Registro imprese
Chi opera sul mercato avverte la necessità di poter disporre di informazioni sulla situazione delle imprese con cui entra in contatto. Le imprese commerciali vedono soddisfatta questa esigenza attraverso un sistema di pubblicità legale. È previsto cioè l'obbligo di rendere di pubblico dominio, secondo forme e modalità predeterminate, i fatti relativi alla vita dell'impresa.
In tal modo le informazioni non solo sono rese accessibili ai terzi interessati (pubblicità notizia), ma diventano opponibili a chiunque indipendentemente dall'effettiva conoscenza (conoscibilità legale).
L'imprenditore ha particolari obblighi professionali specifici: l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, e la tenuta delle scritture contabili e della documentazione delle operazioni dell'impresa. Ce n'è un altro poi generale che la legge non pone, riguarda l'osservanza delle regole di correttezza professionale. Si tratta di obblighi personali e della loro inosservanza risponde l'imprenditore anche se l'esecuzione di essi sia stata affidata ai dipendenti. La colpa e il dolo di questi, non esimono l'imprenditore dalla responsabilità. Nel caso l'impresa sia esercitata a mezzo di un rappresentante legale gli obblighi professionali, ricadono sul rappresentante generale, o anche su questi.
Registro delle imprese
È un pubblico registro tenuto da un apposito ufficio - l'ufficio del registro delle imprese presso la camera di commercio - e posto sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del capoluogo di provincia. (2188). È un istituto che opera sul piano della pubblicità, e lo scopo è quello di portare a conoscenza degli altri, elementi che hanno rilievo nelle contrattazioni, ma anche sul piano della responsabilità.
I fatti e gli atti da registrare riguardano elementi di individuazione dell'impresa (dati anagrafici, oggetto, sede, ditta, inizio e fine della attività, dati anagrafici di eventuali collaboratori), e la struttura organizzativa della società (atto costitutivo e sue modificazioni, nomina e revoca degli amministratori). (2196).
Nella espressione iscrizione si ricomprendono l'annotazione di un fatto nuovo, la cancellazione di un fatto scritto e la rettificazione di un fatto scritto. Il registro è articolato in una sezione ordinaria ove sono iscritti con effetti di pubblicità legale gli imprenditori commerciali, e in tre sezioni speciali:
- Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici con effetti di pubblicità dichiarativa.
- Società tra professionisti con pubblicità notizia.
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Diritto commerciale
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Diritto delle imprese, Diritto commerciale
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Diritto commerciale - parte 28
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Diritto commerciale - parte 4