1. LO STATUTO DELL’IMPRENDITORE COMMERCIALE
1.1 PREMESSA
L'imprenditore commerciale è destinatario di una peculiare disciplina
dell'attività:
In parte comune agli altri imprenditori (Statuto generale
dell'imprenditore, indipendenti dall’attività esercitata),
In parte propria e specifica (Statuto speciale dell'imprenditore
commerciale).
Quest’ultima è composta da:
Le norme relative alla pubblicità legale (anche effetti per imprenditore
agricolo)
La disciplina sulla tenuta delle scritture contabili;
Le regole inerenti alla rappresentanza commerciale;
Le norme relative alla crisi dell’impresa.
??? Inoltre la suddivisione tra “statuto dell’imprenditore in generale” e
“statuto dell’imprenditore commerciale” non è sempre netta a causa della
progressiva erosione dell’originaria suddivisione (più opportuno oggi
parlare di “regole dell’impresa”). Inoltre, a taluni tipi di imprese commerciali si
(Es. di carattere normalmente pubblicistico,
applicano norme settoriali
imprese bancarie, imprese assicurative, ecc.)
1.2 LA PUBBLICITÀ LEGALE & REGISTRO DELLE IMPRESE
Gli obblighi pubblicitari dell’imprenditore ruotano attorno al Registro delle
imprese, dopo numerose riforme e regimi transitori con la legge 29-12-1993 e
d.p.r. 7-12-1995, hanno finalmente istituito il registro delle imprese, che
è divenuto pienamente operante agli inizi del 1997 ponendo così fine al
lungo regime transitorio.
• L'attuale registro delle imprese non è solo strumento di pubblicità
legale delle imprese commerciali, come previsto dal codice. Con la
riforma del 1993 è diventato anche strumento di informazione sui dati
organizzativi di tutte le altre imprese. Infatti, l'iscrizione nel registro
delle imprese è stata estesa agli imprenditori agricoli, ai piccoli
imprenditori ed alle società semplici, sia pure inizialmente solo con
effetti di mera pubblicità-notizia per tutte e tre le categorie, ma oggi con
effetti di pubblicità legale anche per imprenditori agricoli.
• La tenuta del registro delle imprese è affidata alle Camere di commercio e
non più alle cancellerie dei tribunali.
• Il registro delle imprese è tenuto con tecniche informatiche (e non pit in
forma cartacea), in modo da garantire la tempestività dell'informazione su
tutto il territorio nazionale.
Il registro delle imprese è istituito in ciascuna provincia presso la
Camera di commercio. È composto da due sezioni:
Nella sezione ordinaria sono iscritti gli imprenditori (non agricoli) per i
quali l'iscrizione nel registro delle imprese produce gli effetti di
pubblicità legale previsti dal codice civile. Categoria che, peraltro, non
coincide puntualmente con quella degli imprenditori commerciali. Composta
da:
1. Gli imprenditori individuali commerciali non piccoli;
2. Tutte le società tranne la società semplice, anche se non svolgono attività
commerciale;
3. I consorzi fra imprenditori con attività esterna
4. I gruppi europei di interesse economico con sede in Italia
5. Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività
commerciale
6. Le società estere che hanno in Italia la sede dell'amministrazione, ovvero
l'oggetto principale della loro attività.
Il registro delle imprese presenta varie sezioni speciali, il cui numero è
andato via via crescendo in base alle previsioni di leggi speciali. Composte
da:
1. Sezione speciale degli imprenditori agricoli e dei piccoli imprenditori: in
questa sezione sono iscritti gli imprenditori che secondo il codice civile
ne erano esonerati ed aveva originariamente solo funzione di
(Es. imprenditori agricoli individuali, piccoli, artigiani
pubblicità notizia
oltre al relativo albo, società semplici)
2. Sezione speciale delle società tra professionisti. In tale sezione, si iscrivono
le società tra avvocati e le altre società tra professionisti con efficacia di
pubblicità notizia:
3. Sezione speciale dei soggetti che esercitano attività di direzione e
coordinamento: Vi si indicano le società o gli enti che esercitano
attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette.
In aggiunta all'iscrizione nel registro a cui ciascuna di queste società è
autonomamente tenuta:
4. Sezione speciale delle imprese sociali;
5. Sezione speciale degli atti di società di capitali in lingua straniera. La
pubblicazione in lingua straniera è facoltativa e non fa venir meno l'obbligo
di pubblicazione dell'atto in lingua italiana;
6. Sezione speciale delle start-up innovative e degli incubatori certificati: in
questa sezione si iscrivono le società di capitali o cooperative per la
qualifica come "start-up innovative" o "incubatore certificato”, al
fine di accedere alla speciale disciplina di favore per esse prevista sotto il
profilo civile, fiscale e laburistico;
7. Sezione speciale delle piccole e medie imprese innovative (PMI innovative).
Si tratta di società di capitali o cooperative che presentano indici di
propensione tecnologica simili ma meno rigorosi di quelli fissati per
le start up innovative. La legge estende alle PMI innovative solo una
parte dei benefici concessi alle start-up innovative.
