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1. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE

1.1 PREMESSA

L'imprenditore commerciale è destinatario di una peculiare disciplina

dell'attività:

In parte comune agli altri imprenditori (Statuto generale

 dell'imprenditore, indipendenti dall’attività esercitata),

In parte propria e specifica (Statuto speciale dell'imprenditore

 commerciale).

Quest’ultima è composta da:

Le norme relative alla pubblicità legale (anche effetti per imprenditore

 agricolo)

La disciplina sulla tenuta delle scritture contabili;

 Le regole inerenti alla rappresentanza commerciale;

 Le norme relative alla crisi dell’impresa.

??? Inoltre la suddivisione tra “statuto dell’imprenditore in generale” e

“statuto dell’imprenditore commerciale” non è sempre netta a causa della

progressiva erosione dell’originaria suddivisione (più opportuno oggi

parlare di “regole dell’impresa”). Inoltre, a taluni tipi di imprese commerciali si

(Es. di carattere normalmente pubblicistico,

applicano norme settoriali

imprese bancarie, imprese assicurative, ecc.)

1.2 LA PUBBLICITÀ LEGALE & REGISTRO DELLE IMPRESE

Gli obblighi pubblicitari dell’imprenditore ruotano attorno al Registro delle

imprese, dopo numerose riforme e regimi transitori con la legge 29-12-1993 e

d.p.r. 7-12-1995, hanno finalmente istituito il registro delle imprese, che

è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997 ponendo così fine al

lungo regime transitorio.

• L'attuale registro delle imprese non è solo strumento di pubblicità

legale delle imprese commerciali, come previsto dal codice. Con la

riforma del 1993 è diventato anche strumento di informazione sui dati

organizzativi di tutte le altre imprese. Infatti, l'iscrizione nel registro

delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli

imprenditori ed alle società semplici, sia pure inizialmente solo con

effetti di mera pubblicità-notizia per tutte e tre le categorie, ma oggi con

effetti di pubblicità legale anche per imprenditori agricoli.

• La tenuta del registro delle imprese è affidata alle Camere di commercio e

non più alle cancellerie dei tribunali.

• Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche (e non pit in

forma cartacea), in modo da garantire la tempestività dell'informazione su

tutto il territorio nazionale.

Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la

Camera di commercio. È composto da due sezioni:

Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i

quali l'iscrizione nel registro delle imprese produce gli effetti di

pubblicità legale previsti dal codice civile. Categoria che, peraltro, non

coincide puntualmente con quella degli imprenditori commerciali. Composta

da:

1. Gli imprenditori individuali commerciali non piccoli;

2. Tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività

commerciale;

3. I consorzi fra imprenditori con attività esterna

4. I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia

5. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività

commerciale

6. Le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero

l'oggetto principale della loro attività.

Il registro delle imprese presenta varie sezioni speciali, il cui numero è

andato via via crescendo in base alle previsioni di leggi speciali. Composte

da:

1. Sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori: in

questa sezione sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile

ne erano esonerati ed aveva originariamente solo funzione di

(Es. imprenditori agricoli individuali, piccoli, artigiani

pubblicità notizia

oltre al relativo albo, società semplici)

2. Sezione speciale delle società tra professionisti. In tale sezione, si iscrivono

le società tra avvocati e le altre società tra professionisti con efficacia di

pubblicità notizia:

3. Sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e

coordinamento: Vi si indicano le società o gli enti che esercitano

attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.

In aggiunta all'iscrizione nel registro a cui ciascuna di queste società è

autonomamente tenuta:

4. Sezione speciale delle imprese sociali;

5. Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera. La

pubblicazione in lingua straniera è facoltativa e non fa venir meno l'obbligo

di pubblicazione dell'atto in lingua italiana;

6. Sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati: in

questa sezione si iscrivono le società di capitali o cooperative per la

qualifica come "start-up innovative" o "incubatore certificato”, al

fine di accedere alla speciale disciplina di favore per esse prevista sotto il

profilo civile, fiscale e laburistico;

7. Sezione speciale delle piccole e medie imprese innovative (PMI innovative).

Si tratta di società di capitali o cooperative che presentano indici di

propensione tecnologica simili ma meno rigorosi di quelli fissati per

le start up innovative. La legge estende alle PMI innovative solo una

parte dei benefici concessi alle start-up innovative.

