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Appunti di diritto internazionale dell'economia

Parte I – Il diritto internazionale dell'economia

Capitolo 1

Il diritto internazionale dell’economia è costituito dall’insieme delle regole che disciplinano i rapporti economici internazionali e i rapporti macroeconomici intercorrenti tra grandi gruppi economici, come gli investimenti privati stranieri o scambi commerciali internazionali ma non le semplici vendite. Il diritto internazionale dell’economia si occupa del diritto del commercio internazionale ma non del diritto commerciale internazionale. Se il diritto internazionale pubblico resta costituito intorno al dogma dell’indipendenza degli enti sovrani, il diritto internazionale dell’economia è incentrato sull’idea dell’interdipendenza degli Stati. La disuguaglianza degli Stati sotto il profilo della forza economica trova riconoscimento nella disciplina di interi settori (trattamento differenziato Paesi in via di sviluppo) o nel diverso peso attribuito agli Stati nelle organizzazioni internazionali. (Banca Mondiale)

Il diritto internazionale si basa su due concetti: la sovranità territoriale degli Stati e la nazionalità. Nel DIE il principio di territorialità non ha un rilievo particolare: la frontiera tende ad essere superata in favore della libera circolazione della ricchezza. Nel DIE la sanzione ha delle caratteristiche proprie: essa consiste in una contromisura specifica, in risposta ad un illecito altrui, che mira a ricostituire l’equilibrio degli interessi economici degli Stati. (non ha funzione punitiva) Nell’Organizzazione mondiale del commercio è disciplinato un sistema di risoluzione delle controversie, il Dispute Settlement Body, che interviene non solo per decidere in merito alla controversia, ma anche al fine di autorizzare gli specifici provvedimenti restrittivi di natura discriminatoria, diretti a colpire lo Stato che non si sia uniformato alle regole dell’Organizzazione, controllando che la sanzione non vada oltre quanto necessario per riequilibrare le posizioni.

1.1 Le fonti

Il sistema delle fonti prevede, accanto a quelle classiche (consuetudine e accordo), altre fonti formali, come gli atti unilaterali, includendo meccanismi di produzione normativa non rientranti stricto sensu nel diritto internazionale, come per esempio i codici di condotta degli investimenti privati stranieri, procedure che non rivestono il carattere formale della regolamentazione pattizia: il soft law. Nel DIE la consuetudine gioca un ruolo meno incisivo: tutte le organizzazioni economiche internazionali nascono su base pattizia. Il diritto pattizio come fonte di regole del diritto internazionale DIE è integrato da atti di diritto interno degli Stati. (misure statali che si ripercuotono a livello internazionale)

Le organizzazioni internazionali si esprimono con regole di condotte, indirizzando l’azione degli Stati membri con codici di condotta. C’è una terza fonte tipica del DIE, ovvero le regole, guidelines o gli usi prodotti da privati o gruppi privati. Le fonti del DIE si caratterizzano per la loro eterogeneità. (sindacati e multinazionali si danno regole di condotta) Un’ulteriore caratteristica è data dal relativo “informalismo”. Si pensi al ruolo del G-7, conferenza intergovernativa in cui i partecipanti emanano un comunicato che può essere considerato fonte di regole di condotta internazionalmente garantite. Il comunicato non è un accordo internazionale né un atto unilaterale, ma più un comunicato di natura meramente politica. Tali indicazioni sono destinate successivamente a trasformarsi in vere e proprie decisioni dei singoli Stati.

1.2 I soggetti: gli Stati e le organizzazioni internazionali

I soggetti tradizionali del DIE sono: gli Stati e le organizzazioni internazionali governative, oltre alle organizzazioni non governative e i privati, quali multinazionali o associazioni di privati. (sindacati) Soggetti relativamente nuovi delle relazioni internazionali sono organizzazioni internazionali, che nascono come forma di cooperazione tra Stati sovrani e possono essere classificate in universali e regionali. Tra le organizzazioni universali troviamo il FMI, la Banca Mondiale e l’Organizzazione mondiale del commercio.

Le organizzazioni internazionali governative sono formate da un’assemblea generale dove c’è un membro per ogni nazione costituente, un’assemblea amministrativa più ristretta e poi un segretariato. Le organizzazioni economiche regionali costituiscono forme di coordinamento tra Stati membri caratterizzate, rispetto a quelle universali, da un vincolo associativo più forte, che si esprime spesso in modelli più o meno perfetti di integrazione economica. Vi sono due tipi di organizzazioni che riproducono: il modello classico della cooperazione o quello che tende a realizzare forme di federalismo economico. Le organizzazioni che mirano alla cooperazione per il conseguimento di obiettivi comuni, ma non richiedono il trasferimento di competenze sovrane. Le organizzazioni che mirano all’integrazione richiedono agli Stati rinunce più o meno accentuate ad una parte della loro sovranità economica. Sono individuabili tre modelli:

  • Aree di libero scambio, nelle quali gli Stati aboliscono le tariffe doganali interne. (NAFTA)
  • Unioni doganali, in cui i membri aboliscono le barriere tariffarie e doganali interne e fissano una tariffa estera comune.
  • Mercato comune, in cui si aboliscono le barriere tariffarie e doganali interne, si crea una tariffa esterna comune e si aboliscono gli ostacoli alla libera circolazione delle merci e dei fattori produttivi.

Tale fattispecie richiede un trasferimento di competenze sovrane, facendo sì che alcune materie vengano disciplinate esclusivamente dall’organizzazione. Nelle organizzazioni internazionali economiche il sistema decisionale è basato sulla maggioranza, ma le organizzazioni tendono a realizzare l’unanimità dei consensi. L’interesse al mantenimento dell’equilibrio è realizzato utilizzando anche strumenti diversi dalla sanzione: disciplinando procedure istituzionali di soluzione pacifica delle controversie o utilizzando organi di controllo sul rispetto degli obblighi dei membri.

1.3 Le organizzazioni non governative e altre associazioni private

Tra i soggetti del DIE vi sono le organizzazioni non governative, le imprese multinazionali e le associazioni private (Camera di Commercio Internazionale). Le ONG sono organizzazioni di privati riunite con persone fisiche o giuridiche di stati diversi, regolate secondo le leggi di uno Stato e non perseguono fini di lucro. La loro funzione si esplica nella possibilità di interagire con i soggetti dell’ordinamento internazionale, fornendo pareri e ausilio tecnico nelle materie loro competenti.

Il Consiglio economico e sociale può concludere opportuni accordi con le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. (art. 71) Nel DIE, le ONG possono concorrere a produrre regole di condotta o ad indirizzare soluzioni e definire strategie di carattere multilaterale, integrando l’azione delle organizzazioni internazionali governative o supplendo ad esse. Il World Economic Forum di Davos è un’associazione indipendente di imprese di vari Paesi, senza vincoli politici o di interesse nazionale, che riunisce 1000 imprese leader per fornire una risposta concreta a problemi e sfide del mondo, favorendo il dialogo tra governi, esponenti del mondo produttivo e altri componenti civili.

La Camera di Commercio Internazionale fu fondata a Parigi da un gruppo di imprese operanti a livello internazionale, con l’obiettivo di promuovere il commercio internazionale. L’ICC si occupa di un’attività di formazione, informazione e promozione del commercio, oltre a predisporre strumenti normativi. Le Norme e gli Usi Uniformi in materia di crediti documentari costituiscono un corpus di norme di diritto uniforme, proposte a livello privato nelle operazioni commerciali. Gli Incoterms sono invece regole che definiscono gli obblighi delle parti contrattuali relativamente ai termini di consegna della merce. La ICC fornisce anche assistenza alle imprese nella risoluzione delle controversie, tramite l’arbitrato internazionale svolto dalla Court of Arbitration. La corte non ha una vera funzione di tribunale, quindi non ha potere decisionale nei singoli casi, limitandosi ad un’attività amministrativa e di supervisione delle decisioni assunte dai tribunali arbitrali.

a) In via generale, le controversie che vengono sottoposte all’arbitrato ICC vertono su questioni relative al commercio internazionale, al settore delle costruzioni, a joint ventures o a contratti di licenza. Le parti coinvolte sono operatori privati imprese private o pubbliche o anche Stati.

b) La procedura arbitrale vien attivata sulla base della clausola arbitrale ICC contenuta nel contratto che è alla base della controversia e dovrebbe concludersi entro sei mesi. Le Rules of Arbitration stabiliscono le modalità di costituzione del tribunale e fissano i termini e le modalità per l’assunzione delle prove.

1.4 Le imprese multinazionali

Le multinazionali sono società che operano sul territorio di Stati diversi. Nel diritto privato interno, alla società multinazionale non viene attribuita personalità giuridica distinta e unitaria: la veste è quella di un gruppo di società legate da rapporti che consentono la tipica unitarietà di gestione del complesso. La dicotomia tra unicità dell’impresa in senso economico-aziendale e la pluralità dei soggetti giuridici che la compongono è un grave ostacolo alla regolamentazione unitaria ed efficace.

Tali imprese sono in grado di generare notevoli benefici per gli Stati in cui si trovano. La prassi mostra che le multinazionali tendano a sviluppare un processo di dipendenza economica del Paese ospite e non contribuiscano all’avvio di sviluppo interno autonomo. Vengono accusate inoltre di rimpatriare gli utili. Ad oggi, i Paesi in via di sviluppo hanno abbandonato l’ostilità verso gli investimenti esteri e hanno iniziato ad adottare politiche di liberalizzazione volte a privatizzare interi settori.

L’esigenza di una disciplina deriva dalla necessità di evitare che quest’ultime, per massimizzare i profitti, possano violare, oltre che il diritto di un Paese, anche i diritti fondamentali dell’uomo e in particolare dei lavoratori, oltre alla salvaguardia dell’ambiente. La mancanza di soggettività internazionale delle multinazionali non consente di vincolarle direttamente al rispetto dei principi di global governance. Tutto ciò spiega il ricorso a strumenti non vincolanti quali i codici di condotta e le Guidelines a partire dagli anni '70, soprattutto dopo il crescente interesse dell’opinione pubblica. Il Progetto di codice di condotta per le imprese transazionali, insieme ai Sullivan Principles, rappresenta il primo tentativo di codificare standards di condotta per le imprese multinazionali. Il progetto si divide in quattro parti relativa: alla disciplina delle attività delle imprese multin., al trattamento delle stesse, alla cooperazione intergovernativa e ai mezzi di attuazione. L’ultima versione del progetto afferma l’obbligo per le imprese di tener conto degli obiettivi di sviluppo degli Stati in via di sviluppo e di astenersi dall’interferire negli affari politici interni. Agli Stati ospiti viene riconosciuto il diritto di regolamentare l’ingresso e la permanenza nel territorio statale ed imposto l’obbligo di garantire un trattamento equo alle imprese investitrici.

Capitolo 2 – I vertici economici

I Vertici o Conferenze al vertice sono degli incontri informali tra i rappresentanti di due o più Stati, che si distinguono dalle altre forme di cooperazione internazionale per le seguenti caratteristiche:

  • Il massimo livello di rappresentanza dei partecipanti. (Capi di Stato, ministri)
  • La condivisione tra i partecipanti di principi, finalità, interessi.
  • L’utilizzo del metodo della concertazione. Viene espletata un’attività collettiva diretta ad armonizzare le singole posizioni statali.

Tali riunioni sono generalmente informali e flessibili, non vincolate a forme procedurali fisse. I vertici possono essere istituiti nel quadro di un’organizzazione internazionale o possono interessare solo un club di Stati, in questo caso gli Stati determinano le materie oggetto dei colloqui. Vengono definite “Conferenze istituzionalizzate” quei vertici che, pur non riuniti in base ad un accordo né disciplinati da uno statuto, si contraddistinguono dalla regolarità degli incontri. I vertici, come le conferenze, non sono dotati di personalità giuridica internazionale distinta da quella degli Stati che vi partecipano: ne consegue che gli atti emanati durante tali riunioni sono una manifestazione collettiva della volontà dei singoli Stati partners e sono imputabili a ciascuno di essi.

2.1 La partnership del Gruppo G-8/G-8

Il vertice G-7 nasce da esigenze storiche: negli anni ’70, nessuno Stato era in grado di offrire risposte al crollo della parità aurea. L’ideazione risale all’aprile 1973 quando i ministri finanziari di USA, Gran Bretagna, Francia e Germania si riunirono per affrontare la questione della riforma del sistema monetario internazionale alla Casa Bianca. Vennero condotti in un clima di informalità, non essendo previsto né un ordine del giorno né documenti preparatori. Il primo summit ufficiale si tenne a Rambouillet nel 1975, con gli stati sopraelencati e Giappone e Italia. Da allora il G-7 ha cadenza annuale e in seguito è stato introdotto il Canada. Al vertice venne data una legittimazione in chiave comunitaria alle iniziative promosse nel vertice stesso, facendo precedere al summit G-7 una riunione del Consiglio europeo per elaborare una posizione comune. La Russia è stata introdotta nel 2002, creando così il G-8, nonostante non venga ammessa a partecipare ai vertici in materia finanziaria.

