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REGISTRO IMPRESE

Chi opera sul mercato avverte la necessità di poter disporre di informazioni sulla situazione

delle imprese con cui entra in contatto.

Le imprese commerciali vedono soddisfatta questa esigenza attraverso un sistema di pubblicità

legale.

E’ previsto cioè l’obbligo di rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità

predeterminate, i fatti relativi alla vita dell’impresa.

In tal modo le informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia),

ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall’effettiva conoscenza (conoscibilità

legale).

L’imprenditore ha particolari obblighi professionali specifici: l’obbligo di iscrizione nel registro

delle imprese, e la tenuta delle scritture contabili e della documentazione delle operazioni

dell’impresa. Ce ne è un altro poi generale che la legge non pone, riguarda l’osservanza delle

regole di correttezza professionale. Si tratta di obblighi personali e della loro inosservanza

risponde l’imprenditore anche se l’esecuzione di essi sia stata affidata ai dipendenti. La colpa e

il dolo di questi, non esimono l’imprenditore dalla responsabilità. Nel caso l’impresa sia

esercitata a mezzo di un rappresentante legale gli obblighi professionali, ricadono sul

rappresentante generale, o anche su questi.

REGISTRO DELLE IMPRESE: è un pubblico registro tenuto da un apposito ufficio- l’ufficio del

registro delle imprese presso la camera di commercio- e posto sotto la vigilanza di un giudice

delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. (2188). È un istituto che opera

sul piano della pubblicità, e lo scopo è quello di portare a conoscenza degli altri, elementi che

hanno rilievo nelle contrattazioni, ma anche sul piano della responsabilità. I fatti e gli atti da

registrare riguardano elementi di individuazione dell’impresa( dati anagrafici, oggetto, sede,

ditta, inizio e fine della attività, dati anagrafici di eventuali collaboratori), e la struttura

organizzativa della società ( atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli

amministratori). ( 2196). Nella espressione iscrizione si ricomprendono l’annotazione di un fatto

nuovo, la cancellazione di un fatto scritto e la rettificazione di un fatto scritto. Il registro è

articolato in una sezione ordinaria ove sono iscritti con effetti di pubblicità legale gli

imprenditori commerciali, e in tre sezioni speciali 1) imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e

società semplici con effetti di pubblicità dichiarativa 2) società tra professionisti con pubblicità

notizia e 3) pubblicità dei legami di gruppo. L’iscrizione si esegue su domanda sottoscritta

dell’interessato ( 2189), oppure d’ufficio se l’iscrizione obbligatoria non è stata richiesta

dall’interessato. (2190). Prima di procedere all’iscrizione l’ufficio deve accertare l’autenticità

della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge( 2189), inoltre l’ufficio

sentito l’interessato se l’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni previste dalla

legge ne ordina la cancellazione con decreto. ( 2191). Ci si è chiesti se l’accertamento

dell’ufficio debba limitarsi al riscontro della corrispondenza del fatto dichiarato a quello previsto

dalla legge, oppure si debba estendere alla verità del fatto. Sembra a tal proposito che

l’accertamento dell’ufficio debba riguardare anche l’esistenza del fatto, consentendo una

presunzione di verità dei fatti iscritti. È escluso invece ogni controllo sulla validità intrinseca

dell’atto: la verifica dell’ufficio risulta infatti circoscritta, oltre che ovviamente alla

corrispondenza del fatto di cui si chiede l’iscrizione con quello previsto dalla legge, a profili di

regolarità formale e di completezza della documentazione.

Contro il rifiuto della iscrizione è ammesso ricorso al giudice del registro il quale provvede

mediante decreto impugnabile dinanzi al tribunale( 2189).

EFFICACIA

Dettagli
Publisher
A.A. 2012-2013
3 pagine
SSD Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher Mattorvergata di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Roma Tor Vergata o del prof Cirenei Maria Teresa.