8. Sezioni delle informazioni di trasparenza antiriciclaggio.
I fatti e gli atti da registrare sono specificati da una serie di norme e sono
diversi a seconda della struttura soggettiva dell'impresa (dati anagrafici,
sedi, oggetto ecc.), nonché la struttura e l'organizzazione delle società
(atto costitutivo, sindaci, amministratori). Vanno anche registrate tutte le
modifiche di elementi già iscritti. Le iscrizioni devono essere fatte nel
registro delle imprese della provincia in cui l'impresa ha la sede, la
quale è anche indicata negli atti.
L'iscrizione è eseguita su domanda dell'interessato, ma può avvenire
anche di ufficio se l'iscrizione è obbligatoria e l'interessato non vi
provvede. È di ufficio può anche essere disposta la cancellazione di
un'iscrizione avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge.
Di ufficio può infine essere disposta la cancellazione di un'impresa che ha
definitivamente cessato l'attività.
Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve controllare
che la documentazione è:
• Formalmente regolare (regolarità formale),
• Nonché l'esistenza e la veridicità dell'atto o del fatto (regolarità
sostanziale).
L'ufficio non può invece rilevare eventuali cause di nullità o annullabilità
dell'atto, salvo che per la società per azioni. Il registro delle imprese è
tenuto da un conservatore (dirigente della camera di commercio), ed è svolto
sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale.
L’iscrizione delle informazioni nel registro delle imprese:
È obbligatoria e tassativa e l'inosservanza dell'obbligo di registrazione
è punita con sanzioni pecuniarie amministrative, e sanzioni
indirette.
È eseguita mediante inserimento dei dati nella memoria dell'elaboratore
elettronico e i dati sono messi a disposizione del pubblico sui terminali
per la visione diretta.
Per quanto riguarda gli effetti dell'iscrizione, come anticipato, è necessario
distinguere fra l'iscrizione nella sezione ordinaria e quella nella sezione
speciale.
L'iscrizione nella sezione ordinaria ha funzione di pubblicità legale,
serve cioè non solo a rendere conoscibili i dati pubblicati, ma ha anche, a
seconda dei casi, efficacia dichiarativa, costitutiva o normativa. Quindi:
1. L’efficacia dichiarativa (o pubblicità legale). Rileva cioè solo sul piano della
conoscenza e dell'opponibilità dell'atto o del fatto. Vale a dire: i fatti e
gli atti soggetti ad iscrizione ed iscritti sono opponibili a chiunque e lo
sono dal momento stesso della loro registrazione (c.d. efficacia positiva
immediata). Solo per le società di capitali (S.p.A.) l'opponibilità diventa infatti
piena solo dopo quindici giorni dall'iscrizione nel registro.
L'omessa iscrizione invece impedisce che il fatto possa essere opposto
ai terzi (c.d. efficacia negativa). Ma all'imprenditore che ha omesso la
registrazione è consentito di provare che i terzi hanno avuto ugualmente
conoscenza effettiva del fatto o dell'atto.
2. Si ha efficacia costitutiva in alcune ipotesi, tassativamente previste, in
questi casi l'iscrizione produce effetti ulteriori e più rilevanti. L’atto può
produrre effetti:
Fra le parti e per i terzi e si parla di efficacia costitutiva totale
(L'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto costitutivo delle società di
capitali delle società cooperative)
Solo nei confronti dei terzi e si parla di efficacia costitutiva parziale
(Registrazione della deliberazione di riduzione reale del capitale sociale di
una società in nome collettivo)
3. Efficacia normativa, In questi casi, l'iscrizione pur non avendo efficacia
costitutiva è presupposto per la piena applicazione di un determinato
regime giuridico. E questo il caso della società in nome collettivo e della
società in accomandita semplice. Tali società vengono ad esistenza anche
se non registrate.
L'iscrizione nella sezione speciale del registro non produce invece
alcuni degli effetti fin qui esposti, in quanto ha di regola solo.
1. Certificazione/efficacia anagrafica (o pubblicità notizia), in questo caso
l’iscrizione consente solo di prendere conoscenza dell’atto o del fatto
iscritto, ma non lo rende di per sé opponibile ai terzi e bisogna quindi
sempre provare l'effettiva conoscenza da parte degli stessi.
Oggi con L'art. 2 del d.lgs. 228/2001 è venuta meno la netta distinzione fra
sezione ordinaria e sezione speciale introdotta dalla riforma del 1993, ha
infatti stabilito che per imprenditori agricoli anche piccoli (coltivatori diretti) e
per le società semplici esercenti attività agricola, l'iscrizione nella sezione
speciale ha anche efficacia di pubblicità legale. È così cancellata sotto tale
profilo la diversità di disciplina fra imprenditore agricolo (anche piccolo) e
imprenditore commerciale.
1.3 LE SCRITTURE CONTABILI
Noz: Documenti che contengono la rappresen
-
Diritto commerciale - parte 27
-
Prima Parte Diritto Commerciale
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Diritto commerciale
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Diritto commerciale