8. Sezioni delle informazioni di trasparenza antiriciclaggio.

I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono

diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa (dati anagrafici,

sedi, oggetto ecc.), nonché la struttura e l'organizzazione delle società

(atto costitutivo, sindaci, amministratori). Vanno anche registrate tutte le

modifiche di elementi già iscritti. Le iscrizioni devono essere fatte nel

registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede, la

quale è anche indicata negli atti.

L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire

anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi

provvede. È di ufficio può anche essere disposta la cancellazione di

un'iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge.

Di ufficio può infine essere disposta la cancellazione di un'impresa che ha

definitivamente cessato l'attività.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare

che la documentazione è:

• Formalmente regolare (regolarità formale),

• Nonché l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto (regolarità

sostanziale).

L'ufficio non può invece rilevare eventuali cause di nullità o annullabilità

dell'atto, salvo che per la società per azioni. Il registro delle imprese è

tenuto da un conservatore (dirigente della camera di commercio), ed è svolto

sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.

L’iscrizione delle informazioni nel registro delle imprese:

È obbligatoria e tassativa e l'inosservanza dell'obbligo di registrazione

 è punita con sanzioni pecuniarie amministrative, e sanzioni

indirette.

È eseguita mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore

 elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico sui terminali

per la visione diretta.

Per quanto riguarda gli effetti dell'iscrizione, come anticipato, è necessario

distinguere fra l'iscrizione nella sezione ordinaria e quella nella sezione

speciale.

L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale,

serve cioè non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma ha anche, a

seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Quindi:

1. L’efficacia dichiarativa (o pubblicità legale). Rileva cioè solo sul piano della

conoscenza e dell'opponibilità dell'atto o del fatto. Vale a dire: i fatti e

gli atti soggetti ad iscrizione ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo

sono dal momento stesso della loro registrazione (c.d. efficacia positiva

immediata). Solo per le società di capitali (S.p.A.) l'opponibilità diventa infatti

piena solo dopo quindici giorni dall'iscrizione nel registro.

L'omessa iscrizione invece impedisce che il fatto possa essere opposto

ai terzi (c.d. efficacia negativa). Ma all'imprenditore che ha omesso la

registrazione è consentito di provare che i terzi hanno avuto ugualmente

conoscenza effettiva del fatto o dell'atto.

2. Si ha efficacia costitutiva in alcune ipotesi, tassativamente previste, in

questi casi l'iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti. L’atto può

produrre effetti:

Fra le parti e per i terzi e si parla di efficacia costitutiva totale

 (L'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di

capitali delle società cooperative)

Solo nei confronti dei terzi e si parla di efficacia costitutiva parziale

 (Registrazione della deliberazione di riduzione reale del capitale sociale di

una società in nome collettivo)

3. Efficacia normativa, In questi casi, l'iscrizione pur non avendo efficacia

costitutiva è presupposto per la piena applicazione di un determinato

regime giuridico. E questo il caso della società in nome collettivo e della

società in accomandita semplice. Tali società vengono ad esistenza anche

se non registrate.

L'iscrizione nella sezione speciale del registro non produce invece

alcuni degli effetti fin qui esposti, in quanto ha di regola solo.

1. Certificazione/efficacia anagrafica (o pubblicità notizia), in questo caso

l’iscrizione consente solo di prendere conoscenza dell’atto o del fatto

iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi e bisogna quindi

sempre provare l'effettiva conoscenza da parte degli stessi.

Oggi con L'art. 2 del d.lgs. 228/2001 è venuta meno la netta distinzione fra

sezione ordinaria e sezione speciale introdotta dalla riforma del 1993, ha

infatti stabilito che per imprenditori agricoli anche piccoli (coltivatori diretti) e

per le società semplici esercenti attività agricola, l'iscrizione nella sezione

speciale ha anche efficacia di pubblicità legale. È così cancellata sotto tale

profilo la diversità di disciplina fra imprenditore agricolo (anche piccolo) e

imprenditore commerciale.

1.3 LE SCRITTURE CONTABILI

Noz: Documenti che contengono la rappresen

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Scienze giuridiche IUS/04 Diritto commerciale

I contenuti di questa pagina costituiscono rielaborazioni personali del Publisher MarcoPardo di informazioni apprese con la frequenza delle lezioni di Diritto commerciale e studio autonomo di eventuali libri di riferimento in preparazione dell'esame finale o della tesi. Non devono intendersi come materiale ufficiale dell'università Università degli Studi di Bologna o del prof Albanesi Cinzia.
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