavano
presso il trasferente, se nulla è espressamente pattuito al riguardo.
Forma negoziale.
2556. Imprese soggette a registrazione. — Per le imprese soggette a registrazione i contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per
iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che
compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere
depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio
rogante o autenticante.
Distinzione tra:
forma necessaria per la validità del trasferimento i contratti che hanno per oggetto il
trasferimento della proprietà o la concessione in godimento dell’azienda sono validi solo se
stipulati con “l’osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che
compongono l’azienda o per la particolare natura del contratto”.
il trasferimento di ogni bene aziendale segue il regime dettato in via generale:
- per il trasferimento di proprietà sarà necessaria la forma scritta a pena di nullità;
- per il conferimento in azienda di una società di capitali sarà necessario l’atto pubblico…
forma richiesta ai fini probatori e per l’opponibilità ai terzi:
PROVA per le imprese soggette a registrazione (quindi non per le piccole imprese e le
imprese agricole individuali o costituite in forma di società semplice) è necessaria la forma
scritta ad probationem; se non c’è la scrittura in una eventuale controversia giudiziarie, le parti
(ma non i terzi) non potranno avvalersi della prova per testimoni per dimostrare l’esistenza del
contratto.
PUBBLICITA’ per le imprese soggette a registrazione i relativi contratti sono soggetti ad
iscrizione nel registro delle imprese;
il contratto di trasferimento deve essere sempre redatto per atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere depositato a cura del notaio per l’iscrizione, nel termine di trenta
giorni.
si tende a riconoscere che l’obbligo di registrazione sussiste anche quando sia l’alienante sia
l’acquirente siano imprenditori tenuti solo all’iscrizione nelle sezioni speciali del registro delle
imprese (piccoli imprenditori, imprenditori agricoli individuali, società semplici).
Solo l’iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese produce la funzione dichiarativa nei
confronti dei terzi.
OLTRE AGLI EFFETTI DEDOTTI IN CONTRATTO, L’ALIENAZIONE DI AZIENDA PRODUCE EX LEGE
DEGLI EFFETTI ULTERIORI CHE RIGUARDANO:
1) DIVIETO DI CONCORRENZA DELL’ALIENANTE (art. 2557)
2) I CONTRATTI (art. 2558)
3) CREDITI E DEBITI AZIENDALI (art. 2559 E 2560)
5. Il divieto di concorrenza dell’alienante
2557. Divieto di concorrenza. — Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal
trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia
idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta.
Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è
valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell&