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REGISTRO IMPRESE
Chi opera sul mercato avverte la necessità di poter disporre di informazioni sulla situazione
delle imprese con cui entra in contatto.
Le imprese commerciali vedono soddisfatta questa esigenza attraverso un sistema di pubblicità
legale.
E’ previsto cioè l’obbligo di rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità
predeterminate, i fatti relativi alla vita dell’impresa.
In tal modo le informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia),
ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza (conoscibilità
legale).
L’imprenditore ha particolari obblighi professionali specifici: l’obbligo di iscrizione nel registro
delle imprese, e la tenuta delle scritture contabili e della documentazione delle operazioni
dell’impresa. Ce ne è un altro poi generale che la legge non pone, riguarda l’osservanza delle
regole di correttezza professionale. Si tratta di obblighi personali e della loro inosservanza
risponde l’imprenditore anche se l’esecuzione di essi sia stata affidata ai dipendenti. La colpa e
il dolo di questi, non esimono l’imprenditore dalla responsabilità. Nel caso l’impresa sia
esercitata a mezzo di un rappresentante legale gli obblighi professionali, ricadono sul
rappresentante generale, o anche su questi.
REGISTRO DELLE IMPRESE: è un pubblico registro tenuto da un apposito ufficio- l’ufficio del
registro delle imprese presso la camera di commercio- e posto sotto la vigilanza di un giudice
delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. (2188). È un istituto che opera
sul piano della pubblicità, e lo scopo è quello di portare a conoscenza degli altri, elementi che
hanno rilievo nelle contrattazioni, ma anche sul piano della responsabilità. I fatti e gli atti da
registrare riguardano elementi di individuazione dell’impresa( dati anagrafici, oggetto, sede,
ditta, inizio e fine della attività, dati anagrafici di eventuali collaboratori), e la struttura
organizzativa della società ( atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli
amministratori). ( 2196). Nella espressione iscrizione si ricomprendono l’annotazione di un fatto
nuovo, la cancellazione di un fatto scritto e la rettificazione di un fatto scritto. Il registro è
articolato in una sezione ordinaria ove sono iscritti con effetti di pubblicità legale gli
imprenditori commerciali, e in tre sezioni speciali 1) imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e
società semplici con effetti di pubblicità dichiarativa 2) società tra professionisti con pubblicità
notizia e 3) pubblicità dei legami di gruppo. L’iscrizione si esegue su domanda sottoscritta
dell’interessato ( 2189), oppure d’ufficio se l’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta
dall’interessato. (2190). Prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve accertare l’autenticità
della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge( 2189), inoltre l’ufficio
sentito l’interessato se l’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni previste dalla
legge ne ordina la cancellazione con decreto. ( 2191). Ci si è chiesti se l’accertamento
dell’ufficio debba limitarsi al riscontro della corrispondenza del fatto dichiarato a quello previsto
dalla legge, oppure si debba estendere alla verità del fatto. Sembra a tal proposito che
l’accertamento dell’ufficio debba riguardare anche l’esistenza del fatto, consentendo una
presunzione di verità dei fatti iscritti. È escluso invece ogni controllo sulla validità intrinseca
dell’atto: la verifica dell’ufficio risulta infatti circoscritta, oltre che ovviamente alla
corrispondenza del fatto di cui si chiede l’iscrizione con quello previsto dalla legge, a profili di
regolarità formale e di completezza della documentazione.
Contro il rifiuto della iscrizione è ammesso ricorso al giudice del registro il quale provvede
mediante decreto impugnabile dinanzi al tribunale( 2189).