2.2 Struttura organizzativa e processo decisionale dei Vertici G-7/G-8

Nei documenti ufficiali, gli stati affermano la condivisione di indirizzi economici generali, ma anche di valori politici, come il rispetto dei diritti dell’uomo, la democrazia, lo stato di diritto. Sin dal 1982, il vertice annuale è preceduto da vertici ministeriali, che hanno una funzione preparatoria e di coordinamento su questioni contingenti. I vertici vengono preceduti da un’attività preparatoria svolta dai rappresentanti personali che spesso redigono una bozza dell’atto finale cui si discuterà, ma vengono istituiti anche gruppi di lavoro (task forces) per discutere dei problemi più complessi. Il processo decisionale del G-8 consta di alcune fasi: la convocazione, i lavori preparatori, l’esecuzione dei liberati e la verifica con l’adozione dei risultati. I vertici si concludono con atti finali definiti Dichiarazioni finali o Communique, che non impongono agli Stati obblighi se non quello di ispirare la loro condotta al principio della buona fede. Nelle riunioni successive, viene svolto un monitoraggio sullo stato di attuazione delle precedenti Dichiarazioni finali.

2.3 Rapporti con altri gruppi di Stati e con le organizzazioni internazionali. Il G-20

Sono state istituite altre forme di cooperazione internazionale, come il G-15, che persegue la finalità di rappresentare le istanze del più ampio gruppo dei Paesi meno sviluppati. (Iran, Nigeria, India) Nel G-20 si aggiungono a G-8 i rappresentanti dell’Unione Europea e altri undici Stati. (Cina, Arabia Saudita, Turchia) Una delle finalità è quella di promuovere uno sviluppo equilibrato dell’economia mondiale, attraverso un dialogo con i rappresentanti del DMI, Banca Centrale ed UE. Il numero e peso economico dei partecipanti, che rappresentano i 2/3 del commercio mondiale e quasi il 90% del pil mondiale, fanno del G-20 un foro credibile e dotato di legittimazione in ambito finanziario internazionale, nonostante gli Statements abbiano un mero valore raccomandatorio. La funzione del vertice quale foro in cui mediare tra interessi nazionali e valori universalmente condivisi è svolto dalle organizzazioni internazionali. Inoltre, tali vertici mirano a stipolare e indirizzare le attività delle organizzazioni internazionali economiche.

Capitolo 3 – L'ordine economico internazionale

3.1 L'istituzionalizzazione dell'ordine economico internazionale nel II dopoguerra

Tra la seconda metà del XIX secolo e l’inizio della Prima guerra mondiale, si registrò una forte astensione degli Stati dall’intervenire per regolamentare il commercio internazionale. Gli anni successivi sono invece marcati da un forte protezionismo. Sarà nel periodo successivo al secondo conflitto mondiale che si diffonderanno principi neoliberisti, nonostante si parli di un liberismo nel quale il funzionamento del mercato viene controllato da enti e organizzazioni internazionali chiamati a disciplinare l’attività degli Stati. Alla fine della Seconda guerra mondiale, USA e Gran Bretagna, iniziarono a pensare ad un nuovo sistema di rapporti internazionali. Nel 1945 si firmò a San Francisco la Carta delle Nazioni Unite. Nel 1944 a Bretton Wood venne istituito il FMI e la BC. Il Fondo Monetario Internazionale avrebbe dovuto indirizzare e controllare la condotta degli Stati membri relativamente al regime dei cambi, per favorire lo sviluppo del commercio internazionale. La Banca Centrale aveva l’obiettivo di mettere fondi a disposizione dei Paesi più colpiti dal conflitto, ma questa funzione fu sostenuta dagli USA con il Piano Marshall. La funzione secondaria, che divenne la principale, della BM era quella di aiutare lo sviluppo economico dei membri, attraverso anche il sostegno agli investimenti privati. Successivamente, si cercò di istituire un’organizzazione in vista di un’abolizione delle barriere commerciali internazionali.

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Scienze giuridiche IUS/05 Diritto dell'economia

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher JohnL di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Dritto internazionale dell'economia e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Milano - Bicocca o del prof Gulotta Carla.
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